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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/06/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai magistrati:
1) Dr. Massimo Gullino Presidente
2) Dr. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dr.ssa Marisa Salvo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 197/2021 R.G. vertente tra
nato a [...] il [...], n.q. di titolare DEl'agenzia immobiliare Parte_1
“Mediazione casa di C.f. e P.VA , elettVAmente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
Messina Corso Cavour 143, presso lo studio DEl'Avv. Francesco Fiorillo (C.F.
[...]
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti e che indica, ai fini DEle C.F._1 comunicazioni e/o notificazioni DE presente procedimento, l'indirizzo PEC
o il numero di fax 090.362602; Email_1
APPELLANTE
CONTRO con sede legale in Roma, Via Vittorio Veneto 119, aderente al Controparte_1
fondo (C.F. e P. IVA ), quale conferitaria di tutte Controparte_2 P.IVA_2
le attività e passività DEla già (CF – P. IVA ) giusto atto CP_3 P.IVA_3 P.IVA_4
di conferimento in Notaio di Roma DE 20/09/2007, Rep. 150845 – Racc. 32823, in Persona_1
persona DE legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura generale alle liti in
Notaio di Roma DE 16/10/2007 – Rep. 151142, Racc. 32929 - dal Prof. Avv. Giuseppe Persona_1
Sturniolo (C.F. ), nel cui studio in Messina, Piazza F. Lo Sardo 40, elegge C.F._2
domicilio, dichiarando di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ai sensi DEl'art. 136
c.p.c. ed ai sensi DEl'art.51 d.l. n.112/2008 all'indirizzo pec comunicato ai sensi DEla L. 2/2009, od al numero Email_2
di fax: 090.710850; APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1278/2020 emessa dal Tribunale di Messina in data
16.09.2020 e pubblicata in pari data, a definizione DE giudizio iscritto al n. 968/2012 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: “1) Riformare la sentenza N° 1278/2020 confermando il decreto ingiuntivo 2) In subordine, ritenere e dichiarare che la locazione e l'incontro DEle volontà tra la società SO
(proprietaria DEl'immobile) e la DE LA (diventa poi conduttrice) è avvenuto Controparte_1 per l'attività svolta dal Sig. conseguentemente ritenere che la Pt_1 Controparte_1
è debitrice a titolo di mediazione nei confronti DE di € 17.902,50 Pt_1
(diciassettemilanovecentodue/50) oltre interessi al tasso di cui al DM 2002 e successive modifiche dalla domanda al soddisfo;
3) Condannare la al pagamento DEle spese Controparte_1 legali di entrambi i gradi di giudizio”
Per l'appellata: “1) Preliminarmente dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità DEl'atto
d'appello proposto da n.q. per l'evidente infondatezza prima facie DElo stesso. Parte_1
2) Comunque rigettare perché infondate in fatto ed in diritto tutte le domande proposte dall'appellante. 3) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi DE giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 08.02.2012, la ( di seguito Controparte_1
breviter , in persona DE legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione CP_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 1783/2011, emesso in data 8.11.2021 e notificato il 4.01.2012 con cui il Tribunale di Messina, su istanza di n.q. di titolare DEl'Agenzia Parte_1
Immobiliare “Mediazione Casa di EL Gambale” , le aveva il pagamento in favore di quest'ultimo DEl'importo di € 17.902,50 ,oltre interessi legali di mora fino al soddisfo, nonché le spese DEla procedura, a titolo di compenso DEl'attività di mediazione immobiliare.
L'opponente eccepVA, in via preliminare, la nullità, annullabilità DE decreto ingiuntivo opposto per invalidità DEla sua notifica e per incompetenza territoriale DE Tribunale adito, assumendo che il ai sensi degli artt. 19 e 145 cp.c., avrebbe dovuto proporre il ricorso per decreto ingiuntivo Pt_1 davanti al Tribunale di Roma, ove si trovava la sede centrale e notificare il ricorso presso quest'ultima il ricorso e non presso la succursale, prVA di rappresentanza processuale e autonomia giuridica e patrimoniale.
Nel merito, contestava la fondatezza DEla pretesa azionata dal non essendo mai stato Pt_1 conferito al predetto alcun incarico né dalla Banca, nè dalla società “
[...]
. Controparte_4 CP_5
Sosteneva, infatti, che la conclusione DE contratto di locazione tra essa opponente e quest'ultima società non era riconducibile all' attività di mediazione , asseritamente svolta dal Pt_1
Quest'ultimo, infatti, si era semplicemente limitato a fornire alcune planimetrie catastali al funzionario, dott. , che stava effettuando un'indagine immobiliare sul territorio per Persona_2
individuare immobili adeguati per la nuova filiale di CP_3
Rilevava che l'opposto non aveva fornito alcuna prova DEl'efficienza causale DE suo intervento nella conclusione DEl'affare né poteva ritenersi sufficiente la mancata contestazione DEla fattura, inviata dal predetto alla banca e prodotta in sede monitoria.
Si costituVA in giudizio contestando specificamente le argomentazioni di parte opponente Pt_1
e concludendo per il rigetto DEl'opposizione e la conferma DE decreto opposto.
EccepVA, in via preliminare, la tardività DEla costituzione DEla banca;
contestava l'eccezione avversaria in merito all'incompetenza territoriale, rilevando che, trattandosi di causa relatVA a diritti di obbligazione, fosse anche competente il giudice DE luogo in cui era sorta l'obbligazione ex art. 20
c.p.c.
Assumeva che il contratto di mediazione si può perfezionare anche per facta concludentia, senza che la necessità DE conferimento DEl'incarico in forma scritta e deduceva di essere stato contattato dal
Funzionario DEla , dott. , il quale aveva mostrato interesse per l'immobile CP_3 Persona_2 intestato alla “ , avente sede Controparte_4 CP_5 accanto all'agenzia immobiliare DE Pt_1
L'opposto rilevava di essersi messo sin da subito in contatto con i soci DEla predetta società ed, in particolare, con tale genero di uno dei soci DEla società locatrice, il quale gli Persona_3
aveva consegnato n.3 piante DE palazzo, una relazione tecnica descrittVA ed una planimetria, dichiarandosi disponibile alla conclusione DEl'affare.
Facendo leva sulla disponibilità verbale alla trattatVA manifestata da ambedue le parti, aveva trasmesso la documentazione tramite pec al , allegando il prezzo annuo richiesto per la Persona_2 locazione DEl'immobile.
