Ordinanza cautelare 10 maggio 2016
Ordinanza cautelare 10 maggio 2016
Ordinanza collegiale 7 luglio 2017
Ordinanza collegiale 8 febbraio 2018
Sentenza 2 ottobre 2018
Decreto collegiale 8 aprile 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 02/10/2018, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/10/2018
N. 01352/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00661/2016 REG.RIC.
N. 00671/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 661 del 2016, proposto dal Condominio "Padre VA Da Montecorvino", in persona del legale rappresentante pro tempore; i signori CA AG, IE LO, NI NZ, MA ZO, IN AN, ME CA, AL OL, GE ZU , tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Valentina Brancaccio ed NI Brancaccio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato NI Brancaccio in RN, largo Dogana Regia, n.15;
contro
il Comune di Montecorvino Rovella in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Mele con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar di RN;
nei confronti
i signori OL FO, ET MI, IE MI, LO MI non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 671 del 2016, proposto dai signori AT TO, RO EL, AR IE, IE OS, AT TI, RI OS, ME TE, AL CA, IU AM, ER Di EN, CA LL, GU OS, RI TE, AN MP, AR LL, LA RC, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Bocchino, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. RN;
contro
il Comune di Montecorvino Rovella in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Mele con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar di RN;
nei confronti
i signori OL FO, ET MI, IE MI non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 661 del 2016:
dell’ordinanza di demolizione n. 6, prot.n. 1836/2016, resa dal Capo Area Tecnica 2^ del Comune di Montecorvino Rovella;.
quanto al ricorso n. 671 del 2016:
dell’ordinanza di demolizione n. 7,prot.n. 1837/2016, resa dal capo area tecnica 2^ del Comune di Montecorvino Rovella;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montecorvino Rovella in persona del Sindaco pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2018 la dott.ssa LA Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I due ricorsi indicati in epigrafe (nn. 661 e 671 del 2016) vanno decisi congiuntamente, in quanto già riuniti dalla Sezione con la precedente ordinanza interlocutoria n. 1142 del 2017.
2. Con i provvedimenti impugnati, emessi in data 4 febbraio 2016 dopo l’effettuazione di un sopralluogo in data 14 gennaio 2016, il Comune di Montecorvino ha ordinato la demolizione – con la comminatoria della acquisizione gratuita nel caso di inottemperanza - di alcune opere realizzate a seguito del rilascio di titoli abilitativi conseguenti all’approvazione del Piano di edilizia economica e popolare, parzialmente realizzate in contrasto alla normativa sulle distanze e sulle altezze.
In particolare, l’ordinanza n. 6 (impugnata con il ricorso n. 661 del 2016) ha avuto per oggetto l’edificio realizzato dalla cooperativa ‘P VA da OR, mentre l’ordinanza n. 7 (impugnata con il ricorso n. 671 del 2016) ha avuto per oggetto l’edificio realizzato dalla cooperativa LF, entrambi costruiti in aderenza rispetto al confine del lato sud, di proprietà di coloro che erano originariamente proprietari anche dell’area di sedime ove sono stati realizzati i due edifici in questione.
Le due ordinanze hanno dunque rilevato che vi sarebbe la violazione delle distanze dei medesimi due edifici, costruiti in aderenza, rispetto al confine del lato sud.
3. I ricorrenti sono gli attuali proprietari (ed i condomini) degli alloggi dei due edifici, quali aventi causa dalle due cooperative.
Con i loro articolati ricorsi, essi hanno contestato l’effettiva sussistenza delle contestate violazioni ed hanno anche rilevato la risalenza nel tempo dei fatti.
Nel corso dei giudizi, questo tribunale ha disposto una verificazione con l’ordinanza n. 1142 del 2017, la quale – previa riunione dei ricorsi - ha specificato i relativi quesiti.
In data 24 marzo 2018 il consulente ha depositato presso la Segreteria la propria relazione.
All’udienza del 20 giugno 2018, le cause sono state trattenute per la decisione.
4. Ritiene il Collegio che risultano fondati i motivi, proposti nei due ricorsi, con cui gli interessati hanno dedotto che le impugnate ordinanze di demolizione sono viziate per difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
5. Per la complessità delle vicende che hanno condotto alla proposizione dei ricorsi in esame, vanno premessi alcuni richiami ai fatti accaduti.
5.1. In attuazione del Piano per l’edilizia economica e popolare, approvato nel 1976, le cooperative ‘P VA da OR ed LF hanno ottenuto dapprima l’assegnazione di alcune aree, per la realizzazione degli edifici in questione, e poi il rilascio dei relativi titoli edilizi (rispettivamente le concessioni n. 128 del 1988 e n. 42 del 1990 e le concessioni n. 16 del 1989 e nn. 34 e 86 del 1991).
