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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/10/2025, n. 4156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4156 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1022/2023
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, così composto:
1) Dr. EA Luce, Presidente
2) Dr. Gustavo Danise Giudice estensore
3) Dr. Giuseppe Barbato Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al numero n. 1022/2023, riservata al collegio con ordinanza del 09.10.25 con riserva di decisione nel termine di giorni trenta, vertente t r a nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] c.f. Pt_1 C.F._1 rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al presente atto dall'Avv. Mario Ivone, presso il cui studio in Salerno alla Via F. Pinto 72 si domicilia;
- - CP_1
e
(P.IVA/C.F. ), con sede legale in Salerno alla Via Parmenide n. 266, in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t. Sig. nato a [...], il [...], (C.F: Controparte_3
) ai fini del presente atto elettivamente domiciliato in Via Carlo Alberto Alemagna C.F._2
n.2/c, 84122 – Salerno (SA), presso lo studio dell'Avv. Maurizio Casaburi dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti,
- EL - nonché
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SALERNO sede
- interveniente necessario –
OGGETTO: querela di falso
CONCLUSIONI: come da atti, deduzioni a verbale e discussione orale. pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione per querela di falso, deducendo che: - In data 09.06.2021 riceveva Pt_1 una raccomandata AR datata 09.06.2021 a mezzo della quale gli intimava il Controparte_2 pagamento immediato della somma di euro 4.880,00 vantata a fronte dei lavori di cui al contratto di appalto stipulato tra e la suindicata società di costruzioni, in cui parte attrice era individuato come CP_4 garante nel caso di inadempimento del committente;
- In data 07.09.2022, era notificato, in qualità di debitore ed alla in qualità di terzo pignorato, per il tramite degli Ufficiali Giudiziari di Controparte_5
Salerno atto di Pignoramento Presso Terzi, su istanza della creditrice con il quale Controparte_2 era pignorata la somma di € 5.684,99 aumentata della metà di € 2.842,49 per un totale di € 8.527,48; - Tale azione esecutiva era preceduta dalla notifica ad opera della del ricorso per decreto Controparte_2 ingiuntivo e del precetto ai sensi e gli effetti dell'art. 140 cpc;
- esso esponente non è debitore di alcun importo nei confronti della società convenuta, né tanto più della citata somma infondatamente ed illegittimamente richiesta nella presente azione esecutiva poiché non ha mai sottoscritto a garanzia del sig. alcun titolo contratto di appalto e non vi è, tra le parti, alcun tipo di rapporto sottostante CP_4 idoneo a giustificare la nascita di una obbligazione;
- che la firma dell'istante apposta al contratto di
Appalto dell'istante è palesemente apocrifa e pertanto ha interesse ad ottenere una sentenza che dichiari la falsità della sottoscrizione apposta al contratto di Appalto;
rassegnava – tutto ciò premettendo – le seguenti conclusioni: “- In via principale dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta al contratto di Appalto stipulato tra la
in persona del legale rapp.te p.t. e - In via altrettanto principale Controparte_2 Controparte_6 CP_4 ordinare la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del documento impugnato;
- In via subordinata dichiarare non dovuta dal sig. in persona del legale rapp.te p.t. la somma di Controparte_7 Controparte_6 euro4.880,00 ingiustamente pretesa e richiesta nella missiva raccomandata AR datata 09.06.2021e, comunque, di qualsivoglia ulteriore e diverso importo rinveniente nell'ambito di tutti i rapporti intrattenuti tra le parti e per i motivi di cui in premessa;
- condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite”.
Si costituiva la eccependo in via preliminare la inammissibilità della querela di falso per CP_2 carenza di procura speciale ad hoc e chiedendo nel merito il rigetto della domanda avversaria.
La querela di falso veniva comunicata al PM sede che emetteva il visto in data 16.05.23.