Deduceva, da ultimo, che a trattatVA avviata, le parti avevano concluso l'affare direttamente tra loro, senza che nessuna DEle due provvedesse a revocare l'incarico e corrispondere la provvigione. Espletata l'istruttoria con l'escussione dei testimoni, la causa venVA decisa con sentenza n. 1278/2020 con la quale il Tribunale disponeva come di seguito: « -revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
1783/11, emesso dal Tribunale di Messina in data 08.11.2011, depositato il 24.11.2011; -condanna
in qualità di titolare DEl'agenzia immobiliare “Mediazione casa di EL Parte_1
AM, al pagamento in favore DEl'opponente DEle spese di lite, liquidate in complessivi €
2.849,00 di cui € 111,00 per spese ed € 2.738,00, oltre VA e cassa, spese generali come per legge».
Avverso la sentenza con atto di citazione DE 17 marzo 2021, il proponeva appello, Pt_1
contestandola nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra e chiedendo che, in riforma DEla stessa, fosse accertato e dichiarato che la locazione DEl'immobile era diretta conseguenza DEl'attività di intermediazione da lui prestata, con conseguente condanna DEl' appellata al pagamento DEla complessVA somma di € 17.902,50 oltre IVA, oltre interessi, a titolo di provvigione, nonché alla rifusione di spese e compensi DE doppio grado di giudizio.
In data 19 ottobre 2022 con comparsa depositata telematicamente si costituVA la
[...]
in persona DE legale rappresentante pro tempore, contestando la fondatezza DE Controparte_1
gravame e chiedendone il rigetto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Superato il vaglio preliminare di non ammissibilità DEl'appello , come da ordinanza DE 2 luglio
2021,la Corte fissava l'udienza DE 19 giugno 2023 per la precisazione DEle conclusioni.
Disposta la trattazione scritta DEla causa ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 D.Lgs. 149/2022, essa venVA nelle more assegnata ad altro Consigliere, il cui ruolo venVA, però, congelato.
Disposta, con successivo decreto DE Presidente DEla Corte n. 6/2025 DE 09.01.2025 la variazione tabellare di cui alla proposta avanzata dal Presidente di Sezione dott. M. Gullino, il presente procedimento venVA assegnato al sottoscritto Consigliere relatore .
All'udienza DE 6.03.2025, svolta a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa venVA assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, svolto sotto la rubrica “Omessa considerazione circa la essenzialità DEl'attività DEl'appellante nella conclusione DEl''affare”, parte appellante censura la sentenza impugnata per avere il primo giudice - pur muovendo dalla corretta premessa secondo cui, sia nel caso di mediazione tipica che di mediazione atipica, “il rapporto assume carattere contrattuale
e può perfezionarsi anche mediante comportamenti concludenti che implichino la volontà dei contraenti di avvalersi DEl'opera DE mediatore o mediante la semplice accettazione DEl'opera da questi svolta” - ritenuto insufficiente, ai fini DE riconoscimento DEl'attività di mediazione, che la parte destinataria DEle domanda di pagamento DE compenso fosse stata posta in grado di conoscere il ruolo svolto dallo intermediario, “il quale deve operare in modo palese, rendendo nota la qualità rivestita”.
Erroneamente il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo che esso opposto non avesse fornito alcuna prova in merito alla “funzione determinante”' DEl'attività svolta rispetto alla conclusione DE contratto di locazione, omettendo di prendere in considerazione i documenti depositati ed, in particolare, le mail inviate alla banca e concernenti le planimetrie, la descrizione DEl'immobile ed il prezzo richiesto per la locazione.
Aveva, quindi, violato l'art. 1755 c.c., a mente DE quale il mediatore ha diritto alla provvigione quando l'affare si è concluso per effetto DE suo intervento.
L'appellante rileva che presupposto fondamentale DEla provvigione è costituito dalla conclusione di un affare, da intendersi quale operazione economica che costituisca un rapporto obbligatorio tra due parti ovvero abiliti ciascuna di esse ad agire per il rispetto DE vincolo. Nessun rilievo ai fini DEla maturazione DE compenso hanno, invece, le vicende successive alla valida conclusione DEl'accordo, non essendo necessario, ai fini DE riconoscimento DE diritto al compenso, che questo sia andato a buon fine.
Aggiunge che sempre a norma DEl'art. 1755 c.c. l'operazione immobiliare deve concludersi “per effetto” DEl'attività compiuta dal mediatore e che, pertanto, il secondo presupposto per la maturazione DEla provvigione è costituito dall'esistenza di un rapporto di causalità tra detta attività
e la conclusione DE contratto.
Nella specie, secondo l'assunto DEl'appellante che , senza il proprio intervento, non avrebbe CP_3
mai saputo DEla disponibilità a locare da parte DEla società SO e non avrebbe concluso il contratto.
Richiama, sul punto, l'orientamento DEla giurisprudenza , secondo cui neanche è necessario che l'intervento DE mediatore costituisca la causa esclusVA, potendo sussistere altre concause concorrenti, senza che ciò faccia venire meno il diritto alla provvigione.
Questa, infatti, viene riconosciuta anche a seguito DEla semplice presentazione dei due potenziali contraenti, non essendo necessario che l'intervento DE mediatore copra tutte le fasi DEle trattative sino all'accordo definitivo.
2-. Con il secondo motivo di gravame – svolto sotto la rubrica “Omesso esame di documenti decisivi ritualmente depositati nel fascicolo cartaceo DE decreto ingiuntivo e DE primo grado di giudizio”,
l'appellante assume che il giudice era incorso in un grossolano errore materiale poichè il fascicolo di parte -cartaceo – conteneva , ai numeri 7 ed 8, le mail datate 5/3/2010 ed 11/3/2010 alle quali erano state allegate la scheda DEl'immobile e le piante planimetriche, nonché, ovviamente, il prezzo richiesto per la locazione. Tali mail erano state descritte analiticamente da ultimo, nella comparsa conclusionale, e non erano mai state contestate da controparte, di talchè aveva errato il primo giudicante nel ritenere che non vi fossero elementi di prova.
Ribadisce l'appellante che, secondo la costante giurisprudenza, non è necessario che il ruolo DE mediatore sia esclusivo, niente impedendo che esso abbia più modesta portata e, cioè, che l'attività DE mediatore si inserisca come semplice concausa nel processo formativo DEl'affare medesimo
(Cass. 16.1.1996, n. 297; Cass. 28.7.1997, n. 7048).
Detta attività può intervenire inoltre, in qualsiasi momento: all'inizio, con la segnalazione DEl'affare
, oppure nel corso DEle trattative, senza che sia quindi necessario che si protragga dall'inizio fino al raggiungimento DEl'accordo , essendo indispensabile solo che detta attività costituisca un antecedente necessario DEla conclusione DEl'affare.
