Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 09/06/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
4597/ 2023 R.G. N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dott.ssa Angiola Arancio Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nneellllaa ccaauussaa ddii sseeppaarraazziioonnee ggiiuuddiizziiaallee iissccrriittttaa aall nn.. 44559977//22002233 RRGG,, pprroommoossssaa ccoonn rriiccoorrssoo ddeeppoossiittaattoo iill 2277..44..2233 ddaa
(C.F. ) con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
URGESI GIUSEPPINA e COPPOLA VERONICA del foro di Milano;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
BONOMO BENEDETTO MARIA del foro di Bergamo;
RESISTENTE
e
, nella persona dell'avv. LODETTI RACHELE del foro di Controparte_2
Bergamo
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 28
FATTO E DIRITTO
Con ricorso debitamente notificato, il ricorrente conveniva in giudizio la moglie e chiedendo la separazione giudiziale delle parti.
In fatto ricordava di essersi sposato con la resistente, di cittadinanza Italo brasiliana, a
Bissone (Svizzera) il 22 settembre 2012, con atto debitamente trascritto nel Comune di
Casorate Primo;
che dall'unione era nato Il figlio Caue il 27 Febbraio 2014, di cittadinanza italiana. Affermava di essere dipendente presso la società Galliker Italia, in qualità di quadro negli uffici di Melzo mentre la moglie lavorava come tatuatrice con attività individuale a partita IVA. Si soffermava su quelle che erano le caratteristiche del manager familiare, rilevando come ormai la crisi familiare era ormai giunta ad un punto di non ritorno;
evidenziava come la moglie non aveva nel tempo mai effettivamente contribuito a dare alcun apporto economico per le esigenze familiari, rilevando come, di fatto, era solo dal suo stipendio che venivano tratti i denari sia per il pagamento del mutuo della casa familiare e che per tutte le ulteriori esigenze familiari. Rilevava che la casa familiare di era gravata da mutuo fondiario, con rata mensile di circa 2.090,00 euro e che Pt_2
egli aveva anche finanziamento, ottenuto per il pagamento di un depuratore di acqua posto nella casa. Richiedeva l'addebito per colpa alla moglie e ciò assumendo sia che da ben tre anni la moglie si chiudeva a chiave nella camera da letto coniugale con il figlio, impedendogli l'accesso e così non avendo con lui da tempo alcun rapporto sessuale;
sia di essere vittima di maltrattamenti fisici e morali, che lo avevano portato a richiesto aiuto ad un centro antiviolenza per uomini e donne. Riportava a prova di tali affermazioni parte di una relazione ivi redatta e a firma della dott.ssa ove si assumeva che egli Per_1
era stato oggetto di violenza fisica da parte della moglie, con graffi e pugni , oltre che minacciato dalla moglie con l'accusa di pedofilia - basata su un video ( “..nel quale si vede pagina 2 di 28 soltanto una risalente al 2017, nel quale appunto si vede un bimbo in mutandine che, timido e spaventato, relegato in un angolo di una stanza, viene spinto contro il muro dalla madre, ripreso dalla stessa che insistentemente lo incita a dire che il AP è cattivo…”),– nel caso in cui non fosse stato disposto a lasciare a lei la casa o alla garanzia del mantenimento di un certo tenore di vita, riportando altresì che anche il minore sarebbe oggetto di bullismo da parte della madre. Aggiungeva che la moglie aveva anche mostrato una sorta di ossessione ad essere sedata o avvelenata dal coniuge, dunque sintomi preoccupanti sulla salute psicologica della stessa, e che egli aveva dovuto bloccare il bancomat perché la stessa aveva dissipato buona parte dello stipendio mensile anche se non per esigenze familiari. Concludeva in via urgente richiedendo la nomina di un curatore speciale per il minore e la disposizione di un'indagine psicodiagnostica sull'intero nucleo, anche eventualmente con l'accertamento della situazione psicologica dei membri della famiglia attraverso una CT;
instava per la pronuncia della separazione con la declaratoria di addebito alla resistente, l'affido in via esclusiva a lui, o in subordine al
Comune, con collocazione presso di lui e conseguente assegnazione della casa coniugale, chiedendo che la madre partecipasse al mantenimento del minore con un assegno di €
300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, ipotizzando altresì la disciplina del diritto di visita materno laddove ritenuta idonea a svolgere il ruolo genitoriale.
Le soprariportate situazioni dedotte in seno al ricorso spingevano il giudice designato a decidere, già nell'ambito dello stesso decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, per richiesta di un'indagine immediata ai Servizi Sociali competenti sul territorio relativamente al nucleo familiare e alla situazione vissuta dal minore per la cui tutela si riservava anche la nomina di curatore speciale.
Si costituiva la resistente, la quale rilevava, preliminarmente, la sorpresa con la quale aveva scoperto attraverso la notifica della esistenza di tale domanda giudiziale, non preceduta da alcuna comunicazione del marito stigmatizzando tale comportamento ritenuto rappresentativo del carattere particolare del marito stesso che pure l'aveva pagina 3 di 28 descritta “come una donna maniacale, irrazionale, irascibile ed ossessiva, oltre che interessata al denaro e alla bella vita”., Contestava in modo deciso la ricostruzione fattuale della crisi familiare in particolare sottolineando l'inesistenza di disagi da ascrivere al minore che continuava a frequentare regolarmente la scuola elementare senza che mai le insegnanti avessero comunicato alla famiglia di aver rilevato alcuna fragilità dello stesso.