Esaurita l'istruttoria, il giudice relatore della causa con ordinanza del 25.06.25 assumendo che in base al principio di diritto enunciato dalla Cassazione in sentenza n. 1058/2021 “La procura speciale alle liti, conferita ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. è idonea ad attribuire il potere di proporre querela di falso anche in via incidentale, purché dalla stessa sia desumibile l'attribuzione di detto potere e la medesima rechi l'espressa indicazione dell'attività da compiere” e rilevando nella procura alle liti allegata all'atto di citazione non risulta indicato che l'incarico fosse stato conferito da al difensore proprio per la proposizione di una querela di falso, Pt_1 fissava l'udienza del 09.10.25 per consentire alle parti di interloquire su tale questione accordando alle parti pagina 2 di 3 termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusionali che venivano inviate dalle parti solo il giorno prima dell'udienza. Parte attrice sulla questione della inammissibilità della querela di falso, eccepita da parte convenuta e rilevata dal giudice istruttore, evidenziava di avere per errore depositato una procura non idonea sostituendola con altra procura speciale depositata sul pct in data 11.10.23.
Il Giudice istruttore, sentite le parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione ai sensi dell'art
281 sexies cpc riservando in 30 giorni il deposito della motivazione secondo l'ultimo comma della predetta disposizione.
Lo scrivente Collegio null'altro ha da considerare rispetto all'Ordinanza del 25.06.25. Posto che nella procura alle liti allegata alla citazione non è indicato che l'oggetto dell'incarico afferisce alla proposizione di una querela di falso, l'azione è inammissibile, alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra citata.
Parte attrice, senza ordine del giudice, ha depositato una seconda procura speciale alle liti dopo lo svolgimento della prima udienza, e dopo che gli atti erano stati inviati al PM sede per il visto e dopo che il giudice istruttore concedeva i termini ex art 183 co 6 cpc.
Dall'esame di questa seconda procura si evince che essa si diversifica da quella originaria solo perché il difensore viene nominato procuratore speciale dell'attore ma in ogni caso non è indicato che l'incarico afferisce ad un giudizio di querela di falso, per cui non vi sono dubbi che l'azione sia inammissibile.
Le spese di lite sono poste a carico di parte attrice per soccombenza processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale riportata in epigrafe, sulla querela di falso presentata da Pt_1 così definitivamente pronuncia:
[...]
1) dichiara la inammissibilità della querela;
2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte, che si liquidano in
€ 1.500,00 oltre IVA e CPA e rimborso forfettario delle spese di lite in misura del 15% con distrazione ex art 93 cpc;
Così deciso in Salerno all'esito della camera di consiglio del 14.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Gustavo Danise dr EA Luce
pagina 3 di 3
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, così composto:
1) Dr. EA Luce, Presidente
2) Dr. Gustavo Danise Giudice estensore
3) Dr. Giuseppe Barbato Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al numero n. 1022/2023, riservata al collegio con ordinanza del 09.10.25 con riserva di decisione nel termine di giorni trenta, vertente t r a nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] c.f. Pt_1 C.F._1 rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al presente atto dall'Avv. Mario Ivone, presso il cui studio in Salerno alla Via F. Pinto 72 si domicilia;
- - CP_1
e
(P.IVA/C.F. ), con sede legale in Salerno alla Via Parmenide n. 266, in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t. Sig. nato a [...], il [...], (C.F: Controparte_3
) ai fini del presente atto elettivamente domiciliato in Via Carlo Alberto Alemagna C.F._2
n.2/c, 84122 – Salerno (SA), presso lo studio dell'Avv. Maurizio Casaburi dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti,
- EL - nonché
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SALERNO sede
- interveniente necessario –
OGGETTO: querela di falso
CONCLUSIONI: come da atti, deduzioni a verbale e discussione orale. pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione per querela di falso, deducendo che: - In data 09.06.2021 riceveva Pt_1 una raccomandata AR datata 09.06.2021 a mezzo della quale gli intimava il Controparte_2 pagamento immediato della somma di euro 4.880,00 vantata a fronte dei lavori di cui al contratto di appalto stipulato tra e la suindicata società di costruzioni, in cui parte attrice era individuato come CP_4 garante nel caso di inadempimento del committente;
- In data 07.09.2022, era notificato, in qualità di debitore ed alla in qualità di terzo pignorato, per il tramite degli Ufficiali Giudiziari di Controparte_5
