Decreto cautelare 11 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 4 febbraio 2022
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 20/06/2025, n. 2377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2377 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 02377/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00030/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la BA
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 30 del 2022, proposto da
Going On S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Matilde Tariciotti, Luca Giacobbe e Claudia Menichini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Donatella Silvia, Anna Tavano, Enrico Barbagiovanni, Sara Francesca Simone, Gloria Centineo Cavarretta Mazzoleni e Chantal Rho, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione BA, non costituita in giudizio;
nei confronti
Agenzia delle Dogane - e dei Monopoli, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della nota PG 0544068 / 2021 del 7 ottobre 2021, notificata in data 13 novembre 2021, del Comune di Milano – Direzione Economia Urbana e Lavoro – Area Attività Produttive e Commercio – Unità contenzioso, somministrazione e intrattenimento, recante la sospensione per giorni tre del funzionamento degli apparecchi, ex art. 110 co. 6 del TULPS installati presso l'esercizio di Viale Certosa 223;
- della nota PG 463499/2017 del 21 settembre 2017, notificata al ricorrente il 25 ottobre 2017, richiamata nell'ambito della nota di sospensione e ivi qualificata come atto di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. n. 241/1990;
- nonché, in quanto occorrer possa, di ogni atto a esse presupposto, connesso e/o conseguente, ivi da intendersi ricompresi, a titolo non esaustivo:
- i rapporti della Direzione Sicurezza Urbana – Corpo di Polizia Locale Unità Annonaria Commerciale, richiamati nella nota di sospensione, ma non conosciuti nel loro contenuto;
- i verbali nn. 7788392 – 7788612 – 7796273, richiamati nell'ambito del provvedimento;
- le ordinanze sindacali del Comune di Milano n. 63 del 15 ottobre 2014 e n. 65 del 23 ottobre 2014, con le quali è stata dettata la disciplina degli orari di esercizio degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS nell'ambito comunale;
- nonché, per il risarcimento del danno subito e subendo da quantificare in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Visto l’art. 13- quater delle norme di attuazione al c.p.a.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025, svolta mediante collegamento da remoto in videoconferenza, come specificato nel verbale, la dott.ssa Concetta Plantamura;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato il 10/01/2022 l’esponente ha svolto le domande, in epigrafe specificate, lamentando l’illegittimità dell’operato del Comune di Milano sotto plurimi profili.
Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie e insistendo per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 4/2/2022, n. 159, la IV Sezione, « Considerato che:
- il ricorso, alla luce della valutazione sommaria che è propria della presente fase cautelare, non appare sorretto da fumus boni iuris, come da consolidato orientamento giurisprudenziale della Sezione, sulle questioni sollevate con l’atto introduttivo del giudizio (Sentenze nn. 8/2021 e 666/2021) ; …», ha respinto la domanda incidentale di sospensione, compensando tra le parti le spese della fase cautelare del giudizio.
Il 4/04/2025 parte ricorrente ha depositato motivata « dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse », istando per la definizione in rito del giudizio « ex art. 35, comma 1 c.p.a., con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite ».
Il 30/04/2025 parte resistente ha prodotto memoria di controdeduzione senza dare atto della precedente istanza di sopravvenuta carenza d’interesse depositata da parte ricorrente.
Il 27/05/2025 parte ricorrente « insiste nelle conclusioni già rassegnate e chiede che la causa venga introitata per la decisione ».
All’udienza straordinaria del 6 giugno 2025, svoltasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene il ricorso improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse, ex art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a.
Per univoca giurisprudenza, condivisa dal Collegio, nel caso di espressa dichiarazione della parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d'ufficio, né sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (cfr., in tal senso, tra le tante, Consiglio di Stato, VII, 30-08-2022, n. 7553; TAR BA, Milano, V, 12-02-2024, n. 355).
Ne consegue che, in virtù della dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, depositata in atti in data 04-04-2025 da parte ricorrente, il Collegio non può che dichiarare il ricorso improcedibile, ex art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a.
Le spese di lite possono essere nondimeno compensate, avuto riguardo al complessivo andamento della vicenda contenziosa e alla natura in rito della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la BA (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025, svolta ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. e dell’art. 13- quater delle norme di attuazione al cod. proc. amm., con l'intervento dei magistrati:
Concetta Plantamura, Presidente, Estensore
Rocco Vampa, Primo Referendario
Nicola Ciconte, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Concetta Plantamura |
IL SEGRETARIO