Ribadisce che, secondo orientamento giurisprudenziale, è mediatore chi mette in relazione le parti interessate ad un affare, se questo è poi concluso, indipendentemente dalla partecipazione attVA DE mediatore a tutte le fasi successive alla messa in contatto dei soggetti.
3.- Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la regolamentazione DEle spese, che il
Tribunale avrebbe dovuto porre a carico DEl'opponente in conseguenza DEl'accoglimento DEla domanda di pagamento DEla provvigione.
Sostiene che, anche nel caso di rigetto DEla domanda, il decidente “avrebbe dovuto confermare in parte le spese “, in conseguenza DE rigetto DEle eccezioni relative alla notifica DE decreto ingiuntivo.
§
4.-I motivi possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro evidente connessione.
Giova premettere , in punto di diritto, che secondo i principi reiteratamente affermati dalla Corte di
Cassazione ed a cui il Collegio intende assicurare continuità, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione DEl'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia utilmente messo in relazione le parti intervenendo nelle varie fasi DEle trattative, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione DE contratto, nel senso che quest'ultima possa ritenersi conseguenza DEl'opera prestata dall'intermediario, tale che, senza di essa, secondo il principio DEla causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso
( ex ultimis Cass. n. 538/2024; Cass. n. 365/2023)
Al fine DE sorgere DE diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'utile intervento DE mediatore nelle fasi DEle trattative e la conclusione DEl'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di giudizio da compiere ex post, ad affare compiuto, e incombendo sul mediatore l'onere DEla relatVA prova, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere DEl'adeguatezza (Cass. n. 403/2024. In altri termini, al fine di ritenere che la conclusione DEl'affare sia l'effetto DEl'intervento DE mediatore, non è sufficiente che questi abbia messo in relazione le parti, ma è necessario accertare il carattere adeguato DEl'apporto causale di quest'ultimo rispetto alla conclusione DEl'affare.
Ciò si ricava dalla lettura combinata DEl'art. 1754 c.c., che definisce il mediatore come "colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza" , e DEl'art. 1755 c.c., che, nell' individuare le condizioni per il riconoscimento DEla provvigione, richiede che vi sia un nesso di derVAzione causale tra la messa in relazione e l'affare, ma secondo le regole DEla causalità adeguata
(Cass.n. 11443/2022, Cass. n.3134/2022, Cass. n.7029/2021, Cass. n.5495/2021, Cass. n. 3055/2020)
E' stato, pertanto, affermato che “ non è quindi possibile attribuire il diritto alla provvigione sulla base di un nesso puramente condizionalistico (o DEla condicio sine qua non), e che si esaurisca nel solo riscontro DEla messa in relazione DEle parti, ma è necessario che la ricostruzione in positivo DEl'efficienza causale adeguata DEl'opera DE mediatore sia valutata in maniera tale da rinvenire nella conclusione DEl'affare un effetto adeguato DEla condotta DE mediatore “(Cass. cit.)
Ai suddetti principi di diritto si è uniformato il primo decidente, che ha ritenuto mancante la prova DE contributo causale DE mediatore in ordine al perfezionamento DEl'accordo contrattuale di locazione DEl'immobile.
Deve, in primo luogo, osservarsi che – come argomentato in sentenza – l'assunto DE di Pt_1 essere stato officiato dal dott. DEl'incarico di rinvenire un immobile da destinare a sede Persona_2
DEla nuova filiale DEla non ha trovato conferma alcuna ma, piuttosto, secca smentita nelle CP_3
risultanze probatorie.
E', infatti, emerso che il dott. , funzionario DEla il quale stava effettuando Persona_2 CP_1 un'indagine immobiliare sul territorio DEla città di Messina, al fine di individuare immobili idonei ad essere destinati a sede DEla nuova filiale DEl' , era venuto in contatto con il CP_6 Pt_1
tramite il dipendente al quale il medesimo aveva rivolto specifica richiesta di Tes_1 Pt_1 promuovere l' incontro.
Ha riferito il che, essendo privo di autonomia decisionale, aveva semplicemente mostrato Persona_2
la propria diponibilità a trasmettere agli uffici competenti di Roma le planimetrie che il gli Pt_1 aveva in seguito inviato, come, peraltro, fatto con diverse altre piante catastali in suo possesso (“…io, non potendo avere alcuna autonomia decisionale, dovevo inviare ogni eventuale segnalazione alla direzione immobiliare DEla stessa;
e ancora: “Io mi occupo DE controllo sulle manutenzioni CP_1
e impiantistiche e sicurezza sul lavoro. Io mi occupo esclusVAmente di quanto già ho precedentemente detto e non di altro e, pertanto, per quanto attiene alla direzione immobiliare, non mi occupo di tale attività, ma tutto è demandato alla direzione immobiliare di Roma e alla direzione DEla Banca.”)
Anche il teste genero DEl'amministratrice DEla società proprietaria DEl'immobile, ha Per_3
negato il conferimento di alcun incarico al e precisato che la trattatVA tra le parti era stata Pt_1
gestita e conclusa senza alcuna intermediazione da parte di quest'ultimo.
Sebbene, la disponibilità DEle planimetrie DEl'immobile da parte DE riscontri la versione Pt_1
DE teste che aveva indicato nel colui che aveva consegnato tale documentazione, Tes_2 Per_3
non può ritenersi che il compendio probatorio, così sintetizzato, sia idoneo a far ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'allora opposto.
Gli unici dati certi di cui l'istruttoria ha dato conferma sono costituiti, per un verso, dal mancato conferimento DEl'incarico da parte sia DEla società proprietaria DEl'immobile locato sia DEla
; per altro verso, dall' autonoma iniziatVA assunta dal al fine di incontrare il dott. CP_3 Pt_1
che, privo di qualsivoglia autonomia decisionale, si era limitato a garantire la Persona_2
trasmissione DEla segnalazione ai competenti uffici.
