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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 30/10/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1299/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1299/2023 promossa da:
(C.F. ), con sede in con sede in Milano (MI) via CP_1 Parte_1 P.IVA_1
U. Visconti di Modrone n. 7, in persona del legale rappresentante pro tempore, on sede in Crema, Via Della Fiera n. 12, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, entrambe rappresentate e difese dall'avv. MARIO GORLANI del Foro di Brescia (C.F.
e dall'avv. ENRICO GIAVALDI del Foro di Cremona (C.F. C.F._1
) ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo in Crema (CR), C.F._2
P.zza Trento-Trieste 21;
ATTORI contro
(C.F. ), residente a [...]d'DA (CR), Controparte_3 C.F._3 [...]
n. 1, Controparte_4
(C.F. , residente a [...]d'DA Controparte_5 C.F._4
(CR), n. 1, CP_4 Controparte_4
(C.F. , residente a [...]d'DA (CR), Controparte_6 C.F._5
Controparte_7 rappresentati e difesi dall'Avv. FRANCESCA MELILLO del Foro di Cremona, con studio in Crema
(CR), Galleria Vitt. Emanuele II N. 5 (C.F. ); C.F._6
CONVENUTO/I
pagina 1 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, (già e in persona Parte_2 Parte_3 Controparte_2
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, hanno convenuto in giudizio , Controparte_3
e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: Controparte_8 Controparte_6
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via principale: per i titoli dedotti in narrativa, previa ogni più utile declaratoria, a) accertare l'obbligo dei convenuti sigg.ri , Controparte_3 [...]
e di concorrere pro quota al pagamento dei costi ed oneri necessari per la CP_8 CP_6
completa urbanizzazione del comparto interessato dal piano di lottizzazione produttivo denominato
“espansione Madonna del Bosco” in misura complessivamente pari ad € 407.734,35 (o al diverso importo che dovesse risultare all'esito del giudizio), b) accertato che le attrici hanno anticipato per i convenuti il pagamento della predetta quota in misura pari ad € 310.738,05, condannare in via di regresso i convenuti al rimborso delle somme per loro anticipate (e anticipande alla data della sentenza) dalle attrici, alla data odierna pari ad € 310.738,05 (o al diverso importo che dovesse risultare all'esito del giudizio), oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. o, in subordine, legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, c) accertare l'obbligo dei convenuti di rimborsare a favore delle attrici anche l'importo residuo, fino alla concorrenza dell'importo di € 407.734,35 (o al diverso importo che dovesse risultare all'esito dell'accertamento di cui alla lett. a); In via subordinata: per i titoli dedotti in narrativa e previa ogni più utile declaratoria, a) accertare l'obbligo dei convenuti sigg.ri , e di contribuire pro quota al Controparte_3 Controparte_8 CP_6
pagamento dei costi ed oneri necessari per la completa urbanizzazione del comparto interessato dal piano di lottizzazione produttivo denominato “espansione Madonna del Bosco” in misura complessivamente pari ad € 407.734,35 (o al diverso importo che dovesse risultare all'esito del giudizio), b) accertato che le attrici hanno anticipato per i convenuti il pagamento della predetta quota in misura pari ad € 310.738,05, condannare a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. i convenuti al rimborso delle somme per loro anticipate (e anticipande alla data della sentenza) dalle attrici, alla data odierna pari ad € 310.738,05 (o al diverso importo che dovesse risultare all'esito del giudizio), oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. o, in subordine, legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, c) accertare l'obbligo dei convenuti di rimborsare a favore delle attrici anche l'importo residuo, fino alla concorrenza dell'importo di € 407.734,35 (o al diverso importo che dovesse risultare all'esito dell'accertamento di cui alla lett. a); In ogni caso, con vittoria di compensi professionali ed esborsi”.
pagina 2 di 7 Si sono costituiti in giudizio i convenuti , e Controparte_3 Controparte_8 [...]
chiedendo respingersi tutte le domande formulate dalle parti attrici, in quanto CP_6
infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, lo svolgimento delle prove testimoniali e dell'interrogatorio formale, ed all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
In data 25/9/2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Le domande proposte da (già e possono Parte_2 Parte_3 Controparte_2
essere accolte, per le ragioni che seguono.