Assumeva che la ricostruzione economico finanziaria attuata era diversa da quella reale in quanto il marito che dal 1999 lavorava alle dipendenze della società Galliker Italia
S.r.l., di Melzo, in qualità di Dirigente – Responsabile delle due filiali italiane (site a
Torino e a Melzo), percepiva uno stipendio mensile netto medio di € 8.725,00, quantomeno fino all'anno 2021 mentre lei aveva lavorato in passato e fino all'anno 2013 alle dipendenze della multinazionale poi trasferita in Slovacchia e da circa Parte_3
un anno titolare di partita iva collaborava in un centro estetico sito nel Comune di
Stezzano con reddito annuo di € 2.800,00 e uno stipendio mensile di lavoratrice autonoma di circa € 600,00 . Contestava decisamente di non aver collaborato per le esigenze familiari ricordando sia la propria rinuncia lavorativa svolta in accordo col marito per seguire il minore sia, più particolarmente , come fosse proprio lei l'unico genitore di riferimento nella gestione del figlio che accompagnava a scuola e alle numerose attività sportive svolte, senza aiuto né di baby-sitter né del marito che, prestando l'attività nella provincia milanese, di fatto rientrava a casa solo in serata , generalmente dopo le 19.00. (una media).
Negava con decisione di aver mai maltrattato il marito sottolineando con decisione come le indicazioni riportate nella relazione richiamata fossero solo quelle che il marito stesso aveva detto e non invece frutto di accertamento della specialista, aggiungendo altresì che l'essersi rivolto ad un Centro antiviolenza non era di per sé elemento che potesse corroborare o accertare il fatto di essere vittima di alcunchè. Nel richiedere il rigetto della richiesta di addebito a suo danno contestava analiticamente le accuse fatte , riportando anche comunicazioni intercorse tra le parti sul cellulare di cui allegava gli screenshot . Si dichiarava d'accordo sia sulla nomina del Curatore del minore che sulla ipotizzata CT,
pagina 4 di 28 sottolineando comunque che non riteneva possibile una collocazione diversa del figlio se non presso di lei alla luce dello stato delle cose che vedeva il marito di fatto assente per l'intera giornata. Dopo aver ricordato l'alto costo della scuola frequentata dal minore, concludeva chiedendo la pronuncia della separazione con addebito al marito (sebbene poi nelle conclusioni per errore ella chieda lo scioglimento del matrimonio), chiedeva che il minore fosse affidato in via condivisa ad entrambi genitori con collocamento con lei con l'assegnazione della casa coniugale, un assegno per il figlio di € 2000,00 mensile oltre al contributo del 50% alle spese straordinarie ed un assegno per sé di € 1000,00.
All'esito della prima udienza di comparizione svolta da remoto in data 14.11.23 il Giudice delegato (“..considerato che, come anche rilevato dai Servizi Sociali, i genitori hanno fornito versioni contrastanti e confuse che fanno emergere la complessità della situazione e del rapporto ad oggi esistente tra i due genitori ed in particolare: - il padre ha riferito di essere vittima degli agiti violenti da parte della moglie: tra queste annovera la gelosia ossessiva della donna per la quale ne consegue il suo essersi sentito ''segregato a casa'' e delle violenze fisiche a seguito delle quali, a suo dire, ha dovuto fare ricorso al trucco per nascondere i segni pur non essendosi mai recato in pronto soccorso o a denunciare quanto accaduto perché ''avevo sempre la speranza che questo prima o poi finiva;
- la moglie ha riferito che all'età di 5 anni circa il figlio le abbia confidato di ''essere stato toccato'' dal padre e la stessa racconta dell'aggressione verbale subita dall'uomo una volta fattogli presente l'accaduto. Dopo qualche tempo, il piccolo riferisce alla mamma un nuovo abuso che conduce la donna a sporgere denuncia contro il marito. A dire della stessa, il caso è stato poi archiviato a causa di mancanza di prove;
considerato che
, secondo la psicologa del Consultorio familiare: la grave conflittualità della coppia che sta accompagnando la transizione separativa costituisce grave pregiudizio per il minore, condizionato in modo stabile da un clima emotivo dentro il quale risulta preclusa la possibilità di posizionarsi ed esprimersi: ciò può facilmente compromettere la possibilità di un percorso evolutivo equilibrato da punto di vista psichico. Pertanto, anche alla luce dei gravi contenuti delle pagina 5 di 28 ricostruzioni delle due parti le quali si attribuiscono reciprocamente segnali di disturbo sul piano della integrità psichica e della condotta si ritiene opportuno inviare nel frattempo i signori al CPS;
rilevato che entrambi i genitori hanno chiesto il collocamento del minore presso di sé; rilevato che anche nel corso della verbalizzazione delle dichiarazioni rese in udienza dalle parti è emerso un quadro familiare caratterizzato da reciproche recriminazioni, potenzialmente pregiudizievole per il minore;
ritenuto che
