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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 11/04/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 842/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 842/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Mandrelli Parte_1 C.F._1 del Foro di Macerata e domiciliato presso il suo studio sito in Macerata, via Marche n. 80;
- ricorrente-
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa dall' Avv. Jessica Moretti del CP_1 C.F._2
Foro di Macerata e domiciliato presso il suo studio sito in Monte San Giusto, Via Ponte Chienti n. 41;
- resistente-
E con l'intervento del P.M in sede
CONCLUSIONI:
All'udienza del 03/04/2025 i procuratori di entrambe le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
“le parti chiedono la pronuncia sullo status e sulle altre domande termine per verificare una soluzione conciliativa”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO la ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di sentir dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con celebrato a CP_1
Sant'Elpidio a Mare in data 25.6.1994– trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Sant'Elpidio a Mare, Anno 1994, Numero 19, Parte II, Serie A. A sostegno del ricorso la istante ha dedotto che: a) dall'unione coniugale è nato il figlio
[...]
in data 06.06.1998 nell'attualità maggiorenne, occupato con contratto di lavoro a tempo Per_1 pagina 1 di 3 determinato e convivente con la madre nella casa familiare: b) a decorrere dalla comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale di Fermo nell'ambito del procedimento di separazione R.G. 816/2021 (nell'ambito del quale, in data 11.11.2021, veniva emessa la sentenza parziale sullo status n. 518/2021, pubblicata il 16.11.2021), i coniugi non hanno più ripreso la convivenza essendo del tutto venuta meno l'affectio coniugalis;
c) la casa coniugale, sita a Monte San Pietrangeli, in contrada San Martino n. 59,
è di proprietà di entrambi i coniugi nella misura di ½ cadauno e risulta assegnata alla ricorrente come da provvedimento presidenziale reso nell'ambito del giudizio di separazione personale delle parti d) il svolge attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato e condivide parte dell'abitazione CP_1 coniugale occupando un locale per il ricovero dei cavalli di sua proprietà come stabilito nel giudizio di separazione;
d) il durante il suo tempo libero frequenta abitualmente l'area antistante la casa CP_1 coniugale dove abita la ricorrente turbando la serenità della stessa e del figlio.
Per tali motivi la ricorrente a domandato al Tribunale di Fermo l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio e la cessazione dei suoi effetti civili;
1) la casa coniugale continuerà ad essere abitata dalla signora unitamente al figlio Parte_1
; 2) tutti i beni mobili esistenti nella casa coniugale resteranno nella disponibilità Persona_1 della che continuerà ad occupare l'immobile con il figlio;
Con vittoria di spese, Pt_1 Per_1 diritti ed onorari di causa”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.10.2024 si è costituito in giudizio CP_1 che, senza opporsi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato
[...] le allegazioni avversarie ed avanzato a propria volta richieste alternative riguardo alle pronunce accessorie, domandando in particolare di : ” - disporre, per le causali di cui in premessa, la riunione dei procedimenti n. 816/2021 RG e n. 842/2024 RG entrambi pendenti dinanzi al Tribunale di Fermo, ovvero, in subordine, previa dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , sospendere ex art. 295 cpc il presente giudizio fino alla definizione CP_1 Parte_1 del procedimento di separazione personale;
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Sant'Elpidio a Mare in data 25/06/1994 ed ordinare CP_1 Parte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile di Sant'Elpidio a Mare di trascrivere l'emananda sentenza;
- accertato che il figlio è da ritenersi economicamente autosufficiente, rigettare le domande della Persona_1 ricorrente di utilizzare in via esclusiva la casa coniugale e disporre dei beni mobili ivi esistenti e, per
l'effetto, disporre che riguardo alla casa coniugale ed ai beni mobili ivi esistenti si applichino le norme di diritto civile con possibilità di di gestione in proporzione alla sua quota;
- nella CP_1 denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale non ritenesse Persona_1 economicamente autosufficiente, in via subordinata, assegnare il capanno adibito a stalla in favore di ove il medesimo detiene la propria azienda di equidi”. CP_1