Le società attrici hanno chiesto l'accertamento dell'obbligo dei convenuti al regresso della somma di euro 407.743,35, pari alla quota del 21,05% (riferita alle proprietà degli oneri di CP_3 lottizzazione ed urbanizzazione da loro anticipati con il Comune d'DA nell'ambito della CP_9
Convenzione del Piano di lottizzazione attuativo A.T.U. 17 del 22/9/2017 (con conseguente condanna al pagamento degli oneri urbanistici già sborsati per euro 321.263,05), e ciò a seguito del mutamento della destinazione agricola e della vendita dei terreni dei convenuti avvenuta in data 12/11/2020. In subordine, hanno comunque proposto azione di arricchimento senza causa.
Va premesso sul punto che, secondo la giurisprudenza, le obbligazioni connesse all'urbanizzazione di un comparto edificatorio gravano solidalmente in capo a tutti i proprietari delle aree ad esso afferenti, pro quota interna pari alla superficie di loro proprietà, in quanto traenti, dalla trasformazione urbanistica, una valorizzazione delle loro aree (v. Cass n. 16999/2015 e Cons. Staton. 6279/2018, le quali peraltro ben chiariscono che, in caso di successiva cessione delle aree a terzi, il vincolo solidale in questione, stante la sua natura di obbligazione propter rem, permane comunque in capo al già proprietario cedente, il quale non può dirsi liberato).
Pertanto, il compartista/debitore in solido che abbia interamente assolto gli oneri dovuti al Comune a corrispettivo della trasformazione urbanistica conseguita ha diritto, ai sensi dell'art. 1299 c.c. a vedersi ripetere dagli altri compartisti condebitori solidali quanto anticipato, nei limiti della quota a carico di ciascuno di essi (e, quindi, in misura pari alla superficie di loro proprietà).
Nel corso del giudizio è stato dimostrato che, seppure inizialmente i convenuti non volessero partecipare al piano di lottizzazione (il che portò all'iniziale esclusione dei loro terreni), successivamente, a seguito di lunghe trattative, essi (pacificamente rappresentanti da , Controparte_3
pagina 3 di 7 come si evince anche dalla delega conferita da tutti alle attrici., v. doc. 7 convenuti) hanno concordato che gli oneri sarebbero stati anticipati da parte delle attrici e che solo in caso di futura vendita (o comunque in caso di profittamento delle opere di urbanizzazione) le attrici avrebbero avuto diritto al regresso.
Si precisa che la documentazione “ufficiale” presente in atti (doc. 2-3-4-5 attrici, ossia la dichiarazione unilaterale d'obbligo e la convenzione urbanistica) riguarda esclusivamente i rapporti tra i condebitori solidali ed il Comune di Spino d'DA e non anche i rapporti c.d. interni tra condebitori in solido
(dimostrati, come si vedrà, dalle dichiarazioni testimoniali assunte).
Non riguardando al Comune la ripartizione interna degli oneri, è chiaro che non può e non deve esservi traccia nei documenti comunali e nella Convenzione degli accordi dedotti dalle attrici, nè il Comune doveva essere messo a conoscenza di tale patto orale interno tra condebitori.
In altre parole, il giudizio ha accertato che all'avvenuta delegazione di pagamento dell'obbligazione nei confronti del Comune creditore (ossia con il coinvolgimento dello stesso, che appunto potrà rivolgersi unicamente alle attrici), si è aggiunto il patto verbale tra condebitori (cui il creditore è rimasto estraneo) di restituzione futura condizionata di tali importi anticipati.
Invero, salve le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale (che, in quanto favorevoli alle attrici, non assumono valore probatorio), e quelle dei soggetti legati al Comune (che confermano quanto il Comune stesso fosse ignaro della ripartizione interna dei rapporti tra i condebitori solidali e che hanno riferito dunque dei soli rapporti con l'Ente), decisive appaiono le dichiarazioni dei testi
(architetto che si è occupato della redazione della Convenzione stessa) e , Testimone_1 Testimone_2
testi peraltro intimati sui istanza degli stessi convenuti.
Secondo “E' vero abbiamo fatto molti incontri con . L'oggetto degli incontri Tes_1 Controparte_3
era la formazione del piano di lottizzazione. Il timore di era quello di dover pagare subito le CP_3
opere di urbanizzazione e per questo si concordò che le imprese attuatrici anticipassero queste somme.