5.2. I vicini (controinteressati nel presente giudizio) hanno poi agito innanzi al Tribunale di RN, lamentando la violazione delle distanze del distacco dei manufatti, sul lato sud, dal confine della loro proprietà.
Nel corso di quel giudizio civile, è stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio, la cui relazione conclusiva ha rilevato la effettiva violazione delle distanze.
5.3. Avendo avuto conoscenza del contenuto della relazione del consulente tecnico d’ufficio, il Comune di Montecorvino Rovella ha disposto un sopralluogo, effettuato in data 14 gennaio 2016, e poi in data 4 febbraio 2016 ha disposto la demolizione delle opere, risultate difformi da quelle assentite con le concessioni edilizie prima richiamate.
6. Con censure dal contenuto in parte analogo, i due ricorsi in esame hanno lamentato che le ordinanze di data 4 febbraio 2016 non avrebbero adeguatamente accertato i fatti accaduti ed avrebbero constatato difformità in realtà insussistenti, rispetto al contenuto dei progetti che a suo tempo sono stati assentiti.
7. In sostanza, le questioni controverse riguardano i seguenti profili.
7.1. Quanto all’edificio realizzato dalla cooperativa ‘P VA da OR, il Comune ha contestato la violazione delle distanze dal lato sud (dovendosi intendere quale confine di proprietà la ‘strada di accesso’), la realizzazione di un piano terra avente una larghezza superiore a quella assentita e il superamento delle altezze.
Con i primi due motivi, gli interessati hanno rilevato che:
a) le opere sono state realizzate sull’area di sedime individuata dai titoli edilizi a suo tempo rilasciati e che non sono stati impugnati, né rimossi in sede di autotutela, sicché non si potrebbe ora rilevare una violazione delle distanze, obliterando il contenuto delle concessioni edilizie;
b) quanto alla larghezza del piano terra, la differenza deriva dallo spessore della muratura, volto a migliorare le caratteristiche termiche dell’edificio, senza incremento dei volumi interni;
c) quanto alle altezze, non si è tenuto conto del fatto che non vi è ancora stata la ‘sistemazione esterna’, cioè l’interramento del piano seminterrato;
d) in ogni caso, non vi sono state variazioni essenziali, ma al più alcune difformità sanzionabili sotto il profilo pecuniario.
A pag. 13 del ricorso, i ricorrenti hanno richiamato l’art. 34, comma 2 ter , del testo unico sull’edilizia, per la quale non si ha una difformità parziale dal titolo abilitativo quando le violazioni non eccedano per ciascuna unità immobiliare il 2% delle misure progettuali.
7.2. Quanto all’edificio realizzato dalla cooperativa LF, il Comune ha pure contestato la violazione delle distanze e la mancata realizzazione del terrapieno previsto nel progetto, tale da comportare che – al posto del previsto piano seminterrato – risulta esistente un ulteriore piano fuori terra.
Al riguardo, col primo motivo, gli interessati hanno contestato che vi sia effettivamente stata la violazione delle distanze, poiché si deve tenere conto della situazione esistente al momento del rilascio delle concessioni e non della linea di confine successivamente verificatasi, che è stata modificata dopo la consegna agli acquirenti delle aree oggetto dell’edificazione.
Anche essi hanno rilevato che le opere sono state realizzate sull’area di sedime individuata dai titoli edilizi a suo tempo rilasciati, sicché non si potrebbe ora rilevare una violazione delle distanze, obliterando il contenuto delle concessioni edilizie.
Inoltre, col motivo n. 3.2, gli interessati hanno dedotto che si potrebbe ‘riportare lo stato dei luoghi come previsto dal progetto stesso, tramite ‘reinterro del piano’ e che vi sarebbe una difformità parziale.
8. Per l’accertamento della sussistenza o meno delle violazioni contestate dal Comune, e per le valutazione sulle conseguenze derivanti dall’effettiva loro commissione, la sopra richiamata ordinanza istruttoria ha posto specifici quesiti al verificatore.
Questi, con l’articolata e dettagliata relazione depositata in Segreteria in data 24 marzo 2018, ha ricostruito i fatti accaduti ed ha espresso le proprie motivate valutazioni.
9. Prima di esaminare i motivi di ricorso sulla base degli accertamenti di fatto, effettuati dal verificatore, ritiene il Collegio che risultano fondate, e vanno accolte, le censure formulate da tutti i ricorrenti contro le statuizioni con cui le ordinanze nn. 6 e 7 del 4 febbraio 2016 hanno constatato la violazione delle distanze dai confini.
Il Collegio ritiene decisivo il fatto che i due edifici sono stati realizzati sulle aree prese in considerazione dalle concessioni edilizie (anche in variante) rilasciate a suo tempo alle due cooperative.
