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Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/05/2025, n. 4889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4889 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17045 /2019 R.G., avente ad oggetto: merito possessorio
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. , Parte_5 C.F._5 Pt_6
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._6 Parte_7
), (C.F. ), C.F._7 Parte_8 C.F._8
(C.F. ), (C.F. Parte_9 C.F._9 Parte_10
, (C.F. ), C.F._10 Parte_11 C.F._11 tutti rapp.ti e difesi dall'avv.to Gianluca Flammia (C.F.
), elettivamente domiciliati presso il suo studio in C.F._12
Napoli alla via Vito Fornari n. 4
Ricorrenti
CONTRO
(C.F. , rapp.to e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._13
Andrea Amabile e Francesco Del Mercato
Resistente
1 NONCHE'
(C.F. ), rapp.to e difeso dagli avv.ti CP_2 C.F._14
Andrea Amabile e Francesco Del Mercato
Resistente
E
, Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e
[...] Controparte_7
-Chiamati in causa contumaci –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 1168 e/o 1170 c.c., 703 c.p.c., i ricorrenti Pt_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
, , , hanno dedotto:
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11
- di essere proprietari e compossessori di unità immobiliari site all'interno del
Parco Michelangelo, complesso immobiliare avente ingresso alla via
Manzoni n. 50, che si estende fino all'altezza di via Caravaggio per un'altezza di circa 30 metri;
- che detto complesso è composto da cinque fabbricati, denominati Cead,
San Giovanni, Fiorelli, Casa del Fiore;
Per_1
- che da sempre parcheggiano la propria autovettura lungo il viale asfaltato all'interno del parco;
- che l'odierno resistente il 1 giugno 2017, asserendo di Controparte_1
essere comproprietario del viale, ha apposto lungo detto viale paletti, transenne e dissuasori di parcheggio, che hanno ridotto la larghezza della carreggiata impedendo il passaggio pedonale, veicolare e la sosta delle autovetture, in tal modo privando i condomini del supercondominio del libero ed integrale godimento del viale;
2 - che dette limitazioni sono consistite nelle seguenti condotte:
a) in data 27 ottobre 2018, mediante apposizione di dissuasori di parcheggio
(paletti in ferro alcuni collegati tra loro da catene e/o del tipo “a ribalta”) in prossimità del fabbricato San Giovanni all'altezza dell'ultima curva del viale scoperto interno al parco ovvero nello spiazzo sito all'altezza del tratto inziale G -H della perizia redatta dall'ing. e prodotta Persona_2
agli atti di causa;
b) In data 3 ottobre 2018, mediante apposizione prima di transenne e poi a distanza di giorni, in sostituzione delle stesse, di dissuasori di parcheggio
(paletti in ferro collegati tra loro da catene e/o del tipo “a ribalta”) nello spiazzo sito alla fine del viale, ovvero oltre il fabbricato Casa del Fiore.
c) Nel mese di aprile 2019 nello spiazzo alla fine del viale ovvero oltre il fabbricato Casa del Fiore mediante apposizione di cartellonistica stradale indicante “divieto di sosta” e “parcheggio privato”.
d) In data ulteriormente successiva consegnando le chiavi dei lucchetti delle catene ovvero dei paletti a ribalta al sig. proprietario CP_2 dell'autoveicolo modello Peugeot 3008 di colore rosso tg. FW 082KK.
e) Non rimuovendo, dopo le richieste dei reclamati, in quanto notiziati dallo stesso sig. del “cessato pericolo” ovvero della perdita di Controparte_1
efficacia delle diffide della Pubblica Amministrazione, quelle strutture realizzate con elementi prefabbricati da recinzione di cantiere, con basi in cemento e rete metallica ancorati al terreno insistenti lungo l'intero tratto
E-F del viale escluse dalla richiesta di interdetto di cui alla procedure
Tribunale di Napoli nrg 14857/2018 e nrg 28883/2018.
I ricorrenti, dunque, ritenendo di avere subito, a seguito delle descritte condotte, una lesione del proprio diritto all'esercizio del possesso e ritenendo sussistente un'ipotesi di spoglio e/o turbativa del possesso, hanno chiesto al
3 Tribunale di ordinare a e a e Controparte_1 CP_2 [...]
coautori e/o autori morali, di reintegrare e/o manutenere tutti i CP_8
ricorrenti nel possesso del viale scoperto e degli spazi interni del Parco
Michelangelo sito in Napoli alla via Manzoni 50, destinato a parcheggio di autoveicoli e motoveicoli e/o manutenere gli stessi nel pieno godimento delle aree indicate in ricorso;
ordinare la eliminazione e/o rimozione di tutti i dispositivi descritti nella perizia dell'ing. allegata al ricorso;
Per_2
disporre, in ogni caso, tutti i necessari provvedimenti atti comunque a reintegrare e/o manutenere nel possesso i ricorrenti ed evitare il protrarsi ed il verificarsi di tali illeciti possessori;
condannare il e/o in Controparte_1
via solidale e/o alternativa e al pagamento in CP_2 Controparte_8
favore dei ricorrenti di una somma ex art. 614 bis cpc per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento nonché, nel merito possessorio, al risarcimento dei danni derivanti da tale illegittimo comportamento per tutto il periodo in cui si è protratto lo spoglio o la turbativa del possesso da quantificarsi secondo il prudente apprezzamento del Tribunale adito, il tutto con vittoria di spese.
2. Si è costituito in giudizio eccependo che i ricorrenti, Controparte_1
come gli altri proprietari delle unità immobiliari esistenti nel parco
Michelangelo, hanno da sempre riconosciuto in capo alla famiglia CP_1
la proprietà del viale oggetto del contendere, rispetto al quale essi sono titolari di una servitù di passaggio;
che, in tal veste, da sempre contribuiscono al pagamento delle quote per la gestione e manutenzione della strada de qua;
che, a partire dal 2016, erano state riscontrate delle criticità e pericoli lungo la strada, a cui erano, poi, seguiti degli interventi da parte delle Autorità competenti, che diffidavano a non praticare la strada interdicendone il passaggio. Era, in particolare, stato riscontrato un gravissimo problema alla
4 condotta fognaria al servizio di tutti i fabbricati, conseguente ad una ingente perdita della fogna che scarica tutti i liquidi all'interno del muraglione pericolante in tufo presente su tutto il tratto della strada, per cui erano state apposte delle transenne in diverse aree per evitare la sosta delle autovetture;
che la sosta dei veicoli è solo stata tollerata negli anni dalla famiglia che le strutture posizionate in data 27 ottobre erano state apposte CP_1
senza animus spoliandi, ma solo per arginare la sosta selvaggia che impediva il transito dei mezzi di soccorso, anche alla luce del fatto che alle spalle del fabbricato “San Giovanni” si trova l'unica bocchetta antincendio del parco;
che detti paletti erano stati comunque divelti, ripresentandosi la condotta di sosta selvaggia preesistente;
che i paletti erano stati apposti per tutelare l'ingresso del al giardino della sua proprietà, ingresso impedito o CP_1 limitato dalla sosta selvaggia;
che l'apposizione dei cartelli indicanti divieto di sosta costituiva la prosecuzione dell'apposizione di altri cartelli, comunque tesi solo a ribadire la natura privata del tratto interessato;
che le strutture posizionate in data 3 ottobre 2018 erano state apposte al fine di consentire l'utilizzo da parte della famiglia del box di loro proprietà, impedito CP_1
Con
o limitato dalla sosta selvaggia;
che la domanda inerente il tratto è inammissibile in quanto l'apposizione della recinzione era avvenuta nel 2016
e che, in ogni caso, la permanenza della medesima era funzionale alle esigenze di sicurezza pregiudicate dalla eventuale sosta dei veicoli all'esito della rimozione degli impedimenti.
3. Si è costituito che ha, innanzitutto, dedotto di non essere CP_2
coautore del lamentato spoglio avendo, subito dopo l'arrivo della prima missiva dei ricorrenti del 18 aprile 2019, cessato di parcheggiare la propria autovettura e che, essendo anch'egli proprietario di immobile sito nel
5 condominio, aveva una posizione equivalente a quella dei ricorrenti sul viale condominiale.
4. E' stata espletata la CTU, ad opera del dr. e, Persona_3
successivamente, con ordinanza del 26.03.2021, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.02.2021, il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo infondata l'eccezione di decadenza dell'azione relativamente all'apposizione delle transenne sul tratto E-F, dichiarando cessata la materia del contendere per quel che concerne il resistente CP_2
riconoscendo nel merito il diritto dei ricorrenti ed accogliendo
[...]
parzialmente la domanda nei confronti di e, quindi, Controparte_1
ordinando a quest'ultimo di reintegrare i ricorrenti nel compossesso del viale rimuovendo: i 6 paletti in ferro posti in prossimità del fabbricato San
Giovanni, all'altezza dell'ultima curva del viale scoperto interno al Parco ovvero nello spiazzo sito all'altezza parte iniziale del tratto G-H della perizia redatta dall'ing. i dissuasori di parcheggio nello spiazzo sito Persona_2
alla fine del viale, ovvero oltre il fabbricato Casa del Fiore;
le transennature poste sul tratto E/F nel tratto di 68 metri indicato quale zona verde nella planimetria allegata alla relazione peritale del ctu, geologo dr. Per_3
[...]
5. Avverso la predetta ordinanza ha proposto reclamo il resistente
[...]
proced. iscritto al n. 9318/21, limitatamente al posizionamento di CP_1
n. 2 paletti, posti innanzi al cancello di ingresso dell'area verde di proprietà del reclamante, nell'area limitrofa al condominio San Giovanni e delle transenne sul tratto di strada E-F e all'ordine parziale di rimozione nonchè alla disciplina delle spese.
Detto reclamo si è concluso con ordinanza di parziale riforma dell'ordinanza impugnata, per cui vi è stato il rigetto della domanda di reintegra nel
6 compossesso del c.d. tratto E-.F del viale e, specificamente, il rigetto della domanda di rimozione delle transennature poste sul tratto di 68 metri indicato quale zona verde nella planimetria allegata alla relazione peritale del ctu.
6. Le parti ricorrenti hanno proposto istanza di prosecuzione del giudizio di merito possessorio, ex art. 703 c.p.c., chiedendo di accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 1140 c.c. il compossesso degli istanti e di tutti i condomini del Parco Michelangelo sul viale scoperto ed interno al Parco Michelangelo sito in Napoli alla via Manzoni n. 50, in modo pieno e completo e senza subire turbative o molestie, nonché il diritto alla conservazione del potere sulla cosa oggetto del contenzioso contro il suo spoglio o turbativa e di condannare, in via definitiva, il sig. e/o il sig. anche in Controparte_1 CP_2
parziale modifica dell'ordinanza del Tribunale di Napoli del 29 luglio 2021
n. 9318 /2021 per quanto di ragione a reintegrare e/o manutenere i ricorrenti.
7. All'udienza del 22.12.2022 il Giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio con i comproprietari pretermessi dal presente giudizio, che, però, non si sono costituiti.
8. All'udienza del 22.12.2023, il difensore del resistente ha Controparte_1
dato atto della rinuncia all'azione da parte dei ricorrenti , Parte_3
, e . Parte_2 Parte_7 Parte_8
9. Con ordinanza del 31.08.2024, sono state rigettate le istanze istruttorie e il
28.01.2025 la causa, previa precisazione delle conclusioni delle parti, è stata assegnata a sentenza.
10. Quanto alla domanda proposta da , Parte_3 [...]
, e , va dichiarata cessata la Parte_2 Parte_7 Parte_8
materia del contendere, alla luce dell'intervenuta rinuncia e di quanto rappresentato dallo stesso nel primo atto difensivo successivo. CP_1
La disciplina delle spese di lite merita la compensazione.
7 11. Va, altresì, dichiarata la carenza di legittimazione passiva ed in ogni caso l'estraneità dal presente giudizio del sig. alla luce della dedotta CP_2
estraneità al giudizio e dell'esplicita domanda in tal senso spiegata.
La peculiarità della vicenda giudiziaria, resa difficoltosa dal considerevole numero di persone coinvolte, integra i gravi e giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
12. Il presente giudizio ha ad oggetto la condotta, posta in essere nel mese di ottobre 2018, (dal 3 al 27 ottobre 2018), dal resistente Controparte_1
proprietario di unità immobiliari insistenti nel complesso residenziale Parco
Michelangelo consistita, come specificato in premessa, nell'avere apposto, in più punti del viale, paletti e dissuasori di parcheggio che, di fatto, hanno impedito agli odierni ricorrenti di poter continuare ad esercitare il proprio diritto di possesso e nello specifico di parcheggiare le proprie autovetture e per aver, altresì, perseverato in detto comportamento, nonostante la diffida della Polizia Municipale, che, in un primo momento, aveva imposto il Con transennamento lungo il tratto del viale e poi, venuto meno il pericolo, aveva perduto efficacia.
Tali limitazioni hanno riguardato la parte del viale situata all'ingresso dell'area verde di proprietà del nell'area limitrofa al condominio CP_1
San Giovanni e la parte relativa al tratto E-F, del medesimo viale.