Poi, quando avessero venduto il terreno lottizzato avrebbero restituito le somme, come quanto di solito accade. Io ricordo che fu d'accordo con questo, in quanto la lottizzazione fu così impostata. CP_3
Non erano presenti agli incontri i fratelli e . parlava CP_6 Controparte_8 Controparte_3
anche per i fratelli in quanto esperto nel mondo delle lottizzazioni e in queste costruzioni”; parallelamente, secondo “E' vero, ci siamo incontrati per due o tre volte presso gli uffici della Tes_2 mia società Euroristoro, in cui c'è anche la sede amministrativa di Intraprendere. Durante il primo incontro, disse che non era interessato all'urbanizzazione perché voleva mantenere il suo CP_3
pagina 4 di 7 terreno con destinazione agricola. Successivamente, si decise di procedere alle opere di urbanizzazione accollando i costi alle società realizzatrici, precisando sempre a (che ha CP_3
sempre avuto il mandato a parlare anche per i fratelli e che al momento non poteva far fronte all'urbanizzazione dal punto di vista economico) che in caso di vendita del terreno tali oneri sarebbero stati restituiti, come da mandato che avevo avuto dalla mia famiglia. All'ultimo incontro, io ho personalmente ricordato a che se avesse venduto avrebbe dovuto restituire i soldi e lui ha CP_3 annuito. Abbiamo sempre parlato di “anticipo” e non di “accollo”.
Sono tardive, generiche (non rivelando affatto interessi concreti ed attuali dei testi nella causa) e comunque contraddittorie le contestazioni sulla attendibilità dei testi avanzate proprio dalle parti (i convenuti) che hanno richiesto la loro escussione, valutandoli dunque ex ante attendibili e rilevanti.
Inoltre, la parte della testimonianza di in cui ha afferma che ha “annuito” – Tes_2 Controparte_3 peraltro al momento del solo ricordargli l'impegno preso – va certamente letta in uno con le altre dichiarazioni dello stesso che danno per certo il consenso espresso del (“si decise” e Tes_2 CP_3
“Abbiamo sempre parlato di “anticipo” e non di “accollo”)
Entrambi i testi, come detto intimati dalle stesse parti convenute, hanno peraltro reso deposizioni pienamente concordanti sia tra loro sia con le dichiarazioni rese dai legali rappresentanti delle società attrici in sede di interrogatorio formale (soprattutto da cui, ancora una volta, s'è dato corso Tes_3
su istanza dei convenuti.
L'accordo di restituzione (parallelo all'impegno delle sole attrici nei confronti del creditore) è peraltro conforme a logica (in quanto difficilmente le attrici avrebbero pagato per conto di terzi senza ottenere nulla in cambio) nonchè giusitificato dalle intenzioni delle parti: per le attrici, addivenire quanto prima alla lottizzazione dei terreni, per i convenuti, non sborsare immediatamente gli oneri e continuare ad usufruire delle agevolazioni fiscali connesse all'attività agricola esercitata (doc. 4 attrici).
La delega conferita dai alle società promotrici per l'attuazione del piano appare conferita CP_3
sulla base del richiamo esplicito – di cui alla premessa b) – alla dichiarazione dell'amministrazione comunale inerente l'esenzione dal pagamento della tassa IMU (v. doc. 4 attrici e doc. 7 convenuti).
Si rileva peraltro come i convenuti abbiano comunque profittato della lottizzazione, vendendo l'immobile (ad oneri eseguiti) ad un prezzo verosimilmente maggiore rispetto a quello avuto ante lottizzazione (doc. 14 attrici).
Si precisa che sono tardive e dunque inammissibili le allegazioni dedotte dai convenuti per la prima volta negli scritti conclusionali, specialmente con riferimento alla missiva del 11/4/2019 di cui il pagina 5 di 7 Giudice non ha espressamente autorizzato l'ingresso nelle prove del giudizio, in quanto tardivamente ed irritualmente dedotta a causa di un generico e non dimostrato “problema informatico relativo all'aggiornamento del programma installato sul PC di ”. Controparte_3
Da ultimo, si osserva come gli attori abbiano dedotto di aver sborsato la somma di euro 321.263,05 (v. computi metrici delle opere eseguite e da eseguire redatti dal direttore dei lavori sub docc. 7 e 8; v. corrispondenza intercorsa con il Comune e relativi allegati sub doc. 9; v. doc. 10, 11a, 11b, 12, 13a,
13b); a fronte dell'impegno complessivo di euro 407.743,35 (pari alla quota del 21,05% riferibile alle proprietà . I convenuti per converso non hanno contestato tali importi ed hanno confermato CP_3
la suddetta quota riferibile ai loro terreni.