Deve, in proposito, precisarsi che il diritto DE mediatore alla provvigione ex art. 1755 c.c. sussiste indipendentemente da un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, purché l'uno o l'altro abbiano accettato l'attività DE mediatore avvantaggiandosene, e sia, quindi, dimostrato il nesso di causa fra l'attività svolta dal richiedente e la conclusione DEl'affare
(Cass.n. 11656/2018)
Parimenti non rileva che l'affare sia concluso dalle medesime parti ovvero da parti diverse da quelle cui è stato proposto, purché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte originaria - che resta debitrice nei confronti DE mediatore, per avere costei avuto rapporti con lo stesso - e quella con cui è stato successVAmente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento DEla trattatVA o la stessa conclusione DEl'affare su un altro soggetto.(Cass.n. 16973/2024)
Se, dunque, nella specie, non rileva che il si sia attVAto autonomamente , in assenza DE Pt_1 conferimento di un incarico e che l'affare sia stato proposto al o al , che non Persona_2 Per_4
avevano titolo alla relatVA conclusione, ciò che manca è la prova DE determinante apporto eziologico DE mediatore, ossia DEl'efficienza causale adeguata DEla sua condotta.
Tale conclusione resta valida anche ritenendo ammissibile la produzione DEla documentazione costituita dalle mail DE marzo 2010, poste dal a sostegno DEla sua pretesa. Pt_1
Giova, in proposito, osservare che tali mail non risultano prodotte in sede nè di comparsa di costituzione né di memorie ex art. 183 c.p.c. ( nelle quali, per vero, si fa menzione DEla precedente allegazione di tali documenti), bensì a corredo DEla richiesta di emissione DE decreto ingiuntivo. E poiché il procedimento che si apre con il deposito DE ricorso monitorio non è autonomo rispetto a quello originato dall'opposizione ex art. 645 c.p.c., i documenti allegati al ricorso suddetto, ove rimasti a disposizione DEla controparte, agli effetti DEl'art. 638, comma 3, c.p.c., potevano essere utilizzati a fini probatori
Ritiene, però, la Corte che, ammessa l'utilizzabilità dei documenti in questione, le circostanze ivi rappresentate non assumono valenza dirimente ai fini che rilevano in questa sede
Ciò in quanto il mero invio di “piante e scheda di orientamento” e di generiche informazioni circa altre caratteristiche DEl'immobile (altezza DE primo piano, presenza di deposito con accesso carrabile) non è sufficiente ad integrare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione DE contratto.
Mette conto, in proposito, osservare che il nelle mail non ha fornito alcuna indicazione Pt_1 circa il canone locazione richiesto dalla società proprietaria né ha allegato la conclusione DEl'affare a ridosso DE suo intervento, così da escludere l'eventuale interruzione DE nesso causale tra l'uno e l'altra .
In siffatto contesto, non può ritenersi che la conclusione DEl'affare sia conseguenza DEl'opera prestata dall'intermediario, tale che, senza di essa, secondo il principio DEla causalità adeguata, lo stesso non si sarebbe concluso.
Invero, la mera allegazione di una successione cronologica tra il contributo fornito dal mediatore ed il successivo perfezionamento DEl'accordo cui l'attività di mediazione era preordinata (“post hoc ergo propter hoc”) non basta a ritenere assolto l'onere probatorio a carico DE dovendosi Pt_1
avere riguardo piuttosto alla concreta efficacia e dipendenza DEl'attività espletata.
L'assunto DEl'appellante , a cui dire , ai fini DEl'accoglimento DEla domanda , sarebbe sufficiente l'aver messo in relazione le parti, non fa i conti con l'insegnamento DEla Corte di Cassazione che, nel criticare simile tesi, ha osservato che essa imporrebbe la riscrittura DEl'art. 1755 c.c., che suonerebbe così: "colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare ha diritto alla provvigione (...), se l'affare è concluso per effetto DEla semplice messa in relazione DEle parti". In altre parole, due e distinte sono le domande: (a) chi è il mediatore (art. 1754 c.c.); b) che cosa deve fare il mediatore per avere diritto alla provvigione (art. 1755, comma 1 c.c.). Non si può rispondere alla seconda domanda, evocando più o meno sic et simpliciter la risposta alla prima, altrimenti il senso normativo DEl'art. 1755, comma 1 c.c. si appiattirebbe su quello DEl'art. 1754 c.c.
La nozione di causalità efficiente DEl'intervento DE mediatore accolta dall'art. 1755, comma 1 c.c. si ridurrebbe a considerare quest'ultimo una condicio sine qua non DEla conclusione DEl'affare”(Cassazione civile sez. II, 02/02/2023, n.3165). Nessuna censura merita, infine, la regolamentazione DEle spese di lite, fondata sul criterio DEla soccombenza.
Ritiene la Corte che il rigetto DEle eccezioni avanzate in primo grado dalla banca opponente non giustificasse la compensazione , neanche parziale , DEle spese, non integrando una soccombenza reciproca , configurabile- secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite DEla Corte di Cassazione- esclusVAmente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (Cass. SS.UU.n. 32061/2022)
L'appello va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna DE al pagamento anche DEle Pt_1
spese di questo grado.
Esse vanno liquidate secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 DE citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successVAmente alla sua entrata in vigore”, tenuto conto DElo scaglione relativo al valore DEla controversia determinato in base al criterio DE disputatum ed applicando i parametri tariffari medi in considerazione DEl'entità DEle questioni trattate e DE rilievo DEle prestazioni defensionali rese.
Va precisato che, ai fini DEla liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 DE 29.09.2022) per cui: “… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento DEla fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna DEle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificatVA contenuta nel comma 5, lett. c, DE medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini DEla liquidazione giudiziale dei compensi, DEl'importo spettante per la fase così come complessVAmente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase DEla trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle DEla corrispondente voce, DEla congiunzione disgiuntVA "o", sia pure in alternatVA alla congiunzione copulatVA "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 DE 12.05.2022).
Tuttavia, la ridotta articolazione DEla detta fase giustifica l'applicazione, limitatamente ad essa, di parametri minimi.
Stante il rigetto DEl'appello, deve darsi atto DEla ricorrenza dei presupposti per porre a carico DEl'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitVAmente pronunciando nella causa iscritta al n. 197/2021 R.G. sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
n persona DE legale rappresentante pro-tempore avverso n. 1278/2020 emessa dal
[...]
Tribunale di Messina pubblicata il 16.09.2020, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento in favore DEla parte appellata Parte_1 [...]
in persona DE legale rappresentante pro-tempore DEle Controparte_1
spese di questo grado che liquida, in complessivi euro 4.888,00 ( di cui euro 1.134,00 per la fase di studio;
euro 921,00 per quella introduttVA;
euro 922,00 per quella di trattazione ed euro
1.911,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e VA ( se dovute);
3) dà atto DEla ricorrenza dei presupposti per porre a carico DEl'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello e manda la
Cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso nella camera di consiglio DE 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Marisa Salvo) (dr Massimo Gullino)
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai magistrati:
1) Dr. Massimo Gullino Presidente
2) Dr. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dr.ssa Marisa Salvo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 197/2021 R.G. vertente tra
nato a [...] il [...], n.q. di titolare DEl'agenzia immobiliare Parte_1
“Mediazione casa di C.f. e P.VA , elettVAmente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
Messina Corso Cavour 143, presso lo studio DEl'Avv. Francesco Fiorillo (C.F.
[...]
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti e che indica, ai fini DEle C.F._1 comunicazioni e/o notificazioni DE presente procedimento, l'indirizzo PEC
o il numero di fax 090.362602; Email_1
APPELLANTE
CONTRO con sede legale in Roma, Via Vittorio Veneto 119, aderente al Controparte_1
fondo (C.F. e P. IVA ), quale conferitaria di tutte Controparte_2 P.IVA_2
le attività e passività DEla già (CF – P. IVA ) giusto atto CP_3 P.IVA_3 P.IVA_4
di conferimento in Notaio di Roma DE 20/09/2007, Rep. 150845 – Racc. 32823, in Persona_1
persona DE legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura generale alle liti in
Notaio di Roma DE 16/10/2007 – Rep. 151142, Racc. 32929 - dal Prof. Avv. Giuseppe Persona_1
Sturniolo (C.F. ), nel cui studio in Messina, Piazza F. Lo Sardo 40, elegge C.F._2
domicilio, dichiarando di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ai sensi DEl'art. 136
c.p.c. ed ai sensi DEl'art.51 d.l. n.112/2008 all'indirizzo pec comunicato ai sensi DEla L. 2/2009, od al numero Email_2
di fax: 090.710850; APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1278/2020 emessa dal Tribunale di Messina in data
16.09.2020 e pubblicata in pari data, a definizione DE giudizio iscritto al n. 968/2012 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: “1) Riformare la sentenza N° 1278/2020 confermando il decreto ingiuntivo 2) In subordine, ritenere e dichiarare che la locazione e l'incontro DEle volontà tra la società SO
(proprietaria DEl'immobile) e la DE LA (diventa poi conduttrice) è avvenuto Controparte_1 per l'attività svolta dal Sig. conseguentemente ritenere che la Pt_1 Controparte_1
è debitrice a titolo di mediazione nei confronti DE di € 17.902,50 Pt_1
(diciassettemilanovecentodue/50) oltre interessi al tasso di cui al DM 2002 e successive modifiche dalla domanda al soddisfo;
3) Condannare la al pagamento DEle spese Controparte_1 legali di entrambi i gradi di giudizio”
Per l'appellata: “1) Preliminarmente dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità DEl'atto
d'appello proposto da n.q. per l'evidente infondatezza prima facie DElo stesso. Parte_1
2) Comunque rigettare perché infondate in fatto ed in diritto tutte le domande proposte dall'appellante. 3) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi DE giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 08.02.2012, la ( di seguito Controparte_1
breviter , in persona DE legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione CP_3
avverso il decreto ingiuntivo n. 1783/2011, emesso in data 8.11.2021 e notificato il 4.01.2012 con cui il Tribunale di Messina, su istanza di n.q. di titolare DEl'Agenzia Parte_1
Immobiliare “Mediazione Casa di EL Gambale” , le aveva il pagamento in favore di quest'ultimo DEl'importo di € 17.902,50 ,oltre interessi legali di mora fino al soddisfo, nonché le spese DEla procedura, a titolo di compenso DEl'attività di mediazione immobiliare.
L'opponente eccepVA, in via preliminare, la nullità, annullabilità DE decreto ingiuntivo opposto per invalidità DEla sua notifica e per incompetenza territoriale DE Tribunale adito, assumendo che il ai sensi degli artt. 19 e 145 cp.c., avrebbe dovuto proporre il ricorso per decreto ingiuntivo Pt_1 davanti al Tribunale di Roma, ove si trovava la sede centrale e notificare il ricorso presso quest'ultima il ricorso e non presso la succursale, prVA di rappresentanza processuale e autonomia giuridica e patrimoniale.
Nel merito, contestava la fondatezza DEla pretesa azionata dal non essendo mai stato Pt_1 conferito al predetto alcun incarico né dalla Banca, nè dalla società “
[...]
. Controparte_4 CP_5
Sosteneva, infatti, che la conclusione DE contratto di locazione tra essa opponente e quest'ultima società non era riconducibile all' attività di mediazione , asseritamente svolta dal Pt_1
Quest'ultimo, infatti, si era semplicemente limitato a fornire alcune planimetrie catastali al funzionario, dott. , che stava effettuando un'indagine immobiliare sul territorio per Persona_2
individuare immobili adeguati per la nuova filiale di CP_3
Rilevava che l'opposto non aveva fornito alcuna prova DEl'efficienza causale DE suo intervento nella conclusione DEl'affare né poteva ritenersi sufficiente la mancata contestazione DEla fattura, inviata dal predetto alla banca e prodotta in sede monitoria.
Si costituVA in giudizio contestando specificamente le argomentazioni di parte opponente Pt_1
e concludendo per il rigetto DEl'opposizione e la conferma DE decreto opposto.
EccepVA, in via preliminare, la tardività DEla costituzione DEla banca;
contestava l'eccezione avversaria in merito all'incompetenza territoriale, rilevando che, trattandosi di causa relatVA a diritti di obbligazione, fosse anche competente il giudice DE luogo in cui era sorta l'obbligazione ex art. 20
c.p.c.
Assumeva che il contratto di mediazione si può perfezionare anche per facta concludentia, senza che la necessità DE conferimento DEl'incarico in forma scritta e deduceva di essere stato contattato dal
Funzionario DEla , dott. , il quale aveva mostrato interesse per l'immobile CP_3 Persona_2 intestato alla “ , avente sede Controparte_4 CP_5 accanto all'agenzia immobiliare DE Pt_1
L'opposto rilevava di essersi messo sin da subito in contatto con i soci DEla predetta società ed, in particolare, con tale genero di uno dei soci DEla società locatrice, il quale gli Persona_3
aveva consegnato n.3 piante DE palazzo, una relazione tecnica descrittVA ed una planimetria, dichiarandosi disponibile alla conclusione DEl'affare.
Facendo leva sulla disponibilità verbale alla trattatVA manifestata da ambedue le parti, aveva trasmesso la documentazione tramite pec al , allegando il prezzo annuo richiesto per la Persona_2 locazione DEl'immobile.
