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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/10/2025, n. 2609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2609 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1998/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai Signori:
dott.ssa Marianna Galioto Presidente
dott.ssa Rossella Milone Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 1998/2024, promossa
da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F._2
elettivamente domiciliati in CASALPUSTERLENGO, VIA F. CAVALLOTTI, 63, presso lo studio degli avvocati GIORGIO BOTTANI e LAURA MARIA FRANCIOSI, che li rappresentano e difendono giusta delega in calce all'atto di citazione in appello,
APPELLANTI
nei confronti di
pagina 1 di 12 (C.F. ), quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(P.I. ), quest'ultima a propria volta mandataria con rappresentanza di
[...] P.IVA_2 [...]
(P.I. , CP_3 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in MILANO, VIA ROBERTO LEPETIT, 8/10, presso lo studio dell'avvocato
ALBERTO CARUBELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANLUCA CICCONETTI del foro di
Roma, giusta procura speciale alle liti per atto stipulato in data 5.12.2023 a rogito del notaio dott.
[...]
di Albano Laziale, rep. 5529, racc. 3794, registrata in Albano Laziale in data 6.12.2023, al n. Per_1
20767, serie 1T,
APPELLATA
OGGETTO: contratti bancari – violazione normativa antitrust.
CONCLUSIONI
Per e “In totale riforma della Sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Lodi n. 1212/2023 del 29 dicembre 2023, nella causa RG 286/2022: Nel merito: A. In via
preliminare assorbente: accertare e dichiarare la nullità e/o improcedibilità del ricorso monitorio per
carenza di legittimazione sostanziale al diritto preteso in capo alla Ricorrente. In conseguenza e per
l'effetto, annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
B. Accertare e dichiarare la nullità del
contratto di fideiussione sottoscritto dagli Appellanti per violazione dei criteri legali posti dall'Art. 2
della Legge 287/1990, come interpretati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione;
D. In
via gradata, accertare e dichiarare la insussistenza della obbligazione di garanzia fideiussoria a
carico degli Appellanti ed a favore di per i rapporti giuridici e le pretese creditorie Controparte_1
azionate con il decreto ingiuntivo opposto;
E. Accertare in ogni caso e dichiarare la infondatezza ed
insussistenza della pretesa creditoria azionata e la inesigibilità e/o inopponibilità della garanzia
fideiussoria degli Appellanti per tutte le ragioni soggettive ed oggettive dedotte ed indicate nell'atto di
citazione in opposizione;
F. Per l'effetto: revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto e
pagina 2 di 12 respingere in quanto infondata in fatto e in diritto la pretesa avversaria nei confronti degli odierni
Appellanti. G) Rigettare tutte le domande, eccezioni ed argomentazioni ex adverso formulate in quanto
infondate in fatto e diritto. Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”;
per , quale mandataria di , Controparte_1 Controparte_2
quest'ultima a propria volta mandataria con rappresentanza di “Piaccia CP_3
all'Ecc.ma Corte di Appello adita, per tutti i motivi sopra esposti, disattesa ogni contraria istanza: -
rigettare il gravame proposto da e avverso la Sentenza n. Parte_1 Parte_2
1212/2023, emessa dal Tribunale di Lodi in data 29.12.2023 nel giudizio R.g. n. 286/2022 e non
notificata, perché infondato in fatto e in diritto, nonché sfornito di prova, per le ragioni esposte in
narrativa, con ogni conseguente provvedimento al riguardo;
- con vittoria di spese, competenze e
onorari di entrambi i gradi di giudizio”. L'appellata richiama ogni istanza, eccezione e deduzione
svolta in primo grado, che non possono in alcun modo reputarsi rinunciate e che quivi si reiterano
integralmente, nonché i documenti tutti ivi prodotti, fermo il passaggio in giudicato della sentenza
quivi in esame, in relazione alla parte motivata non impugnata ex adverso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
agivano in giudizio davanti al tribunale di Lodi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 1214/21,
con il quale era stato loro ingiunto il pagamento in solido in favore di di € 268.622,59, Controparte_1
oltre interessi, accessori e oneri come da decreto. A fondamento della loro opposizione, il e Parte_1
la eccepivano: 1) in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di , avendo Pt_2 CP_1
quest'ultima depositato il ricorso nel proprio interesse e non già quale procuratrice e mandataria di
2) la parziale nullità del contratto di fideiussione posto a fondamento del credito Controparte_3
azionato, in ragione del fatto che le clausole nn. 2, 6, 9 erano riproduttive delle previsioni sanzionate dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, con le conseguenze di legge;
3) esercizio abusivo pagina 3 di 12 Cont dei diritti del creditore da parte di in danno del debitore e dei fideiussori, per aver in particolare concesso ulteriore credito al quando già versava in stato di difficoltà economica, nonché per Parte_3
l'aver prorogato, tra il 2012 e il 2016, le annotazioni di debiti/insoluti, poi tutti richiesti in pagamento al
30.6.2016.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della opposizione e la conferma del Controparte_1