A suo tempo, i vicini non hanno proposto alcun ricorso avverso tali concessioni, né, invero, risulta che questi atti siano stati comunque impugnati.
Inoltre, con gli atti di data 4 febbraio 2016 non è stato disposto l’annullamento delle medesime concessioni, rilasciate alle due cooperative (né sono state effettuate le valutazioni tipiche di un provvedimento di rimozione di un prevedente provvedimento, in sede di autotutela).
Pertanto, nel presente giudizio (e prima ancora nei rapporti tra il Comune e gli aventi causa delle cooperative) si devono ritenere consolidati gli effetti delle concessioni edilizie.
Salve le valutazioni del Tribunale civile di RN per i rapporti tra le parti, sotto il profilo amministrativo la conseguita inoppugnabilità delle concessioni, mai ritirate, comporta la fondatezza delle censure di tutti i ricorrenti, secondo cui il Comune non poteva constatare la violazione delle distanze dal confine del lato sud, trattandosi di un aspetto definito da atti divenuti inoppugnabili.
10. Gli atti impugnati di data 4 febbraio 2016 risultano pertanto viziati, quanto alla constatazione da parte del Comune – ormai preclusa – della violazione delle distanze.
Vanno però esaminati gli altri motivi dei ricorsi, trattandosi di atti comunali plurimotivati, che hanno condotto a valutazioni sulla realizzazione di ‘difformità essenziali’, tali da giustificare la misura dell’ordine di demolizione, con la previsione dell’acquisizione di diritto, nel caso di mancata ottemperanza.
11. Per tutti gli altri profili, ritiene il Collegio che si debba prendere atto delle approfondite conclusioni del verificatore, rispetto alle quali il Comune non ha fornito alcun elemento dal quale si possa rilevare la incongruenza delle medesime conclusioni.
12. Quanto alla questione della ‘larghezza’ del manufatto realizzato dalla cooperativa ‘P VA da OR, ha trovato conferma – in punto di fatto – la deduzione dei ricorrenti, secondo cui effettivamente solo al piano terra vi è stata una maggiore larghezza di cm 60, con lieve ‘fuori sagoma rispetto ai piani superiori’.
Tenuto conto della ‘tolleranza del 2%’ (prevista dall’art. 23, comma 2 ter , del testo unico sull’edilizia), vi è stato un aumento di larghezza pari a 48 ed a 39,8 cm [che peraltro potrebbe essere eliminato – ad avviso del verificatore – con il ‘taglio dei tompagni murari esterni (peraltro manufatti di rilevante funzione d’isolamento termico)]’.
Poiché tale riduzione non sarebbe ‘praticabile’, sotto tale profilo il verificatore ha prospettato l’irrogazione di una sanzione pecuniaria, con altro e successivo atto.
13. Per quanto riguarda la mancata realizzazione dei seminterrati, sostituiti da un piano fuori terra, il verificatore ha evidenziato le caratteristiche anche orografiche dell’originario stato dei luoghi, ha constatato quali opere sono state realizzate ed ha rilevato che – da un lato – i ‘piani quotati’ sono stati ‘poco valutati in fase approvativa’ e – dall’altro – vi è la ‘congruità’ delle altezze delle varie parti degli edifici.
Il verificatore ha rilevato la mancata sussistenza dei terrapieni, che il Comune ‘ha giustamente rilevato e censurato’.
14. Quanto alle altezze, il verificatore – tenuto conto anche della ‘tolleranza del 2%’ – ha rilevato che non si possono considerare sussistenti le violazioni rilevate dal Comune.
Quanto alla cooperativa ‘P VA fa OR, a p. 10 della sua relazione il verificatore ha evidenziato come – quanto al fabbricato B – la facciata nord ‘presenta una maggiore altezza di cm 45’ e dunque cm 17,6 in più ‘oltre la tolleranza regolamentare’ di cm 21,4.
Al riguardo, lo stesso verificatore ha segnalato come, però, si ‘rientrerebbe nella tolleranza’, qualora fossero realizzate le altre opere previste negli originari progetti, cioè la sistemazione esterna, con la realizzazione di un massetto e la relativa pavimentazione.
15. Quanto alla cooperativa LF, il verificatore ha rilevato che non vi è stato l’interramento previsto del piano seminterrato, il che ha inciso sia sulla misurazione dell’altezza, di fatto superiore a quella a suo tempo assentita, sia sulla attuale esistenza di un piano in più fuori terra.
16. Dopo aver dato atto di tali elementi, in sede di conclusioni il verificatore ha evidenziato:
- i profili concernenti la mancata realizzazione dei terrapieni (peraltro formalmente non contestata dal Comune quanto all’edificio della cooperativa ‘P VA da OR), tali da comportare il superamento dell’altezza e l’esistenza di un piano in più fuori terra;
- il rispetto delle distanze dai confini (con una deduzione irrilevante nel presente giudizio, per le ragioni sopra esposte al § 9), nonché delle ‘altezze di facciata’;
- come non si possano intendere rispettate le altezze, e risulti un piano fuori terra in più rispetto a quello assentito, a causa del mancato riporto di terreno, tale da rendere tale piano come seminterrato.
