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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/06/2025, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2763/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo MADDALONI Presidente
Dott. Silvia BRAT Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in VIA FILANGIERI, 14 10128 TORINO presso lo studio dell'avv.
SCOZIA RICCARDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliato in VIA NAZIONALE, 8 84033 MONTESANO SULLA MARCELLANA presso lo studio dell'avv. GIOVAGNONI LAURINO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
pagina 1 di 7 OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“ Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adìta, contrariis rejectis Nel merito: in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere il motivo di appello di cui in narrativa e dunque accertata l'opportunità della transazione eseguita dall'attrice con la sig. , se del caso a mezzo di CP_2 CTU medico legale d'Ufficio, accertare e determinare la percentuale di responsabilità della convenuta nell'evento oggetto di causa, ex art. 2055 c.c. III comma o ex art. 1298 II comma, e conseguentemente condannare la stessa al pronto ed immediato pagamento in favore della società attrice della somma corrispondente alla percentuale come sopra determinata, o comunque di quell'altra somme maggiore
o minore che fosse ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla scadenza al saldo tenendo conto di quanto pagato da al soggetto danneggiato. Parte_1
Con il favore delle spese di lite, oltre IVA, CPA e rimb. forf. 15% di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: si chiede che la Corte disponga d'Ufficio l'acquisizione al presente giudizio degli atti e documenti di cui al processo penale conclusosi con la sentenza del Tribunale di Milano n. 1191/2012 del 2.02.2012 di cui al n. RG 12742/2010, n. 33885/2008 N.R. (P.M) si chiede inoltre che la Corte voglia disporre d'ufficio una CTU medico-legale che sulla base della documentazione verifichi la congruità della quantificazione del danno operata dal perito di parte dell'esponente”.
Per CP_1 Parte_2
“Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello adita, contrarjis rejectis, richiamate ai sensi dell'articolo 346 del codice di procedura civile tutte le deduzioni ed istanze anche istruttorie già formulate in primo grado, così GIUDICARE
IN VIA Assolutamente PRELIMINARE, dichiarare l'appello proposto inammissibile ex art. 342 c.p.c. e ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.. NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
- Rigettare l'appello proposto dalla in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Parte_1
- In ogni caso, rigettare la richiesta di acquisizione d'Ufficio degli atti e documenti di cui al processo penale conclusosi con la sentenza del Tribunale di Milano n. 1191/2012 RG 12742/2010, n.
33885/2008 N.R. (P.M) e di espletamento di CTU medico-legale, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- Per l'effetto, confermare la sentenza impugnata n. 6870/2023, pubblicata il 29.08.2023, resa all'esito del giudizio recante n. R.G. 7949/2021 dal Tribunale di Milano;
- Vittoria di spese e compensi del giudizio, con rimborso forfettario, iva e cna, come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. assicuratore del dott. condannato definitivamente in sede penale per Parte_1 Persona_1 le lesioni colpose arrecate a durante l'intervento chirurgico all'anca eseguito nel CP_3 settembre 2007, dopo aver risarcito la danneggiata con l'importo di € 32.000, definito in seguito ad pagina 2 di 7 un accordo transattivo stipulato in data 28.5.2019, si surrogava, ex art. 1916 c.c., nei diritti del proprio assicurato e agiva in regresso nei confronti della TE
, in seguito presso cui prestava servizio il medico,
[...] Controparte_1 chiedendone la condanna a corrispondere, per la propria quota di responsabilità, il 50% di quanto versato dalla medesima alla danneggiata.
2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6870/2023 pubblicata in data 29.8.2023, ha rigettato la domanda, in quanto: i) ha ritenuto non opponibile al convenuto la transazione;
ii) ha ritenuto che non avesse assolto l'onere probatorio su di lei gravante di produrre i documenti necessari – Parte_1 in particolare le cartelle cliniche- neppure per disporre una ctu al fine di determinare nel presente giudizio il danno subito dalla danneggiata.
3. ha proposto appello articolato in unico motivo con il quale censura la contraddittorietà Parte_1 della decisione del tribunale che ha ritenuto fondata la responsabilità dell' sulla base Controparte_1 di quanto accertato dalla perizia d'ufficio svolta in sede penale, ma, al tempo stesso, ha ritenuto che l'appellante non avesse assolto il proprio onere probatorio relativo alla determinazione dell'entità del danno, quando, invece, secondo l'appellante, avrebbe dovuto: i) acquisire d'ufficio gli atti del procedimento penale come espressamente richiesto;
ii) comunque, disporre una ctu diretta a determinare l'entità del danno sulla base di quanto già accertato dalla perizia in sede penale.
4. L'Istituto ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
5. La Corte, trattenuta la causa in decisione, riteneva di disporre una ctu medico-legale per determinare l'entità del danno.