decreto. In particolare, in ordine alla eccezione di carenza di legittimazione attiva, l'opposta ha evidenziato che nel ricorso, sia in epigrafe, sia nelle conclusioni, era stata espressamente indicata la propria qualità di submandataria con rappresentanza di richiamando in proposito le Controparte_3
procure conferite. In ordine alla eccezione di parziale nullità del contratto di fideiussione omnibus del
18.12.2013, n. 163091, da cui discendeva la qualità di fideiussori del e della e, Parte_1 Pt_2
così, il loro obbligo di corrispondere la somma ingiunta, evidenziava che, successivamente, in data
16.10.2015, gli opponenti avevano sottoscritto un'ulteriore e specifica fideiussione fino alla somma di
€ 75.000, confermando l'impegno già assunto con il precedente negozio. Ai fini del rigetto dell'opposizione, evidenziava che il contratto de quo doveva essere qualificato come negozio CP_1
autonomo di garanzia (Garantievertrag), in ragione del contenuto degli artt. 6, 7 e 9, con conseguente deroga pattizia rispetto all'art. 1957 c.c.. Ai fini della prova della sussistenza e della quantificazione dell'importo azionato, inoltre, produceva gli estratti conto periodici con riassunto scalare CP_1
dall'apertura alla chiusura del rapporto di conto corrente n. 330767 intrattenuto con il debitore principale (Consorzio Servizi alle Imprese) presso la Filiale di Lodi del Banco Popolare, dal 20.9.2004
al 28.10.2016, chiuso con passaggio a sofferenza del saldo negativo di € 269.894,85. Asseriva, poi, che tale importo era stato compensato con i saldi di altri due conti intestati al medesimo e che, Parte_3
Cont nel corso del tempo (in particolare nel 2015), aveva concesso a quest'ultimo due diversi affidamenti, per un totale di € 435.562,01, oltre ad avere posto in essere un conto anticipi contrassegnato al n. 330868. L'opposta contestava, infine, l'esistenza di qualsiasi condotta abusiva da parte dell'istituto bancario, in quanto l'esposizione debitoria si era determinata a causa del mancato pagina 4 di 12 pagamento di forniture eseguite dal in favore dei propri clienti, con conseguente crisi di Parte_3
liquidità che aveva portato, poi, a distanza di cinque anni, al fallimento.
Il tribunale di Lodi, con sentenza n. 1212/2023, pubblicata il 29.12.2023, ha rigettato la opposizione e ha condannato parte soccombente al pagamento delle spese processuali.
Contro tale sentenza, e hanno proposto appello, chiedendo la Parte_1 Parte_2
riforma della sentenza impugnata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, sulla base di tre motivi che saranno analizzati nel proseguo.
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza Controparte_1
impugnata.
Il Consigliere istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la rimessione della causa al Collegio l'udienza del 10.09.2025, previa concessione di termini a ritroso per il deposito delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. La causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto del primo motivo di appello è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di in relazione al credito azionato. Controparte_1
Secondo gli appellanti tale decisione non sarebbe condivisibile in quanto l'azione monitoria è stata intrapresa processualmente da sebbene l'unica titolare del credito sia esclusivamente . CP_1 CP_3
Evidenziano, peraltro, che anche il pagamento della somma azionata in sede monitoria è stato disposto nei confronti di e non di , effettiva titolare del credito, e che in sede di comparsa CP_1 CP_3 CP_1
di costituzione e risposta del giudizio di primo grado, nonostante la specifica contestazione, non ha precisato tale profilo, insistendo nella concessione della provvisoria esecutorietà.
Tale motivo è infondato.
pagina 5 di 12 La Corte ritiene del tutto condivisibile la decisione del giudice di primo grado, atteso che nel ricorso per procedimento monitorio risulta per tabulas che ha agito in giudizio “quale mandataria con CP_1
rappresentanza in forza di procura autenticata nella firma per atto del Notaio di Persona_2
Pordenone […] di (già ), […] Controparte_2 Controparte_5
quest'ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza di (con socio unico e CP_3
sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del Suo legale rappresentante pro
tempore, Dott. numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno e Parte_4
cod. fisc./p.iva n. ), giusta procura per atto a rogito Notaio di P.IVA_3 Persona_2
Pordenone del 17.10.2016”, indicando, in sede di conclusioni, che e per essa la CP_3
procuratrice che agisce in nome e per conto come sopra rappresentata, difesa e Controparte_1
domiciliata, ricorre […]”.
In considerazione di ciò, è evidente che quanto indicato in sede di decreto ingiuntivo emesso sulla base del ricorso circa il fatto che era stato ingiunto ai debitori il pagamento in favore di “parte ricorrente”
delle somme indicate in decreto non è idoneo a incidere sulla individuazione del soggetto effettivamente titolare, non avendo mai rivendicato di essere titolare del diritto fatto valere in CP_1
giudizio e avendo sempre indicato la fonte dei propri poteri rappresentativi conferitile da
[...]
e, a quest'ultima, a sua volta, da . Alla luce di ciò è, dunque, Controparte_2 CP_3
chiaro che la condanna al pagamento in favore di “parte ricorrente” prevista in sede di dispositivo del decreto ingiuntivo deve essere intesa come in favore del soggetto che ha materialmente agito in giudizio nella qualità da lui precisata e, quindi, non in proprio.
