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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/09/2025, n. 13292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13292 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE in persona del giudice unico dott.ssa Emanuela Schillaci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 35293/2024, trattenuta in decisione all'udienza del 23.9.2025 e vertente
TRA
, nato a [...], il [...], c.f. Parte_1
, in persona del genitore esercente la C.F._1
potestà genitoriale sig. , nato a [...] Persona_1
(Cz), il 22/12/1980, c.f. , rappresentato e C.F._2
difeso dall'Avv. Raul Carosi del Foro di Roma, (c.f.
), con studio in Roma, via Quintilio Varo n. C.F._3
112, (PEC ), giusta procura Email_1
già rilasciata al difensore, presso il quale elegge domicilio
- attore
E
- , in Controparte_1
persona del pro tempore, (.F. ), Viale CP_2 P.IVA_1
Trastevere, 76/a – 00153 Roma, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. P.IVA_2
PEC ), presso i cui Uffici è Email_2
legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - convenuti
E CONTRO
- con Controparte_3
sede in Borgaro Torinese (TO), Via Lanzo, n. 29, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di P.IVA_3
Torino - n. R.E.A. TO - 1243609, in persona del procuratore speciale, Sig.ra (C.F.: ), Controparte_4 C.F._4
quale Responsabile liquidazione sinistri della Controparte_5
suddetta Società, in virtù dei poteri conferiti con procura notarile in atti, conferita dall'Amministratore Delegato e legale rappresentante di , CP_3 Controparte_3
Sig. , munito degli occorrenti poteri in forza Parte_2
del verbale del Consiglio di Amministrazione in data 17.12.2021, regolarmente depositato presso il Registro delle Imprese, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Foscoli (C.F.:
), del Foro di Perugia ed elettivamente C.F._5
domiciliata presso il suo domicilio digitale e, comunque presso il suo Email_3
studio in Castiglione del Lago (PG), via Roma, n. 79/D, giusta procura alle liti ex art. 83, 3° comma, c.p.c., conferita su foglio separato, di cui è stata estratta copia informatica per immagine autenticata con firma digitale, inserita nella busta telematica di deposito della comparsa di costituzione e risposta;
- terza chiamata;
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell'istituto scolastico;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 189 c.p.c. ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 23.9.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato al
[...]
e all' Controparte_1 Controparte_6
nonché all'Avvocatura Generale dello Stato, parte
[...]
attrice esponeva che:
- in data 17 maggio 2023 l'AL minorenne si Parte_1
trovava presso la sede del plesso scolastico denominato Scuola
Primaria Giuseppe Garibaldi sito in Roma, via Mondovì 16, facente parte dell e, nel corso Controparte_6
dell'orario scolastico previsto (tra le 8:30 e le 16:30), ovvero intorno alle ore 14:25, all'interno del giardino/cortile del detto plesso scolastico, sotto la vigilanza delle insegnanti sigg.re e , il minore Controparte_7 Controparte_8 Pt_1
frequentante la classe V-D, mentre era intento a svolgere le attività previste e consentite nella frazione di tempo della c.d. ricreazione, rovinava a terra ferendosi al volto, riportando una lieve escoriazione superficiale del mento ed una netta frattura diagonale dei due denti incisivi mediali superiori, ridotti a monconi non mobilizzabili;
- chiamata l'ambulanza il minorenne veniva portato via alle ore
15:20 dal genitore, giungendo all'Ospedale Bambino Gesù di
Roma, ove gli veniva refertata una frattura dentaria con esposizione pulpare di 11 e 21 con frammenti non recuperati;
- successivamente il minore veniva condotto dal dentista di fiducia, che provvedeva alle cure necessarie;
- il totale delle spese dentistiche subite (senza considerare i vari farmaci) era pari ad € 1.442,00 a cui si aggiungevano ulteriori € 202,00 pagati al Policlinico Umberto I per necessarie visite odontoiatriche;
- a tali esborsi andavano aggiunte le spese future, da stimarsi provvisoriamente nella somma di € 12.400,00;
- a seguito della denuncia di sinistro l'Inail negava il diritto al risarcimento mentre l'assicurazione privata
[...]
proponeva in data 02/08/2023 a titolo transattivo CP_3
la somma di € 640,00 ritenuta insufficiente dal poiché Pt_1
non satisfattiva nemmeno delle spese vive subite fino a quel momento;
- a nulla valevano le richieste di risarcimento danni e l'invito a negoziazione assistita in data 03/06/2024, malgrado la responsabilità contrattuale dei convenuti ai sensi dell'art. 1218
c.c. o extracontrattuale;
così concludeva parte attrice:
“Voglia il Tribunale di Roma, contrariis reiectis:
- accertare, dichiarare e liquidare il danno subito dal sig.
