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Decreto 1 giugno 2025
Decreto 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, decreto 01/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 246/2025
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice dott. Alfredo Spitaleri,
Letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
[...]
(C.F. e P.IVA ), e, per essa, dalla Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
mandataria (C.F. e P.IVA , Parte_2 P.IVA_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa ai fini della presente procedura, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Abatelli e Antonello Senes, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco Abatelli, sito a Catania, Via V.
Giuffrida 33/A;
Rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
Considerato che sussistono le condizioni previste dagli artt. 633 e ss. c.p.c.;
Rilevato che, con sentenza n. 9479 del 06.04.2023, le Sezioni unite della S.C., pronunciandosi ai sensi dell'art. 363, co. 3, c.p.c. su una questione di particolare importanza sorta a seguito delle decisioni della CGUE, in data 17 maggio 2022
(sentenza in C-600/19, ; sentenza in cause riunite C-693/19, Persona_1 CP_1
1503, e C-831/19, sentenza in C-725/19, Impuls Per_1 Controparte_2
Leasing Romania;
sentenza in C-869/19, Unicaja Banco) - hanno affermato, tra i vari principi di diritto, che il giudice del monitorio: a) deve svolgere, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia;
b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d'ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d'ingiunzione: b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il
Pag. 1 di 3 contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore;
b.2) ove l'accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un'istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l'istanza d'ingiunzione;
Ritenuto che, come desumibile dalla documentazione contrattuale dimessa in atti, la parte nei cui confronti è proposta la domanda monitoria è un consumatore;
Dato atto che sono state esaminate le seguenti clausole del contratto posto a fondamento del ricorso rilevanti in considerazione dell'oggetto della domanda monitoria: artt. 3 e 6,
c.g.c.;
ritenuto che le citate clausole contrattuali non hanno carattere vessatorio, in quanto meramente riproduttive di disposizioni di legge (cfr. art. 34, co. 3, Cod. cons.), o, comunque, inidonee a determinare a carico del consumatore, in caso di inadempimento o di ritardato adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo (cfr. art. 33, co. 2, lett. f), Cod. cons.), tenuto conto, a tale specifico riguardo, che la misura degli interessi moratori indicata dall'art.3 delle condizioni generali di finanziamento non appare superiore al T.S.U. rilevato nel periodo in cui è avvenuta la sottoscrizione del contratto, parametro cui può essere ancorato, in caso di superamento, il controllo di vessatorietà;
ritenuto, a tale ultimo riguardo, che, a fronte del ricorso ad un medesimo indice tanto per il controllo di usurarietà, tanto per quello di vessatorietà del tasso degli interessi moratori, appaiono diverse le tutele accordate al mutuatario, atteso che: a) in materia di contratto stipulato tra professionisti, laddove la misura degli interessi moratori superi il
T.S.U. pro tempore vigente, la conseguente usurarietà conduce ad una applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c. di guisa che non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c., co. 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti (cfr. Sez. U. n. 19597/2020); b) in materia di contratto stipulato con un consumatore, invece, laddove la misura dei moratori superi il
T.S.U. pro tempore vigente, la conseguente abusività della clausola determinativa degli interessi conduce alla nullità della stessa, con la conseguente impossibilità, per il giudice nazionale, di sostituire tale clausola con una disposizione suppletiva di diritto
Pag. 2 di 3 nazionale (cfr. CGUE, Sez. IX, sentenza dell'8 settembre 2022 nelle cause riunite da
C‑80/21 a C‑82/21, e e altri), sicché, al manifestarsi dell'inadempimento, sul CP_3 CP_4
capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione contrattuale, non sono più dovuti interessi, tanto nella misura dei moratori quanto in quella dei corrispettivi;
ritenuto che non occorre invitare la parte ricorrente ad interloquire su tali questioni a norma dell'art. 640 c.p.c.;
INGIUNGE A
(C.F. ) di pagare alla parte ricorrente per le CP_5 C.F._1
causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1) la somma di € 20.563,62;
2) gli interessi come determinati in domanda;
3) le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
AVVERTE
la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica con
l'assistenza di un difensore e che, in mancanza di opposizione, il decreto diverrà esecutivo e definitivo, e il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere il carattere vessatorio delle clausole indicate in motivazione.
Siracusa, 31 maggio 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 3 di 3
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice dott. Alfredo Spitaleri,
Letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
[...]