2. Oggetto del secondo motivo di appello è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha rigettato la eccezione di nullità parziale della fideiussione sottoscritta dalle parti in data 18.12.2013 e contraddistinta dal n. 000163091 in quanto riproducente le clausole sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, poichè contrarie alla normativa antitrust.
pagina 6 di 12 Secondo gli appellanti tale decisione non sarebbe condivisibile, avendo il tribunale rigettato tale domanda qualificando erroneamente il contratto de quo non come fideiussione omnibus ma come contratto autonomo di garanzia, per il quale non trova applicazione il provvedimento della Banca
d'Italia n. 55/2005. Secondo gli appellanti, inoltre, contrariamente da quanto sostenuto in sentenza,
tutte le fideiussioni stipulate in passato e successive, come quello di specie, all'intesa sarebbero già
coperte dagli effetti della declaratoria di nullità alla luce dei principi espressi dalla Cass. S.U.
41994/2021, con conseguente automatica nullità delle clausole dichiarate illegittime in quanto contrarie alla normativa antitrust. A parere degli appellanti, infine, il tribunale avrebbe errato nel non tenere conto che la creditrice aveva azionato il credito verso la debitrice principale quando ormai era decaduta dal termine di cui all'art. 1957 c.c..
Tale motivo è infondato.
La Corte ritiene assorbente, ai fini del rigetto dell'appello, a prescindere da ogni valutazione sulla qualificazione del contratto de quo come contratto autonomo di garanzia o meno, anche alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 31105/2024, secondo cui, ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola "a
prima richiesta" non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice), la circostanza che, nel caso di specie, parte appellante ha eccepito la nullità parziale del contratto de quo per violazione della normativa antitrust, senza allegare il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 ed eccepire tempestivamente nel giudizio di primo grado la decadenza della ricorrente ex art. 1957 c.c., non avendo, peraltro, provato, né, tanto meno, chiesto di provare che all'epoca della stipulazione della fideiussione (2013) era persistente l'intesa anticoncorrenziale. Si ritiene, infatti, contrariamente da quanto affermato da parte appellante, che, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, è onere pagina 7 di 12 di chi agisce in giudizio eccependo la nullità delle clausole del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust provare l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, nonché
la natura della fideiussione e l'epoca della sua stipulazione, che deve essere avvenuta entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, essendo evidente che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, in modo tale che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova, nonché il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento n.
55/2005, e, infine, la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata.
Tale circostanza impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che,
come la stessa Suprema Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (cfr. Cass. 8023/2024), con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa (cfr. Cass. ord. 30383/2024).
In difetto di tali elementi, non tempestivamente allegati, né, tanto meno, provati dagli appellanti, è
evidente che la domanda di nullità della fideiussione de qua non possa essere accolta, con conseguente rigetto del motivo di appello sul punto, anche in ordine alla eccezione di decadenza della banca.
3. Oggetto del terzo motivo di appello è quella parte della sentenza in cui non è stata accolta l'eccezione di inefficacia della obbligazione di garanzia per abuso della posizione di diritto del
Cont creditore cui era stata concessa, ossia , per esercizio improprio e contrario a buona fede del credito cui essa è collegata, con inammissibile danno delle ragione e dei diritti dei garanti fideiussori e, infine,
pagina 8 di 12 Cont per improprio e illegittimo esercizio diretto del credito da parte di , cui si riferisce il rapporto che ha dato origine alla pretesa creditoria azionata e opposta.
Secondo gli appellanti tale decisione non sarebbe condivisibile, avendo allegato in concreto il fatto, non oggetto di specifica contestazione, che la banca, a fronte di un iniziale scarso utilizzo degli anticipi sugli sconti fatture in favore del , debitore principale, dal 2012 aveva fatto ricorso al sistema Parte_3
di anticipazione sui titoli, pienamente legittimo, ma che aveva comportato in favore della banca dei costi di commissione e dei tassi di interessi elevati, non consentendo di ingenerare anche nei fideiussori il dubbio di un rapporto non equilibrato tra l'utilizzo del credito per sconto anticipatorio delle fatture e la capacità strutturale della società di garantire il puntuale incasso dei crediti e di comprendere la reale portata della esposizione debitoria. In particolare, a parere degli appellanti, la banca dal 2012 avrebbe inserito una serie di continue proroghe di effetti, non precisati nel loro ammontare e nel loro collegamento a soggetti definiti, che avrebbe permesso di mantenere una serie di annotazioni di debito e insoluti nell'operatività del di sconto entro i limiti dell'affidamento concesso. Solo nel Parte_5
Cont 2016 avrebbe, poi, deciso di bloccare qualsiasi utilizzo del conto corrente e del castelletto sconto,
ammettendo solo l'incasso di bonifici di clienti e annotando improvvisamente una serie continua di sconti operati nel breve periodo dal , che avrebbero portato a uno scoperto quantificato in € Parte_3
420.290,98 al 30.06.2016. Secondo gli appellanti tale prassi sarebbe illegittima e contraria alle regole di buona fede nell'esecuzione del contratto di garanzia, avendo esposto il fideiussore a conseguenze
Cont inaspettate. È stato evidenziato, peraltro, che in questo modo avrebbe lucrato sui maggiori interessi di scoperto, incamerando l'intera garanzia pignoratizia offerta dal , ampiamente Parte_3
sufficiente a permettere di ottenere il pagamento dello scoperto di conto e della somma oggetto di affidamento. Secondo gli appellanti, infine, tale comportamento illegittimo sarebbe aggravato dal fatto che la banca sapeva, alla luce dei bilanci, che l'aumento esponenziale dei crediti iscritti nella voce di esigibilità entro l'anno successivo non fosse veritiero.
pagina 9 di 12 Tale motivo è infondato.