Deduceva, da ultimo, che a trattatVA avviata, le parti avevano concluso l'affare direttamente tra loro, senza che nessuna DEle due provvedesse a revocare l'incarico e corrispondere la provvigione. Espletata l'istruttoria con l'escussione dei testimoni, la causa venVA decisa con sentenza n. 1278/2020 con la quale il Tribunale disponeva come di seguito: « -revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
1783/11, emesso dal Tribunale di Messina in data 08.11.2011, depositato il 24.11.2011; -condanna
in qualità di titolare DEl'agenzia immobiliare “Mediazione casa di EL Parte_1
AM, al pagamento in favore DEl'opponente DEle spese di lite, liquidate in complessivi €
2.849,00 di cui € 111,00 per spese ed € 2.738,00, oltre VA e cassa, spese generali come per legge».
Avverso la sentenza con atto di citazione DE 17 marzo 2021, il proponeva appello, Pt_1
contestandola nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra e chiedendo che, in riforma DEla stessa, fosse accertato e dichiarato che la locazione DEl'immobile era diretta conseguenza DEl'attività di intermediazione da lui prestata, con conseguente condanna DEl' appellata al pagamento DEla complessVA somma di € 17.902,50 oltre IVA, oltre interessi, a titolo di provvigione, nonché alla rifusione di spese e compensi DE doppio grado di giudizio.
In data 19 ottobre 2022 con comparsa depositata telematicamente si costituVA la
[...]
in persona DE legale rappresentante pro tempore, contestando la fondatezza DE Controparte_1
gravame e chiedendone il rigetto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Superato il vaglio preliminare di non ammissibilità DEl'appello , come da ordinanza DE 2 luglio
2021,la Corte fissava l'udienza DE 19 giugno 2023 per la precisazione DEle conclusioni.
Disposta la trattazione scritta DEla causa ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 D.Lgs. 149/2022, essa venVA nelle more assegnata ad altro Consigliere, il cui ruolo venVA, però, congelato.
Disposta, con successivo decreto DE Presidente DEla Corte n. 6/2025 DE 09.01.2025 la variazione tabellare di cui alla proposta avanzata dal Presidente di Sezione dott. M. Gullino, il presente procedimento venVA assegnato al sottoscritto Consigliere relatore .
All'udienza DE 6.03.2025, svolta a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa venVA assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, svolto sotto la rubrica “Omessa considerazione circa la essenzialità DEl'attività DEl'appellante nella conclusione DEl''affare”, parte appellante censura la sentenza impugnata per avere il primo giudice - pur muovendo dalla corretta premessa secondo cui, sia nel caso di mediazione tipica che di mediazione atipica, “il rapporto assume carattere contrattuale
e può perfezionarsi anche mediante comportamenti concludenti che implichino la volontà dei contraenti di avvalersi DEl'opera DE mediatore o mediante la semplice accettazione DEl'opera da questi svolta” - ritenuto insufficiente, ai fini DE riconoscimento DEl'attività di mediazione, che la parte destinataria DEle domanda di pagamento DE compenso fosse stata posta in grado di conoscere il ruolo svolto dallo intermediario, “il quale deve operare in modo palese, rendendo nota la qualità rivestita”.
Erroneamente il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo che esso opposto non avesse fornito alcuna prova in merito alla “funzione determinante”' DEl'attività svolta rispetto alla conclusione DE contratto di locazione, omettendo di prendere in considerazione i documenti depositati ed, in particolare, le mail inviate alla banca e concernenti le planimetrie, la descrizione DEl'immobile ed il prezzo richiesto per la locazione.
Aveva, quindi, violato l'art. 1755 c.c., a mente DE quale il mediatore ha diritto alla provvigione quando l'affare si è concluso per effetto DE suo intervento.
L'appellante rileva che presupposto fondamentale DEla provvigione è costituito dalla conclusione di un affare, da intendersi quale operazione economica che costituisca un rapporto obbligatorio tra due parti ovvero abiliti ciascuna di esse ad agire per il rispetto DE vincolo. Nessun rilievo ai fini DEla maturazione DE compenso hanno, invece, le vicende successive alla valida conclusione DEl'accordo, non essendo necessario, ai fini DE riconoscimento DE diritto al compenso, che questo sia andato a buon fine.
Aggiunge che sempre a norma DEl'art. 1755 c.c. l'operazione immobiliare deve concludersi “per effetto” DEl'attività compiuta dal mediatore e che, pertanto, il secondo presupposto per la maturazione DEla provvigione è costituito dall'esistenza di un rapporto di causalità tra detta attività
e la conclusione DE contratto.
Nella specie, secondo l'assunto DEl'appellante che , senza il proprio intervento, non avrebbe CP_3
mai saputo DEla disponibilità a locare da parte DEla società SO e non avrebbe concluso il contratto.
Richiama, sul punto, l'orientamento DEla giurisprudenza , secondo cui neanche è necessario che l'intervento DE mediatore costituisca la causa esclusVA, potendo sussistere altre concause concorrenti, senza che ciò faccia venire meno il diritto alla provvigione.
Questa, infatti, viene riconosciuta anche a seguito DEla semplice presentazione dei due potenziali contraenti, non essendo necessario che l'intervento DE mediatore copra tutte le fasi DEle trattative sino all'accordo definitivo.
2-. Con il secondo motivo di gravame – svolto sotto la rubrica “Omesso esame di documenti decisivi ritualmente depositati nel fascicolo cartaceo DE decreto ingiuntivo e DE primo grado di giudizio”,
l'appellante assume che il giudice era incorso in un grossolano errore materiale poichè il fascicolo di parte -cartaceo – conteneva , ai numeri 7 ed 8, le mail datate 5/3/2010 ed 11/3/2010 alle quali erano state allegate la scheda DEl'immobile e le piante planimetriche, nonché, ovviamente, il prezzo richiesto per la locazione. Tali mail erano state descritte analiticamente da ultimo, nella comparsa conclusionale, e non erano mai state contestate da controparte, di talchè aveva errato il primo giudicante nel ritenere che non vi fossero elementi di prova.
Ribadisce l'appellante che, secondo la costante giurisprudenza, non è necessario che il ruolo DE mediatore sia esclusivo, niente impedendo che esso abbia più modesta portata e, cioè, che l'attività DE mediatore si inserisca come semplice concausa nel processo formativo DEl'affare medesimo
(Cass. 16.1.1996, n. 297; Cass. 28.7.1997, n. 7048).
Detta attività può intervenire inoltre, in qualsiasi momento: all'inizio, con la segnalazione DEl'affare
, oppure nel corso DEle trattative, senza che sia quindi necessario che si protragga dall'inizio fino al raggiungimento DEl'accordo , essendo indispensabile solo che detta attività costituisca un antecedente necessario DEla conclusione DEl'affare.