(C.F. e P.IVA ), e, per essa, dalla Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
mandataria (C.F. e P.IVA , Parte_2 P.IVA_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa ai fini della presente procedura, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Abatelli e Antonello Senes, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco Abatelli, sito a Catania, Via V.
Giuffrida 33/A;
Rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
Considerato che sussistono le condizioni previste dagli artt. 633 e ss. c.p.c.;
Rilevato che, con sentenza n. 9479 del 06.04.2023, le Sezioni unite della S.C., pronunciandosi ai sensi dell'art. 363, co. 3, c.p.c. su una questione di particolare importanza sorta a seguito delle decisioni della CGUE, in data 17 maggio 2022
(sentenza in C-600/19, ; sentenza in cause riunite C-693/19, Persona_1 CP_1
1503, e C-831/19, sentenza in C-725/19, Impuls Per_1 Controparte_2
Leasing Romania;
sentenza in C-869/19, Unicaja Banco) - hanno affermato, tra i vari principi di diritto, che il giudice del monitorio: a) deve svolgere, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia;
b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d'ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d'ingiunzione: b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il
Pag. 1 di 3 contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore;
b.2) ove l'accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un'istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l'istanza d'ingiunzione;
Ritenuto che, come desumibile dalla documentazione contrattuale dimessa in atti, la parte nei cui confronti è proposta la domanda monitoria è un consumatore;
Dato atto che sono state esaminate le seguenti clausole del contratto posto a fondamento del ricorso rilevanti in considerazione dell'oggetto della domanda monitoria: artt. 3 e 6,
c.g.c.;
ritenuto che le citate clausole contrattuali non hanno carattere vessatorio, in quanto meramente riproduttive di disposizioni di legge (cfr. art. 34, co. 3, Cod. cons.), o, comunque, inidonee a determinare a carico del consumatore, in caso di inadempimento o di ritardato adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo (cfr. art. 33, co. 2, lett. f), Cod. cons.), tenuto conto, a tale specifico riguardo, che la misura degli interessi moratori indicata dall'art.3 delle condizioni generali di finanziamento non appare superiore al T.S.U. rilevato nel periodo in cui è avvenuta la sottoscrizione del contratto, parametro cui può essere ancorato, in caso di superamento, il controllo di vessatorietà;
ritenuto, a tale ultimo riguardo, che, a fronte del ricorso ad un medesimo indice tanto per il controllo di usurarietà, tanto per quello di vessatorietà del tasso degli interessi moratori, appaiono diverse le tutele accordate al mutuatario, atteso che: a) in materia di contratto stipulato tra professionisti, laddove la misura degli interessi moratori superi il
T.S.U. pro tempore vigente, la conseguente usurarietà conduce ad una applicazione dell'art. 1815, co. 2, c.c. di guisa che non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224 c.c., co. 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti (cfr. Sez. U. n. 19597/2020); b) in materia di contratto stipulato con un consumatore, invece, laddove la misura dei moratori superi il
T.S.U. pro tempore vigente, la conseguente abusività della clausola determinativa degli interessi conduce alla nullità della stessa, con la conseguente impossibilità, per il giudice nazionale, di sostituire tale clausola con una disposizione suppletiva di diritto
Pag. 2 di 3 nazionale (cfr. CGUE, Sez. IX, sentenza dell'8 settembre 2022 nelle cause riunite da
C‑80/21 a C‑82/21, e e altri), sicché, al manifestarsi dell'inadempimento, sul CP_3 CP_4
capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione contrattuale, non sono più dovuti interessi, tanto nella misura dei moratori quanto in quella dei corrispettivi;
ritenuto che non occorre invitare la parte ricorrente ad interloquire su tali questioni a norma dell'art. 640 c.p.c.;
INGIUNGE A
(C.F. ) di pagare alla parte ricorrente per le CP_5 C.F._1
causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1) la somma di € 20.563,62;
2) gli interessi come determinati in domanda;
3) le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compensi ed € 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
AVVERTE
la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica con
l'assistenza di un difensore e che, in mancanza di opposizione, il decreto diverrà esecutivo e definitivo, e il consumatore decadrà dalla possibilità di far valere il carattere vessatorio delle clausole indicate in motivazione.
Siracusa, 31 maggio 2025
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 3 di 3