La Corte ritiene del tutto condivisibile la decisione del tribunale di rigettare tali eccezioni, atteso che, a fronte della puntuale produzione da parte opposta di tutta la documentazione necessaria a ricostruire le vicende del credito dall'origine del rapporto de quo fino alla sua risoluzione, imputata al mancato pagamento nel 2016 degli effetti anticipati a causa del blocco dei pagamento da parte delle aziende fornitrici, il e la hanno continuato a insistere anche in sede di appello nelle loro CP_6 Pt_2
contestazioni del tutto generiche, non indicando puntualmente quali fossero le poste illegittimamente addebitate e indicative di un comportamento contrario, comunque, a buona fede. Corretto sul punto è
quanto evidenziato dal giudice di primo grado, laddove ha rilevato che, poiché da tale presunta illiceità
di comportamento potrebbe derivare, a tutto concedere, una mera rimodulazione del saldo dovuto, gli odierni appellanti non hanno offerto una qualsiasi forma di conteggio in ordine alla rideterminazione,
né, tanto meno, hanno chiesto alcun mezzo istruttorio al riguardo.
Nessuna rilevanza assume quanto asserito dagli appellanti in ordine al fatto che da una mera lettura dei bilanci del , debitore principale, la banca, originaria creditrice, ben avrebbe potuto e dovuto Parte_3
comprendere la non veridicità dei crediti esigibili indicati, atteso che da essi non era, comunque,
evincibile una situazione di crisi finanziaria, tenuto conto, peraltro, che la dichiarazione di fallimento è
intervenuta a distanza di cinque anni dall'ultima concessione di credito, con uno spazio temporale che è
significativo per escludere una forma di responsabilità quale quella paventata. Si evidenzia, peraltro,
che entrambi i fideiussori rivestivano primari incarichi gestori nel soggetto finanziato con la conseguenza che costoro non potevano non avere piena contezza della situazione della società debitrice e della eventuale non veridicità dei bilanci, con conseguente anche loro eventuale responsabilità.
Si ritiene, inoltre, del tutto condivisibile quanto affermato dal giudice di primo grado, in ordine al fatto che non ricorrono i presupposti per una condotta illecita della banca ai sensi dell'art. 1956 c.c. per concessione abusiva del credito, non essendo stato provato, anche alla luce della motivazione che pagina 10 di 12 precede, che la banca, successivamente alla prestazione della fideiussione per garanzie future, abbia continuato a fare credito al pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle Parte_3
sue condizioni economiche.
Si evidenzia, peraltro, che, contrariamente a quanto rilevato dagli appellanti, non è fondata l'eccezione di estinzione della fideiussione per violazione dell'art. 1955 c.c., secondo cui la fideiussione si estingue quando per fatto del debitore non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno,
nelle ipoteche e nei privilegi del creditore, non avendo parte appellante assolto al proprio onere probatorio. Si ritiene, infatti, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c., non comporta l'automatica liberazione del fideiussore,
essendo, a tal fine, necessaria la prova che da esso sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto di surrogazione o di regresso e non nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore
(cfr. Cass. ord. 6685/2024). Si evidenzia, peraltro, che parte appellata ha provato che, a seguito della cessione, si è insinuata nel passivo del fallimento del , n. 6/2020, aperto davanti CP_3 Parte_3
al tribunale di Lodi, avendo depositato la prova della presentazione della domanda di ammissione in data 15.11.2021 e del suo accoglimento (doc. 21 e 22 del fascicolo di primo grado di parte appellata).
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91 c.p.c. a carico solidale di e quali parti soccombenti, avuto Parte_1 Parte_2
riguardo della natura della causa, delle questioni affrontate e del valore della controversia (€
268.622,59), applicando i parametri medi per la fase di studio, per quella introduttiva e per quella decisionale, ex DM 147/2022, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
pagina 11 di 12 9. In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento in solido da parte degli appellanti del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna e al pagamento in via solidale in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
quale mandataria di e, a sua volta, quale mandataria CP_1 Controparte_2
di , delle spese di lite, che liquida in € 14.239,00 per compensi, oltre spese generali CP_3
determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento in solido da parte di e Parte_1
del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di Parte_2
giustizia, all'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale della impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10.09.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Marianna Galioto
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai Signori:
dott.ssa Marianna Galioto Presidente
dott.ssa Rossella Milone Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 1998/2024, promossa
da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F._2
elettivamente domiciliati in CASALPUSTERLENGO, VIA F. CAVALLOTTI, 63, presso lo studio degli avvocati GIORGIO BOTTANI e LAURA MARIA FRANCIOSI, che li rappresentano e difendono giusta delega in calce all'atto di citazione in appello,
APPELLANTI
nei confronti di
pagina 1 di 12 (C.F. ), quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(P.I. ), quest'ultima a propria volta mandataria con rappresentanza di
[...] P.IVA_2 [...]