Ribadisce che, secondo orientamento giurisprudenziale, è mediatore chi mette in relazione le parti interessate ad un affare, se questo è poi concluso, indipendentemente dalla partecipazione attVA DE mediatore a tutte le fasi successive alla messa in contatto dei soggetti.
3.- Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la regolamentazione DEle spese, che il
Tribunale avrebbe dovuto porre a carico DEl'opponente in conseguenza DEl'accoglimento DEla domanda di pagamento DEla provvigione.
Sostiene che, anche nel caso di rigetto DEla domanda, il decidente “avrebbe dovuto confermare in parte le spese “, in conseguenza DE rigetto DEle eccezioni relative alla notifica DE decreto ingiuntivo.
§
4.-I motivi possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro evidente connessione.
Giova premettere , in punto di diritto, che secondo i principi reiteratamente affermati dalla Corte di
Cassazione ed a cui il Collegio intende assicurare continuità, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione DEl'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia utilmente messo in relazione le parti intervenendo nelle varie fasi DEle trattative, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione DE contratto, nel senso che quest'ultima possa ritenersi conseguenza DEl'opera prestata dall'intermediario, tale che, senza di essa, secondo il principio DEla causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso
( ex ultimis Cass. n. 538/2024; Cass. n. 365/2023)
Al fine DE sorgere DE diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'utile intervento DE mediatore nelle fasi DEle trattative e la conclusione DEl'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di giudizio da compiere ex post, ad affare compiuto, e incombendo sul mediatore l'onere DEla relatVA prova, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere DEl'adeguatezza (Cass. n. 403/2024. In altri termini, al fine di ritenere che la conclusione DEl'affare sia l'effetto DEl'intervento DE mediatore, non è sufficiente che questi abbia messo in relazione le parti, ma è necessario accertare il carattere adeguato DEl'apporto causale di quest'ultimo rispetto alla conclusione DEl'affare.
Ciò si ricava dalla lettura combinata DEl'art. 1754 c.c., che definisce il mediatore come "colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza" , e DEl'art. 1755 c.c., che, nell' individuare le condizioni per il riconoscimento DEla provvigione, richiede che vi sia un nesso di derVAzione causale tra la messa in relazione e l'affare, ma secondo le regole DEla causalità adeguata
(Cass.n. 11443/2022, Cass. n.3134/2022, Cass. n.7029/2021, Cass. n.5495/2021, Cass. n. 3055/2020)
E' stato, pertanto, affermato che “ non è quindi possibile attribuire il diritto alla provvigione sulla base di un nesso puramente condizionalistico (o DEla condicio sine qua non), e che si esaurisca nel solo riscontro DEla messa in relazione DEle parti, ma è necessario che la ricostruzione in positivo DEl'efficienza causale adeguata DEl'opera DE mediatore sia valutata in maniera tale da rinvenire nella conclusione DEl'affare un effetto adeguato DEla condotta DE mediatore “(Cass. cit.)
Ai suddetti principi di diritto si è uniformato il primo decidente, che ha ritenuto mancante la prova DE contributo causale DE mediatore in ordine al perfezionamento DEl'accordo contrattuale di locazione DEl'immobile.
Deve, in primo luogo, osservarsi che – come argomentato in sentenza – l'assunto DE di Pt_1 essere stato officiato dal dott. DEl'incarico di rinvenire un immobile da destinare a sede Persona_2
DEla nuova filiale DEla non ha trovato conferma alcuna ma, piuttosto, secca smentita nelle CP_3
risultanze probatorie.
E', infatti, emerso che il dott. , funzionario DEla il quale stava effettuando Persona_2 CP_1 un'indagine immobiliare sul territorio DEla città di Messina, al fine di individuare immobili idonei ad essere destinati a sede DEla nuova filiale DEl' , era venuto in contatto con il CP_6 Pt_1
tramite il dipendente al quale il medesimo aveva rivolto specifica richiesta di Tes_1 Pt_1 promuovere l' incontro.
Ha riferito il che, essendo privo di autonomia decisionale, aveva semplicemente mostrato Persona_2
la propria diponibilità a trasmettere agli uffici competenti di Roma le planimetrie che il gli Pt_1 aveva in seguito inviato, come, peraltro, fatto con diverse altre piante catastali in suo possesso (“…io, non potendo avere alcuna autonomia decisionale, dovevo inviare ogni eventuale segnalazione alla direzione immobiliare DEla stessa;
e ancora: “Io mi occupo DE controllo sulle manutenzioni CP_1
e impiantistiche e sicurezza sul lavoro. Io mi occupo esclusVAmente di quanto già ho precedentemente detto e non di altro e, pertanto, per quanto attiene alla direzione immobiliare, non mi occupo di tale attività, ma tutto è demandato alla direzione immobiliare di Roma e alla direzione DEla Banca.”)
Anche il teste genero DEl'amministratrice DEla società proprietaria DEl'immobile, ha Per_3
negato il conferimento di alcun incarico al e precisato che la trattatVA tra le parti era stata Pt_1
gestita e conclusa senza alcuna intermediazione da parte di quest'ultimo.
Sebbene, la disponibilità DEle planimetrie DEl'immobile da parte DE riscontri la versione Pt_1
DE teste che aveva indicato nel colui che aveva consegnato tale documentazione, Tes_2 Per_3
non può ritenersi che il compendio probatorio, così sintetizzato, sia idoneo a far ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'allora opposto.
Gli unici dati certi di cui l'istruttoria ha dato conferma sono costituiti, per un verso, dal mancato conferimento DEl'incarico da parte sia DEla società proprietaria DEl'immobile locato sia DEla
; per altro verso, dall' autonoma iniziatVA assunta dal al fine di incontrare il dott. CP_3 Pt_1
che, privo di qualsivoglia autonomia decisionale, si era limitato a garantire la Persona_2
trasmissione DEla segnalazione ai competenti uffici.