Al termine delle sue valutazioni conclusive, il verificatore ha osservato che ‘l’eventuale realizzazione dei terrapieni a fronte delle facciate (soprattutto quelle a nord) avrebbe comunque prodotto, col tempo, situazioni tergo-igrometriche sfavorevoli per gli ambienti retrostanti e che pertanto allo stato attuale un loro ordinatorio ripristino andrebbe tecnicamente evitato’.
17. A questo punto, tenuto conto anche delle conclusioni del verificatore (e dei dati fattuali da egli riferiti, da intendere qui richiamati), il Collegio ritiene che:
- i provvedimenti impugnati hanno disposto la demolizione, riscontrando ‘variazioni essenziali’, sulla base di una molteplicità di dati fattuali;
- tra questi, non può però avere rilevanza la contestata violazione delle distanze dal confine sud, poiché si tratta di una questione che non può avere rilevanza, poiché le originarie concessioni edilizie non sono state a suo tempo impugnate e sono divenute inoppugnabili (né sono risultate motivatamente annullate, in sede di autotutela);
- quanto alle altre rilevazioni effettuate dal Comune, la violazione delle altezze e l’aumento del numero dei piani fuori terra è dipeso dal mancato riporto di terreno, che non ha fatto divenire seminterrato il primo piano divenuto di fatto fuori terra;
- quanto alla riscontrata maggiore larghezza di 60 cm, a parte la ‘tolleranza del 2%’ è pure possibile il rispetto delle originarie previsioni progettuali, col taglio dei ‘tompagni murari esterni’;
- non risulta la sistemazione esterna, con la realizzazione di un massetto e della relativa pavimentazione, che comporterebbe il rispetto dell’altezza.
18. Di conseguenza, il Collegio ritiene fondate le censure con cui i ricorrenti hanno lamentato l’illegittimità degli atti impugnati, che sono giunti alla conclusione della sussistenza di ‘variazioni essenziali’ (ed alla prospettazione della acquisizione dei beni, in assenza dell’ottemperanza agli ordini di demolizione), sulla base di un quadro complessivo di violazioni, in realtà molto più limitato di quello posto a base degli atti.
Gli atti impugnati vanno pertanto annullati, salvi gli ulteriori provvedimenti (da emanare distintamente quanto ai diversi edifici, in luogo degli atti impugnati), i quali:
- non potranno attribuire rilievo alla violazione delle distanze;
- dovranno tenere conto degli accertamenti di fatto risultanti dalla relazione del verificatore, depositata in data 24 marzo 2018;
- potranno valutare quali accorgimenti potranno essere posti in essere, affinché vi sia il concreto rispetto delle altezze e del numero dei piani fuori terra originariamente assentiti;
- potranno altresì valutare quale rilievo attribuire alle valutazioni del verificatore concernenti il ‘taglio dei tompagni murari esterni’;
- nel sanzionare gli abusi effettivamente riscontrati, non potrà qualificarli come ‘variazioni essenziali’ rispetto ai titoli a suo tempo rilasciati.
19. In conclusione, i ricorsi indicati in epigrafe, previa loro riunione, vanno in parte accolti, sicché vanno annullati gli atti nn. 6 e 7 del 4 febbraio 2016, salvi gli ulteriori provvedimenti comunali.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Le spese per la verificazione siano definitivamente poste a carico della amministrazione resistente.
Di esse verrà fatta liquidazione con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di RN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti nn. 661 e 671 del 2016, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto annulla nei sensi di cui in motivazione:
- l’ordinanza di demolizione n. 6, prot.n. 1836/2016, resa dal Capo Area Tecnica 2^ del Comune di Montecorvino Rovella;
- l’ordinanza di demolizione n. 7, prot.n. 1837/2016, resa dal capo area tecnica 2^ del Comune di Montecorvino Rovella.
Condanna il Comune resistente al pagamento nei confronti delle parti ricorrenti delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) per la parte ricorrente nel ricorso 661 del 2016 ed euro 1.000,00 (mille/00) per la parte ricorrente nel ricorso 671 del 2016, oltre accessori di legge ed alla restituzione dei rispettivi contributi unificati, se in concreto versati.
Dispone che le spese per la verificazione siano definitivamente poste a carico della amministrazione resistente.
Di esse verrà fatta liquidazione con separato decreto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RN nelle camere di consiglio del giorno 20 giugno e del 3 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Primo Referendario
LA Fontana, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA Fontana | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO