Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 04/06/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente rel.
Domenico Provenzano Giudice
Valentina Prudente Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 1178 Reg. Gen. V.G. anno 2025, vertente t r a
( - ( ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
domiciliati rispettivamente presso lo studio dell'Avv. Moira Plicanti e dell'Avv. Monica Silvestri, dai quali sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M.
All'udienza del 3.6.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte di cui al ricorso:
“dichiarare la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2
concordate e indicate nel ricorso ex art. 473- bis.51 cod. proc. civ., depositato in atti, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte - ordinare al Comune di ordinare al Comune di
Filattiera(ms) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nei
Registri di Stato Civile di detto Comune al n.1 parte 1 S - dichiarare compensate le spese legali”.
FATTO E DIRITTO
I coniugi hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale, deducendo che essi Parte_3
ricorrenti avevano contratto matrimonio in Filattiera il 4.9.2019; che dall'unione delle parti era nato il figlio (26.6.2015); che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Per_1
premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.; rilevato che la decisa e ferma volontà delle parti di dar corso al presente giudizio evidenzia
che vanno integralmente recepite le condizioni concordate in punto di: affidamento congiunto e collocazione prevalente ed anagrafica del figlio;
assegnazione della casa coniugale;
diritto di visita e di permanenza del minore;
mantenimento del figlio da parte del padre e regime di partecipazione dei genitori alle spese straordinarie;
assegno unico;
detrazioni IRPEF.
Nulla per le spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nato a [...] il [...] (matrimonio celebrato in Filattiera il 4.9.2019 e trascritto nel Pt_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Filattiera all'anno 2019, Atto n. 1 Parte 1 S) , e omologa le condizioni di cui in ricorso, da aversi qui per letteralmente trascritte, come da motivazione;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di procedere agli ulteriori adempimenti di legge;
nulla per le spese.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 3.6.2025
Il Presidente estensore
Giulio Giuntoli