Deve, in proposito, precisarsi che il diritto DE mediatore alla provvigione ex art. 1755 c.c. sussiste indipendentemente da un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, purché l'uno o l'altro abbiano accettato l'attività DE mediatore avvantaggiandosene, e sia, quindi, dimostrato il nesso di causa fra l'attività svolta dal richiedente e la conclusione DEl'affare
(Cass.n. 11656/2018)
Parimenti non rileva che l'affare sia concluso dalle medesime parti ovvero da parti diverse da quelle cui è stato proposto, purché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, tra la parte originaria - che resta debitrice nei confronti DE mediatore, per avere costei avuto rapporti con lo stesso - e quella con cui è stato successVAmente concluso, tale da giustificare, nell'ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento DEla trattatVA o la stessa conclusione DEl'affare su un altro soggetto.(Cass.n. 16973/2024)
Se, dunque, nella specie, non rileva che il si sia attVAto autonomamente , in assenza DE Pt_1 conferimento di un incarico e che l'affare sia stato proposto al o al , che non Persona_2 Per_4
avevano titolo alla relatVA conclusione, ciò che manca è la prova DE determinante apporto eziologico DE mediatore, ossia DEl'efficienza causale adeguata DEla sua condotta.
Tale conclusione resta valida anche ritenendo ammissibile la produzione DEla documentazione costituita dalle mail DE marzo 2010, poste dal a sostegno DEla sua pretesa. Pt_1
Giova, in proposito, osservare che tali mail non risultano prodotte in sede nè di comparsa di costituzione né di memorie ex art. 183 c.p.c. ( nelle quali, per vero, si fa menzione DEla precedente allegazione di tali documenti), bensì a corredo DEla richiesta di emissione DE decreto ingiuntivo. E poiché il procedimento che si apre con il deposito DE ricorso monitorio non è autonomo rispetto a quello originato dall'opposizione ex art. 645 c.p.c., i documenti allegati al ricorso suddetto, ove rimasti a disposizione DEla controparte, agli effetti DEl'art. 638, comma 3, c.p.c., potevano essere utilizzati a fini probatori
Ritiene, però, la Corte che, ammessa l'utilizzabilità dei documenti in questione, le circostanze ivi rappresentate non assumono valenza dirimente ai fini che rilevano in questa sede
Ciò in quanto il mero invio di “piante e scheda di orientamento” e di generiche informazioni circa altre caratteristiche DEl'immobile (altezza DE primo piano, presenza di deposito con accesso carrabile) non è sufficiente ad integrare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione DE contratto.
Mette conto, in proposito, osservare che il nelle mail non ha fornito alcuna indicazione Pt_1 circa il canone locazione richiesto dalla società proprietaria né ha allegato la conclusione DEl'affare a ridosso DE suo intervento, così da escludere l'eventuale interruzione DE nesso causale tra l'uno e l'altra .
In siffatto contesto, non può ritenersi che la conclusione DEl'affare sia conseguenza DEl'opera prestata dall'intermediario, tale che, senza di essa, secondo il principio DEla causalità adeguata, lo stesso non si sarebbe concluso.
Invero, la mera allegazione di una successione cronologica tra il contributo fornito dal mediatore ed il successivo perfezionamento DEl'accordo cui l'attività di mediazione era preordinata (“post hoc ergo propter hoc”) non basta a ritenere assolto l'onere probatorio a carico DE dovendosi Pt_1
avere riguardo piuttosto alla concreta efficacia e dipendenza DEl'attività espletata.
L'assunto DEl'appellante , a cui dire , ai fini DEl'accoglimento DEla domanda , sarebbe sufficiente l'aver messo in relazione le parti, non fa i conti con l'insegnamento DEla Corte di Cassazione che, nel criticare simile tesi, ha osservato che essa imporrebbe la riscrittura DEl'art. 1755 c.c., che suonerebbe così: "colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare ha diritto alla provvigione (...), se l'affare è concluso per effetto DEla semplice messa in relazione DEle parti". In altre parole, due e distinte sono le domande: (a) chi è il mediatore (art. 1754 c.c.); b) che cosa deve fare il mediatore per avere diritto alla provvigione (art. 1755, comma 1 c.c.). Non si può rispondere alla seconda domanda, evocando più o meno sic et simpliciter la risposta alla prima, altrimenti il senso normativo DEl'art. 1755, comma 1 c.c. si appiattirebbe su quello DEl'art. 1754 c.c.
La nozione di causalità efficiente DEl'intervento DE mediatore accolta dall'art. 1755, comma 1 c.c. si ridurrebbe a considerare quest'ultimo una condicio sine qua non DEla conclusione DEl'affare”(Cassazione civile sez. II, 02/02/2023, n.3165). Nessuna censura merita, infine, la regolamentazione DEle spese di lite, fondata sul criterio DEla soccombenza.
Ritiene la Corte che il rigetto DEle eccezioni avanzate in primo grado dalla banca opponente non giustificasse la compensazione , neanche parziale , DEle spese, non integrando una soccombenza reciproca , configurabile- secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite DEla Corte di Cassazione- esclusVAmente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (Cass. SS.UU.n. 32061/2022)
L'appello va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna DE al pagamento anche DEle Pt_1
spese di questo grado.
Esse vanno liquidate secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 DE citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successVAmente alla sua entrata in vigore”, tenuto conto DElo scaglione relativo al valore DEla controversia determinato in base al criterio DE disputatum ed applicando i parametri tariffari medi in considerazione DEl'entità DEle questioni trattate e DE rilievo DEle prestazioni defensionali rese.
Va precisato che, ai fini DEla liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 DE 29.09.2022) per cui: “… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento DEla fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna DEle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificatVA contenuta nel comma 5, lett. c, DE medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini DEla liquidazione giudiziale dei compensi, DEl'importo spettante per la fase così come complessVAmente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase DEla trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle DEla corrispondente voce, DEla congiunzione disgiuntVA "o", sia pure in alternatVA alla congiunzione copulatVA "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 DE 12.05.2022).
Tuttavia, la ridotta articolazione DEla detta fase giustifica l'applicazione, limitatamente ad essa, di parametri minimi.
Stante il rigetto DEl'appello, deve darsi atto DEla ricorrenza dei presupposti per porre a carico DEl'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitVAmente pronunciando nella causa iscritta al n. 197/2021 R.G. sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
n persona DE legale rappresentante pro-tempore avverso n. 1278/2020 emessa dal
[...]
Tribunale di Messina pubblicata il 16.09.2020, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento in favore DEla parte appellata Parte_1 [...]
in persona DE legale rappresentante pro-tempore DEle Controparte_1
spese di questo grado che liquida, in complessivi euro 4.888,00 ( di cui euro 1.134,00 per la fase di studio;
euro 921,00 per quella introduttVA;
euro 922,00 per quella di trattazione ed euro
1.911,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e VA ( se dovute);
3) dà atto DEla ricorrenza dei presupposti per porre a carico DEl'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello e manda la
Cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso nella camera di consiglio DE 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Marisa Salvo) (dr Massimo Gullino)