6. Espletata la stessa la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'appellato con la propria comparsa di costituzione nel presente grado di giudizio. In particolare, lo stesso deduceva che difettava la prova del diritto di surroga di in quanto Parte_1 la polizza stipulata dal dott. prodotta in giudizio era priva di sottoscrizione del medesimo. Per_1
Inoltre, nella polizza prodotta non risultava disciplinato il diritto di surroga. L'eccezione è infondata. La produzione del contratto di assicurazione del dott. con -poi Per_1 Controparte_5 assorbita da non sottoscritto dal medesimo-, unitamente alla prova del Controparte_6 pagamento effettuata da quest'ultima in favore della danneggiata del sinistro di cui è causa, costituiscono prova sufficiente della sussistenza del rapporto di assicurazione fra il e Per_1
Parte_1
Inoltre, il pagamento da parte dell'assicuratore del risarcimento alla vittima, ne ha comportato -ex art. 1916 c.c.- il trasferimento in capo al medesimo degli stessi diritti risarcitori del proprio assicurato con conseguente sussistenza della legittimazione di ad agire in regresso nei confronti del Parte_1 corresponsabile solidale.
pagina 3 di 7 2. Nel merito, si osserva quanto segue.
2.1 Innanzitutto, in ordine alla ritenuta sussistenza della corresponsabilitità in misura paritaria, nella misura del 50% ciascuno, del dott. e della struttura sanitaria in merito alla Per_1 causazione dell'evento di danno, nonché in merito alla ritenuta non opponibilità -ai fini della determinazione del danno- all' della transazione intervenuta fra e la Controparte_1 Parte_1 danneggiata si è formato il giudicato interno, in quanto tali statuizioni del tribunale non sono state oggetto né di appello incidentale dell' , né di appello principale da parte di Controparte_1
Parte_1
2.2 ha censurato la decisione del tribunale laddove aveva ritenuto che non avesse Parte_1 assolto l'onere di provare l'importo originario del debito non potendosi desumere dagli atti l'entità della lesione all'integrità fisica della danneggiata, né potendosi disporre una ctu non avendo l'assicurazione prodotto le cartelle cliniche della stessa. In proposito, la stessa aveva chiesto l'acquisizione degli atti del procedimento penale e disporsi una ctu medico legale.
2.3 L'istanza di acquisizione degli atti del procedimento penale è inammissibile, in quanto la stessa era stata implicitamente rinunciata nel giudizio di primo grado.
La stessa era stata avanzate nel giudizio di primo grado, in via subordinata, con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. Il tribunale l'aveva rigettata con l'ordinanza del 17.3.2022, in quanto esplorativa e generica.
precisava le conclusioni “come da atto di citazione del 3.2.2021”, nel quale non Parte_1 erano contenute le richieste istruttorie, né nella comparsa conclusionale faceva alcun riferimento alle stesse.
Pertanto, da ciò si evinceva una volontà inequivoca della parte di rinunciare alle richieste istruttorie ivi compresa quella di acquisizione degli atti del procedimento penale -ex plurimis
“Cass. n. 10767 del 4.4.2022 Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo;
della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione.- conformi Cass. n. 16290 del 04/08/2016; Cass. n. 25157 del 14/10/2008; n. 19352 del 3.8.2017-.
2.4 Invece, la Corte ha accolto la richiesta di disporre una ctu.
Ciò per le seguenti ragioni.
In primo luogo, il principio sopraesposto non si applica alla richiesta di ctu, non essendo qualificabile la stessa come un mezzo di prova ed essendo prerogativa del giudice il potere di disporla. Inoltre, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, si reputa che attraverso la Parte_1 produzione in giudizio della perizia penale che riporta testualmente il contenuto delle cartelle cliniche della paziente abbia assolto il proprio onere probatorio di allegare i fatti principali costitutivi della propria domanda di risarcimento del danno in via di regresso nei confronti dell'appellata. Infatti, la stessa perizia penale, utilizzata dal tribunale per ritenere accertata la responsabilità del dott. nella causazione del danno e la pari responsabilità del medico e della Per_1
pagina 4 di 7 struttura riporta testualmente il contenuto delle cartelle cliniche della paziente danneggiata -in parte anche testualmente riportate dal tribunale a pag.8 della sentenza-. Nè vi sono ragioni per ritenere che quanto riportato nella perizia penale non corrisponda al contenuto delle cartelle cliniche in quanto il contenuto delle stesse è stato trascritto da periti del giudice penale e l'appellata non ha formulata alcuna contestazione in merito.
I ctu hanno liquidato il danno sulla base degli estratti delle cartelle cliniche e delle risultanze degli esami strumentali riportati testualmente nella perizia prodotta nel processo penale. Quindi, sulla base di dati obiettivi circostanziati dai medesimi valutati. E' ininfluente che la danneggiata non sia stata visitata dai ctu. Infatti, gli stessi ctu, dopo che la stessa debitamente convocata non si era presentata, avevano chiesto l'autorizzazione -concessa- a procedere comunque allo svolgimento dell'incarico avendo valutato che la visita della danneggiata non fosse necessaria a tal fine. Infatti, i ctu non hanno fornito risposte per le voci di danno -in particolare la personalizzazione- per le quali sarebbe stato necessario interloquire con la stessa, dando atto della circostanza.
Peraltro, in relazione ai danni liquidati occorre considerare che hanno esaminato la documentazione medica relativa alla danneggiata fino alla completa guarigione della stessa. Quindi, sulla base della stessa hanno potuto determinare sia il danno biologico, sia l'inabilità temporanea, essendosi il danno ormai consolidato al termine dell'intero percorso riabilitativo documentato in atti. Parimenti, i ctu hanno affermato che: “ che, poco tempo dopo, si è dovuti procedere a un intervento di protesi di anca decisamente più precoce del previsto;
intervento di protesi che, in assenza di una errata gestione del carico da parte del dottor , sarebbe stato, in via probabilistica elevata, Per_1 ritardato significativamente. L'esecuzione quind artroprotesi così anticipata rispetto a quanto sarebbe stato possibile evitare, comporterà certamente in futuro la necessità di sostituire la protesi applicata nel 2009 e quindi si verrà a creare una nuova condizione di temporanea inabilità futura per l'esecuzione dell'intervento e la successivariabilitazione” -pag.19-. Emerge, quindi, che diversamente da quanto sostenuto dall'appellata nella propria comparsa conclusionale, anche per questo accertamento non era necessaria la visita della danneggiata.
Infatti, tale conclusione è stata tratta sulla base della documentazione medica da cui si evince che l'errore del dott. sui carichi di gestione ha determinata la necessità di anticipare Per_1 l'intervento di protesi dell'anca, mentre la durata della protesi è determinata sulla base delle caratteristiche intrinseche della stessa che la rendono inidonea all'uso dopo un predeterminato periodo di tempo -sicchè che la conseguente inabilità temporanea derivante dall'intervento chirurgico di sostituzione della stessa costituisce un danno futuro-.
2.5 Ciò posto, i ctu hanno determinato così determinato i danni non patrimoniali della danneggiata: Danno biologico permanente: 3%;
Danno da inabilità temporanea assoluta giorni 15;
Danno da inabilità temporanea per il futuro intervento di sostituzione della protesi: assoluta per giorni 7; parziale al 75% per giorni 20; parziale al 50% per giorni 20; parziale al 25% per giorni 30. Il danno deve essere così liquidato ai sensi dell'art. 139 d.lgs n.209/2005 -Cass. n. 31868 del 11/12/2024 In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma pagina 5 di 7 contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul quantum), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno”-: 24 anni al momento del fatto;
Danno biologico = 3.171,56 €
I.T.A. [tot. giorni 22]= 1.215,28 €
I.T.P. al 75% giorni 20= 828,60 € I.T.P. al 50% giorni 20= 552,40 €
I.T.P. al 25% giorni 30= 414,30 € Totale= 6.182,14 €:2= 3.091,07 € Quindi, deve essere condannato a pagare a la somma di € 3.091,07, Controparte_1 Parte_1 in moneta attuale, oltre interessi, nella misura degli interessi legali, da corrispondersi sulla somma devalutata alla data del pagamento e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat, oltre interessi legali sull'intero importo di capitale e interessi dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
3 , stante la soccombenza, deve pagare le spese di entrambi i gradi di giudizio a Controparte_1 liquidate, sulla base dei valori medi del Dm n. 147/22 dello scaglione da € 1.101 a € Parte_1
5.200, secondo l'attribuito, quanto al primo grado, in complessivi € 2.552,00 - di cui € 425 per studio;
€ 425 per la fase introduttiva;
€ 851 per la fase di trattazione;
€ 851 per la fase decisoria- e quanto al presente grado di giudizio, in complessivi € 1.923,00 - di cui € 536 per studio;
€ 536 per la fase introduttiva;
€ 851 per la fase decisoria. Le spese di ctu sono poste a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto,
2. in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 6870/2023 pubblicata in data 29.8.2023;
3. condanna a pagare a la somma di € TE Parte_1
3.091,07, oltre interessi come in motivazione;
4. condanna a pagare a le spese dei due TE Parte_1 gradi di giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, in complessivi € 2.552,00 e quanto al presente grado di giudizio, in complessivi € 1.923,00, il tutto oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
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5. pone definitivamente a carico di le spese di ctu;
TE
6. condanna a ripetere a quanto ricevuto TE Parte_1 in esecuzione della sentenza di primo grado
Milano, 28.5.2025
IL CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola IL PRESIDENTE
Carlo Maddaloni
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