, come peraltro richiesto da parte resistente, prima dell'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti sia necessaria la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, così come previsto ex art. 473bis.44 c.p.c.; considerato, infatti, che la gravità delle accuse reciproche non consenta l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti in assenza di una previa valutazione circa le capacità genitoriale di entrambi i coniugi, all'esito della quale sarà valutata la richiesta di nomina di un curatore speciale del minore e l'eventuale presa in carico da parte della NPI richiesta da parte ricorrente;
ritenuto che
, nelle more, sia necessario altresì
l'attivazione di un servizio di educativa domiciliare osservativa così da poter avere una visione più ampia della situazione familiare e la possibilità di tenere monitorato il nucleo raccogliendo elementi utili alla successiva valutazione;
ritenuto che
la nomina di un
Consulente tecnico così come l'attivazione del servizio di educativa domiciliare consentano, nelle more degli accertamenti disposti, la tutela del minore;
.”.) prima di assumere i provvedimenti urgenti nominava CT la dott.ssa e dava incarico Persona_2
ai SS già interessati di procedere a un servizio di educativa domiciliare con correlata relazione di aggiornamento. Nelle more dell'espletamento della perizia e prima del deposito della relazione peritale il procuratore della resistente depositava istanza urgente al giudice correlata a maltrattamenti che il minore avrebbe subito da parte del padre, istanza per la quale veniva disposto il contraddittorio e, dopo l'udienza da remoto, portava il giudicante a decidere sul diritto di visita tra il minore ed il padre (“Il Giudice relatore, vista l'istanza urgente depositata dall'avv. Bonomo per l'allontanamento urgente del sig. dal minore e dall'abitazione coniugale in ragione della relazione dei servizi Parte_1
pagina 6 di 28 sociali incaricati depositata in data 19 marzo 2024 , che invita ad una immediata separazione fisica dei due coniugi onde non pregiudicare l'interesse del minore anche ed in conseguenza delle dichiarazioni del bambino stesso che per l'appunto ha denunciato, in audizione con la psicologa dei servizi , di subire violenza fisica dal padre con grave suo pericolo psicofisico e questo con sempre maggiore frequenza anche durante il periodo attuale di monitoraggio, con conseguente enorme timore della presenza di un deficit di controllo e quindi di enorme pericolosità del signor nei propri Parte_1
comportamenti potenzialmente sfocianti sulla famiglia e sui conviventi;
letta la memoria di replica del ricorrente in cui la difesa si oppone a tutte le domande avanzate da ultimo da controparte, prive di qualsivoglia fondamento, si chiede che venga disposto il rientro del bambino presso il proprio domicilio con il ripristino delle attività scolastiche e ludiche interrotte dalla madre, con ammonimento rivolto alla signora al rispetto dei CP_1
provvedimenti del Tribunale sintanto non sarà completato l'elaborato peritale e in cui si dà atto che in data 20.3.2024 la signora si è allontanata di casa insieme al figlio e che in data 22 marzo Cauè non è stato audito dalla dott.sa in quanto la madre non si è Per_2
recata presso il suo studio e sarebbe stata sporta una denuncia contro il coniuge per maltrattamenti nei confronti del minore da parte della resistente;
rilevato che dalla relazione dei Servizi sociali del 19.3.2024 si evince che è stata la resistente e non il Pt_4
a raccontare che il minore viene ripetutamente picchiato dal padre. Mostra a sostegno della propria affermazione, un'immagine in cui appare una superficie, identificata dalla signora come il bracciolo dell'auto del marito, completamente graffiata. Inoltre mostra la struttura del letto del figlio anch'essa danneggiata come se qualcuno l'avesse graffiata, collegando il tutto alle violenze verso il figlio, ma poi l'utilizzo di percosse come metodo educativo viene associato ad un unico evento, in occasione di un danno riportato dal minore ad una proprietà altrui. In linea generale è una pratica assolutamente esclusa e negata da tutti fin da inizio periodo osservativo”; rilevato che dalla relazione dei Servizi Sociali del
27.3.2024 è emerso che la resistente si è rivolta ad un Centro Antiviolenza e sta per essere pagina 7 di 28 collocata in una struttura protetta e che il ricorrente ha sporto denuncia nei confronti della moglie per sottrazione di minore;
rilevato che risulta ad oggi in corso la consulenza tecnica d'ufficio; ritenuta la necessità di fissare con urgenza un'udienza mediante collegamenti audiovisivi alla luce delle reciproche denunce;
ritenuto che
, nelle more del deposito della relazione e della celebrazione dell'udienza, in caso di già avvenuto collocamento della sig.ra e del minore in struttura protetta, sia necessario predisporre Controparte_1 Pt_4
un calendario di visite padre-figlio; ritenuto altresì che debba esse disposto, in applicazione dell'art. 473bis.46 c.p.c., che ciascuna parte possa andare a prendere il figlio solo in luoghi neutri (a mero titolo esemplificativo: portandolo o andandolo a prendere dall'asilo) o per il tramite del Servizio Sociale;
P.T.M. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé a week end alternati a partire da venerdì 5 aprile dall'uscita da scuola Pt_4
sino al lunedì quando lo riaccompagnerà a scuola;
fissa l'udienza del per l'interrogatori libero delle parti…”).
Con ordinanza dell'11.4.25 il giudice assumeva di seguenti provvedimenti urgenti: - affidava il minore ai SS competenti per territorio (Comune di ) specificando in Pt_2
particolare le attività agli stessi riconosciute, con collocamento dello stesso presso la madre cui assegnava la casa coniugale, prevedeva il diritto di visita del padre, tranne modifiche da parte del CT, ponendo a suo carico l'obbligo di versare un assegno mensile di € 400,00 oltre all'80% delle spese straordinarie, nominando il Curatore speciale al minore;
ammetteva la documentazione allegata ma non le richieste istruttorie svolte, provvedendo poi a far comunicare al CT scadenza precise per il deposito della relazione.
Il giudice delegato veniva quindi trasferito ad altra sezione di questo Tribunale e l'odierno relatore diventava assegnatario del fascicolo. Fissata l'udienza di prosieguo si dava atto del deposito della relazione peritale e, dopo discussione di procuratori e Curatore circa la migliore collocazione e/o il diritto di visita del padre, veniva richiesto ai SS il deposito di una relazione aggiornata (“…Dispone che i SS per l'ambito territoriale di di Pt_2
aggiornare la situazione correlata al minore in particolare aggiornando la situazione sul pagina 8 di 28 rapporto padre/figlio con il correlato diritto e tempistica di visita, evidenziando laddove necessario anche la necessità o l'opportunità di un ampliamento , individuandone le modalità , assumendo altresì specifica posizione sulle forme di affido migliori per il minore stesso ed il collocamento del medesimo, ciò con una relazione da depositare entro la data del 2.1.25…”) fissando altresì ai sensi dell'art. 473bis-28 cpc l'udienza per la remissione al Collegio per il 4.3.25.
Come risulta pacificamente da quanto indicato negli atti e da quanto riferito in seno all'udienza della comparizione personale questo Collegio non può che prendere atto della rottura della comunione di vita tra le parti e della fine dell'affectio maritalis che deve corroborare un rapporto matrimoniale che voglia dirsi tale e ciò giustifica la richiesta di addivenire alla pronuncia di separazione.
Appaiono argomenti di lite rimasti alla luce delle precisazioni delle conclusioni delle parti
: la richiesta di addebito a carico della moglie svolta dal ricorrente;
- la forma di affido e di conseguente collocazione del figlio minore;
- l'assegnazione della casa coniugale, - la misura dell'assegno di mantenimento del minore, - l'assegno di mantenimento richiesto in proprio dalla resistente.
Deve invece ritenersi implicitamente rinunciata la domanda di addebito svolta dalla resistente che non è riproposta nella precisazione delle conclusioni depositate nei termini di cui all'udienza di rimessione al Collegio.
Sull'addebito richiesto ai danni della resistente
Vale la pena richiamare seppur sinteticamente il concetto di addebito nell'ambito della separazione giudiziale.
Vale ricordare come l'art. 151, 2° comma, del Codice Civile dispone che “il giudice pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio” e come, di fatto,
l'introduzione dell'istituto trovi il proprio presupposto nel mancato rispetto, da parte di pagina 9 di 28 uno dei coniugi, dei doveri che derivano dal matrimonio, ovvero, ai sensi dell'art. 143 del
Codice civile, i doveri reciproci, alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale e alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Secondo la dottrina , la violazione dei doveri inerenti alla famiglia, non riguarda soltanto il coniuge, ma anche i doveri verso i figli, ovvero i doveri inerenti il rapporto di filiazione.
Con la riforma del diritto di famiglia del 1975, la separazione era stata sganciata dal concetto di colpa, cui fino ad allora era stata naturalmente legata;
la ratio di ciò risiedeva nel voler ritenere la separazione un rimedio esclusivo avverso i problemi sorti nel matrimonio, senza dare rilievo ad eventuali colpe dei coniugi motivo della frattura.
Quindi, la separazione, da strumento per sanzionare il coniuge che ha causato la crisi del matrimonio, diviene rimedio rispetto alla prosecuzione della convivenza, ma con il secondo comma dell'art. 151 c.c. viene prevista la possibilità che il coniuge autore della crisi, possa essere sanzionato dal Giudice in costanza di determinati presupposti.
Ciò premesso l'addebito della separazione presuppone l'accertamento di due condizioni:
1. un comportamento consapevolmente contrario ai doveri matrimoniali 2. il nesso causale tra tale condotta e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. In particolare l'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità della separazione non può basarsi sull'esame di singoli episodi, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti dei coniugi all'esito di una comparazione delle condotte complessive di entrambi i coniugi (vedi in tal senso Tribunale Lamezia Terme sez. I,
13/01/2023, n.34 e Tribunale Aosta, 12/04/2022, n.124). Ai fini della pronuncia di addebito della separazione coniugale, il giudice deve compiere un'accurata indagine sull'intollerabilità della convivenza, valutando e comparando i comportamenti di entrambi i coniugi, posto che la condotta dell'uno non può essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro. Solo attraverso tale comparazione è possibile riscontrare se e quale incidenza tali condotte abbiano avuto nella crisi matrimoniale, fermo restando che tale opera di comparazione può essere evitata quando i fatti siano talmente gravi (consistendo pagina 10 di 28 in una violazione di beni e diritti fondamentali della persona, quali l'integrità fisica, morale e sociale, e la dignità), da rendere manifesta l'addebitabilità della separazione all'autore della condotta violativa.
Il ricorrente ha richiesto l'addebito a carico della moglie adducendo a fondamento situazioni di fatto rasentanti le fattispecie delittuose di maltrattamenti endofamiliari e di calunnia.
Ha assunto di essere stato infatti oggetto di percosse – graffi e pugni – e di minacce da parte della moglie che ha riportato alla specialista dell'Associazione Ankyra di Milano,
Centro Anti Violenza per uomini e donne, cui si era rivolto nell'estate 2023(doc 5 all al ricorso).. Egli ritiene che anche a causa della problematica situazione familiare di origine della resistente e dei traumi che la stessa aveva subito in seno alla stessa, la moglie aveva assunto comportamenti manipolativi nei confronti dei terzi ed in particolare con il figlio minore. Ha aggiunto di essere stato minacciato di denuncia per pedofilia attraverso un video che ella stessa aveva registrato e che riportava il figlio in mutandine in un angolo che , su indicazione della stessa, affermava che il padre era cattivo (doc. 20) , minaccia tesa ad ottenere , se ben si è capito, un immobile a Parigi piuttosto che la casa coniugale ed un buon tenore di vita.
Il ricorrente ha quindi ancora assunto che la resistente, con un atteggiamento di estremo possesso verso il bambino e persecutorio verso il coniuge, aveva delimitato i confini del proprio rapporto coniugale e ciò dormendo insieme a anziché con il marito nella Pt_4
cameretta del figlio chiusa con un chiavistello (vedasi foto in fascicolo e relazione
19.03.2024 dell'educatrice domiciliare del Servizio di che rilevava, tra Per_3 Pt_2
l'altro: “Alla porta della camera da letto del minore si è riscontrata la presenza di un gancio che permette di bloccare la porta dall'interno. Parrebbe che sia stato applicato a protezione della signora ). CP_1
Ciò incidendo sui doveri coniugale pagina 11 di 28 Ora sebbene questo Collegio conosce la posizione ferma che da ultimo la Suprema Corte ha imposto avanti alle presenza di violenze e/o maltrattamenti, nella presente fattispecie non sembra potersi ravvedere alcun tipo di reale violenza ai danni del ricorrente.
Infatti i “graffi e i pugni” che gli riporta alla specialista del Centro cui si rivolge sono meramente allegati , né in alcuna parte della relazione si legge l'accertamento di essi, né si hanno elementi anche solo indiziari relativi a tali tipi di comportamenti ai danni del marito. Allo stesso modo il video risalente al 2017 piuttosto esplicito non appare tuttavia ancora in grado di giustificare l'addebitabilità solo ove si consideri che è sempre relativo al medesimo periodo temporale la denuncia della resistente contro il marito correlata a comportamenti che sembrerebbero essere stati riferiti dal minore alla madre così come vengono allegati nei verbali di comparizione o agli operatori sociali da cui si ha invece un quadro differente.
Dalla prima relazione dei servizi sociali in atti del mese di ottobre 2023 era emerso che
“la sig.ra e il sig. si sono dimostrati collaboranti con il servizio CP_1 Parte_1
sociale scrivente. Spesso, però, i due hanno fornito versioni contrastanti e confuse che fanno emergere la complessità della situazione e del rapporto ad oggi esistente tra i due genitori. Per questo motivo, il servizio sociale scrivente, in accordo con gli esiti dell'indagine psicologica eseguita dalla Dr.ssa del Consultorio di , Per_4 Pt_2
Est ritiene opportuno un invio al CPS per un approfondimento psico- CP_3
diagnostico per entrambi i genitori. Si ritiene inoltre possa essere utile procedere con l'attivazione di un servizio di educativa domiciliare osservativa …”, in seno a tale relazione si legge “il ricorrente appare una persona estremamente razionale, insistendo parallelamente con una critica e una svalutazione incessante della moglie, arrivando a mettere in guardia la scrivente in vista del colloquio con , perché teme che il bambino Pt_4
possa raccontarsi influenzato dalla madre e paventando il rischio che la moglie possa origliare la seduta….. la madre, con narrazione diametralmente opposta a quella del marito, riferisce di avergli proposto una terapia di coppia che lui avrebbe rifiutato,
pagina 12 di 28 negando qualsiasi responsabilità personale nel conflitto, attribuendole interamente alla presunta instabilità psichica… la signora ricorda che il bambino non voleva stare da solo con il padre e appariva invece il sereno con la zia e la nonna materna… All'età di 5 anni, durante il bagnetto avrebbe confidato di avere subito un abuso da parte del sig. Pt_4
alla richiesta di spiegazioni, l'uomo avrebbe avuto una reazione violenta Parte_1
coercitiva, (l'avrebbe chiusa a chiave in una porzione di casa) e verbalmente aggressiva.
La signora ascrive a tale episodio la perdita di fiducia nei confronti dell'uomo e l'inizio di una paura crescente per la propria incolumità e per quella del figlio. Tempo dopo il minore segnalerebbe alla madre un altro abuso, spingendo la signora a denunciare il marito. Il caso è stato successivamente archiviato per assenza di prove. La signora è venuta a conoscenza del fatto che il marito si è rivolto ad un centro antiviolenza nell'agosto 2023.
Considerando questa azione una strategia calcolatrice e manipolatoria, la signora riferisce di sentirsi minacciata dal marito con frasi come “ Io non ti darò un euro e ti farò ricoverare in una clinica psichiatrica” o “Non ti presentare all'udienza in tribunale perché ho già vinto”. Sempre relativamente alla resistente i servizi riferiscono che “ a tratti emerge una parte caratteriale con tendenza alla iperprotettività, labile il confine tra il bisogno di proteggere da parte della signora e la richiesta reale di protezione apertamente manifestata dal minore. Il dato si è riscontrato in diverse occasioni come ad esempio, nel racconto della proposta che risale all'anno precedente di una gita scolastica in Trentino Alto Adige.
Caue pare che, dopo aver confermato l'iscrizione, abbia rifiutato di partecipare. Si è riscontrato dalla narrazione di madre e figlio, in presenza anche del padre, l'attribuzione di responsabilità della rinuncia alla mamma, di contro il genitore l'ha attribuita al figlio.
Altro dato rilevato è l'organizzazione dei letti in camera del minore. Poco chiaro se è un bisogno del minore che la mamma dorma nello stesso letto con il figlio o viceversa sia la madre a sentirne il bisogno per proteggere il figlio;
e durante l'incontro in seguito a quello fatto in presenza solo del signor e del figlio, la signora, dopo aver riportato Parte_1
un leggero miglioramento della situazione e del marito, racconta che il minore pagina 13 di 28 ripetutamente afferma di venire picchiato dal padre. Mostra a sostegno della propria affermazione, un'immagine in cui appare una superficie, identificata dalla signora come il bracciolo dell'auto del marito, completamente graffiata. Inoltre mostra la struttura del letto del figlio anch'essa danneggiata come se qualcuno l'avesse graffiata, collegando il tutto alle violenze verso il figlio. L'utilizzo di percosse come metodo educativo viene associato ad un unico evento, in occasione di un danno riportato dal minore ad una proprietà altrui. In linea generale è una pratica assolutamente esclusa e negata da tutti fin da inizio periodo osservativo. La signora riferisce delle percosse del padre verso il figlio, riportate dal minore alla madre, nel momento in cui le viene narrato parte dell'incontro precedente durante cui afferma che la madre lo accusa di essere manipolato dal Pt_4
padre. La signora dice di essere spaventata e confusa allo stesso tempo, anche per via del fatto che il figlio riporta a lei determinate narrazioni con l'impossibilità di validare quanto riferito dal figlio. Afferma di non aver detto nulla dei fatti accaduti due settimane prima per paura che il tutto possa essere usato contro di lei come già accaduto in passato con l'insinuazione di abusi sul minore”, nella relazione del marzo 2024 la resistente riferisce per la prima volta di aver ricevuto delle minacce gravi da parte del marito (''mi farebbe a pezzi…che nessuno troverebbe mai il mio corpo''. Tuttavia, la signora riferisce che episodi del genere non si sarebbero verificati negli ultimi mesi e il minore ha Pt_4
raccontato all'assistente sociale di essere preoccupato perché ''alcune volte il AP mi picchia…quando la mamma non c'è''. Il minore raccontava di ricevere dal AP degli schiaffi senza alcuna motivazione ''non lo so… alcune volte lo fa perché vuole… dal nulla''. Caue riferiva che questo è successo tante volte mentre ''negli ultimi giorni non so come mai ma non lo sta più facendo''. Il piccolo riferiva, inoltre, di dire al AP di smetterla ''ma lui non la smette''. Ancora si legge “..Il minore scoppiando in un pianto affermava ''sono triste…ho paura che AP mi picchia e poi picchia anche la mamma''. riferiva, tuttavia, di non aver mai visto il AP picchiare la mamma e di esserne a Pt_4
conoscenza perché è la mamma a raccontarglielo. Il piccolo riferiva inoltre che ''AP
pagina 14 di 28 alcune volte dice cose cattive contro me e la mamma… alcune volte ci minaccia…tipo che se non faccio qualcosa mi picchia…e se non dico quelle cose mi picchia'' ed ancora, sempre relativamente al minore :” .. La scrivente chiedeva al minore se avesse dei segni sulla pelle fatti dal AP, il piccolo alzando il pantalone mostrava la gamba ''se non mi sbaglio l'altro giorno mi aveva fatto qui un segno…'' sostenendo di essere stato
''pizzicato''. La scrivente notava anche un livido sul ginocchio e alla richiesta di come lo avesse fatto il piccolo riferiva ''quello è stato quando io…quando il AP mi ha picchiato… qualche settimana fa… in pratica io stavo giocando a calcio con lui e lui lo ha fatto apposta e il pallone lo ha calciato verso il muro e io sono andato forte contro il muro e mi è successo questo''. Si riferiva al minore che, in quell'occasione, non era stato il AP
a picchiarlo e il piccolo affermava ''e ma lo ha fatto apposta a farmi picchiare nel muro…lo ha fatto apposta''. La scrivente chiedeva al minore se ricordava di altri episodi in cui il padre gli avesse fatto male ''qualche anno fa…e alcune volte picchiava sia me e la mamma e dopo ha pregato quasi in ginocchio alla mamma di non separarsi e dopo è diventato ancora più cattivo… perché vuole in tutti i modi picchiarmi, non so perché''.
Episodi che peraltro il minore riporta anche al CT. A ciò si aggiungono gli episodi che vengono riportati in corso di causa dalla resistente come affermati dal minore – relativi ad abusi o comunque molestie sessuali patite dal minore ad opera del padre – tali da giustificare il temporaneo ricovero di madre e figlio presso una comunità.
Vale altresì affermare che questo Collegio fa proprie le conclusioni della CT nominata
, dott.ssa , che appaiono giustificate e tecnicamente corrette riportandosi alle fragilità Per_2
riconosciute ad entrambi i genitori per cui in modo significativo si assume che “il nucleo familiare oggetto della presente è un sistema in fatica”.
Non vi sono del resto ragioni per discostarsi dall'esito della CT espletata, le cui cognizioni tecnico -scientifiche hanno invero consentito , attraverso la compiuta risposta al quesito demandato, un pertinente accertamento dei fatti di causa secondo la funzione propria della consulenza d'ufficio, la quale costituisce appunto uno strumento di pagina 15 di 28 valutazione tecnica, come pure di accertamento e di ricostruzione dei fatti storici prospettati dalle parti per il cui corretto rilievo tecnico si renda necessario ricorrere a determinate e specifiche cognizioni tecniche. Va del resto ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, non vi è ragione per non adeguarsi alla valutazione espressa dal CT, qualora questa si sostanzi, come nella specie, in una pertinente, motivata ed esauriente risposta tecnico-scientifica al quesito sottopostogli, basata su elementi obiettivi di riscontro e su un conferente procedimento logico-valutativo e su metodi di indagine scientificamente validi, che consentono di superare i rilievi delle parti. Tanto che il giudice solo nel caso in cui si discosti dalle risultanze dell'esperita CT è tenuto a motivare compiutamente le ragioni del dissenso, contrapponendo in tal caso alle conclusioni del CT un ragionamento logico fondato su criteri altrettanto strettamente scientifici, così come è tenuto a considerare le obiezioni delle parti alla CT soltanto ove si fondino su argomentazioni strettamente tecniche e non su opinioni valutative e comunque nel solo caso in cui una adeguata risposta a dette obiezioni tecniche non trovi già risposta o ragioni di adeguata spiegazione e superamento, per quanto di interesse ai fini della decisione nella relazione rassegnata dal Consulente d'ufficio.
Da ciò è chiaro che non si ha una ricostruzione eziologica chiara nel senso della attribuzione pura e semplice di comportamenti lesivi della dignità del coniuge rimproverabili alla resistente la quale, pur nella estrema conflittualità di coppia, nei casi contestati appare essere spinta dalla difesa del figlio anche a fronte di comportamenti del marito
L'assenza di riscontro sulla necessaria eziologia dei fatti contestati a base della causa della crisi familiare, proprio per i riscontri che , di contro, sembrano aversi sia nelle relazioni che nella stessa CT, induce questo Collegio a rigettare la domanda.
- Sulla forma di affido, sul collocamento e sul diritto di visita pagina 16 di 28 Mentre il ricorrente insta, in sede di pc, per il mantenimento ai SS, discutendo poi sul collocamento, la resistente ha chiesto l'affido condiviso con collocamento presso di lei.
La curatrice del minore , condividendo le conclusioni cui è giunta la CT, insta per l'affido ai SS con le modalità di visita concepite in uno dalla stessa CT o aumentate secondo le indicazioni degli operatori affidatari.
Il Collegio rileva di non avere sufficienti elementi per modificare l'affido ai SS.
Si legge infatti in seno alla CT :“il padre e la madre, al momento, non si rivelano muniti di risorse adeguate a poter garantire, senza un supporto importante, un proficuo e stabile percorso di crescita per il minore…entrambi mostrano elementi irrisolti, sul piano psicodinamico, che ostacolano fortemente anche la capacità di raggiungere una bigenitorialità efficace”, concludendo nei seguenti termini: “Caue è un minore che mostra segni di pesante fatica emotiva relativi al conflitto genitoriale. - Il padre e la madre al momento non si rivelano muniti di risorse adeguate a poter garantire, senza un supporto importante, un proficuo e stabile percorso di crescita per il minore. -
Effettivamente la qualità della relazione tra e i genitori è buona, ma entrambi Pt_4
gli ex coniugi portano, in questo contesto, i loro aspetti regressivi, le loro ansie, le loro insicurezze, i loro conflitti, entrambi mostrano elementi irrisolti sul piano psicodinamico che ostacolano fortemente anche la capacità di raggiungere una bigenitorialità efficace, - la forma di affidamento indicata per è Persona_5
quindi quella al Servizio Sociale territorialmente competente, -il collocamento di potrà essere presso la mamma”. Pt_4
Tale forte conclusione è rafforzata anche dall'ultima relazione degli Operatori sociali affidatari.
Pertanto al fine del perseguimento del miglior interesse del minore non può che Pt_4
confermarsi l'affido ai SS di , competenti appunto per territorio, con tutte le Pt_2
specificazioni già date fin dalla prima ordinanza dispositiva dello stesso.
pagina 17 di 28 Problema correlato al detto affido è il collocamento che il ricorrente chiede venga disposta nella forma alternata , di contro a quanto oggi attuato e cioè con il collocamento prevalente presso la madre con il conseguente problema dell'istituto dell'assegnazione della casa coniugale.