(P.I. , CP_3 P.IVA_3
elettivamente domiciliata in MILANO, VIA ROBERTO LEPETIT, 8/10, presso lo studio dell'avvocato
ALBERTO CARUBELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANLUCA CICCONETTI del foro di
Roma, giusta procura speciale alle liti per atto stipulato in data 5.12.2023 a rogito del notaio dott.
[...]
di Albano Laziale, rep. 5529, racc. 3794, registrata in Albano Laziale in data 6.12.2023, al n. Per_1
20767, serie 1T,
APPELLATA
OGGETTO: contratti bancari – violazione normativa antitrust.
CONCLUSIONI
Per e “In totale riforma della Sentenza del Parte_1 Parte_2
Tribunale di Lodi n. 1212/2023 del 29 dicembre 2023, nella causa RG 286/2022: Nel merito: A. In via
preliminare assorbente: accertare e dichiarare la nullità e/o improcedibilità del ricorso monitorio per
carenza di legittimazione sostanziale al diritto preteso in capo alla Ricorrente. In conseguenza e per
l'effetto, annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto;
B. Accertare e dichiarare la nullità del
contratto di fideiussione sottoscritto dagli Appellanti per violazione dei criteri legali posti dall'Art. 2
della Legge 287/1990, come interpretati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione;
D. In
via gradata, accertare e dichiarare la insussistenza della obbligazione di garanzia fideiussoria a
carico degli Appellanti ed a favore di per i rapporti giuridici e le pretese creditorie Controparte_1
azionate con il decreto ingiuntivo opposto;
E. Accertare in ogni caso e dichiarare la infondatezza ed
insussistenza della pretesa creditoria azionata e la inesigibilità e/o inopponibilità della garanzia
fideiussoria degli Appellanti per tutte le ragioni soggettive ed oggettive dedotte ed indicate nell'atto di
citazione in opposizione;
F. Per l'effetto: revocare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto e
pagina 2 di 12 respingere in quanto infondata in fatto e in diritto la pretesa avversaria nei confronti degli odierni
Appellanti. G) Rigettare tutte le domande, eccezioni ed argomentazioni ex adverso formulate in quanto
infondate in fatto e diritto. Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”;
per , quale mandataria di , Controparte_1 Controparte_2
quest'ultima a propria volta mandataria con rappresentanza di “Piaccia CP_3
all'Ecc.ma Corte di Appello adita, per tutti i motivi sopra esposti, disattesa ogni contraria istanza: -
rigettare il gravame proposto da e avverso la Sentenza n. Parte_1 Parte_2
1212/2023, emessa dal Tribunale di Lodi in data 29.12.2023 nel giudizio R.g. n. 286/2022 e non
notificata, perché infondato in fatto e in diritto, nonché sfornito di prova, per le ragioni esposte in
narrativa, con ogni conseguente provvedimento al riguardo;
- con vittoria di spese, competenze e
onorari di entrambi i gradi di giudizio”. L'appellata richiama ogni istanza, eccezione e deduzione
svolta in primo grado, che non possono in alcun modo reputarsi rinunciate e che quivi si reiterano
integralmente, nonché i documenti tutti ivi prodotti, fermo il passaggio in giudicato della sentenza
quivi in esame, in relazione alla parte motivata non impugnata ex adverso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
agivano in giudizio davanti al tribunale di Lodi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 1214/21,
con il quale era stato loro ingiunto il pagamento in solido in favore di di € 268.622,59, Controparte_1
oltre interessi, accessori e oneri come da decreto. A fondamento della loro opposizione, il e Parte_1
la eccepivano: 1) in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva di , avendo Pt_2 CP_1
quest'ultima depositato il ricorso nel proprio interesse e non già quale procuratrice e mandataria di
2) la parziale nullità del contratto di fideiussione posto a fondamento del credito Controparte_3
azionato, in ragione del fatto che le clausole nn. 2, 6, 9 erano riproduttive delle previsioni sanzionate dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005, con le conseguenze di legge;
3) esercizio abusivo pagina 3 di 12 Cont dei diritti del creditore da parte di in danno del debitore e dei fideiussori, per aver in particolare concesso ulteriore credito al quando già versava in stato di difficoltà economica, nonché per Parte_3
l'aver prorogato, tra il 2012 e il 2016, le annotazioni di debiti/insoluti, poi tutti richiesti in pagamento al
30.6.2016.
