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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/05/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
RG 4031/2022
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, dr.ssa Miriam Valenti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4031 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1 c.p.c., e vertente
T R A
, elett.te dom.to in Portici (Na), alla Via B. Cellini Parte_1
n.8/A, presso lo studio dell'Avv. Paolo Formicola, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in calce all' atto di Citazione in opposizione;
- OPPONENTE -
E
elett.te dom.to in Cicciano in Via Nola, Pal. Controparte_1 [...]
, presso lo studio dell'avv. Raffaele Crocetta, che lo rappresenta CP_2
e difende in virtù di procura in atti.
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26-01-2022, l'istante, premesso di aver ricevuto in data 20-06-2022 atto di precetto per l'esecuzione dell'obbligo di fare individuato nella Sentenza n. 695/2006 del 03-03-2006 della Corte di Appello di Napoli, che a parziale riforma della Sentenza n.
162/1996 del Tribunale di Nola del 13-21/03/1996 condannava
[...]
“all'abbattimento parziale del sottotetto e alla regolarizzazione delle luci del Pt_2 suo fabbricato il tutto come da parte motiva”; che l'unità immobiliare (identificata all'attualità al C.F. del comune di Saviano al f.16. p.lla 104, sub 7) di cui è parte il sottotetto oggetto delle cit. sentenze era stato donato in data 30-11-
2017 a;
si opponeva a tale precetto eccependo la Parte_1 prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. del diritto all'esecuzione degli obblighi di fare nascenti dalle pronunce citate poiché il dies a quo dal quale far decorrere il termine decennale andava individuato dal momento della pronuncia, quale momento in cui il diritto può essere fatto valere, essendo la sentenza di secondo grado esecutiva ex lege; evidenziava poi che la donazione al figlio del bene era intervenuta in data 30-11-2017 e quindi, dopo il decorso dei 10 anni dalla pronuncia della Corte di Appello
(notificata in forma esecutiva in data 15/12/2021 a per Parte_1 cui il diritto era già prescritto.
- 2 -
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di inesistenza del diritto del ad agire per l'esecuzione coattiva dell'obbligo di fare di cui alla CP_1 sentenza n. 696/2006 della Corte di Appello e l'accoglimento dell'opposizione, con la dichiarazione di inefficacia del precetto notificato in data 4-6-2022; vinte le spese di lite con condanna ex art. 96 c.p.c. della controparte.
Con comparsa depositata il 05-10-2022, si costituiva il convenuto deducendo che il diritto non poteva ritenersi prescritto poiché erano intervenuti una serie di atti e comportamenti concludenti del
[...]
e del di lui padre, volti all'esecuzione spontanea dell'obbligo, Parte_1 che facevano intendere rinunciata e/o interrotta la prescrizione del diritto, ed in particolare: il ricorso ex art. 700 c.p.c. notificato al creditore- precettante in data 17-06-2019 a firma di padre e figlio, nel quale assumevano di voler dare esecuzione all'obbligo e chiedevano al tribunale di ordinare al l'accesso per le impalcature necessarie per i lavori CP_1 nella proprietà del;
inoltre , a seguito della CP_1 Parte_1 notifica della sentenza, in data 15-12-2021, inviava email al con la CP_1 quale comunicava di aver già provveduto spontaneamente alla demolizione totale di parte del sottotetto accertato con CTU in sentenza.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione; vinte le spese con attribuzione.
Nel corso del giudizio, in più occasione veniva tentata la conciliazione;
con ordinanza del 06-12-2022 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
la causa veniva istruita con la concessione dei termini ex art. 183 comma 6° c.p.c. e con l'ordinanza del 19-01-2023 venivano rigettate le istanze istruttorie ritenute inammissibili. All'udienza
- 3 -
del 06-02-2025 precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. (gg 60+20).