Sulla scorta della descritta situazione di fatto, gli odierni ricorrenti hanno agito in giudizio ex art. 1168 c.c. e /o 1170 c.c. ritenendo di essere stati spossessati del diritto di godimento e, nello specifico, dell'esercizio pieno e libero di parcheggiare la propria autovettura. A sostegno della propria domanda, i ricorrenti hanno dedotto di essere compossessori del viale, unitamente agli altri abitanti del Parco Michelangelo, e che proprio nell'esercizio di tale diritto il viale era stato da sempre usato da parte di tutti
8 gli abitanti del Parco per parcheggiare le autovetture e i motocicli, quale manifestazione di un potere che rientra tra quelli che competono al titolare del diritto di proprietà
Pertanto, detta azione deve essere qualificata ex art. 1168 c.c. che testualmente recita: “Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può. Entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo. L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità”, azione esperibile soltanto nel caso in cui si sia stati privati del possesso. L'azione di reintegrazione ha, infatti, "funzione recuperatoria", essendo diretta al ripristino della preesistente situazione di fatto, con la conseguenza che non può essere proposta e dà luogo a risarcimento del danno nell'ipotesi di distruzione totale della cosa (Cass. n.
3731/1985).
Al fine di stabilire se la descritta condotta di spoglio, posta in essere dal resistente integri una violazione del diritto di possesso dei Controparte_1
ricorrenti, come da essi lamentato, deve verificarsi che nella fattispecie per cui è causa ricorrano i presupposti previsti dalla norma per proporre l'azione di reintegrazione nel possesso, cioè la dimostrazione dell'esercizio di un potere di fatto, l'intervento di un mutamento di detta situazione di fatto consistente nella privazione del possesso e l'elemento soggettivo dell'animus spoliandi, cioè la volontarietà del fatto.
Ai fini del riconoscimento della tutela della reintegrazione nel possesso, è sufficiente un possesso qualsiasi, anche illegittimo o abusivo, che deve, però, corrispondere al modello di un diritto reale di manutenzione nel possesso, per cui il giudice nella propria decisione non deve entrare nel merito se esiste o
9 meno il diritto, ma solo valutare se vi sia stata azione violenta o clandestina nel negare una situazione di possesso ancorché illegittima.
Per costante giurisprudenza, l'azione di reintegrazione è concessa a tutela di qualsiasi possesso, anche se illegittimo, abusivo o di malafede, purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto (Cass. n. 1214/1999).
“Ai fini dell'esercizio delle azioni possessorie, previste dagli artt. 1168, 1169,
1170 c.c., non si richiede che il possesso abbia gli stessi requisiti del possesso ad usucapionem, essendo le dette azioni destinate ad assicurare l'immediata tutela contro la privazione violenta e clandestina o la menomazione del possesso inteso come esercizio di fatto del potere sulla cosa, espresso in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un diritto reale.
Sono pertanto irrilevanti, ai fini della tutela apprestata dalle azioni possessorie, la frequenza e le modalità di esercizio del possesso, essendo
l'azione di reintegrazione data a tutela di qualunque possesso, anche se illegittimo o abusivo, purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale. (Cass. n. 6772/1991). “Nel giudizio possessorio assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, con la conseguenza che, per l'esperimento delle azioni di reintegrazione o di manutenzione è sufficiente un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo o di mala fede, purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto. (Cass. 21.05.1987 n. 4625).
La lesione del possesso deve essere valutata con riferimento a quelle che sono le circostanze fattuali sussistenti al momento in cui il ricorso è presentato, perché è in quel momento che si cristallizza il thema decidendum del giudizio, ciò vale anche nella fase di merito.
10 Sul punto si richiama quanto espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui
“il procedimento possessorio, così come risultante dalle modifiche apportate all'art. 703 cod. proc. civ. dal d.l. n. 35 del 2005 (convertito dalla legge n.
80 del 2005), pur essendo diviso in due fasi, conserva una struttura unitaria, nel senso che la fase eventuale di merito non è che la prosecuzione della fase sommaria” (cfr Cass. civ., sent. n. 4845 del 26.03.2012; in termini;
Cass. civ., ord. n. 1780 del 30.01.2015).
Ne discende che la struttura bifasica del procedimento non ne altera la sostanziale unitarietà, con la conseguenza che il giudizio di merito, ancorché eventuale, costituisce una prosecuzione successiva alla fase sommaria in cui le parti già hanno delineato il thema decidendum.
Ne consegue ulteriormente che, anche nella fase eventuale di merito, la commissione dell'illecito possessorio deve essere verificata e valutata tenendo conto della situazione di fatto esistente in epoca immediatamente antecedente alla dedotta lesione possessoria.
Occorre, allora, verificare se l' utilizzazione del viale e l'occupazione di un'area, anche per parcheggiare una vettura o un motociclo, come allegato dai ricorrenti, costituisce manifestazione di un potere che rientra tra quelli che competono al titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Ed invero, nel giudizio possessorio assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, con la conseguenza che, per l'esperimento delle azioni di reintegrazione o di manutenzione è sufficiente un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo o di mala fede, purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto.
11 Nel caso in esame, i ricorrenti hanno sostenuto di aver esercitato, nel corso degli anni, il diritto di parcheggiare l'auto sulla zona interessata dalle condotte di presunto spoglio da parte del CP_1
Il diritto reale al quale viene, dunque, ancorato il possesso dei ricorrenti è quello della servitù di parcheggio.
Sul punto, la sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, n.
3925 del 13 febbraio 2024, ha stabilito il principio in base al quale, in materia di servitù, l'articolo 1027 c.c. non esclude teoricamente la possibilità di costituire, tramite convenzione tra le parti, una servitù che consenta il parcheggio di veicoli su un fondo di proprietà altrui. Tuttavia, affinché tale facoltà possa essere riconosciuta, è necessario che sia stata concessa a vantaggio di un altro fondo per favorirne l'utilizzazione migliore, e che siano rispettati tutti i requisiti del diritto reale, compresa una precisa localizzazione.
Su quest'ultimo punto, l'intervento delle Sezioni Unite ha chiarito che la localizzazione va intesa quale individuazione del luogo di esercizio della servitù affinché non si incorra nella indeterminatezza dell'oggetto e nello svuotamento di fatto del diritto di proprietà.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che: “(…)come già affermato da questa Corte (v. Sez. U. n. 28972 /2020 cit.), la servitù può sì essere modellata in funzione delle più svariate utilizzazioni, pur riguardate dall'angolo visuale dell'obbiettivo rapporto di servizio tra i fondi e non dell'utilità del proprietario del fondo dominante, ma non può mai tradursi in un diritto di godimento generale del fondo servente”.
Ebbene, nel caso in esame, l'informatore , ascoltato Testimone_1
all'udienza del 12.07.2019, ha affermato che, nei luoghi oggetto della presente vertenza, le autovetture parcheggiate ci sono sempre state, ma erano sempre diverse “Generalmente passo in macchina per il viale. Nell'ottobre
12 del 2018 ho notato per la prima volta la presenza di n. 4 paletti nella parte antistante l'inferriata e lungo la stessa e di n.3 paletti davanti alla palazzina che prima ho definito essere CEAD ma che mi è sorto il dubbio essere San
Giovanni. Prima dell'ottobre del 2018 vedevo autovetture parcheggiate nell'area che attualmente delimitata dai 4 paletti antistanti l'inferriata nonché in quella delimitata dai 3 paletti davanti al corpo di fabbrica raffigurato nella foto n. 4 in visione e che è in grado di contenere circa 4/5 autovetture di media dimensione;
tali autovetture erano sempre diverse perché il parcheggio avveniva secondo necessità rispetto allo spazio del viale più vicino alla propria abitazione”.
