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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 5354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5354 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Ottava Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere rel.
scaduto il termine concesso per il deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione fissata ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 281 sexies c.p.c. a definizione del giudizio di appello iscritto al n. 2619/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi contro la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. 1414/2024
pubblicata in data 08.04.2024, vertente:
TRA
nato in [...] il [...] (C.F. ed elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Napoli alla Piazza Gabriele D'Annunzio n. 15 presso l'avv. Fabiana Savarese (C.F.
[...]
) da cui è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti prodotta in sede di C.F._2
iscrizione telematica della causa a ruolo.
APPELLANTE
E
pagina 1 di 5 (C.F. , quale procuratrice ex art. 77 c.p.c. di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Controparte_2
Napoli alla Piazza Cariati n. 2 presso l'avv. Alessandra Lanzetta (C.F. ) che la CodiceFiscale_3
rappresenta e difende, in uno agli avv.ti Gianmario Maggi Tasso (C.F. ) e CodiceFiscale_4
MI NT (C.F. ) del foro di Milano, in virtù di procura alle liti CodiceFiscale_5
allegata alla comparsa di risposta depositata in sede di costituzione telematica.
APPELLATA
E
(CF: ) residente in [...]. Controparte_3 CodiceFiscale_6
APPELLATO NON COSTITUITO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “L' Avv. Fabiana Savarese, in qualità di procuratrice del sig. , Parte_1
si riporta ai propri scritti difensivi chiedendo l'integrale accoglimento dell'appello e la riforma della
sentenza n. 1414/2024 r.g.n. 2001/2022 resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere… Impugna e
contesta tutto quanto prodotto, dedotto ed eccepito ex adverso poiché destituito di ogni fondamento in
fatto e in diritto. Chiede che la causa venga trattenuta per la decisione.
PER LA CORIS ASSISTANCE “Nel merito, in via principale, respingere CP_1
l'impugnazione avversaria e confermare in ogni sua parte la sentenza gravata con la condanna
dell'appellante alle spese del presente grado. Nel merito, in via subordinata, rigettare parzialmente le
domande attoree in ragione dell'effettivo pregiudizio subito e dell'effettivo grado di responsabilità
accertato in capo alle parti, con la integrale compensazione delle spese del grado”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 ha convenuto innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere e Parte_1 Controparte_3
la nelle rispettive vesti di proprietario e di assicuratore per la r.c.a. del motociclo CP_4
Yamaha Tmax targato EP16579, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti nel sinistro stradale verificatosi in Pescopagano Caserta alle ore 13,00 circa del 02.10.2019 quando, nel percorrere
Viale delle Palme alla guida della propria bicicletta, veniva tamponato da detto motoveicolo che sopraggiungeva alle sue spalle senza osservare la distanza di sicurezza.
Si è costituita soltanto la compagnia assicuratrice che ha chiesto il rigetto della domanda,
contestando il fatto storico, mentre il proprietario della moto è rimasto contumace.
La causa, ultimata l'istruttoria, è stata decisa con la sentenza indicata in epigrafe la quale ha rigettato la domanda con compensazione tra le parti delle spese processuali.
Con atto notificato il 31.05.2024 alla compagnia assicuratrice e il successivo 11.06.2024 al responsabile civile l'originario attore ha tempestivamente appellato tale sentenza Controparte_3
indicando quale data di prima udienza il 09.10.2024 e chiedendo a questa Corte di riformare la decisione impugnata accogliendo la domanda risarcitoria disattesa in prime cure con condanna degli appellati al pagamento a tale titolo di € 108.566,68 e vittoria delle spese processuali.
La compagnia assicuratrice, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame avversario.
All'esito della prima udienza, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.,
questa Corte ha chiesto alla difesa attorea di documentare l'avvenuta notifica dell'atto di appello a ed ha rinviato la causa in vista della cura di tale incombenza. Controparte_3
In data 14.10.2024 l'avv. Savarese ha depositato l'atto di appello notificato al . Alla CP_3
successiva udienza, celebrata sempre nelle forme della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la Corte
ha costatato l'avvenuta notifica dell'appello al in data 11.06.2024 per cui, stante l'omesso CP_3
rispetto del termine libero di comparizione di 90 gg. previsto dall'art. 342 u.c. c.p.c. rispetto alla data di pagina 3 di 5 prima udienza (09.10.2024) e la mancata costituzione del , ha assegnato all'appellante termine CP_3
perentorio fino al 21.03.2025 per il rinnovo della citazione nei confronti della suddetta parte in applicazione dell'art. 164 co. 1 e 2 c.p.c. che recita: “La citazione è nulla …se è stato assegnato un
termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge…Se il convenuto non si costituisce in
giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione…ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un
termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda di
producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice
ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307,
comma terzo” (per l'applicabilità di tale disposizione anche in appello cfr. ex multis cass. civ. n.
8539/2004 e cass. civ. n. 13128/2010).
Nel caso di specie il termine perentorio del 21.03.2025 non è stato osservato in quanto l'appellante, senza ragione alcuna, ha provveduto a consegnare l'atto di appello in rinnovazione agli ufficiali giudiziari soltanto in data 03.04.2025, ossia a termine già scaduto da 13 giorni, con perfezionamento della notificazione il successivo 09.04.2025.
La nullità non è stata pertanto sanata e si impone la cancellazione della causa dal ruolo con conseguente estinzione del giudizio di appello e passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Il litisconsorzio necessario esistente tra il responsabile del danno e l'assicuratore per la r.c.a ai sensi dell'art. 144 D. lgs. n. 209/2005 è infatti ostativo anche alla prosecuzione del giudizio nei soli confronti della alla luce di quanto previsto dall'art. 331 c.p.c. che recita: Controparte_5
“Se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile…non è stata impugnata nei confronti di
tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione
deve essere fatta…L'impugnazione è dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede
all'integrazione nel termine fissato”.
pagina 4 di 5 Non resta pertanto che dichiarare l'estinzione del processo la quale, come disposto dal vigente ultimo comma dell'art. 307 c. p.c., va pronunziata con sentenza.
L'appellante, in quanto parte soccombente, va infine condannato al rimborso delle spese di lite avversarie che, tenuto conto del mancato esame nel merito dell'impugnazione e dell'assenza di complessità della questione, si liquidano come da dispositivo avuto riguardo ai valori minimi previsti per le cause di valore fino a € 260.000,00 dal D.M. n. 147 del 13.08.2022.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di appello di cui in narrativa, dispone la cancellazione della causa dal ruolo dichiarando l'estinzione del processo ex art. 164 co. 2 c.p.c.
Condanna al rimborso delle spese processuali sostenute dalla Parte_1 Controparte_1
che si liquidano in € 7.160,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali in
[...]
misura pari al 15% dei compensi e accessori di legge.
Così deciso in Napoli, il 31.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Alberto Canale Dr. Alessandro Cocchiara
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