*****
Preliminarmente in merito alla richiesta di parte opponente di dichiarazione di cessata materia del contendere per sopravvenuta inefficacia dell'atto di precetto opposto, per rinuncia all'esecuzione ex art. 612 c.p.c. del e conseguente venir meno dell'interesse alla presente CP_1 decisione (rinuncia comunicata con pec del 28-06-2024 depositata nel fascicolo telematico in data 05-02-2025 dall'opponente) essa non può essere accolta, poiché sussiste l'interesse della parte opposta ad una pronuncia del Giudice sul motivo di opposizione proposto (come si evince dalle richieste formulate nei propri scritti difensivi).
Inoltre, sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “L'estinzione o comunque la definizione della procedura esecutiva – nella specie con la rinuncia all'esecuzione ex art. 612 c.p.c. già iniziata – non cagiona la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione poiché permane l'interesse delle parti alla decisione sul merito, ovvero all'accertamento del diritto a procedere ad esecuzione in rapporto all'esistenza o all'efficacia, oggettiva e soggettiva, del titolo esecutivo” (cfr. Cass., n.
15761 del 2014; Cass., n. 4498 del 2011; Cass., n. 23084 del 2005).
Ciò posto, l'opposizione è infondata e va rigettata.
È da rilevare, innanzi tutto, che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. può fondarsi sulla negazione dell'esistenza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo, oppure sul venir meno, per fatti sopravvenuti, del diritto di credito in esso incorporato, ovvero ancora su questioni attinenti alla legittimazione delle parti o alla pignorabilità dei beni.
- 4 -
In riferimento ai titoli giudiziali (come quello del caso di specie), per quanto concerne l'opposizione per la contestazione del diritto di credito incorporato nel titolo esecutivo (c.d. opposizione di merito) è possibile soltanto per fatti estintivi, modificativi o impeditivi posteriori alla formazione del titolo (Cass., n. 12664 del 2000; Cass., n. 13872 del 2001;
Cass., n. 4505 del 2011): al giudice dell'opposizione è precluso il riesame della legittimità della formazione del titolo (potere rimesso al giudice dell'impugnazione; Cass., n. 24752 del 2008).
Fatta questa premessa, nel caso di specie l'opponente eccepisce la prescrizione del diritto, che rappresenta un fatto estintivo del diritto di credito verificatosi in data posteriore rispetto alla formazione del titolo, pertanto il motivo di opposizione è ammissibile.
In fatto, giova sottolineare che la parte opponente si oppone al precetto notificato in data 04.06.2022 - con il quale veniva intimata l'esecuzione della sentenza n.695/2006 del 03/03/2006, notificata a Parte_1 in forma esecutiva in data 15/12/2021, resa nell'ambito del giudizio n.
R.G. 175/1997, con cui la Corte di Appello di Napoli, sez.II° civ., a parziale riforma della sentenza n.162/1996 Trib. Nola, sez. II°, del 13-
21.03.1996, condannava, tra l'altro, (rectius ) Parte_2 Per_1 padre dell'odierno opponente “all'abbattimento parziale del sottotetto e alla regolarizzazione delle luci del suo fabbricato il tutto come da parte motiva”.
E' incontestato, poi, tra le parti che con atto di donazione per notar del 30/11/2017, rep.2694, registrato a Pagani il 20/12/2017 (al Per_2
n.11418, serie T e trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Caserta il 28/12/2017) donava al Controparte_3 proprio figlio l'intera unità immobiliare sita in Saviano Parte_1 alla Via C. Battisti n.
6-9 piano 1-2-3 sviluppantesi su tre livelli, di cui è
- 5 -
parte il sottotetto oggetto del giudizio innanzi menzionato e in cui insistono le luci regolarizzate dalla decisione della Corte di Appello di
Napoli n.695/2006 (come precisato da parte ricorrente nell'atto di opposizione a pag. 5 lett. D).
Pertanto, il soggetto passivo dell'esecuzione degli obblighi di fare è nel caso di specie il proprietario attuale dell'immobile, ossia , Parte_1 in quanto l'effettivo soggetto passivo di tale esecuzione è colui che si trova nel possesso o nella detenzione del bene anche quando non sia individuato come debitore dal titolo esecutivo.