si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della opposizione e la conferma del Controparte_1
decreto. In particolare, in ordine alla eccezione di carenza di legittimazione attiva, l'opposta ha evidenziato che nel ricorso, sia in epigrafe, sia nelle conclusioni, era stata espressamente indicata la propria qualità di submandataria con rappresentanza di richiamando in proposito le Controparte_3
procure conferite. In ordine alla eccezione di parziale nullità del contratto di fideiussione omnibus del
18.12.2013, n. 163091, da cui discendeva la qualità di fideiussori del e della e, Parte_1 Pt_2
così, il loro obbligo di corrispondere la somma ingiunta, evidenziava che, successivamente, in data
16.10.2015, gli opponenti avevano sottoscritto un'ulteriore e specifica fideiussione fino alla somma di
€ 75.000, confermando l'impegno già assunto con il precedente negozio. Ai fini del rigetto dell'opposizione, evidenziava che il contratto de quo doveva essere qualificato come negozio CP_1
autonomo di garanzia (Garantievertrag), in ragione del contenuto degli artt. 6, 7 e 9, con conseguente deroga pattizia rispetto all'art. 1957 c.c.. Ai fini della prova della sussistenza e della quantificazione dell'importo azionato, inoltre, produceva gli estratti conto periodici con riassunto scalare CP_1
dall'apertura alla chiusura del rapporto di conto corrente n. 330767 intrattenuto con il debitore principale (Consorzio Servizi alle Imprese) presso la Filiale di Lodi del Banco Popolare, dal 20.9.2004
al 28.10.2016, chiuso con passaggio a sofferenza del saldo negativo di € 269.894,85. Asseriva, poi, che tale importo era stato compensato con i saldi di altri due conti intestati al medesimo e che, Parte_3
Cont nel corso del tempo (in particolare nel 2015), aveva concesso a quest'ultimo due diversi affidamenti, per un totale di € 435.562,01, oltre ad avere posto in essere un conto anticipi contrassegnato al n. 330868. L'opposta contestava, infine, l'esistenza di qualsiasi condotta abusiva da parte dell'istituto bancario, in quanto l'esposizione debitoria si era determinata a causa del mancato pagina 4 di 12 pagamento di forniture eseguite dal in favore dei propri clienti, con conseguente crisi di Parte_3
liquidità che aveva portato, poi, a distanza di cinque anni, al fallimento.
Il tribunale di Lodi, con sentenza n. 1212/2023, pubblicata il 29.12.2023, ha rigettato la opposizione e ha condannato parte soccombente al pagamento delle spese processuali.
Contro tale sentenza, e hanno proposto appello, chiedendo la Parte_1 Parte_2
riforma della sentenza impugnata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, sulla base di tre motivi che saranno analizzati nel proseguo.
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza Controparte_1
impugnata.
Il Consigliere istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la rimessione della causa al Collegio l'udienza del 10.09.2025, previa concessione di termini a ritroso per il deposito delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. La causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto del primo motivo di appello è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha rigettato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di in relazione al credito azionato. Controparte_1
Secondo gli appellanti tale decisione non sarebbe condivisibile in quanto l'azione monitoria è stata intrapresa processualmente da sebbene l'unica titolare del credito sia esclusivamente . CP_1 CP_3
Evidenziano, peraltro, che anche il pagamento della somma azionata in sede monitoria è stato disposto nei confronti di e non di , effettiva titolare del credito, e che in sede di comparsa CP_1 CP_3 CP_1
di costituzione e risposta del giudizio di primo grado, nonostante la specifica contestazione, non ha precisato tale profilo, insistendo nella concessione della provvisoria esecutorietà.
Tale motivo è infondato.
pagina 5 di 12 La Corte ritiene del tutto condivisibile la decisione del giudice di primo grado, atteso che nel ricorso per procedimento monitorio risulta per tabulas che ha agito in giudizio “quale mandataria con CP_1
rappresentanza in forza di procura autenticata nella firma per atto del Notaio di Persona_2
Pordenone […] di (già ), […] Controparte_2 Controparte_5
quest'ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza di (con socio unico e CP_3
sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del Suo legale rappresentante pro
tempore, Dott. numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso-Belluno e Parte_4
cod. fisc./p.iva n. ), giusta procura per atto a rogito Notaio di P.IVA_3 Persona_2
Pordenone del 17.10.2016”, indicando, in sede di conclusioni, che e per essa la CP_3
procuratrice che agisce in nome e per conto come sopra rappresentata, difesa e Controparte_1
domiciliata, ricorre […]”.
In considerazione di ciò, è evidente che quanto indicato in sede di decreto ingiuntivo emesso sulla base del ricorso circa il fatto che era stato ingiunto ai debitori il pagamento in favore di “parte ricorrente”
delle somme indicate in decreto non è idoneo a incidere sulla individuazione del soggetto effettivamente titolare, non avendo mai rivendicato di essere titolare del diritto fatto valere in CP_1
giudizio e avendo sempre indicato la fonte dei propri poteri rappresentativi conferitile da
[...]
e, a quest'ultima, a sua volta, da . Alla luce di ciò è, dunque, Controparte_2 CP_3
chiaro che la condanna al pagamento in favore di “parte ricorrente” prevista in sede di dispositivo del decreto ingiuntivo deve essere intesa come in favore del soggetto che ha materialmente agito in giudizio nella qualità da lui precisata e, quindi, non in proprio.