nonché la responsabilità ascrivibile alla parte Parte_1
convenuta, con condanna di quest'ultima all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti e riflessi, subiti dall'attore e quantificati in € 22.516,90 e/o nella somma ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari, nonché spese generali forfettarie (15%) contributo unificato e cpa
(4%), da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. Si costituiva il , in persona Controparte_1
del pro tempore, rappresentato e difeso ope legis CP_2
dall'Avvocatura Generale dello Stato, rilevando che il minore, alle 14.25 del 17.05.2023, nel giardino del Plesso G. Garibaldi,
“mentre giocava con i compagni ha inciampato battendo il mento
e rompendosi gli incisivi” e, in particolare, come chiarito dalle docenti presenti, e Controparte_8 Controparte_7
“nonostante la nostra attenta sorveglianza, il fatto è avvenuto in modo imprevedibile ed improvviso ed in alcun modo poteva essere previsto e tantomeno evitato. L'AL è stato prontamente soccorso ed è stato subito avvisato il padre, il quale è arrivato alle 14.50 circa. È stato contattato il 118 per richiedere un'ambulanza, che è arrivata poco dopo le 15. L'NO e il padre sono andati via con l' , contestando pertanto CP_9
integralmente l'avversa domanda e chiedendone l'integrale rigetto, stante l'insussistenza di qualunque profilo di responsabilità/consapevolezza in capo all'amministrazione scolastica, essendosi l'infortunio verificato per un fatto assolutamente accidentale e imprevedibile, avendo l'Istituto adottato tutte le misure adeguate atte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli alunni ed essendo emerso ogni utile tempestivo e usuale intervento da parte dell'istituto per garantire la sicurezza e l'incolumità degli alunni ed il primo soccorso al minore nell'immediatezza dell'evento e tempestivo avviso ai genitori, evidenziando altresì come il corpo docente avesse ottemperato al dovere di vigilanza, essendo la docente presente e vigile sui bambini al momento dell'accaduto ed immediatamente intervenuta a soccorrere il minore, essendosi la caduta verificata per caso fortuito, evidenziando come la presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante disciplinata dall'art. 2048 c.c. non configuri ipotesi di responsabilità oggettiva, imputando invece all'insegnante una responsabilità per colpa presunta superabile con la prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi di vigilanza e controllo sugli alunni durante il tempo di affidamento degli stessi alla scuola, assumendo non esservi stata alcuna condotta colposa delle insegnanti che hanno assistito all'incidente e che risultano essere intervenute immediatamente per verificare lo stato di salute dell'AL e soccorrerlo, contestando anche il quantum della pretesa attorea, evidenziando che l'Istituto Scolastico è coperto da garanzia assicurativa per infortuni e responsabilità civile con la conseguenza che, nella denegata ipotesi di accertamento, anche parziale, di responsabilità in capo alla
Scuola, qualunque condanna dovrà essere pronunciata esclusivamente nei confronti dell'Assicurazione, chiedendo l'autorizzazione a chiamare in causa in garanzia la
[...]
Controparte_10
così infine concludendo:
[...]
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respingendo quanto ex adverso dedotto ed azionato:
1.In via principale, respingere integralmente la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e, in subordine, nel quantum, procedere comunque ad una riduzione;
2. In ogni caso, differire la prima udienza allo scopo di citare in giudizio Controparte_10
, con sede legale in Via dell'Artigianato n.
[...] 39/B – 57121 Livorno (LI), in qualità di compagnia assicuratrice dell' , ai sensi dell'art. 269 c.p.c, nei termini di Controparte_11
cui all'art. 163-bis c.p.c.
3. Dichiarare, in ogni caso e modo, l'obbligo della
[...]
, con Controparte_10
sede legale in Via dell'Artigianato n. 39/B – 57121 Livorno (LI) a manlevare l'Amministrazione scolastica da ogni conseguenza ad esso pregiudizievole per l'esito della causa.
4. Nella denegata e non auspicabile ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare la
[...]
, con sede legale Controparte_10
in Via dell'Artigianato n. 39/B – 57121 Livorno (LI), al risarcimento danni, da liquidarsi in favore di parte attrice.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la
[...]
eccependo l'inammissibilità Controparte_10
della domanda, svolta nei suoi confronti dal
[...]
, finalizzata, nel caso di accoglimento Controparte_1
della domanda attorea, ad ottenere la condanna diretta del chiamato al risarcimento dei danni in favore dell'attore, la nullità della chiamata in garanzia per la sua indeterminatezza, rilevando che era stata formulata nei confronti di una domanda di CP_3
manleva, facendo valere la veste di garante del terzo chiamato in causa in virtù di un rapporto diverso ed autonomo rispetto a quello dedotto dall'attore nei confronti del
[...]