Salerno atto di Pignoramento Presso Terzi, su istanza della creditrice con il quale Controparte_2 era pignorata la somma di € 5.684,99 aumentata della metà di € 2.842,49 per un totale di € 8.527,48; - Tale azione esecutiva era preceduta dalla notifica ad opera della del ricorso per decreto Controparte_2 ingiuntivo e del precetto ai sensi e gli effetti dell'art. 140 cpc;
- esso esponente non è debitore di alcun importo nei confronti della società convenuta, né tanto più della citata somma infondatamente ed illegittimamente richiesta nella presente azione esecutiva poiché non ha mai sottoscritto a garanzia del sig. alcun titolo contratto di appalto e non vi è, tra le parti, alcun tipo di rapporto sottostante CP_4 idoneo a giustificare la nascita di una obbligazione;
- che la firma dell'istante apposta al contratto di
Appalto dell'istante è palesemente apocrifa e pertanto ha interesse ad ottenere una sentenza che dichiari la falsità della sottoscrizione apposta al contratto di Appalto;
rassegnava – tutto ciò premettendo – le seguenti conclusioni: “- In via principale dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta al contratto di Appalto stipulato tra la
in persona del legale rapp.te p.t. e - In via altrettanto principale Controparte_2 Controparte_6 CP_4 ordinare la cancellazione di tale sottoscrizione dall'originale del documento impugnato;
- In via subordinata dichiarare non dovuta dal sig. in persona del legale rapp.te p.t. la somma di Controparte_7 Controparte_6 euro4.880,00 ingiustamente pretesa e richiesta nella missiva raccomandata AR datata 09.06.2021e, comunque, di qualsivoglia ulteriore e diverso importo rinveniente nell'ambito di tutti i rapporti intrattenuti tra le parti e per i motivi di cui in premessa;
- condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite”.
Si costituiva la eccependo in via preliminare la inammissibilità della querela di falso per CP_2 carenza di procura speciale ad hoc e chiedendo nel merito il rigetto della domanda avversaria.
La querela di falso veniva comunicata al PM sede che emetteva il visto in data 16.05.23.
Esaurita l'istruttoria, il giudice relatore della causa con ordinanza del 25.06.25 assumendo che in base al principio di diritto enunciato dalla Cassazione in sentenza n. 1058/2021 “La procura speciale alle liti, conferita ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. è idonea ad attribuire il potere di proporre querela di falso anche in via incidentale, purché dalla stessa sia desumibile l'attribuzione di detto potere e la medesima rechi l'espressa indicazione dell'attività da compiere” e rilevando nella procura alle liti allegata all'atto di citazione non risulta indicato che l'incarico fosse stato conferito da al difensore proprio per la proposizione di una querela di falso, Pt_1 fissava l'udienza del 09.10.25 per consentire alle parti di interloquire su tale questione accordando alle parti pagina 2 di 3 termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusionali che venivano inviate dalle parti solo il giorno prima dell'udienza. Parte attrice sulla questione della inammissibilità della querela di falso, eccepita da parte convenuta e rilevata dal giudice istruttore, evidenziava di avere per errore depositato una procura non idonea sostituendola con altra procura speciale depositata sul pct in data 11.10.23.
Il Giudice istruttore, sentite le parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione ai sensi dell'art
281 sexies cpc riservando in 30 giorni il deposito della motivazione secondo l'ultimo comma della predetta disposizione.
Lo scrivente Collegio null'altro ha da considerare rispetto all'Ordinanza del 25.06.25. Posto che nella procura alle liti allegata alla citazione non è indicato che l'oggetto dell'incarico afferisce alla proposizione di una querela di falso, l'azione è inammissibile, alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra citata.
Parte attrice, senza ordine del giudice, ha depositato una seconda procura speciale alle liti dopo lo svolgimento della prima udienza, e dopo che gli atti erano stati inviati al PM sede per il visto e dopo che il giudice istruttore concedeva i termini ex art 183 co 6 cpc.
Dall'esame di questa seconda procura si evince che essa si diversifica da quella originaria solo perché il difensore viene nominato procuratore speciale dell'attore ma in ogni caso non è indicato che l'incarico afferisce ad un giudizio di querela di falso, per cui non vi sono dubbi che l'azione sia inammissibile.
Le spese di lite sono poste a carico di parte attrice per soccombenza processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale riportata in epigrafe, sulla querela di falso presentata da Pt_1 così definitivamente pronuncia:
[...]
1) dichiara la inammissibilità della querela;
2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte, che si liquidano in
€ 1.500,00 oltre IVA e CPA e rimborso forfettario delle spese di lite in misura del 15% con distrazione ex art 93 cpc;
Così deciso in Salerno all'esito della camera di consiglio del 14.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Gustavo Danise dr EA Luce
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