2. Oggetto del secondo motivo di appello è quella parte della sentenza in cui il tribunale ha rigettato la eccezione di nullità parziale della fideiussione sottoscritta dalle parti in data 18.12.2013 e contraddistinta dal n. 000163091 in quanto riproducente le clausole sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, poichè contrarie alla normativa antitrust.
pagina 6 di 12 Secondo gli appellanti tale decisione non sarebbe condivisibile, avendo il tribunale rigettato tale domanda qualificando erroneamente il contratto de quo non come fideiussione omnibus ma come contratto autonomo di garanzia, per il quale non trova applicazione il provvedimento della Banca
d'Italia n. 55/2005. Secondo gli appellanti, inoltre, contrariamente da quanto sostenuto in sentenza,
tutte le fideiussioni stipulate in passato e successive, come quello di specie, all'intesa sarebbero già
coperte dagli effetti della declaratoria di nullità alla luce dei principi espressi dalla Cass. S.U.
41994/2021, con conseguente automatica nullità delle clausole dichiarate illegittime in quanto contrarie alla normativa antitrust. A parere degli appellanti, infine, il tribunale avrebbe errato nel non tenere conto che la creditrice aveva azionato il credito verso la debitrice principale quando ormai era decaduta dal termine di cui all'art. 1957 c.c..
Tale motivo è infondato.
La Corte ritiene assorbente, ai fini del rigetto dell'appello, a prescindere da ogni valutazione sulla qualificazione del contratto de quo come contratto autonomo di garanzia o meno, anche alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 31105/2024, secondo cui, ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola "a
prima richiesta" non assume carattere decisivo, dovendosi in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice), la circostanza che, nel caso di specie, parte appellante ha eccepito la nullità parziale del contratto de quo per violazione della normativa antitrust, senza allegare il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 ed eccepire tempestivamente nel giudizio di primo grado la decadenza della ricorrente ex art. 1957 c.c., non avendo, peraltro, provato, né, tanto meno, chiesto di provare che all'epoca della stipulazione della fideiussione (2013) era persistente l'intesa anticoncorrenziale. Si ritiene, infatti, contrariamente da quanto affermato da parte appellante, che, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, è onere pagina 7 di 12 di chi agisce in giudizio eccependo la nullità delle clausole del contratto di fideiussione per violazione della normativa antitrust provare l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, nonché
la natura della fideiussione e l'epoca della sua stipulazione, che deve essere avvenuta entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, essendo evidente che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, in modo tale che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova, nonché il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento n.
55/2005, e, infine, la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata.
Tale circostanza impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che,
come la stessa Suprema Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (cfr. Cass. 8023/2024), con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa (cfr. Cass. ord. 30383/2024).
In difetto di tali elementi, non tempestivamente allegati, né, tanto meno, provati dagli appellanti, è
evidente che la domanda di nullità della fideiussione de qua non possa essere accolta, con conseguente rigetto del motivo di appello sul punto, anche in ordine alla eccezione di decadenza della banca.
3. Oggetto del terzo motivo di appello è quella parte della sentenza in cui non è stata accolta l'eccezione di inefficacia della obbligazione di garanzia per abuso della posizione di diritto del
Cont creditore cui era stata concessa, ossia , per esercizio improprio e contrario a buona fede del credito cui essa è collegata, con inammissibile danno delle ragione e dei diritti dei garanti fideiussori e, infine,
pagina 8 di 12 Cont per improprio e illegittimo esercizio diretto del credito da parte di , cui si riferisce il rapporto che ha dato origine alla pretesa creditoria azionata e opposta.
Secondo gli appellanti tale decisione non sarebbe condivisibile, avendo allegato in concreto il fatto, non oggetto di specifica contestazione, che la banca, a fronte di un iniziale scarso utilizzo degli anticipi sugli sconti fatture in favore del , debitore principale, dal 2012 aveva fatto ricorso al sistema Parte_3
di anticipazione sui titoli, pienamente legittimo, ma che aveva comportato in favore della banca dei costi di commissione e dei tassi di interessi elevati, non consentendo di ingenerare anche nei fideiussori il dubbio di un rapporto non equilibrato tra l'utilizzo del credito per sconto anticipatorio delle fatture e la capacità strutturale della società di garantire il puntuale incasso dei crediti e di comprendere la reale portata della esposizione debitoria. In particolare, a parere degli appellanti, la banca dal 2012 avrebbe inserito una serie di continue proroghe di effetti, non precisati nel loro ammontare e nel loro collegamento a soggetti definiti, che avrebbe permesso di mantenere una serie di annotazioni di debito e insoluti nell'operatività del di sconto entro i limiti dell'affidamento concesso. Solo nel Parte_5
Cont 2016 avrebbe, poi, deciso di bloccare qualsiasi utilizzo del conto corrente e del castelletto sconto,
ammettendo solo l'incasso di bonifici di clienti e annotando improvvisamente una serie continua di sconti operati nel breve periodo dal , che avrebbero portato a uno scoperto quantificato in € Parte_3
420.290,98 al 30.06.2016. Secondo gli appellanti tale prassi sarebbe illegittima e contraria alle regole di buona fede nell'esecuzione del contratto di garanzia, avendo esposto il fideiussore a conseguenze
Cont inaspettate. È stato evidenziato, peraltro, che in questo modo avrebbe lucrato sui maggiori interessi di scoperto, incamerando l'intera garanzia pignoratizia offerta dal , ampiamente Parte_3
sufficiente a permettere di ottenere il pagamento dello scoperto di conto e della somma oggetto di affidamento. Secondo gli appellanti, infine, tale comportamento illegittimo sarebbe aggravato dal fatto che la banca sapeva, alla luce dei bilanci, che l'aumento esponenziale dei crediti iscritti nella voce di esigibilità entro l'anno successivo non fosse veritiero.
pagina 9 di 12 Tale motivo è infondato.