, chiedendo da un lato il chiamante di Controparte_1
essere garantito rispetto alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'esito negativo della causa, dall'altro, in caso di accoglimento della domanda attorea, che venga CP_3
direttamente condannata al risarcimento dei danni, da liquidarsi in favore di parte attrice, evidenziando che <nell'assicurazione per la responsabilità civile ed al di fuori delle ipotesi legali di assicurazione obbligatoria, l'assicuratore è obbligato solo nei confronti dell'assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicché, al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana>>
(Cass. civ., Sez. III, 20.10.2016, n. 925), nemmeno potendo invocarsi il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto, il quale rileva soltanto quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione ad un unico rapporto, mentre non opera in caso di chiamata in garanzia che, come nel caso in esame, è fondata sull'autonomia dei rapporti, contestando nel merito gli assunti attorei, rilevando che il fatto costitutivo produttivo del danno è stato apparentemente individuato dall'attore in un proprio comportamento e non nella condotta illecita di altri allievi e avendo invocato l'art. 2048 c.c., che non disciplina la fattispecie descritta, finendo così per richiamare diversi e divergenti titoli di responsabilità che richiedono un diverso regime probatorio, assumendo l'insussistenza di una qualsiasi responsabilità ministeriale in relazione alle circostanze concrete dedotte in citazione, contestando anche il quantum della pretesa attorea, invocando in subordine un concorso di responsabilità, così concludendo:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma, rigettata ogni altra diversa istanza:
In via preliminare: in accoglimento delle deduzioni effettuate nel paragrafo I della parte in diritto accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda formulata dal nei Controparte_1
confronti di finalizzata, in caso di accoglimento della CP_3
domanda attorea, ad ottenere la condanna diretta di al CP_3
risarcimento dei danni a favore dell'attore; in accoglimento delle deduzioni effettuate nel paragrafo II della parte in diritto accertare e dichiarare la nullità della chiamata in causa notificata in data 25.11.2024 per sua indeterminatezza.
Nel merito ed in via principale: rigettare la domanda formulata dal Sig. nei Parte_1
confronti del , in quanto Controparte_1
destituita di fondamento sia in punto di fatto che di diritto in virtù di quanto dedotto nel paragrafo III, nn. da 1 a 3, della parte in diritto.
In via subordinata: in accoglimento delle deduzioni formulate nel paragrafo III, n.
5 della parte in diritto, nell'ipotesi in cui vengano disattese tutte le precedenti domande svolte in via preliminare ed in via principale nel merito, accertare e dichiarare la sussistenza di una responsabilità esclusiva dell'attore nella determinazione dell'evento dannoso ovvero di un concorso dello stesso, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 1227, 1° comma, c. c., determinando in termini percentuali la sua efficienza causale”.
La causa, documentalmente istruita, era rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. all'udienza del 23.9.2025 ed in detta udienza trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non vi è dubbio alcuno, poiché pacificamente emergente dalle risultanze documentali in atti e non contestato dalle parti in causa, che in data 17.5.2023 di anni 11, mentre Parte_1
si trovava a giocare con i compagni, durante l'ora di ricreazione, nel cortile dell'istituto scolastico da lui frequentato, sotto la sorveglianza degli insegnanti, cadeva in terra riportando lesioni fisiche, poi refertate al pronto soccorso dell'ospedale ove era tempestivamente condotto in autoambulanza.
La parte attrice, nel proprio atto introduttivo, ha precisato che l'evento avvenne “ … nel corso dell'orario scolastico previsto
(tra le 8:30 e le 16:30), ovvero intorno alle ore 14:25, all'interno del giardino/cortile del detto plesso scolastico, sotto la vigilanza delle insegnanti sigg.re Controparte_7
e … mentre (il minore) era intento a svolgere Controparte_8
le attività previste e consentite nella frazione di tempo della
c.d. ricreazione …”.
Parte attrice ha invocato, quale titolo di responsabilità del convenuto trattandosi di lesioni auto-procurate dal CP_1
minore stesso, il disposto di cui all'art. 1218 c.c., non escludendo tuttavia l'inquadrabilità della fattispecie nell'alveo dell'art. 2048 c.c. e invocando anche la responsabilità del custode ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c..
Giova premettere che l'istituto scolastico è titolare di un obbligo di tutelare l'integrità fisica degli allievi dal momento dell'apertura dei cancelli fino al momento dell'uscita dai medesimi e, per i più piccoli, fino alla riconsegna al genitore o a persona delegata e pertanto, istituto ed insegnanti, hanno il dovere di predisporre ogni accorgimento utile e doveroso per evitare la causazione di danni agli allievi, per tutto il tempo della custodia.
A norma dell'art. 2048, c. 2 c.c., “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi o apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza” ed il comma 3 precisa che tali soggetti sono liberati da responsabilità “soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.
Tuttavia, nell'ipotesi di danni che l'AL ha provocato a sè stesso, è pacifico in giurisprudenza che la responsabilità sia di natura contrattuale (cfr. Cass 2113/2024 e 14720/2024), con la conseguenza che spetta al convenuto, e dunque, in questo caso, al la prova della non imputabilità del danno, prova che CP_1
può essere fornita, naturalmente, anche per presunzioni.
In particolare, l'istituto scolastico, con l'ammissione dell'allievo a scuola che consegue all'accoglimento della domanda di iscrizione, determina l'instaurarsi di un vincolo contrattuale: da questo sorge a carico dell'istituto un obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica. Ne deriva quindi anche l'obbligo di evitare che l'allievo procuri danno a sé stesso.
L'insegnante e l'AL sono legati da un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e di vigilanza, al fine di evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona.