Dunque, appare carente il requisito della specifica destinazione di uno determinato stallo ad una precisa e predeterminata autovettura.
Inoltre, nemmeno è emersa la sussistenza di qualsivoglia convenzione volta a costituire o realizzare una servitù di parcheggio. A ciò si aggiunga che già dalla prospettazione dei fatti contenuta nel ricorso introduttivo introduttivo emerge che ad agire sono solo alcuni condomini (tra l'altro, nel corso del giudizio, alcuni di essi hanno rinunciato all'azione) non a tutela di uno specifico diritto di parcheggio, bensì a tutela del “parcheggio autoveicoli e motoveicoli di tutti gli abitanti che utilizzano da sempre e liberamente tali spazi” (cfr pag. 2 ricorso introduttivo della fase sommaria). Dunque, la stessa allegazione di parte ricorrente risulta insufficiente a ritenere configurabile la servitù di parcheggio, in quanto esercitata alla rinfusa ed indistintamente dai condomini, ove possibile, in qualunque posto e non sempre nello stesso, su spazi non contrassegnati dalla destinazione a parcheggio.
Né tale allegazione risulta smentita dalle risultanze delle dichiarazioni rese dagli informatori.
13 Dunque, sulle aree in questione non appare configurabile alcun possesso ad immagine di un diritto reale qualificabile come servitù di parcheggio
D'altronde, alcun diritto reale ed a maggior ragione una servitù di parcheggio potrebbe avvenire in imprecisati luoghi, né è stato in alcun modo allegato e poi provato, come sarebbe stato invece onere dei ricorrenti, l'utilizzo di posti precisi, preventivamente delimitati da stalli riservati.
Tra l'altro, deve darsi atto che tra le parti è intercorso, in separata sede, altro giudizio avente ad oggetto l'azione di negatoria servitutis, conclusosi con la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1583/25 del 12 marzo 2025, che ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Napoli n.
1333/2022 pubblicata in data 7 febbraio 2022 nonché la sentenza n.
1324/2022 emessa sempre dal Tribunale di Napoli, negando qualsivoglia diritto di servitù di parcheggio in capo ai ricorrenti.
Ebbene, le azioni possessorie e petitorie, pur nell' eventuale identità soggettiva, sono caratterizzate dall'assoluta e netta diversità degli ulteriori elementi costitutivi e, conseguentemente, i provvedimenti adottati in sede possessoria, lasciando impregiudicata ogni questione sulla legittimità della situazione oggetto di tutela, non possono influire sull' esito del giudizio petitorio, né le prove acquisite nel giudizio possessorio possono essere richiamate nel giudizio petitorio a favore dell'una o dell'altra parte (Cass.,
20.03.1999 n. 2607; Cass., 09.08.2023, n. 24260).
In conclusione, la domanda dei ricorrenti va rigettata e, per l'effetto, in riforma di quanto statuito dai provvedimenti resi in sede sommaria del 26 marzo 2021 e di quello emesso in sede di reclamo del 7 luglio 2021 in merito alla rimozione dei manufatti collocati dal sig. con conseguente CP_1
possibilità di riapporre i paletti e le transenne, dei quali era stata ordinata la rimozione.
14 In ordine alle spese, tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali inerenti i requisiti per la configurabilità della servitù di parcheggio, solo di recente ricomposti con l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite richiamato in motivazione, ricorrono nella fattispecie oggetto del presente giudizio sufficienti elementi per compensare le spese del giudizio nella misura del
50%.
Ai fini della liquidazione degli onorari professionali di avvocato, il valore delle cause possessorie di merito, stante la mancanza di criteri legali diretti a tal fine, va determinato attraverso l'applicazione analogica delle regole dettate per la valutazione delle cause relative al diritto, il cui contenuto corrisponde al potere di fatto sulla cosa di cui si controverte, potendo il
Giudice considerare la causa di valore indeterminabile soltanto laddove non disponga dei relativi dati o dagli atti non emergano elementi per la stima
(Cass. n. 24644 del 22.11.2011 e Cass. n. 10755 del 17.4.2019).
Poiché dagli atti di causa non emerge alcun dato per ancorare il valore della causa ad un parametro preciso, le spese di lite del presente giudizio vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri per i procedimenti cautelari di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento, ed applicato il valore dei parametri per causa ricompresa nello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00, applicando i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale , con complessità alta (euro 8.433,00, da compensare nella misura del 50%).
Vanno, altresì, liquidate le spese di lite della fase possessoria, per la quale va riconosciuto il compenso di euro 7.616,00, oltre oneri accessori, da compensare nella misura del 50%.
15 Vanno, infine, liquidate le spese di lite del giudizio di reclamo, per la quale va riconosciuto l'importo di euro 5.262,00 oltre oneri accessori, da compensare nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione sesta civile, in persona della dr.ssa Anna Maria
Diana, definitivamente pronunziando sulla causa R.G. n. 17405/2019 tra
, , , Parte_1 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, , contro e
[...] Parte_10 Parte_11 Controparte_1 CP_2
ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
-Dichiara cessata la materia del contendere tra , Parte_3 [...]
, e e;
Parte_2 Parte_7 Parte_8 Controparte_1
- Compensa le spese di lite tra , , Parte_3 Parte_2
e e;
Parte_7 Parte_8 Controparte_1
- Dichiara l'estromissione dal presente giudizio di CP_2
- Compensa le spese di lite tra e tutte le parti del giudizio;
CP_2
- Rigetta la domanda proposta dai ricorrenti e, per l'effetto, in riforma di quanto statuito dai provvedimenti resi in sede sommaria del 26 marzo 2021 e di quello emesso in sede di reclamo del 7 luglio 2021 in merito alla rimozione dei manufatti collocati dal sig. con conseguente possibilità di CP_1
riapporre i paletti e le transenne, dei quali era stata ordinata la rimozione;
- Compensa le spese di lite tra i ricorrenti e nella misura del Controparte_1
50% e, per l'effetto condanna gli stessi:
a) a pagare le spese di lite del presente giudizio in favore di Controparte_1
liquidate in euro 4.216,50, oltre rimborso del 15%, iva e cpa come per legge;
b) a pagare le spese di lite del giudizio possessorio in favore di
[...]
liquidate in euro 3.808,00, oltre rimborso del 15%, iva e cpa come CP_1
per legge;
16 c) a pagare le spese di lite del giudizio di reclamo in favore di
[...]
liquidate in euro 2.631,00, oltre rimborso del 15%, iva e cpa come CP_1
per legge.