La Corte ritiene del tutto condivisibile la decisione del tribunale di rigettare tali eccezioni, atteso che, a fronte della puntuale produzione da parte opposta di tutta la documentazione necessaria a ricostruire le vicende del credito dall'origine del rapporto de quo fino alla sua risoluzione, imputata al mancato pagamento nel 2016 degli effetti anticipati a causa del blocco dei pagamento da parte delle aziende fornitrici, il e la hanno continuato a insistere anche in sede di appello nelle loro CP_6 Pt_2
contestazioni del tutto generiche, non indicando puntualmente quali fossero le poste illegittimamente addebitate e indicative di un comportamento contrario, comunque, a buona fede. Corretto sul punto è
quanto evidenziato dal giudice di primo grado, laddove ha rilevato che, poiché da tale presunta illiceità
di comportamento potrebbe derivare, a tutto concedere, una mera rimodulazione del saldo dovuto, gli odierni appellanti non hanno offerto una qualsiasi forma di conteggio in ordine alla rideterminazione,
né, tanto meno, hanno chiesto alcun mezzo istruttorio al riguardo.
Nessuna rilevanza assume quanto asserito dagli appellanti in ordine al fatto che da una mera lettura dei bilanci del , debitore principale, la banca, originaria creditrice, ben avrebbe potuto e dovuto Parte_3
comprendere la non veridicità dei crediti esigibili indicati, atteso che da essi non era, comunque,
evincibile una situazione di crisi finanziaria, tenuto conto, peraltro, che la dichiarazione di fallimento è
intervenuta a distanza di cinque anni dall'ultima concessione di credito, con uno spazio temporale che è
significativo per escludere una forma di responsabilità quale quella paventata. Si evidenzia, peraltro,
che entrambi i fideiussori rivestivano primari incarichi gestori nel soggetto finanziato con la conseguenza che costoro non potevano non avere piena contezza della situazione della società debitrice e della eventuale non veridicità dei bilanci, con conseguente anche loro eventuale responsabilità.
Si ritiene, inoltre, del tutto condivisibile quanto affermato dal giudice di primo grado, in ordine al fatto che non ricorrono i presupposti per una condotta illecita della banca ai sensi dell'art. 1956 c.c. per concessione abusiva del credito, non essendo stato provato, anche alla luce della motivazione che pagina 10 di 12 precede, che la banca, successivamente alla prestazione della fideiussione per garanzie future, abbia continuato a fare credito al pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle Parte_3
sue condizioni economiche.
Si evidenzia, peraltro, che, contrariamente a quanto rilevato dagli appellanti, non è fondata l'eccezione di estinzione della fideiussione per violazione dell'art. 1955 c.c., secondo cui la fideiussione si estingue quando per fatto del debitore non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno,
nelle ipoteche e nei privilegi del creditore, non avendo parte appellante assolto al proprio onere probatorio. Si ritiene, infatti, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c., non comporta l'automatica liberazione del fideiussore,
essendo, a tal fine, necessaria la prova che da esso sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto di surrogazione o di regresso e non nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore
(cfr. Cass. ord. 6685/2024). Si evidenzia, peraltro, che parte appellata ha provato che, a seguito della cessione, si è insinuata nel passivo del fallimento del , n. 6/2020, aperto davanti CP_3 Parte_3
al tribunale di Lodi, avendo depositato la prova della presentazione della domanda di ammissione in data 15.11.2021 e del suo accoglimento (doc. 21 e 22 del fascicolo di primo grado di parte appellata).
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91 c.p.c. a carico solidale di e quali parti soccombenti, avuto Parte_1 Parte_2
riguardo della natura della causa, delle questioni affrontate e del valore della controversia (€
268.622,59), applicando i parametri medi per la fase di studio, per quella introduttiva e per quella decisionale, ex DM 147/2022, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.
pagina 11 di 12 9. In conformità del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.1,
comma 17, L. 228/12, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento in solido da parte degli appellanti del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di giustizia in caso di inammissibilità o rigetto integrale delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna e al pagamento in via solidale in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
quale mandataria di e, a sua volta, quale mandataria CP_1 Controparte_2
di , delle spese di lite, che liquida in € 14.239,00 per compensi, oltre spese generali CP_3
determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento in solido da parte di e Parte_1
del doppio del contributo unificato previsto dal testo unico delle spese di Parte_2
giustizia, all'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, in caso di inammissibilità o rigetto integrale della impugnazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10.09.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Elisa Fazzini Marianna Galioto
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