Di conseguenza, viene in rilievo il regime probatorio previsto in tema di responsabilità contrattuale e non opera la presunzione di culpa in vigilando di cui all'art. 2048 c.c.: chi agisce, deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, quindi a scuola;
l'insegnante o il dirigente scolastico devono dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da una causa non imputabile né all'insegnante né alla scuola, comprovando di aver predisposto ogni accorgimento idoneo ad impedire la realizzazione dell'evento.
Nel caso di specie, tale prova è stata raggiunta;
sia il CP_1
sia la stessa parte attrice, hanno allegato elementi tali da far desumere l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento e del conseguente danno.
E' infatti emerso che i giovani alunni erano impegnati nello svolgimento di un gioco niente affatto pericoloso anzi compatibile con l'età ed il grado di maturità degli alunni, sotto la sorveglianza delle insegnanti, che nulla avrebbero certamente potuto fare per impedire l'improvvisa caduta.
L'attività ricreativa in giardino consisteva, come evidenziato dalla stessa difesa attorea, nel gioco del nascondino, all'interno del cortile scolastico dell'istituto, privo di insidie e di pericoli (non dedotti, infatti, dalla parte attrice), con la conseguenza che la caduta, del tutto imprevedibile, non può in alcun modo addebitarsi agli insegnanti dell'istituto scolastico.
Ed invero parte attrice, nel proprio atto introduttivo, ha chiarito che al momento del fatto il minore, sotto la sorveglianza degli insegnanti, era impegnato a svolgere “ … le attività previste e consentite nella frazione di tempo della c.d. ricreazione …”, definite dall'attore in citazione “ … ordinari giochi a cui partecipano i ragazzini di quell'età (per la precisione nascondino)…”.
Nemmeno sono emersi profili di responsabilità dell'amministrazione convenuta quale custode dei luoghi di causa.
Rileva parte attrice in citazione che, “ … come ricavabile dal materiale fotografico allegato, il cortile è caratterizzato da selciato, quindi non possiede un manto erboso o gommoso atto ad attutire le eventuali cadute degli alunni, frequenti durante
i giochi, considerando l'età di 11 anni in cui gli alunni medesimi sono sostanzialmente ancora dei IU (il plesso scolastico ospita anche la scuola elementare peraltro).
Inoltre vi è la presenza di file di betonelle disposte di taglio per delimitare delle aiuole, nonché di un marciapiede (con soglia sporgente) che corre lungo tutto il perimetro del cortile medesimo. Ed invero non si ravvisano, nei dedotti elementi, rappresentati nelle fotografie prodotte in atti, elementi di insidia tali da provocare l'evento e le sue conseguenze dannose
…”.
A norma dell'art. 2051 c.c., il custode risponde del danno cagionato dalla cosa in custodia, salvo il caso fortuito. Anche nell'ipotesi di responsabilità del custode, come nella previsione di cui all'art. 2043 c.c., non può pertanto prescindersi dalla prova, che grava su colui che lamenta il danno, della sussistenza del nesso di causalità fra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
E' peraltro evidente che la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (ad es. lo scoppio di una caldaia), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte.
In particolare, si è osservato che, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze di un luogo è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino alla interruzione del nesso eziologico tra la condotta omissiva del custode e l'evento dannoso.
In tali casi, infatti, ai fini della prova del nesso causale, il danneggiato è tenuto a dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione con Ord. del 2.11.2023
n. 30394, “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicchè, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista
e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituiva un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”
(cfr. anche sent. Cass. n. 8478/2020, Ordinanza del 3.4.2019 n.
9315 che richiama le ordinanze 1.02.2018, nn. 2480, 2481, 2482
e 2483).
Nel caso di specie, nemmeno è stata dedotta una anomalia del cortile tale da aver provocato la caduta e, di conseguenza, i relativi danni, che non possono pertanto essere attribuiti a responsabilità del custode della cosa ma devono attribuirsi alla condotta, disattenta o imprudente, del giovane AL.
Ne consegue che la domanda, come proposta non può essere accolta e va pertanto rigettata.
La domanda di manleva resta assorbita. Le spese di lite fra parte attrice e convenuta seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Parte convenuta va a sua volta tenuta a rifondere le spese nei confronti della terza chiamata, essendo risultata, la chiamata in causa, del tutto ingiustificata, non vantando il alcun CP_1
diritto di manleva nei confronti della compagnia che assicurava gli alunni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
-) rigetta la domanda proposta da Parte_1
rappresentato dal genitore esercente la potestà Per_1
nei confronti del ,
[...] Controparte_1
rappresentato ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato;
-) dichiara assorbita la domanda di manleva proposta dal nei confronti della Controparte_1 [...]
Controparte_10
-) condanna gli attori alla rifusione, in favore del CP_1
convenuto, delle spese di lite, liquidate in € 2.600,00 per compensi oltre iva, c.p.a. e rimb. forf come per legge;
-) condanna il alla rifusione, in favore della terza CP_1
chiamata, delle spese processuali, liquidate in € 2.600,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge.