Napoli, così deciso il 17/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17045 /2019 R.G., avente ad oggetto: merito possessorio
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. , Parte_5 C.F._5 Pt_6
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._6 Parte_7
), (C.F. ), C.F._7 Parte_8 C.F._8
(C.F. ), (C.F. Parte_9 C.F._9 Parte_10
, (C.F. ), C.F._10 Parte_11 C.F._11 tutti rapp.ti e difesi dall'avv.to Gianluca Flammia (C.F.
), elettivamente domiciliati presso il suo studio in C.F._12
Napoli alla via Vito Fornari n. 4
Ricorrenti
CONTRO
(C.F. , rapp.to e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._13
Andrea Amabile e Francesco Del Mercato
Resistente
1 NONCHE'
(C.F. ), rapp.to e difeso dagli avv.ti CP_2 C.F._14
Andrea Amabile e Francesco Del Mercato
Resistente
E
, Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
e
[...] Controparte_7
-Chiamati in causa contumaci –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 1168 e/o 1170 c.c., 703 c.p.c., i ricorrenti Pt_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
, , , hanno dedotto:
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11
- di essere proprietari e compossessori di unità immobiliari site all'interno del
Parco Michelangelo, complesso immobiliare avente ingresso alla via
Manzoni n. 50, che si estende fino all'altezza di via Caravaggio per un'altezza di circa 30 metri;
- che detto complesso è composto da cinque fabbricati, denominati Cead,
San Giovanni, Fiorelli, Casa del Fiore;
Per_1
- che da sempre parcheggiano la propria autovettura lungo il viale asfaltato all'interno del parco;
- che l'odierno resistente il 1 giugno 2017, asserendo di Controparte_1
essere comproprietario del viale, ha apposto lungo detto viale paletti, transenne e dissuasori di parcheggio, che hanno ridotto la larghezza della carreggiata impedendo il passaggio pedonale, veicolare e la sosta delle autovetture, in tal modo privando i condomini del supercondominio del libero ed integrale godimento del viale;
2 - che dette limitazioni sono consistite nelle seguenti condotte:
a) in data 27 ottobre 2018, mediante apposizione di dissuasori di parcheggio
(paletti in ferro alcuni collegati tra loro da catene e/o del tipo “a ribalta”) in prossimità del fabbricato San Giovanni all'altezza dell'ultima curva del viale scoperto interno al parco ovvero nello spiazzo sito all'altezza del tratto inziale G -H della perizia redatta dall'ing. e prodotta Persona_2
agli atti di causa;
b) In data 3 ottobre 2018, mediante apposizione prima di transenne e poi a distanza di giorni, in sostituzione delle stesse, di dissuasori di parcheggio
(paletti in ferro collegati tra loro da catene e/o del tipo “a ribalta”) nello spiazzo sito alla fine del viale, ovvero oltre il fabbricato Casa del Fiore.
c) Nel mese di aprile 2019 nello spiazzo alla fine del viale ovvero oltre il fabbricato Casa del Fiore mediante apposizione di cartellonistica stradale indicante “divieto di sosta” e “parcheggio privato”.
d) In data ulteriormente successiva consegnando le chiavi dei lucchetti delle catene ovvero dei paletti a ribalta al sig. proprietario CP_2 dell'autoveicolo modello Peugeot 3008 di colore rosso tg. FW 082KK.
e) Non rimuovendo, dopo le richieste dei reclamati, in quanto notiziati dallo stesso sig. del “cessato pericolo” ovvero della perdita di Controparte_1
efficacia delle diffide della Pubblica Amministrazione, quelle strutture realizzate con elementi prefabbricati da recinzione di cantiere, con basi in cemento e rete metallica ancorati al terreno insistenti lungo l'intero tratto
E-F del viale escluse dalla richiesta di interdetto di cui alla procedure
Tribunale di Napoli nrg 14857/2018 e nrg 28883/2018.
I ricorrenti, dunque, ritenendo di avere subito, a seguito delle descritte condotte, una lesione del proprio diritto all'esercizio del possesso e ritenendo sussistente un'ipotesi di spoglio e/o turbativa del possesso, hanno chiesto al
3 Tribunale di ordinare a e a e Controparte_1 CP_2 [...]
coautori e/o autori morali, di reintegrare e/o manutenere tutti i CP_8
ricorrenti nel possesso del viale scoperto e degli spazi interni del Parco
Michelangelo sito in Napoli alla via Manzoni 50, destinato a parcheggio di autoveicoli e motoveicoli e/o manutenere gli stessi nel pieno godimento delle aree indicate in ricorso;
ordinare la eliminazione e/o rimozione di tutti i dispositivi descritti nella perizia dell'ing. allegata al ricorso;
Per_2
disporre, in ogni caso, tutti i necessari provvedimenti atti comunque a reintegrare e/o manutenere nel possesso i ricorrenti ed evitare il protrarsi ed il verificarsi di tali illeciti possessori;
condannare il e/o in Controparte_1
via solidale e/o alternativa e al pagamento in CP_2 Controparte_8
favore dei ricorrenti di una somma ex art. 614 bis cpc per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento nonché, nel merito possessorio, al risarcimento dei danni derivanti da tale illegittimo comportamento per tutto il periodo in cui si è protratto lo spoglio o la turbativa del possesso da quantificarsi secondo il prudente apprezzamento del Tribunale adito, il tutto con vittoria di spese.
2. Si è costituito in giudizio eccependo che i ricorrenti, Controparte_1
come gli altri proprietari delle unità immobiliari esistenti nel parco
Michelangelo, hanno da sempre riconosciuto in capo alla famiglia CP_1
la proprietà del viale oggetto del contendere, rispetto al quale essi sono titolari di una servitù di passaggio;
che, in tal veste, da sempre contribuiscono al pagamento delle quote per la gestione e manutenzione della strada de qua;
che, a partire dal 2016, erano state riscontrate delle criticità e pericoli lungo la strada, a cui erano, poi, seguiti degli interventi da parte delle Autorità competenti, che diffidavano a non praticare la strada interdicendone il passaggio. Era, in particolare, stato riscontrato un gravissimo problema alla
4 condotta fognaria al servizio di tutti i fabbricati, conseguente ad una ingente perdita della fogna che scarica tutti i liquidi all'interno del muraglione pericolante in tufo presente su tutto il tratto della strada, per cui erano state apposte delle transenne in diverse aree per evitare la sosta delle autovetture;
che la sosta dei veicoli è solo stata tollerata negli anni dalla famiglia che le strutture posizionate in data 27 ottobre erano state apposte CP_1
senza animus spoliandi, ma solo per arginare la sosta selvaggia che impediva il transito dei mezzi di soccorso, anche alla luce del fatto che alle spalle del fabbricato “San Giovanni” si trova l'unica bocchetta antincendio del parco;
che detti paletti erano stati comunque divelti, ripresentandosi la condotta di sosta selvaggia preesistente;
che i paletti erano stati apposti per tutelare l'ingresso del al giardino della sua proprietà, ingresso impedito o CP_1 limitato dalla sosta selvaggia;
che l'apposizione dei cartelli indicanti divieto di sosta costituiva la prosecuzione dell'apposizione di altri cartelli, comunque tesi solo a ribadire la natura privata del tratto interessato;
che le strutture posizionate in data 3 ottobre 2018 erano state apposte al fine di consentire l'utilizzo da parte della famiglia del box di loro proprietà, impedito CP_1
Con
o limitato dalla sosta selvaggia;
che la domanda inerente il tratto è inammissibile in quanto l'apposizione della recinzione era avvenuta nel 2016
e che, in ogni caso, la permanenza della medesima era funzionale alle esigenze di sicurezza pregiudicate dalla eventuale sosta dei veicoli all'esito della rimozione degli impedimenti.