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 14.11.2024, presenti personalmente, il difensore di parte ricorrente si è opposto alla richiesta di parte resistente relativa alla sospensione del presente procedimento fino alla definizione del procedimento di separazione personale e si è rimesso al Giudice sulla richiesta di riunione mentre il difensore di parte resistente si è riportato alle proprie richieste. Con ordinanza emessa in pari data, a scioglimento della riserva assunta all'esito della predetta udienza, venivano confermati i provvedimenti resi dal Presidente del Tribunale di Fermo in sede di separazione con provvedimento del 22.07.2021 e ordinato all'Agenzia delle Entrate di Fermo di depositare, entro 60 giorni dalla comunicazione della medesima ordinanza, le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni di imposta del figlio ( tale documentazione veniva depositata in data 11- Persona_1
pagina 2 di 3 12.02.205). Alla successiva udienza del 3.04.2025 il difensore di parte ricorrente ha rappresentato che il figlio non è economicamente autosufficiente svolgendo attività lavorativa con contratto a tempo determinato ed essendo aiutato economicamente dalla madre mentre il difensore di parte resistente ha contestato tali asserzioni rappresentando l'autonomia economica del figlio;
all'esito della predetta udienza i difensori delle parti hanno domandato congiuntamente la pronuncia sullo status, e chiedevano termine per valutare soluzioni conciliative in relazione alle altre domande. La causa veniva rimessa al collegio per la decisone per la pronuncia sullo status.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalle parti va accolta.
Risulta adeguatamente provato, dalla documentazione prodotta in atti e dalla richiesta congiunta di scioglimento del vincolo, il fatto che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non può essere ricostituita;
sussistono quindi i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda, previsti dall' art. 3 n.2 lett. b) L.01.12.1970 n.898. La causa dev'essere, peraltro, rimessa sul ruolo al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Sant'Elpidio a
Mare in data 25.6.1994 tra e , iscritto nel Registro degli Atti di Parte_1 CP_1
Matrimonio del Comune di Sant'Elpidio a Mare, Anno 1994, numero 19, parte II, Serie A.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Elpidio a Mare di procedere all'annotazione della presente sentenza.
DISPONE la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso a Fermo nella camera di consiglio del 10.04.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giorgia Cecchini
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 842/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Mandrelli Parte_1 C.F._1 del Foro di Macerata e domiciliato presso il suo studio sito in Macerata, via Marche n. 80;
- ricorrente-
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa dall' Avv. Jessica Moretti del CP_1 C.F._2
Foro di Macerata e domiciliato presso il suo studio sito in Monte San Giusto, Via Ponte Chienti n. 41;
- resistente-
E con l'intervento del P.M in sede
CONCLUSIONI:
All'udienza del 03/04/2025 i procuratori di entrambe le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
“le parti chiedono la pronuncia sullo status e sulle altre domande termine per verificare una soluzione conciliativa”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO la ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di sentir dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con celebrato a CP_1
Sant'Elpidio a Mare in data 25.6.1994– trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Sant'Elpidio a Mare, Anno 1994, Numero 19, Parte II, Serie A. A sostegno del ricorso la istante ha dedotto che: a) dall'unione coniugale è nato il figlio
[...]
in data 06.06.1998 nell'attualità maggiorenne, occupato con contratto di lavoro a tempo Per_1 pagina 1 di 3 determinato e convivente con la madre nella casa familiare: b) a decorrere dalla comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale di Fermo nell'ambito del procedimento di separazione R.G. 816/2021 (nell'ambito del quale, in data 11.11.2021, veniva emessa la sentenza parziale sullo status n. 518/2021, pubblicata il 16.11.2021), i coniugi non hanno più ripreso la convivenza essendo del tutto venuta meno l'affectio coniugalis;
c) la casa coniugale, sita a Monte San Pietrangeli, in contrada San Martino n. 59,
è di proprietà di entrambi i coniugi nella misura di ½ cadauno e risulta assegnata alla ricorrente come da provvedimento presidenziale reso nell'ambito del giudizio di separazione personale delle parti d) il svolge attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato e condivide parte dell'abitazione CP_1 coniugale occupando un locale per il ricovero dei cavalli di sua proprietà come stabilito nel giudizio di separazione;
d) il durante il suo tempo libero frequenta abitualmente l'area antistante la casa CP_1 coniugale dove abita la ricorrente turbando la serenità della stessa e del figlio.
