CASS
Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 11 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 11/01/2024, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SC VA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/06/2023 del TRIBUNALE di GENOVA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 1404 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 06/12/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO - Ritenuto che il ricorrente VA CH ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Genova in data 14 giugno 2023, in funzione di Giudice di appello, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Chiavari in ordine al reato di lesioni personali di cui all'art.582 cod. pen. -Considerato che con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla erronea valutazione delle risultanze della prova testimoniale, in relazione alla omessa valutazione delle doglianze difensive e al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa. -Considerato che con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la mancata concessione delle attenuanti generiche. - Considerato che in data 4 dicembre 2023 è pervenuta memoria del difensore di parte civile con revoca della costituzione a seguito della intervenuta remissione di querela con la relativa accettazione in data 2 dicembre 2023; - Rilevato che, in ragione della intervenuta remissione e conseguente accettazione e in considerazione della procedibilità a querela del reato contestato, va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625). - Considerato che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate e che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato, ritenendo con l'accoglimento del motivo assorbite le ulteriori doglianze. - Ritenuto infine, che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso, in Roma in data 6 dicembre 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 1404 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 06/12/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO - Ritenuto che il ricorrente VA CH ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Genova in data 14 giugno 2023, in funzione di Giudice di appello, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Chiavari in ordine al reato di lesioni personali di cui all'art.582 cod. pen. -Considerato che con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla erronea valutazione delle risultanze della prova testimoniale, in relazione alla omessa valutazione delle doglianze difensive e al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa. -Considerato che con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la mancata concessione delle attenuanti generiche. - Considerato che in data 4 dicembre 2023 è pervenuta memoria del difensore di parte civile con revoca della costituzione a seguito della intervenuta remissione di querela con la relativa accettazione in data 2 dicembre 2023; - Rilevato che, in ragione della intervenuta remissione e conseguente accettazione e in considerazione della procedibilità a querela del reato contestato, va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625). - Considerato che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate e che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato, ritenendo con l'accoglimento del motivo assorbite le ulteriori doglianze. - Ritenuto infine, che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso, in Roma in data 6 dicembre 2023