In conclusione, va accertato l'obbligo dei convenuti a rimborsare i costi degli oneri di urbanizzazione già spesi e che saranno spesi in futuro dalle attrici, ed i convenuti vanno condannati in solido al pagamento degli oneri già pagati, e per cui già sussiste il diritto di regresso, pari ad euro 321.263,05 in solido tra le attrici, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data del 13/11/2020 al soddisfo, senza rivalutazione monetaria (non dimostrata).
L'accoglimento delle domande principali assorbe l'esame della domanda di arricchimento senza causa, comunque subordinate e residuale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza (peraltro, i convenuti hanno rifiutato anche la proposta conciliativa del Giudice a loro più favorevole) e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore (individuato nell'importo della domanda), della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalle parti nel giudizio, e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1299/23 R.G., così dispone:
In accoglimento delle domande proposte da (già e Parte_2 Parte_3
ACCERTA l'obbligo dei convenuti , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_8 [...]
di concorrere pro quota al pagamento dei costi ed oneri necessari per la completa CP_6 urbanizzazione del comparto interessato dal piano di lottizzazione produttivo denominato “espansione
Madonna del Bosco” in misura complessivamente pari ad euro 407.734,35 e CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, al pagamento nei confronti delle parti attrici, in solido tra loro, della somma di euro
321.263,05 (oltre interessi e rivalutazione come in motivazione) pari alla somma già anticipata.
pagina 6 di 7 CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, a rifondere alle parti attrici le spese del giudizio, che si liquidano in euro 1.231,00 per spese vive (CU e marca da bollo) ed in euro 17.252,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Cremona, il 30 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1299/2023 promossa da:
(C.F. ), con sede in con sede in Milano (MI) via CP_1 Parte_1 P.IVA_1
U. Visconti di Modrone n. 7, in persona del legale rappresentante pro tempore, on sede in Crema, Via Della Fiera n. 12, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, entrambe rappresentate e difese dall'avv. MARIO GORLANI del Foro di Brescia (C.F.
e dall'avv. ENRICO GIAVALDI del Foro di Cremona (C.F. C.F._1
) ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo in Crema (CR), C.F._2
P.zza Trento-Trieste 21;
ATTORI contro
(C.F. ), residente a [...]d'DA (CR), Controparte_3 C.F._3 [...]
n. 1, Controparte_4
(C.F. , residente a [...]d'DA Controparte_5 C.F._4
(CR), n. 1, CP_4 Controparte_4
(C.F. , residente a [...]d'DA (CR), Controparte_6 C.F._5
Controparte_7 rappresentati e difesi dall'Avv. FRANCESCA MELILLO del Foro di Cremona, con studio in Crema
(CR), Galleria Vitt. Emanuele II N. 5 (C.F. ); C.F._6
CONVENUTO/I
pagina 1 di 7 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, (già e in persona Parte_2 Parte_3 Controparte_2
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, hanno convenuto in giudizio , Controparte_3
e chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: Controparte_8 Controparte_6
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via principale: per i titoli dedotti in narrativa, previa ogni più utile declaratoria, a) accertare l'obbligo dei convenuti sigg.ri , Controparte_3 [...]
e di concorrere pro quota al pagamento dei costi ed oneri necessari per la CP_8 CP_6
completa urbanizzazione del comparto interessato dal piano di lottizzazione produttivo denominato
“espansione Madonna del Bosco” in misura complessivamente pari ad € 407.734,35 (o al diverso importo che dovesse risultare all'esito del giudizio), b) accertato che le attrici hanno anticipato per i convenuti il pagamento della predetta quota in misura pari ad € 310.738,05, condannare in via di regresso i convenuti al rimborso delle somme per loro anticipate (e anticipande alla data della sentenza) dalle attrici, alla data odierna pari ad € 310.738,05 (o al diverso importo che dovesse risultare all'esito del giudizio), oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. o, in subordine, legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, c) accertare l'obbligo dei convenuti di rimborsare a favore delle attrici anche l'importo residuo, fino alla concorrenza dell'importo di € 407.734,35 (o al diverso importo che dovesse risultare all'esito dell'accertamento di cui alla lett. a); In via subordinata: per i titoli dedotti in narrativa e previa ogni più utile declaratoria, a) accertare l'obbligo dei convenuti sigg.ri , e di contribuire pro quota al Controparte_3 Controparte_8 CP_6
pagamento dei costi ed oneri necessari per la completa urbanizzazione del comparto interessato dal piano di lottizzazione produttivo denominato “espansione Madonna del Bosco” in misura complessivamente pari ad € 407.734,35 (o al diverso importo che dovesse risultare all'esito del giudizio), b) accertato che le attrici hanno anticipato per i convenuti il pagamento della predetta quota in misura pari ad € 310.738,05, condannare a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. i convenuti al rimborso delle somme per loro anticipate (e anticipande alla data della sentenza) dalle attrici, alla data odierna pari ad € 310.738,05 (o al diverso importo che dovesse risultare all'esito del giudizio), oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. o, in subordine, legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, c) accertare l'obbligo dei convenuti di rimborsare a favore delle attrici anche l'importo residuo, fino alla concorrenza dell'importo di € 407.734,35 (o al diverso importo che dovesse risultare all'esito dell'accertamento di cui alla lett. a); In ogni caso, con vittoria di compensi professionali ed esborsi”.
pagina 2 di 7 Si sono costituiti in giudizio i convenuti , e Controparte_3 Controparte_8 [...]
chiedendo respingersi tutte le domande formulate dalle parti attrici, in quanto CP_6
infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, lo svolgimento delle prove testimoniali e dell'interrogatorio formale, ed all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
In data 25/9/2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Le domande proposte da (già e possono Parte_2 Parte_3 Controparte_2
essere accolte, per le ragioni che seguono.
Le società attrici hanno chiesto l'accertamento dell'obbligo dei convenuti al regresso della somma di euro 407.743,35, pari alla quota del 21,05% (riferita alle proprietà degli oneri di CP_3 lottizzazione ed urbanizzazione da loro anticipati con il Comune d'DA nell'ambito della CP_9
Convenzione del Piano di lottizzazione attuativo A.T.U. 17 del 22/9/2017 (con conseguente condanna al pagamento degli oneri urbanistici già sborsati per euro 321.263,05), e ciò a seguito del mutamento della destinazione agricola e della vendita dei terreni dei convenuti avvenuta in data 12/11/2020. In subordine, hanno comunque proposto azione di arricchimento senza causa.
Va premesso sul punto che, secondo la giurisprudenza, le obbligazioni connesse all'urbanizzazione di un comparto edificatorio gravano solidalmente in capo a tutti i proprietari delle aree ad esso afferenti, pro quota interna pari alla superficie di loro proprietà, in quanto traenti, dalla trasformazione urbanistica, una valorizzazione delle loro aree (v. Cass n. 16999/2015 e Cons. Staton. 6279/2018, le quali peraltro ben chiariscono che, in caso di successiva cessione delle aree a terzi, il vincolo solidale in questione, stante la sua natura di obbligazione propter rem, permane comunque in capo al già proprietario cedente, il quale non può dirsi liberato).
Pertanto, il compartista/debitore in solido che abbia interamente assolto gli oneri dovuti al Comune a corrispettivo della trasformazione urbanistica conseguita ha diritto, ai sensi dell'art. 1299 c.c. a vedersi ripetere dagli altri compartisti condebitori solidali quanto anticipato, nei limiti della quota a carico di ciascuno di essi (e, quindi, in misura pari alla superficie di loro proprietà).
Nel corso del giudizio è stato dimostrato che, seppure inizialmente i convenuti non volessero partecipare al piano di lottizzazione (il che portò all'iniziale esclusione dei loro terreni), successivamente, a seguito di lunghe trattative, essi (pacificamente rappresentanti da , Controparte_3
pagina 3 di 7 come si evince anche dalla delega conferita da tutti alle attrici., v. doc. 7 convenuti) hanno concordato che gli oneri sarebbero stati anticipati da parte delle attrici e che solo in caso di futura vendita (o comunque in caso di profittamento delle opere di urbanizzazione) le attrici avrebbero avuto diritto al regresso.