Per tali motivi la ricorrente a domandato al Tribunale di Fermo l'accoglimento delle Parte_1 seguenti conclusioni: “1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio e la cessazione dei suoi effetti civili;
1) la casa coniugale continuerà ad essere abitata dalla signora unitamente al figlio Parte_1
; 2) tutti i beni mobili esistenti nella casa coniugale resteranno nella disponibilità Persona_1 della che continuerà ad occupare l'immobile con il figlio;
Con vittoria di spese, Pt_1 Per_1 diritti ed onorari di causa”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.10.2024 si è costituito in giudizio CP_1 che, senza opporsi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha contestato
[...] le allegazioni avversarie ed avanzato a propria volta richieste alternative riguardo alle pronunce accessorie, domandando in particolare di : ” - disporre, per le causali di cui in premessa, la riunione dei procedimenti n. 816/2021 RG e n. 842/2024 RG entrambi pendenti dinanzi al Tribunale di Fermo, ovvero, in subordine, previa dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , sospendere ex art. 295 cpc il presente giudizio fino alla definizione CP_1 Parte_1 del procedimento di separazione personale;
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Sant'Elpidio a Mare in data 25/06/1994 ed ordinare CP_1 Parte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile di Sant'Elpidio a Mare di trascrivere l'emananda sentenza;
- accertato che il figlio è da ritenersi economicamente autosufficiente, rigettare le domande della Persona_1 ricorrente di utilizzare in via esclusiva la casa coniugale e disporre dei beni mobili ivi esistenti e, per
l'effetto, disporre che riguardo alla casa coniugale ed ai beni mobili ivi esistenti si applichino le norme di diritto civile con possibilità di di gestione in proporzione alla sua quota;
- nella CP_1 denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale non ritenesse Persona_1 economicamente autosufficiente, in via subordinata, assegnare il capanno adibito a stalla in favore di ove il medesimo detiene la propria azienda di equidi”. CP_1
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 14.11.2024, presenti personalmente, il difensore di parte ricorrente si è opposto alla richiesta di parte resistente relativa alla sospensione del presente procedimento fino alla definizione del procedimento di separazione personale e si è rimesso al Giudice sulla richiesta di riunione mentre il difensore di parte resistente si è riportato alle proprie richieste. Con ordinanza emessa in pari data, a scioglimento della riserva assunta all'esito della predetta udienza, venivano confermati i provvedimenti resi dal Presidente del Tribunale di Fermo in sede di separazione con provvedimento del 22.07.2021 e ordinato all'Agenzia delle Entrate di Fermo di depositare, entro 60 giorni dalla comunicazione della medesima ordinanza, le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni di imposta del figlio ( tale documentazione veniva depositata in data 11- Persona_1
pagina 2 di 3 12.02.205). Alla successiva udienza del 3.04.2025 il difensore di parte ricorrente ha rappresentato che il figlio non è economicamente autosufficiente svolgendo attività lavorativa con contratto a tempo determinato ed essendo aiutato economicamente dalla madre mentre il difensore di parte resistente ha contestato tali asserzioni rappresentando l'autonomia economica del figlio;
all'esito della predetta udienza i difensori delle parti hanno domandato congiuntamente la pronuncia sullo status, e chiedevano termine per valutare soluzioni conciliative in relazione alle altre domande. La causa veniva rimessa al collegio per la decisone per la pronuncia sullo status.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalle parti va accolta.
Risulta adeguatamente provato, dalla documentazione prodotta in atti e dalla richiesta congiunta di scioglimento del vincolo, il fatto che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non può essere ricostituita;
sussistono quindi i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda, previsti dall' art. 3 n.2 lett. b) L.01.12.1970 n.898. La causa dev'essere, peraltro, rimessa sul ruolo al fine di consentire l'istruttoria in ordine alle ulteriori domande proposte.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Sant'Elpidio a
Mare in data 25.6.1994 tra e , iscritto nel Registro degli Atti di Parte_1 CP_1
Matrimonio del Comune di Sant'Elpidio a Mare, Anno 1994, numero 19, parte II, Serie A.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Elpidio a Mare di procedere all'annotazione della presente sentenza.
DISPONE la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso a Fermo nella camera di consiglio del 10.04.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giorgia Cecchini
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
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