Così deciso in Roma il 29 settembre 2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE in persona del giudice unico dott.ssa Emanuela Schillaci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 35293/2024, trattenuta in decisione all'udienza del 23.9.2025 e vertente
TRA
, nato a [...], il [...], c.f. Parte_1
, in persona del genitore esercente la C.F._1
potestà genitoriale sig. , nato a [...] Persona_1
(Cz), il 22/12/1980, c.f. , rappresentato e C.F._2
difeso dall'Avv. Raul Carosi del Foro di Roma, (c.f.
), con studio in Roma, via Quintilio Varo n. C.F._3
112, (PEC ), giusta procura Email_1
già rilasciata al difensore, presso il quale elegge domicilio
- attore
E
- , in Controparte_1
persona del pro tempore, (.F. ), Viale CP_2 P.IVA_1
Trastevere, 76/a – 00153 Roma, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. P.IVA_2
PEC ), presso i cui Uffici è Email_2
legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - convenuti
E CONTRO
- con Controparte_3
sede in Borgaro Torinese (TO), Via Lanzo, n. 29, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di P.IVA_3
Torino - n. R.E.A. TO - 1243609, in persona del procuratore speciale, Sig.ra (C.F.: ), Controparte_4 C.F._4
quale Responsabile liquidazione sinistri della Controparte_5
suddetta Società, in virtù dei poteri conferiti con procura notarile in atti, conferita dall'Amministratore Delegato e legale rappresentante di , CP_3 Controparte_3
Sig. , munito degli occorrenti poteri in forza Parte_2
del verbale del Consiglio di Amministrazione in data 17.12.2021, regolarmente depositato presso il Registro delle Imprese, rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Foscoli (C.F.:
), del Foro di Perugia ed elettivamente C.F._5
domiciliata presso il suo domicilio digitale e, comunque presso il suo Email_3
studio in Castiglione del Lago (PG), via Roma, n. 79/D, giusta procura alle liti ex art. 83, 3° comma, c.p.c., conferita su foglio separato, di cui è stata estratta copia informatica per immagine autenticata con firma digitale, inserita nella busta telematica di deposito della comparsa di costituzione e risposta;
- terza chiamata;
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dell'istituto scolastico;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 189 c.p.c. ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 23.9.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato al
[...]
e all' Controparte_1 Controparte_6
nonché all'Avvocatura Generale dello Stato, parte
[...]
attrice esponeva che:
- in data 17 maggio 2023 l'AL minorenne si Parte_1
trovava presso la sede del plesso scolastico denominato Scuola
Primaria Giuseppe Garibaldi sito in Roma, via Mondovì 16, facente parte dell e, nel corso Controparte_6
dell'orario scolastico previsto (tra le 8:30 e le 16:30), ovvero intorno alle ore 14:25, all'interno del giardino/cortile del detto plesso scolastico, sotto la vigilanza delle insegnanti sigg.re e , il minore Controparte_7 Controparte_8 Pt_1
frequentante la classe V-D, mentre era intento a svolgere le attività previste e consentite nella frazione di tempo della c.d. ricreazione, rovinava a terra ferendosi al volto, riportando una lieve escoriazione superficiale del mento ed una netta frattura diagonale dei due denti incisivi mediali superiori, ridotti a monconi non mobilizzabili;
- chiamata l'ambulanza il minorenne veniva portato via alle ore
15:20 dal genitore, giungendo all'Ospedale Bambino Gesù di
Roma, ove gli veniva refertata una frattura dentaria con esposizione pulpare di 11 e 21 con frammenti non recuperati;
- successivamente il minore veniva condotto dal dentista di fiducia, che provvedeva alle cure necessarie;
- il totale delle spese dentistiche subite (senza considerare i vari farmaci) era pari ad € 1.442,00 a cui si aggiungevano ulteriori € 202,00 pagati al Policlinico Umberto I per necessarie visite odontoiatriche;
- a tali esborsi andavano aggiunte le spese future, da stimarsi provvisoriamente nella somma di € 12.400,00;
- a seguito della denuncia di sinistro l'Inail negava il diritto al risarcimento mentre l'assicurazione privata
[...]
proponeva in data 02/08/2023 a titolo transattivo CP_3
la somma di € 640,00 ritenuta insufficiente dal poiché Pt_1
non satisfattiva nemmeno delle spese vive subite fino a quel momento;
- a nulla valevano le richieste di risarcimento danni e l'invito a negoziazione assistita in data 03/06/2024, malgrado la responsabilità contrattuale dei convenuti ai sensi dell'art. 1218
c.c. o extracontrattuale;
così concludeva parte attrice:
“Voglia il Tribunale di Roma, contrariis reiectis:
- accertare, dichiarare e liquidare il danno subito dal sig.
nonché la responsabilità ascrivibile alla parte Parte_1
convenuta, con condanna di quest'ultima all'integrale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti e riflessi, subiti dall'attore e quantificati in € 22.516,90 e/o nella somma ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari, nonché spese generali forfettarie (15%) contributo unificato e cpa
(4%), da distrarsi in favore del procuratore antistatario”. Si costituiva il , in persona Controparte_1
del pro tempore, rappresentato e difeso ope legis CP_2
dall'Avvocatura Generale dello Stato, rilevando che il minore, alle 14.25 del 17.05.2023, nel giardino del Plesso G. Garibaldi,
“mentre giocava con i compagni ha inciampato battendo il mento
e rompendosi gli incisivi” e, in particolare, come chiarito dalle docenti presenti, e Controparte_8 Controparte_7
“nonostante la nostra attenta sorveglianza, il fatto è avvenuto in modo imprevedibile ed improvviso ed in alcun modo poteva essere previsto e tantomeno evitato. L'AL è stato prontamente soccorso ed è stato subito avvisato il padre, il quale è arrivato alle 14.50 circa. È stato contattato il 118 per richiedere un'ambulanza, che è arrivata poco dopo le 15. L'NO e il padre sono andati via con l' , contestando pertanto CP_9
integralmente l'avversa domanda e chiedendone l'integrale rigetto, stante l'insussistenza di qualunque profilo di responsabilità/consapevolezza in capo all'amministrazione scolastica, essendosi l'infortunio verificato per un fatto assolutamente accidentale e imprevedibile, avendo l'Istituto adottato tutte le misure adeguate atte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli alunni ed essendo emerso ogni utile tempestivo e usuale intervento da parte dell'istituto per garantire la sicurezza e l'incolumità degli alunni ed il primo soccorso al minore nell'immediatezza dell'evento e tempestivo avviso ai genitori, evidenziando altresì come il corpo docente avesse ottemperato al dovere di vigilanza, essendo la docente presente e vigile sui bambini al momento dell'accaduto ed immediatamente intervenuta a soccorrere il minore, essendosi la caduta verificata per caso fortuito, evidenziando come la presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante disciplinata dall'art. 2048 c.c. non configuri ipotesi di responsabilità oggettiva, imputando invece all'insegnante una responsabilità per colpa presunta superabile con la prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi di vigilanza e controllo sugli alunni durante il tempo di affidamento degli stessi alla scuola, assumendo non esservi stata alcuna condotta colposa delle insegnanti che hanno assistito all'incidente e che risultano essere intervenute immediatamente per verificare lo stato di salute dell'AL e soccorrerlo, contestando anche il quantum della pretesa attorea, evidenziando che l'Istituto Scolastico è coperto da garanzia assicurativa per infortuni e responsabilità civile con la conseguenza che, nella denegata ipotesi di accertamento, anche parziale, di responsabilità in capo alla
Scuola, qualunque condanna dovrà essere pronunciata esclusivamente nei confronti dell'Assicurazione, chiedendo l'autorizzazione a chiamare in causa in garanzia la
[...]
Controparte_10
così infine concludendo:
[...]
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respingendo quanto ex adverso dedotto ed azionato:
1.In via principale, respingere integralmente la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e, in subordine, nel quantum, procedere comunque ad una riduzione;
2. In ogni caso, differire la prima udienza allo scopo di citare in giudizio Controparte_10
, con sede legale in Via dell'Artigianato n.
[...] 39/B – 57121 Livorno (LI), in qualità di compagnia assicuratrice dell' , ai sensi dell'art. 269 c.p.c, nei termini di Controparte_11
cui all'art. 163-bis c.p.c.
3. Dichiarare, in ogni caso e modo, l'obbligo della
[...]
, con Controparte_10
sede legale in Via dell'Artigianato n. 39/B – 57121 Livorno (LI) a manlevare l'Amministrazione scolastica da ogni conseguenza ad esso pregiudizievole per l'esito della causa.
4. Nella denegata e non auspicabile ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare la
[...]
, con sede legale Controparte_10
in Via dell'Artigianato n. 39/B – 57121 Livorno (LI), al risarcimento danni, da liquidarsi in favore di parte attrice.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la
[...]
eccependo l'inammissibilità Controparte_10
della domanda, svolta nei suoi confronti dal
[...]
, finalizzata, nel caso di accoglimento Controparte_1
della domanda attorea, ad ottenere la condanna diretta del chiamato al risarcimento dei danni in favore dell'attore, la nullità della chiamata in garanzia per la sua indeterminatezza, rilevando che era stata formulata nei confronti di una domanda di CP_3
manleva, facendo valere la veste di garante del terzo chiamato in causa in virtù di un rapporto diverso ed autonomo rispetto a quello dedotto dall'attore nei confronti del
[...]