Giova da ultimo sottolineare che l'immobile in questione è, all'attualità, a seguito di modifiche e diversa distribuzione degli spazi praticate a partire dal 1997, identificato al catasto fabbricati del Comune di Saviano al f.16,
p.lla 104, sub.7.
Ciò posto, passando all'eccezione di prescrizione, l'opponente deduce che il diritto all'esecuzione della sentenza azionata quale titolo esecutivo e posta alla base del precetto in questa sede impugnato, sarebbe prescritto poiché il diritto all'esecuzione degli obblighi di fare nascente da una pronuncia di condanna è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale, ex art. 2946 c.c.
L'art. 2946 c.c. dispone, infatti, che “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.
Il dies a quo dal quale far decorrere il termine decennale va individuato non dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna ma dalla pronuncia della Corte di Appello del 03.03.2006 e pertanto, la notifica della sentenza munita di formula esecutiva a , avvenuta in data Parte_1
- 6 -
15.12.2021, e del precetto notificato in data 04-06-2022 sono avvenute oltre 10 anni.
La prescrizione tuttavia, non può ritenersi realizzata, poiché
[...]
ha posto in essere dei comportamenti concludenti rilevanti dai Parte_1 quali si evince la rinuncia a far valere la prescrizione del diritto (eccepita solo in questa sede).
Parte opposta ha depositato agli atti del giudizio la comunicazione di
, a seguito della notifica della sentenza n.695/2006 della Parte_1
Corte di Appello di Napoli avvenuta su istanza di in Controparte_1 data 15/12/2021, con pec di pari data, nella quale scriveva: “in riferimento alla sentenza in oggetto, notificatami in data odierna, comunico di aver già provveduto spontaneamente alla demolizione totale (mura perimetrali e solaio) di parte del sottotetto così come accertato dal CTU e stabilito con sentenza. Per quanto riguarda la regolarizzazione delle luci 1°,2° e 3° piano, dell'immobile di mia proprietà, comunico di non aver ancora provveduto in quanto è necessario l'accesso alla proprietà del suo assistito –finora sempre negato, nonostante diverse richieste in tal Persona_3 senso. Per cui l'occasione è gradita per richiederle di adoperarsi in tempi stretti al fine di concordare, sentito il suo assistito, tempi e modalità di accesso alla proprietà CP_1 onde consentirmi di uniformare le luci a confine dei due immobili a quanto disposto in sentenza....” (v. allegato n. 6 prod. parte opposta).
In ordine a tale circostanza, l'opponente deduce che la cit. comunicazione non rispondeva alle reali intenzioni del poiché sarebbe stato Pt_1 intimorito dal nella medesima giornata. CP_1
La circostanza tuttavia non è idonea a inficiare la esplicita volontà espressa per iscritto dal ed inviata con comunicazione formale, avvenuta a Pt_1 mezzo pec, per il tramite dei difensori delle parti, di voler spontaneamente
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adempiere all'obbligo di cui alla sentenza della Corte di Appello n.
695/2006 (esulano dal presente giudizio gli accertamenti di condotte penalmente rilevanti).
Pertanto, questa unica circostanza (la comunicazione del 15-12-2021) è idonea e sufficiente a ritenere provata la rinuncia alla prescrizione del diritto da parte di , che in modo chiaro evidenzia al Parte_1
la volontà di adempiere all'obbligo di cui alla sent. della Corte di CP_1
Appello cit.
Ad abundantiam, parte opposta ha inoltre depositato il ricorso ex art.700
c.p.c. –richiamato anche da parte opponente nei propri scritti difensivi- notificato a il 17/06/2019 su istanza di Controparte_1 [...]
e del di lui genitore (detto: , col Parte_1 Parte_2 Per_1 quale, i suddetti, assumendo di voler dare esecuzione alle statuizioni della sentenza della Corte di Appello di Napoli n.695/2006, adivano il Tribunale di Nola onde sentire ordinare al predetto di permettere ad essi CP_1 ricorrenti, ai tecnici ed alle maestranze da essi incaricati, il passaggio,
l'accesso e l'appoggio delle necessarie impalcature nella sua proprietà (nel ricorso ex art.700 c.p.c. si fa espresso riferimento alla SCIA del
28/02/2019 firmata dallo stesso ). Parte_1
Nel menzionato atto, si legge testualmente: e Controparte_3 [...]
, qualificandosi quale precedente ed attuale proprietario del Parte_1 fabbricato in questione, sito in Saviano Via C. Battisti nn.6/9, intendono dare esecuzione alle suindicate statuizioni di condanna della Corte di
Appello di Napoli ...” (cfr. pag. 2 del ricorso ex art. 700 c.p.c. lett. c).
In ordine a tale atto, pende giudizio di querela di falso non ancora definito, quindi allo stato si tiene conto di tale ricorso quale ulteriore elemento di
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prova della rinuncia alla prescrizione da parte sia di che di Parte_2
, solamente quale ulteriore elemento di prova e non quale Parte_1 circostanza esclusiva rilevante.
Allo stato non vi sono elementi per ritenere false le sottoscrizioni poste in calce al ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato agli atti del giudizio e la perizia grafologica depositata dall'opponente non può essere in alcun modo valutata dal Giudice poiché atto di parte, ed in ogni caso l'accertamento autenticità delle firme del ricorso ex art. 700 c.p.c. è già stato utilmente rimesso ad altro giudice.
Pertanto, si ritiene che , sia con la pec del 15/12/2021 Parte_1 che, ad abundantim, con il ricorso ex art.700 c.p.c., ha manifestato, apertis verbis, la volontà di dare esecuzione alle statuizioni di cui alla sentenza della
Corte di Appello di Napoli, riconoscendone la efficacia e rinunziando alla prescrizione eventualmente nelle more maturata e/o comunque interrompendone il decorso, ciò in applicazione degli artt.2937 e/o 2944
c.c.
L'art.2937 c.c. precisa che “Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto. Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa
è compiuta. La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione”.
Nel caso di specie , dichiarando espressamente la sua Parte_1 intenzione di dare esecuzione a quanto disposto dalla sentenza de qua, ha posto in essere un comportamento che manifesta la inequivocabile sua volontà di rinunciare ad eccepire la prescrizione del diritto azionato da di procedere alla esecuzione degli obblighi di fare posti a Controparte_1 suo carico.
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Sul punto la giurisprudenza maggioritaria ha dettato i seguenti principi di diritto: “l'art. 2937 c.c., ammette la rinuncia alla prescrizione in forma sia espressa che tacita, e tale rinuncia configura un negozio unilaterale non recettizio, essendo quindi irrilevante che, per la sua validità ed efficacia, sia conosciuta dal soggetto interessato o da un terzo”; –nel caso de quo, l'opponente ha manifestata la sua volontà direttamente a essendo invece necessario soltanto che da essa Controparte_1 risulti in maniera inequivocabile la volontà del rinunciante” (cfr. Cass.15/06/2009
n.13870).
“La rinuncia tacita alla prescrizione presuppone che il comportamento del debitore sia incompatibile, in modo assoluto ed inequivoco, con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, rientrando il relativo accertamento nei poteri del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi motivazionali rilevabili in tale sede” (cfr. Cass. civ. sez. II 09/08/2023 n. 24263).
Per questi motivi
l'opposizione è infondata e va rigettata.
La circostanza della pendenza del giudizio di querela di falso, la circostanza della chiusura anticipata dell'esecuzione per l'esecuzione degli obblighi di fare ex art. 612 c.p.c. per rinuncia del creditore ed i rapporti tra le parti come emergono dagli atti, appaiono rilevanti al fine della compensazione delle spese.
Pertanto, alla luce delle circostanze sopra evidenziato e della novità della questione trattata (rinuncia alla prescrizione) le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
- 10 -
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- compensa le spese di lite.
Nola, 26-05-2025 IL GIUDICE
dr.ssa Miriam Valenti
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TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, dr.ssa Miriam Valenti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4031 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1 c.p.c., e vertente
T R A
, elett.te dom.to in Portici (Na), alla Via B. Cellini Parte_1
n.8/A, presso lo studio dell'Avv. Paolo Formicola, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in calce all' atto di Citazione in opposizione;
- OPPONENTE -
E
elett.te dom.to in Cicciano in Via Nola, Pal. Controparte_1 [...]
, presso lo studio dell'avv. Raffaele Crocetta, che lo rappresenta CP_2
e difende in virtù di procura in atti.
- OPPOSTO -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26-01-2022, l'istante, premesso di aver ricevuto in data 20-06-2022 atto di precetto per l'esecuzione dell'obbligo di fare individuato nella Sentenza n. 695/2006 del 03-03-2006 della Corte di Appello di Napoli, che a parziale riforma della Sentenza n.
162/1996 del Tribunale di Nola del 13-21/03/1996 condannava
[...]
“all'abbattimento parziale del sottotetto e alla regolarizzazione delle luci del Pt_2 suo fabbricato il tutto come da parte motiva”; che l'unità immobiliare (identificata all'attualità al C.F. del comune di Saviano al f.16. p.lla 104, sub 7) di cui è parte il sottotetto oggetto delle cit. sentenze era stato donato in data 30-11-
2017 a;
si opponeva a tale precetto eccependo la Parte_1 prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. del diritto all'esecuzione degli obblighi di fare nascenti dalle pronunce citate poiché il dies a quo dal quale far decorrere il termine decennale andava individuato dal momento della pronuncia, quale momento in cui il diritto può essere fatto valere, essendo la sentenza di secondo grado esecutiva ex lege; evidenziava poi che la donazione al figlio del bene era intervenuta in data 30-11-2017 e quindi, dopo il decorso dei 10 anni dalla pronuncia della Corte di Appello
(notificata in forma esecutiva in data 15/12/2021 a per Parte_1 cui il diritto era già prescritto.
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Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di inesistenza del diritto del ad agire per l'esecuzione coattiva dell'obbligo di fare di cui alla CP_1 sentenza n. 696/2006 della Corte di Appello e l'accoglimento dell'opposizione, con la dichiarazione di inefficacia del precetto notificato in data 4-6-2022; vinte le spese di lite con condanna ex art. 96 c.p.c. della controparte.
Con comparsa depositata il 05-10-2022, si costituiva il convenuto deducendo che il diritto non poteva ritenersi prescritto poiché erano intervenuti una serie di atti e comportamenti concludenti del
[...]
e del di lui padre, volti all'esecuzione spontanea dell'obbligo, Parte_1 che facevano intendere rinunciata e/o interrotta la prescrizione del diritto, ed in particolare: il ricorso ex art. 700 c.p.c. notificato al creditore- precettante in data 17-06-2019 a firma di padre e figlio, nel quale assumevano di voler dare esecuzione all'obbligo e chiedevano al tribunale di ordinare al l'accesso per le impalcature necessarie per i lavori CP_1 nella proprietà del;
inoltre , a seguito della CP_1 Parte_1 notifica della sentenza, in data 15-12-2021, inviava email al con la CP_1 quale comunicava di aver già provveduto spontaneamente alla demolizione totale di parte del sottotetto accertato con CTU in sentenza.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione; vinte le spese con attribuzione.
Nel corso del giudizio, in più occasione veniva tentata la conciliazione;
con ordinanza del 06-12-2022 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
la causa veniva istruita con la concessione dei termini ex art. 183 comma 6° c.p.c. e con l'ordinanza del 19-01-2023 venivano rigettate le istanze istruttorie ritenute inammissibili. All'udienza
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del 06-02-2025 precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. (gg 60+20).
*****
Preliminarmente in merito alla richiesta di parte opponente di dichiarazione di cessata materia del contendere per sopravvenuta inefficacia dell'atto di precetto opposto, per rinuncia all'esecuzione ex art. 612 c.p.c. del e conseguente venir meno dell'interesse alla presente CP_1 decisione (rinuncia comunicata con pec del 28-06-2024 depositata nel fascicolo telematico in data 05-02-2025 dall'opponente) essa non può essere accolta, poiché sussiste l'interesse della parte opposta ad una pronuncia del Giudice sul motivo di opposizione proposto (come si evince dalle richieste formulate nei propri scritti difensivi).
Inoltre, sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “L'estinzione o comunque la definizione della procedura esecutiva – nella specie con la rinuncia all'esecuzione ex art. 612 c.p.c. già iniziata – non cagiona la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio di opposizione all'esecuzione poiché permane l'interesse delle parti alla decisione sul merito, ovvero all'accertamento del diritto a procedere ad esecuzione in rapporto all'esistenza o all'efficacia, oggettiva e soggettiva, del titolo esecutivo” (cfr. Cass., n.
15761 del 2014; Cass., n. 4498 del 2011; Cass., n. 23084 del 2005).
Ciò posto, l'opposizione è infondata e va rigettata.
È da rilevare, innanzi tutto, che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. può fondarsi sulla negazione dell'esistenza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo, oppure sul venir meno, per fatti sopravvenuti, del diritto di credito in esso incorporato, ovvero ancora su questioni attinenti alla legittimazione delle parti o alla pignorabilità dei beni.
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In riferimento ai titoli giudiziali (come quello del caso di specie), per quanto concerne l'opposizione per la contestazione del diritto di credito incorporato nel titolo esecutivo (c.d. opposizione di merito) è possibile soltanto per fatti estintivi, modificativi o impeditivi posteriori alla formazione del titolo (Cass., n. 12664 del 2000; Cass., n. 13872 del 2001;
Cass., n. 4505 del 2011): al giudice dell'opposizione è precluso il riesame della legittimità della formazione del titolo (potere rimesso al giudice dell'impugnazione; Cass., n. 24752 del 2008).
Fatta questa premessa, nel caso di specie l'opponente eccepisce la prescrizione del diritto, che rappresenta un fatto estintivo del diritto di credito verificatosi in data posteriore rispetto alla formazione del titolo, pertanto il motivo di opposizione è ammissibile.
In fatto, giova sottolineare che la parte opponente si oppone al precetto notificato in data 04.06.2022 - con il quale veniva intimata l'esecuzione della sentenza n.695/2006 del 03/03/2006, notificata a Parte_1 in forma esecutiva in data 15/12/2021, resa nell'ambito del giudizio n.
R.G. 175/1997, con cui la Corte di Appello di Napoli, sez.II° civ., a parziale riforma della sentenza n.162/1996 Trib. Nola, sez. II°, del 13-
21.03.1996, condannava, tra l'altro, (rectius ) Parte_2 Per_1 padre dell'odierno opponente “all'abbattimento parziale del sottotetto e alla regolarizzazione delle luci del suo fabbricato il tutto come da parte motiva”.
E' incontestato, poi, tra le parti che con atto di donazione per notar del 30/11/2017, rep.2694, registrato a Pagani il 20/12/2017 (al Per_2
n.11418, serie T e trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Caserta il 28/12/2017) donava al Controparte_3 proprio figlio l'intera unità immobiliare sita in Saviano Parte_1 alla Via C. Battisti n.
6-9 piano 1-2-3 sviluppantesi su tre livelli, di cui è
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parte il sottotetto oggetto del giudizio innanzi menzionato e in cui insistono le luci regolarizzate dalla decisione della Corte di Appello di
Napoli n.695/2006 (come precisato da parte ricorrente nell'atto di opposizione a pag. 5 lett. D).
Pertanto, il soggetto passivo dell'esecuzione degli obblighi di fare è nel caso di specie il proprietario attuale dell'immobile, ossia , Parte_1 in quanto l'effettivo soggetto passivo di tale esecuzione è colui che si trova nel possesso o nella detenzione del bene anche quando non sia individuato come debitore dal titolo esecutivo.
Giova da ultimo sottolineare che l'immobile in questione è, all'attualità, a seguito di modifiche e diversa distribuzione degli spazi praticate a partire dal 1997, identificato al catasto fabbricati del Comune di Saviano al f.16,
p.lla 104, sub.7.
Ciò posto, passando all'eccezione di prescrizione, l'opponente deduce che il diritto all'esecuzione della sentenza azionata quale titolo esecutivo e posta alla base del precetto in questa sede impugnato, sarebbe prescritto poiché il diritto all'esecuzione degli obblighi di fare nascente da una pronuncia di condanna è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale, ex art. 2946 c.c.
L'art. 2946 c.c. dispone, infatti, che “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.
Il dies a quo dal quale far decorrere il termine decennale va individuato non dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna ma dalla pronuncia della Corte di Appello del 03.03.2006 e pertanto, la notifica della sentenza munita di formula esecutiva a , avvenuta in data Parte_1
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15.12.2021, e del precetto notificato in data 04-06-2022 sono avvenute oltre 10 anni.
La prescrizione tuttavia, non può ritenersi realizzata, poiché
[...]
ha posto in essere dei comportamenti concludenti rilevanti dai Parte_1 quali si evince la rinuncia a far valere la prescrizione del diritto (eccepita solo in questa sede).
Parte opposta ha depositato agli atti del giudizio la comunicazione di
, a seguito della notifica della sentenza n.695/2006 della Parte_1
Corte di Appello di Napoli avvenuta su istanza di in Controparte_1 data 15/12/2021, con pec di pari data, nella quale scriveva: “in riferimento alla sentenza in oggetto, notificatami in data odierna, comunico di aver già provveduto spontaneamente alla demolizione totale (mura perimetrali e solaio) di parte del sottotetto così come accertato dal CTU e stabilito con sentenza. Per quanto riguarda la regolarizzazione delle luci 1°,2° e 3° piano, dell'immobile di mia proprietà, comunico di non aver ancora provveduto in quanto è necessario l'accesso alla proprietà del suo assistito –finora sempre negato, nonostante diverse richieste in tal Persona_3 senso. Per cui l'occasione è gradita per richiederle di adoperarsi in tempi stretti al fine di concordare, sentito il suo assistito, tempi e modalità di accesso alla proprietà CP_1 onde consentirmi di uniformare le luci a confine dei due immobili a quanto disposto in sentenza....” (v. allegato n. 6 prod. parte opposta).
In ordine a tale circostanza, l'opponente deduce che la cit. comunicazione non rispondeva alle reali intenzioni del poiché sarebbe stato Pt_1 intimorito dal nella medesima giornata. CP_1
La circostanza tuttavia non è idonea a inficiare la esplicita volontà espressa per iscritto dal ed inviata con comunicazione formale, avvenuta a Pt_1 mezzo pec, per il tramite dei difensori delle parti, di voler spontaneamente
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adempiere all'obbligo di cui alla sentenza della Corte di Appello n.
695/2006 (esulano dal presente giudizio gli accertamenti di condotte penalmente rilevanti).
Pertanto, questa unica circostanza (la comunicazione del 15-12-2021) è idonea e sufficiente a ritenere provata la rinuncia alla prescrizione del diritto da parte di , che in modo chiaro evidenzia al Parte_1
la volontà di adempiere all'obbligo di cui alla sent. della Corte di CP_1
Appello cit.
Ad abundantiam, parte opposta ha inoltre depositato il ricorso ex art.700
c.p.c. –richiamato anche da parte opponente nei propri scritti difensivi- notificato a il 17/06/2019 su istanza di Controparte_1 [...]
e del di lui genitore (detto: , col Parte_1 Parte_2 Per_1 quale, i suddetti, assumendo di voler dare esecuzione alle statuizioni della sentenza della Corte di Appello di Napoli n.695/2006, adivano il Tribunale di Nola onde sentire ordinare al predetto di permettere ad essi CP_1 ricorrenti, ai tecnici ed alle maestranze da essi incaricati, il passaggio,
l'accesso e l'appoggio delle necessarie impalcature nella sua proprietà (nel ricorso ex art.700 c.p.c. si fa espresso riferimento alla SCIA del
28/02/2019 firmata dallo stesso ). Parte_1
Nel menzionato atto, si legge testualmente: e Controparte_3 [...]
, qualificandosi quale precedente ed attuale proprietario del Parte_1 fabbricato in questione, sito in Saviano Via C. Battisti nn.6/9, intendono dare esecuzione alle suindicate statuizioni di condanna della Corte di
Appello di Napoli ...” (cfr. pag. 2 del ricorso ex art. 700 c.p.c. lett. c).
In ordine a tale atto, pende giudizio di querela di falso non ancora definito, quindi allo stato si tiene conto di tale ricorso quale ulteriore elemento di
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prova della rinuncia alla prescrizione da parte sia di che di Parte_2
, solamente quale ulteriore elemento di prova e non quale Parte_1 circostanza esclusiva rilevante.
Allo stato non vi sono elementi per ritenere false le sottoscrizioni poste in calce al ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato agli atti del giudizio e la perizia grafologica depositata dall'opponente non può essere in alcun modo valutata dal Giudice poiché atto di parte, ed in ogni caso l'accertamento autenticità delle firme del ricorso ex art. 700 c.p.c. è già stato utilmente rimesso ad altro giudice.
Pertanto, si ritiene che , sia con la pec del 15/12/2021 Parte_1 che, ad abundantim, con il ricorso ex art.700 c.p.c., ha manifestato, apertis verbis, la volontà di dare esecuzione alle statuizioni di cui alla sentenza della
Corte di Appello di Napoli, riconoscendone la efficacia e rinunziando alla prescrizione eventualmente nelle more maturata e/o comunque interrompendone il decorso, ciò in applicazione degli artt.2937 e/o 2944
c.c.
L'art.2937 c.c. precisa che “Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto. Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa
è compiuta. La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione”.
Nel caso di specie , dichiarando espressamente la sua Parte_1 intenzione di dare esecuzione a quanto disposto dalla sentenza de qua, ha posto in essere un comportamento che manifesta la inequivocabile sua volontà di rinunciare ad eccepire la prescrizione del diritto azionato da di procedere alla esecuzione degli obblighi di fare posti a Controparte_1 suo carico.
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Sul punto la giurisprudenza maggioritaria ha dettato i seguenti principi di diritto: “l'art. 2937 c.c., ammette la rinuncia alla prescrizione in forma sia espressa che tacita, e tale rinuncia configura un negozio unilaterale non recettizio, essendo quindi irrilevante che, per la sua validità ed efficacia, sia conosciuta dal soggetto interessato o da un terzo”; –nel caso de quo, l'opponente ha manifestata la sua volontà direttamente a essendo invece necessario soltanto che da essa Controparte_1 risulti in maniera inequivocabile la volontà del rinunciante” (cfr. Cass.15/06/2009
n.13870).
“La rinuncia tacita alla prescrizione presuppone che il comportamento del debitore sia incompatibile, in modo assoluto ed inequivoco, con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, rientrando il relativo accertamento nei poteri del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi motivazionali rilevabili in tale sede” (cfr. Cass. civ. sez. II 09/08/2023 n. 24263).
Per questi motivi
l'opposizione è infondata e va rigettata.
La circostanza della pendenza del giudizio di querela di falso, la circostanza della chiusura anticipata dell'esecuzione per l'esecuzione degli obblighi di fare ex art. 612 c.p.c. per rinuncia del creditore ed i rapporti tra le parti come emergono dagli atti, appaiono rilevanti al fine della compensazione delle spese.
Pertanto, alla luce delle circostanze sopra evidenziato e della novità della questione trattata (rinuncia alla prescrizione) le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- compensa le spese di lite.
Nola, 26-05-2025 IL GIUDICE
dr.ssa Miriam Valenti
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