Si precisa che la documentazione “ufficiale” presente in atti (doc. 2-3-4-5 attrici, ossia la dichiarazione unilaterale d'obbligo e la convenzione urbanistica) riguarda esclusivamente i rapporti tra i condebitori solidali ed il Comune di Spino d'DA e non anche i rapporti c.d. interni tra condebitori in solido
(dimostrati, come si vedrà, dalle dichiarazioni testimoniali assunte).
Non riguardando al Comune la ripartizione interna degli oneri, è chiaro che non può e non deve esservi traccia nei documenti comunali e nella Convenzione degli accordi dedotti dalle attrici, nè il Comune doveva essere messo a conoscenza di tale patto orale interno tra condebitori.
In altre parole, il giudizio ha accertato che all'avvenuta delegazione di pagamento dell'obbligazione nei confronti del Comune creditore (ossia con il coinvolgimento dello stesso, che appunto potrà rivolgersi unicamente alle attrici), si è aggiunto il patto verbale tra condebitori (cui il creditore è rimasto estraneo) di restituzione futura condizionata di tali importi anticipati.
Invero, salve le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale (che, in quanto favorevoli alle attrici, non assumono valore probatorio), e quelle dei soggetti legati al Comune (che confermano quanto il Comune stesso fosse ignaro della ripartizione interna dei rapporti tra i condebitori solidali e che hanno riferito dunque dei soli rapporti con l'Ente), decisive appaiono le dichiarazioni dei testi
(architetto che si è occupato della redazione della Convenzione stessa) e , Testimone_1 Testimone_2
testi peraltro intimati sui istanza degli stessi convenuti.
Secondo “E' vero abbiamo fatto molti incontri con . L'oggetto degli incontri Tes_1 Controparte_3
era la formazione del piano di lottizzazione. Il timore di era quello di dover pagare subito le CP_3
opere di urbanizzazione e per questo si concordò che le imprese attuatrici anticipassero queste somme.
Poi, quando avessero venduto il terreno lottizzato avrebbero restituito le somme, come quanto di solito accade. Io ricordo che fu d'accordo con questo, in quanto la lottizzazione fu così impostata. CP_3
Non erano presenti agli incontri i fratelli e . parlava CP_6 Controparte_8 Controparte_3
anche per i fratelli in quanto esperto nel mondo delle lottizzazioni e in queste costruzioni”; parallelamente, secondo “E' vero, ci siamo incontrati per due o tre volte presso gli uffici della Tes_2 mia società Euroristoro, in cui c'è anche la sede amministrativa di Intraprendere. Durante il primo incontro, disse che non era interessato all'urbanizzazione perché voleva mantenere il suo CP_3
pagina 4 di 7 terreno con destinazione agricola. Successivamente, si decise di procedere alle opere di urbanizzazione accollando i costi alle società realizzatrici, precisando sempre a (che ha CP_3
sempre avuto il mandato a parlare anche per i fratelli e che al momento non poteva far fronte all'urbanizzazione dal punto di vista economico) che in caso di vendita del terreno tali oneri sarebbero stati restituiti, come da mandato che avevo avuto dalla mia famiglia. All'ultimo incontro, io ho personalmente ricordato a che se avesse venduto avrebbe dovuto restituire i soldi e lui ha CP_3 annuito. Abbiamo sempre parlato di “anticipo” e non di “accollo”.
Sono tardive, generiche (non rivelando affatto interessi concreti ed attuali dei testi nella causa) e comunque contraddittorie le contestazioni sulla attendibilità dei testi avanzate proprio dalle parti (i convenuti) che hanno richiesto la loro escussione, valutandoli dunque ex ante attendibili e rilevanti.
Inoltre, la parte della testimonianza di in cui ha afferma che ha “annuito” – Tes_2 Controparte_3 peraltro al momento del solo ricordargli l'impegno preso – va certamente letta in uno con le altre dichiarazioni dello stesso che danno per certo il consenso espresso del (“si decise” e Tes_2 CP_3
“Abbiamo sempre parlato di “anticipo” e non di “accollo”)
Entrambi i testi, come detto intimati dalle stesse parti convenute, hanno peraltro reso deposizioni pienamente concordanti sia tra loro sia con le dichiarazioni rese dai legali rappresentanti delle società attrici in sede di interrogatorio formale (soprattutto da cui, ancora una volta, s'è dato corso Tes_3
su istanza dei convenuti.
L'accordo di restituzione (parallelo all'impegno delle sole attrici nei confronti del creditore) è peraltro conforme a logica (in quanto difficilmente le attrici avrebbero pagato per conto di terzi senza ottenere nulla in cambio) nonchè giusitificato dalle intenzioni delle parti: per le attrici, addivenire quanto prima alla lottizzazione dei terreni, per i convenuti, non sborsare immediatamente gli oneri e continuare ad usufruire delle agevolazioni fiscali connesse all'attività agricola esercitata (doc. 4 attrici).
La delega conferita dai alle società promotrici per l'attuazione del piano appare conferita CP_3
sulla base del richiamo esplicito – di cui alla premessa b) – alla dichiarazione dell'amministrazione comunale inerente l'esenzione dal pagamento della tassa IMU (v. doc. 4 attrici e doc. 7 convenuti).
Si rileva peraltro come i convenuti abbiano comunque profittato della lottizzazione, vendendo l'immobile (ad oneri eseguiti) ad un prezzo verosimilmente maggiore rispetto a quello avuto ante lottizzazione (doc. 14 attrici).
Si precisa che sono tardive e dunque inammissibili le allegazioni dedotte dai convenuti per la prima volta negli scritti conclusionali, specialmente con riferimento alla missiva del 11/4/2019 di cui il pagina 5 di 7 Giudice non ha espressamente autorizzato l'ingresso nelle prove del giudizio, in quanto tardivamente ed irritualmente dedotta a causa di un generico e non dimostrato “problema informatico relativo all'aggiornamento del programma installato sul PC di ”. Controparte_3
Da ultimo, si osserva come gli attori abbiano dedotto di aver sborsato la somma di euro 321.263,05 (v. computi metrici delle opere eseguite e da eseguire redatti dal direttore dei lavori sub docc. 7 e 8; v. corrispondenza intercorsa con il Comune e relativi allegati sub doc. 9; v. doc. 10, 11a, 11b, 12, 13a,
13b); a fronte dell'impegno complessivo di euro 407.743,35 (pari alla quota del 21,05% riferibile alle proprietà . I convenuti per converso non hanno contestato tali importi ed hanno confermato CP_3
la suddetta quota riferibile ai loro terreni.
In conclusione, va accertato l'obbligo dei convenuti a rimborsare i costi degli oneri di urbanizzazione già spesi e che saranno spesi in futuro dalle attrici, ed i convenuti vanno condannati in solido al pagamento degli oneri già pagati, e per cui già sussiste il diritto di regresso, pari ad euro 321.263,05 in solido tra le attrici, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 comma 4 c.c. dalla data del 13/11/2020 al soddisfo, senza rivalutazione monetaria (non dimostrata).
L'accoglimento delle domande principali assorbe l'esame della domanda di arricchimento senza causa, comunque subordinate e residuale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza (peraltro, i convenuti hanno rifiutato anche la proposta conciliativa del Giudice a loro più favorevole) e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore (individuato nell'importo della domanda), della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalle parti nel giudizio, e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1299/23 R.G., così dispone:
In accoglimento delle domande proposte da (già e Parte_2 Parte_3
ACCERTA l'obbligo dei convenuti , e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_8 [...]
di concorrere pro quota al pagamento dei costi ed oneri necessari per la completa CP_6 urbanizzazione del comparto interessato dal piano di lottizzazione produttivo denominato “espansione
Madonna del Bosco” in misura complessivamente pari ad euro 407.734,35 e CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, al pagamento nei confronti delle parti attrici, in solido tra loro, della somma di euro
321.263,05 (oltre interessi e rivalutazione come in motivazione) pari alla somma già anticipata.
pagina 6 di 7 CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, a rifondere alle parti attrici le spese del giudizio, che si liquidano in euro 1.231,00 per spese vive (CU e marca da bollo) ed in euro 17.252,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Cremona, il 30 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
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