, chiedendo da un lato il chiamante di Controparte_1
essere garantito rispetto alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'esito negativo della causa, dall'altro, in caso di accoglimento della domanda attorea, che venga CP_3
direttamente condannata al risarcimento dei danni, da liquidarsi in favore di parte attrice, evidenziando che <nell'assicurazione per la responsabilità civile ed al di fuori delle ipotesi legali di assicurazione obbligatoria, l'assicuratore è obbligato solo nei confronti dell'assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicché, al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana>>
(Cass. civ., Sez. III, 20.10.2016, n. 925), nemmeno potendo invocarsi il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto, il quale rileva soltanto quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione ad un unico rapporto, mentre non opera in caso di chiamata in garanzia che, come nel caso in esame, è fondata sull'autonomia dei rapporti, contestando nel merito gli assunti attorei, rilevando che il fatto costitutivo produttivo del danno è stato apparentemente individuato dall'attore in un proprio comportamento e non nella condotta illecita di altri allievi e avendo invocato l'art. 2048 c.c., che non disciplina la fattispecie descritta, finendo così per richiamare diversi e divergenti titoli di responsabilità che richiedono un diverso regime probatorio, assumendo l'insussistenza di una qualsiasi responsabilità ministeriale in relazione alle circostanze concrete dedotte in citazione, contestando anche il quantum della pretesa attorea, invocando in subordine un concorso di responsabilità, così concludendo:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Roma, rigettata ogni altra diversa istanza:
In via preliminare: in accoglimento delle deduzioni effettuate nel paragrafo I della parte in diritto accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda formulata dal nei Controparte_1
confronti di finalizzata, in caso di accoglimento della CP_3
domanda attorea, ad ottenere la condanna diretta di al CP_3
risarcimento dei danni a favore dell'attore; in accoglimento delle deduzioni effettuate nel paragrafo II della parte in diritto accertare e dichiarare la nullità della chiamata in causa notificata in data 25.11.2024 per sua indeterminatezza.
Nel merito ed in via principale: rigettare la domanda formulata dal Sig. nei Parte_1
confronti del , in quanto Controparte_1
destituita di fondamento sia in punto di fatto che di diritto in virtù di quanto dedotto nel paragrafo III, nn. da 1 a 3, della parte in diritto.
In via subordinata: in accoglimento delle deduzioni formulate nel paragrafo III, n.
5 della parte in diritto, nell'ipotesi in cui vengano disattese tutte le precedenti domande svolte in via preliminare ed in via principale nel merito, accertare e dichiarare la sussistenza di una responsabilità esclusiva dell'attore nella determinazione dell'evento dannoso ovvero di un concorso dello stesso, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 1227, 1° comma, c. c., determinando in termini percentuali la sua efficienza causale”.
La causa, documentalmente istruita, era rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. all'udienza del 23.9.2025 ed in detta udienza trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non vi è dubbio alcuno, poiché pacificamente emergente dalle risultanze documentali in atti e non contestato dalle parti in causa, che in data 17.5.2023 di anni 11, mentre Parte_1
si trovava a giocare con i compagni, durante l'ora di ricreazione, nel cortile dell'istituto scolastico da lui frequentato, sotto la sorveglianza degli insegnanti, cadeva in terra riportando lesioni fisiche, poi refertate al pronto soccorso dell'ospedale ove era tempestivamente condotto in autoambulanza.
La parte attrice, nel proprio atto introduttivo, ha precisato che l'evento avvenne “ … nel corso dell'orario scolastico previsto
(tra le 8:30 e le 16:30), ovvero intorno alle ore 14:25, all'interno del giardino/cortile del detto plesso scolastico, sotto la vigilanza delle insegnanti sigg.re Controparte_7
e … mentre (il minore) era intento a svolgere Controparte_8
le attività previste e consentite nella frazione di tempo della
c.d. ricreazione …”.
Parte attrice ha invocato, quale titolo di responsabilità del convenuto trattandosi di lesioni auto-procurate dal CP_1
minore stesso, il disposto di cui all'art. 1218 c.c., non escludendo tuttavia l'inquadrabilità della fattispecie nell'alveo dell'art. 2048 c.c. e invocando anche la responsabilità del custode ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c..
Giova premettere che l'istituto scolastico è titolare di un obbligo di tutelare l'integrità fisica degli allievi dal momento dell'apertura dei cancelli fino al momento dell'uscita dai medesimi e, per i più piccoli, fino alla riconsegna al genitore o a persona delegata e pertanto, istituto ed insegnanti, hanno il dovere di predisporre ogni accorgimento utile e doveroso per evitare la causazione di danni agli allievi, per tutto il tempo della custodia.
A norma dell'art. 2048, c. 2 c.c., “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi o apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza” ed il comma 3 precisa che tali soggetti sono liberati da responsabilità “soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.
Tuttavia, nell'ipotesi di danni che l'AL ha provocato a sè stesso, è pacifico in giurisprudenza che la responsabilità sia di natura contrattuale (cfr. Cass 2113/2024 e 14720/2024), con la conseguenza che spetta al convenuto, e dunque, in questo caso, al la prova della non imputabilità del danno, prova che CP_1
può essere fornita, naturalmente, anche per presunzioni.
In particolare, l'istituto scolastico, con l'ammissione dell'allievo a scuola che consegue all'accoglimento della domanda di iscrizione, determina l'instaurarsi di un vincolo contrattuale: da questo sorge a carico dell'istituto un obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica. Ne deriva quindi anche l'obbligo di evitare che l'allievo procuri danno a sé stesso.
L'insegnante e l'AL sono legati da un rapporto giuridico, nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e di vigilanza, al fine di evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona.
Di conseguenza, viene in rilievo il regime probatorio previsto in tema di responsabilità contrattuale e non opera la presunzione di culpa in vigilando di cui all'art. 2048 c.c.: chi agisce, deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, quindi a scuola;
l'insegnante o il dirigente scolastico devono dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da una causa non imputabile né all'insegnante né alla scuola, comprovando di aver predisposto ogni accorgimento idoneo ad impedire la realizzazione dell'evento.
Nel caso di specie, tale prova è stata raggiunta;
sia il CP_1
sia la stessa parte attrice, hanno allegato elementi tali da far desumere l'imprevedibilità e l'inevitabilità dell'evento e del conseguente danno.
E' infatti emerso che i giovani alunni erano impegnati nello svolgimento di un gioco niente affatto pericoloso anzi compatibile con l'età ed il grado di maturità degli alunni, sotto la sorveglianza delle insegnanti, che nulla avrebbero certamente potuto fare per impedire l'improvvisa caduta.
L'attività ricreativa in giardino consisteva, come evidenziato dalla stessa difesa attorea, nel gioco del nascondino, all'interno del cortile scolastico dell'istituto, privo di insidie e di pericoli (non dedotti, infatti, dalla parte attrice), con la conseguenza che la caduta, del tutto imprevedibile, non può in alcun modo addebitarsi agli insegnanti dell'istituto scolastico.
Ed invero parte attrice, nel proprio atto introduttivo, ha chiarito che al momento del fatto il minore, sotto la sorveglianza degli insegnanti, era impegnato a svolgere “ … le attività previste e consentite nella frazione di tempo della c.d. ricreazione …”, definite dall'attore in citazione “ … ordinari giochi a cui partecipano i ragazzini di quell'età (per la precisione nascondino)…”.
Nemmeno sono emersi profili di responsabilità dell'amministrazione convenuta quale custode dei luoghi di causa.
Rileva parte attrice in citazione che, “ … come ricavabile dal materiale fotografico allegato, il cortile è caratterizzato da selciato, quindi non possiede un manto erboso o gommoso atto ad attutire le eventuali cadute degli alunni, frequenti durante
i giochi, considerando l'età di 11 anni in cui gli alunni medesimi sono sostanzialmente ancora dei IU (il plesso scolastico ospita anche la scuola elementare peraltro).
Inoltre vi è la presenza di file di betonelle disposte di taglio per delimitare delle aiuole, nonché di un marciapiede (con soglia sporgente) che corre lungo tutto il perimetro del cortile medesimo. Ed invero non si ravvisano, nei dedotti elementi, rappresentati nelle fotografie prodotte in atti, elementi di insidia tali da provocare l'evento e le sue conseguenze dannose
…”.
A norma dell'art. 2051 c.c., il custode risponde del danno cagionato dalla cosa in custodia, salvo il caso fortuito. Anche nell'ipotesi di responsabilità del custode, come nella previsione di cui all'art. 2043 c.c., non può pertanto prescindersi dalla prova, che grava su colui che lamenta il danno, della sussistenza del nesso di causalità fra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
E' peraltro evidente che la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (ad es. lo scoppio di una caldaia), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte.
In particolare, si è osservato che, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze di un luogo è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino alla interruzione del nesso eziologico tra la condotta omissiva del custode e l'evento dannoso.
In tali casi, infatti, ai fini della prova del nesso causale, il danneggiato è tenuto a dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione con Ord. del 2.11.2023
n. 30394, “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicchè, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista
e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituiva un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”
(cfr. anche sent. Cass. n. 8478/2020, Ordinanza del 3.4.2019 n.
9315 che richiama le ordinanze 1.02.2018, nn. 2480, 2481, 2482
e 2483).
Nel caso di specie, nemmeno è stata dedotta una anomalia del cortile tale da aver provocato la caduta e, di conseguenza, i relativi danni, che non possono pertanto essere attribuiti a responsabilità del custode della cosa ma devono attribuirsi alla condotta, disattenta o imprudente, del giovane AL.
Ne consegue che la domanda, come proposta non può essere accolta e va pertanto rigettata.
La domanda di manleva resta assorbita. Le spese di lite fra parte attrice e convenuta seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Parte convenuta va a sua volta tenuta a rifondere le spese nei confronti della terza chiamata, essendo risultata, la chiamata in causa, del tutto ingiustificata, non vantando il alcun CP_1
diritto di manleva nei confronti della compagnia che assicurava gli alunni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
-) rigetta la domanda proposta da Parte_1
rappresentato dal genitore esercente la potestà Per_1
nei confronti del ,
[...] Controparte_1
rappresentato ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato;
-) dichiara assorbita la domanda di manleva proposta dal nei confronti della Controparte_1 [...]
Controparte_10
-) condanna gli attori alla rifusione, in favore del CP_1
convenuto, delle spese di lite, liquidate in € 2.600,00 per compensi oltre iva, c.p.a. e rimb. forf come per legge;
-) condanna il alla rifusione, in favore della terza CP_1
chiamata, delle spese processuali, liquidate in € 2.600,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge.
Così deciso in Roma il 29 settembre 2025 Il Giudice