3. Si è costituito che ha, innanzitutto, dedotto di non essere CP_2
coautore del lamentato spoglio avendo, subito dopo l'arrivo della prima missiva dei ricorrenti del 18 aprile 2019, cessato di parcheggiare la propria autovettura e che, essendo anch'egli proprietario di immobile sito nel
5 condominio, aveva una posizione equivalente a quella dei ricorrenti sul viale condominiale.
4. E' stata espletata la CTU, ad opera del dr. e, Persona_3
successivamente, con ordinanza del 26.03.2021, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.02.2021, il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo infondata l'eccezione di decadenza dell'azione relativamente all'apposizione delle transenne sul tratto E-F, dichiarando cessata la materia del contendere per quel che concerne il resistente CP_2
riconoscendo nel merito il diritto dei ricorrenti ed accogliendo
[...]
parzialmente la domanda nei confronti di e, quindi, Controparte_1
ordinando a quest'ultimo di reintegrare i ricorrenti nel compossesso del viale rimuovendo: i 6 paletti in ferro posti in prossimità del fabbricato San
Giovanni, all'altezza dell'ultima curva del viale scoperto interno al Parco ovvero nello spiazzo sito all'altezza parte iniziale del tratto G-H della perizia redatta dall'ing. i dissuasori di parcheggio nello spiazzo sito Persona_2
alla fine del viale, ovvero oltre il fabbricato Casa del Fiore;
le transennature poste sul tratto E/F nel tratto di 68 metri indicato quale zona verde nella planimetria allegata alla relazione peritale del ctu, geologo dr. Per_3
[...]
5. Avverso la predetta ordinanza ha proposto reclamo il resistente
[...]
proced. iscritto al n. 9318/21, limitatamente al posizionamento di CP_1
n. 2 paletti, posti innanzi al cancello di ingresso dell'area verde di proprietà del reclamante, nell'area limitrofa al condominio San Giovanni e delle transenne sul tratto di strada E-F e all'ordine parziale di rimozione nonchè alla disciplina delle spese.
Detto reclamo si è concluso con ordinanza di parziale riforma dell'ordinanza impugnata, per cui vi è stato il rigetto della domanda di reintegra nel
6 compossesso del c.d. tratto E-.F del viale e, specificamente, il rigetto della domanda di rimozione delle transennature poste sul tratto di 68 metri indicato quale zona verde nella planimetria allegata alla relazione peritale del ctu.
6. Le parti ricorrenti hanno proposto istanza di prosecuzione del giudizio di merito possessorio, ex art. 703 c.p.c., chiedendo di accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 1140 c.c. il compossesso degli istanti e di tutti i condomini del Parco Michelangelo sul viale scoperto ed interno al Parco Michelangelo sito in Napoli alla via Manzoni n. 50, in modo pieno e completo e senza subire turbative o molestie, nonché il diritto alla conservazione del potere sulla cosa oggetto del contenzioso contro il suo spoglio o turbativa e di condannare, in via definitiva, il sig. e/o il sig. anche in Controparte_1 CP_2
parziale modifica dell'ordinanza del Tribunale di Napoli del 29 luglio 2021
n. 9318 /2021 per quanto di ragione a reintegrare e/o manutenere i ricorrenti.
7. All'udienza del 22.12.2022 il Giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio con i comproprietari pretermessi dal presente giudizio, che, però, non si sono costituiti.
8. All'udienza del 22.12.2023, il difensore del resistente ha Controparte_1
dato atto della rinuncia all'azione da parte dei ricorrenti , Parte_3
, e . Parte_2 Parte_7 Parte_8
9. Con ordinanza del 31.08.2024, sono state rigettate le istanze istruttorie e il
28.01.2025 la causa, previa precisazione delle conclusioni delle parti, è stata assegnata a sentenza.
10. Quanto alla domanda proposta da , Parte_3 [...]
, e , va dichiarata cessata la Parte_2 Parte_7 Parte_8
materia del contendere, alla luce dell'intervenuta rinuncia e di quanto rappresentato dallo stesso nel primo atto difensivo successivo. CP_1
La disciplina delle spese di lite merita la compensazione.
7 11. Va, altresì, dichiarata la carenza di legittimazione passiva ed in ogni caso l'estraneità dal presente giudizio del sig. alla luce della dedotta CP_2
estraneità al giudizio e dell'esplicita domanda in tal senso spiegata.
La peculiarità della vicenda giudiziaria, resa difficoltosa dal considerevole numero di persone coinvolte, integra i gravi e giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
12. Il presente giudizio ha ad oggetto la condotta, posta in essere nel mese di ottobre 2018, (dal 3 al 27 ottobre 2018), dal resistente Controparte_1
proprietario di unità immobiliari insistenti nel complesso residenziale Parco
Michelangelo consistita, come specificato in premessa, nell'avere apposto, in più punti del viale, paletti e dissuasori di parcheggio che, di fatto, hanno impedito agli odierni ricorrenti di poter continuare ad esercitare il proprio diritto di possesso e nello specifico di parcheggiare le proprie autovetture e per aver, altresì, perseverato in detto comportamento, nonostante la diffida della Polizia Municipale, che, in un primo momento, aveva imposto il Con transennamento lungo il tratto del viale e poi, venuto meno il pericolo, aveva perduto efficacia.
Tali limitazioni hanno riguardato la parte del viale situata all'ingresso dell'area verde di proprietà del nell'area limitrofa al condominio CP_1
San Giovanni e la parte relativa al tratto E-F, del medesimo viale.
Sulla scorta della descritta situazione di fatto, gli odierni ricorrenti hanno agito in giudizio ex art. 1168 c.c. e /o 1170 c.c. ritenendo di essere stati spossessati del diritto di godimento e, nello specifico, dell'esercizio pieno e libero di parcheggiare la propria autovettura. A sostegno della propria domanda, i ricorrenti hanno dedotto di essere compossessori del viale, unitamente agli altri abitanti del Parco Michelangelo, e che proprio nell'esercizio di tale diritto il viale era stato da sempre usato da parte di tutti
8 gli abitanti del Parco per parcheggiare le autovetture e i motocicli, quale manifestazione di un potere che rientra tra quelli che competono al titolare del diritto di proprietà
Pertanto, detta azione deve essere qualificata ex art. 1168 c.c. che testualmente recita: “Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può. Entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo. L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità”, azione esperibile soltanto nel caso in cui si sia stati privati del possesso. L'azione di reintegrazione ha, infatti, "funzione recuperatoria", essendo diretta al ripristino della preesistente situazione di fatto, con la conseguenza che non può essere proposta e dà luogo a risarcimento del danno nell'ipotesi di distruzione totale della cosa (Cass. n.
3731/1985).
Al fine di stabilire se la descritta condotta di spoglio, posta in essere dal resistente integri una violazione del diritto di possesso dei Controparte_1
ricorrenti, come da essi lamentato, deve verificarsi che nella fattispecie per cui è causa ricorrano i presupposti previsti dalla norma per proporre l'azione di reintegrazione nel possesso, cioè la dimostrazione dell'esercizio di un potere di fatto, l'intervento di un mutamento di detta situazione di fatto consistente nella privazione del possesso e l'elemento soggettivo dell'animus spoliandi, cioè la volontarietà del fatto.
Ai fini del riconoscimento della tutela della reintegrazione nel possesso, è sufficiente un possesso qualsiasi, anche illegittimo o abusivo, che deve, però, corrispondere al modello di un diritto reale di manutenzione nel possesso, per cui il giudice nella propria decisione non deve entrare nel merito se esiste o
9 meno il diritto, ma solo valutare se vi sia stata azione violenta o clandestina nel negare una situazione di possesso ancorché illegittima.
Per costante giurisprudenza, l'azione di reintegrazione è concessa a tutela di qualsiasi possesso, anche se illegittimo, abusivo o di malafede, purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto (Cass. n. 1214/1999).
“Ai fini dell'esercizio delle azioni possessorie, previste dagli artt. 1168, 1169,
1170 c.c., non si richiede che il possesso abbia gli stessi requisiti del possesso ad usucapionem, essendo le dette azioni destinate ad assicurare l'immediata tutela contro la privazione violenta e clandestina o la menomazione del possesso inteso come esercizio di fatto del potere sulla cosa, espresso in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un diritto reale.
Sono pertanto irrilevanti, ai fini della tutela apprestata dalle azioni possessorie, la frequenza e le modalità di esercizio del possesso, essendo
l'azione di reintegrazione data a tutela di qualunque possesso, anche se illegittimo o abusivo, purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale. (Cass. n. 6772/1991). “Nel giudizio possessorio assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, con la conseguenza che, per l'esperimento delle azioni di reintegrazione o di manutenzione è sufficiente un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo o di mala fede, purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto. (Cass. 21.05.1987 n. 4625).
La lesione del possesso deve essere valutata con riferimento a quelle che sono le circostanze fattuali sussistenti al momento in cui il ricorso è presentato, perché è in quel momento che si cristallizza il thema decidendum del giudizio, ciò vale anche nella fase di merito.
10 Sul punto si richiama quanto espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui
“il procedimento possessorio, così come risultante dalle modifiche apportate all'art. 703 cod. proc. civ. dal d.l. n. 35 del 2005 (convertito dalla legge n.
80 del 2005), pur essendo diviso in due fasi, conserva una struttura unitaria, nel senso che la fase eventuale di merito non è che la prosecuzione della fase sommaria” (cfr Cass. civ., sent. n. 4845 del 26.03.2012; in termini;
Cass. civ., ord. n. 1780 del 30.01.2015).
Ne discende che la struttura bifasica del procedimento non ne altera la sostanziale unitarietà, con la conseguenza che il giudizio di merito, ancorché eventuale, costituisce una prosecuzione successiva alla fase sommaria in cui le parti già hanno delineato il thema decidendum.
Ne consegue ulteriormente che, anche nella fase eventuale di merito, la commissione dell'illecito possessorio deve essere verificata e valutata tenendo conto della situazione di fatto esistente in epoca immediatamente antecedente alla dedotta lesione possessoria.
Occorre, allora, verificare se l' utilizzazione del viale e l'occupazione di un'area, anche per parcheggiare una vettura o un motociclo, come allegato dai ricorrenti, costituisce manifestazione di un potere che rientra tra quelli che competono al titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Ed invero, nel giudizio possessorio assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, con la conseguenza che, per l'esperimento delle azioni di reintegrazione o di manutenzione è sufficiente un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo o di mala fede, purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto.
11 Nel caso in esame, i ricorrenti hanno sostenuto di aver esercitato, nel corso degli anni, il diritto di parcheggiare l'auto sulla zona interessata dalle condotte di presunto spoglio da parte del CP_1
Il diritto reale al quale viene, dunque, ancorato il possesso dei ricorrenti è quello della servitù di parcheggio.
Sul punto, la sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, n.
3925 del 13 febbraio 2024, ha stabilito il principio in base al quale, in materia di servitù, l'articolo 1027 c.c. non esclude teoricamente la possibilità di costituire, tramite convenzione tra le parti, una servitù che consenta il parcheggio di veicoli su un fondo di proprietà altrui. Tuttavia, affinché tale facoltà possa essere riconosciuta, è necessario che sia stata concessa a vantaggio di un altro fondo per favorirne l'utilizzazione migliore, e che siano rispettati tutti i requisiti del diritto reale, compresa una precisa localizzazione.
Su quest'ultimo punto, l'intervento delle Sezioni Unite ha chiarito che la localizzazione va intesa quale individuazione del luogo di esercizio della servitù affinché non si incorra nella indeterminatezza dell'oggetto e nello svuotamento di fatto del diritto di proprietà.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che: “(…)come già affermato da questa Corte (v. Sez. U. n. 28972 /2020 cit.), la servitù può sì essere modellata in funzione delle più svariate utilizzazioni, pur riguardate dall'angolo visuale dell'obbiettivo rapporto di servizio tra i fondi e non dell'utilità del proprietario del fondo dominante, ma non può mai tradursi in un diritto di godimento generale del fondo servente”.
Ebbene, nel caso in esame, l'informatore , ascoltato Testimone_1
all'udienza del 12.07.2019, ha affermato che, nei luoghi oggetto della presente vertenza, le autovetture parcheggiate ci sono sempre state, ma erano sempre diverse “Generalmente passo in macchina per il viale. Nell'ottobre
12 del 2018 ho notato per la prima volta la presenza di n. 4 paletti nella parte antistante l'inferriata e lungo la stessa e di n.3 paletti davanti alla palazzina che prima ho definito essere CEAD ma che mi è sorto il dubbio essere San
Giovanni. Prima dell'ottobre del 2018 vedevo autovetture parcheggiate nell'area che attualmente delimitata dai 4 paletti antistanti l'inferriata nonché in quella delimitata dai 3 paletti davanti al corpo di fabbrica raffigurato nella foto n. 4 in visione e che è in grado di contenere circa 4/5 autovetture di media dimensione;
tali autovetture erano sempre diverse perché il parcheggio avveniva secondo necessità rispetto allo spazio del viale più vicino alla propria abitazione”.
Dunque, appare carente il requisito della specifica destinazione di uno determinato stallo ad una precisa e predeterminata autovettura.
Inoltre, nemmeno è emersa la sussistenza di qualsivoglia convenzione volta a costituire o realizzare una servitù di parcheggio. A ciò si aggiunga che già dalla prospettazione dei fatti contenuta nel ricorso introduttivo introduttivo emerge che ad agire sono solo alcuni condomini (tra l'altro, nel corso del giudizio, alcuni di essi hanno rinunciato all'azione) non a tutela di uno specifico diritto di parcheggio, bensì a tutela del “parcheggio autoveicoli e motoveicoli di tutti gli abitanti che utilizzano da sempre e liberamente tali spazi” (cfr pag. 2 ricorso introduttivo della fase sommaria). Dunque, la stessa allegazione di parte ricorrente risulta insufficiente a ritenere configurabile la servitù di parcheggio, in quanto esercitata alla rinfusa ed indistintamente dai condomini, ove possibile, in qualunque posto e non sempre nello stesso, su spazi non contrassegnati dalla destinazione a parcheggio.
Né tale allegazione risulta smentita dalle risultanze delle dichiarazioni rese dagli informatori.
13 Dunque, sulle aree in questione non appare configurabile alcun possesso ad immagine di un diritto reale qualificabile come servitù di parcheggio
D'altronde, alcun diritto reale ed a maggior ragione una servitù di parcheggio potrebbe avvenire in imprecisati luoghi, né è stato in alcun modo allegato e poi provato, come sarebbe stato invece onere dei ricorrenti, l'utilizzo di posti precisi, preventivamente delimitati da stalli riservati.
Tra l'altro, deve darsi atto che tra le parti è intercorso, in separata sede, altro giudizio avente ad oggetto l'azione di negatoria servitutis, conclusosi con la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1583/25 del 12 marzo 2025, che ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Napoli n.
1333/2022 pubblicata in data 7 febbraio 2022 nonché la sentenza n.
1324/2022 emessa sempre dal Tribunale di Napoli, negando qualsivoglia diritto di servitù di parcheggio in capo ai ricorrenti.
Ebbene, le azioni possessorie e petitorie, pur nell' eventuale identità soggettiva, sono caratterizzate dall'assoluta e netta diversità degli ulteriori elementi costitutivi e, conseguentemente, i provvedimenti adottati in sede possessoria, lasciando impregiudicata ogni questione sulla legittimità della situazione oggetto di tutela, non possono influire sull' esito del giudizio petitorio, né le prove acquisite nel giudizio possessorio possono essere richiamate nel giudizio petitorio a favore dell'una o dell'altra parte (Cass.,
20.03.1999 n. 2607; Cass., 09.08.2023, n. 24260).
In conclusione, la domanda dei ricorrenti va rigettata e, per l'effetto, in riforma di quanto statuito dai provvedimenti resi in sede sommaria del 26 marzo 2021 e di quello emesso in sede di reclamo del 7 luglio 2021 in merito alla rimozione dei manufatti collocati dal sig. con conseguente CP_1
possibilità di riapporre i paletti e le transenne, dei quali era stata ordinata la rimozione.
14 In ordine alle spese, tenuto conto dei contrasti giurisprudenziali inerenti i requisiti per la configurabilità della servitù di parcheggio, solo di recente ricomposti con l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite richiamato in motivazione, ricorrono nella fattispecie oggetto del presente giudizio sufficienti elementi per compensare le spese del giudizio nella misura del
50%.
Ai fini della liquidazione degli onorari professionali di avvocato, il valore delle cause possessorie di merito, stante la mancanza di criteri legali diretti a tal fine, va determinato attraverso l'applicazione analogica delle regole dettate per la valutazione delle cause relative al diritto, il cui contenuto corrisponde al potere di fatto sulla cosa di cui si controverte, potendo il
Giudice considerare la causa di valore indeterminabile soltanto laddove non disponga dei relativi dati o dagli atti non emergano elementi per la stima
(Cass. n. 24644 del 22.11.2011 e Cass. n. 10755 del 17.4.2019).
Poiché dagli atti di causa non emerge alcun dato per ancorare il valore della causa ad un parametro preciso, le spese di lite del presente giudizio vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri per i procedimenti cautelari di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento, ed applicato il valore dei parametri per causa ricompresa nello scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00, applicando i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale , con complessità alta (euro 8.433,00, da compensare nella misura del 50%).
Vanno, altresì, liquidate le spese di lite della fase possessoria, per la quale va riconosciuto il compenso di euro 7.616,00, oltre oneri accessori, da compensare nella misura del 50%.
15 Vanno, infine, liquidate le spese di lite del giudizio di reclamo, per la quale va riconosciuto l'importo di euro 5.262,00 oltre oneri accessori, da compensare nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione sesta civile, in persona della dr.ssa Anna Maria
Diana, definitivamente pronunziando sulla causa R.G. n. 17405/2019 tra
, , , Parte_1 Parte_4 Parte_5 Pt_6
, , contro e
[...] Parte_10 Parte_11 Controparte_1 CP_2
ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
[...]
-Dichiara cessata la materia del contendere tra , Parte_3 [...]
, e e;
Parte_2 Parte_7 Parte_8 Controparte_1
- Compensa le spese di lite tra , , Parte_3 Parte_2
e e;
Parte_7 Parte_8 Controparte_1
- Dichiara l'estromissione dal presente giudizio di CP_2
- Compensa le spese di lite tra e tutte le parti del giudizio;
CP_2
- Rigetta la domanda proposta dai ricorrenti e, per l'effetto, in riforma di quanto statuito dai provvedimenti resi in sede sommaria del 26 marzo 2021 e di quello emesso in sede di reclamo del 7 luglio 2021 in merito alla rimozione dei manufatti collocati dal sig. con conseguente possibilità di CP_1
riapporre i paletti e le transenne, dei quali era stata ordinata la rimozione;
- Compensa le spese di lite tra i ricorrenti e nella misura del Controparte_1
50% e, per l'effetto condanna gli stessi:
a) a pagare le spese di lite del presente giudizio in favore di Controparte_1
liquidate in euro 4.216,50, oltre rimborso del 15%, iva e cpa come per legge;
b) a pagare le spese di lite del giudizio possessorio in favore di
[...]
liquidate in euro 3.808,00, oltre rimborso del 15%, iva e cpa come CP_1
per legge;
16 c) a pagare le spese di lite del giudizio di reclamo in favore di
[...]
liquidate in euro 2.631,00, oltre rimborso del 15%, iva e cpa come CP_1
per legge.
Napoli, così deciso il 17/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
17