Non appare , al momento, accoglibile la richiesta del ricorrente: sia gli operatori che la
CT hanno infatti indicato come sia preferibile la permanenza del minore presso la madre.
Ciò ovviamente non esclude l'ampliamento del diritto di visita tra padre e figlio, richiesto dal minore e sembra anche ipotizzato, nell'ultima relazione dai medesimi operatori .
Il collocamento prevalente impone, evidentemente, la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente il rigetto della domanda inversa (di revoca dell'assegnazione) per come svolta dal ricorrente.
Si ripropongono le indicazioni sul diritto di visita fornite dalla CT, pur sottolineando che ad oggi il ricorrente ha già reperito altro appartamento ove ci potrebbero essere spazi per ottenere anche il richiesto ampliamento del detto diritto , ampliamento per la cui decisione si lascia alla previsione dei servizi sociali affidatari. Il padre pertanto potrà vedere il minore: - a fine settimana alternato, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
- un pomeriggio a settimana, con rientro presso la madre dopo cena, quando il weekend è di spettanza paterna;
- due pomeriggi invece, con rientro dopo cena, quando il fine settimana spetta alla madre;
- tre settimane, anche non consecutive, durante l'estate; - una settimana a Natale e tre giorni a Pasqua, alternando i genitori annualmente, i giorni di
Natale e Capodanno e i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
- Sull'assegno a favore del minore
A fronte della richiesta , di fatto collegata al collocamento alternato, di un mantenimento Persona_6
ordinario diretto o, in subordine, la conferma della misura del contributo così come imposto dal giudice delegato di € 400,00 mensili e dell'80% (in realtà si riporta per errore
70%) delle spese straordinarie, la resistente insta per l'ottenimento dell'importo di €
2000,00 mensile , rimettendosi sulla distribuzione delle spese straordinarie.
pagina 18 di 28 Questo Collegio ritiene equo confermare quanto già indicato in termini di importi dal giudice designato.
Come già rilevato infatti il ricorrente , di anni 50, Parte_1
diplomato, lavora presso la società srl Galliker Italia in qualità di negli uffici di CP_4
Melzo con stipendio mensile netto medio di € 3.800,00. Egli stesso all'udienza del
14.11.2023 ha dichiarato che lo stipendio netto è pari a € 3.900.00, con anche tredicesima e quattordicesima, oltre ai buoni pasto che sono stati erogati da gennaio fino a ottobre , con vettura aziendale, cellulare e portatile. Dalle dichiarazioni fiscali e dalla documentazione in atti emerge che egli ha percepito: nell'anno di imposta 2016, uno stipendio annuale di € : 75.303,00 franchi, pari a un netto medio mensile di circa €
6.000/7.000,00 franchi, con anche tredicesima (cfr. cud 2016); per l'anno di imposta 2018, uno stipendio annuale pari a € 86.602,00 (730/2019); per l'anno di imposta 2019, un reddito imponibile pari a € 82.542,00 (730/2020); per l'anno di imposta 2020, un reddito imponibile pari a € 81.817,00 (730/2021); per l'anno di imposta 2021 un reddito imponibile apri a € 82.940,00 (730/2022); nell'anno di imposta 2023 un reddito netto mensile pari a circa € 4.000,00 (vedi buste paga allegate); nell'anno di imposta 2022, un reddito da lavoratore dipendente pari a € 85.630,27 (CU 2023). Sta versando la rata elevata di mutuo per la casa coniugale (di oltre 2000,00 euro mensili)
La resistente, di anni 50, diplomata, dal suo arrivo in Italia, nel 2001, ha svolto differenti lavori: inizialmente era impiegata come operaia presso una cooperativa di anagrafica per passaporti diplomatici, in seguito è stata assunta alle dipendenze della multinazionale poi trasferita in Slovacchia;
dal mese di ottobre dell'anno 2015 al 2017 la Parte_3
signora ha lavorato nel centro estetico solo nelle giornate di giovedì, Controparte_1
venerdì e sabato (per mezza giornata), e sempre solo a chiamata;
ha poi collaborato come tatuatrice in un centro estetico a Stezzano dal 2021 ove presta la propria collaborazione quasi tutti i giorni dalle ore 8.30/9.00 del mattino (ovvero dopo aver accompagnato il figlio a scuola) e fino alle ore 15.30 del pomeriggio, con stipendio netto dichiarato di €
pagina 19 di 28 600,00 mensili;
oggi ha trovato lavoro come operaia con un contratto che scadrà a dicembre (da settembre) con € 1100,00 al mese (vedi ultima udienza). Dalle dichiarazioni fiscali in atti è emerso che la stessa nell'anno di imposta 2022 ha percepito un reddito netto di impresa pari a € 3.660,00 (pf 2023). Ha un immobile, insieme alla sorella, a
Casorate Primo concesso in comodato d'uso gratuito alla madre
Ella ha assunto di collaborare con i centri estetici in regima di Partita Iva forfettaria, ma proprio a causa della incompleta documentazione allegata non può che condividersi la già specificata non attendibilità dei redditi dichiarati dalla resistente e ciò alla luce degli orari di lavoro della stessa e del valore delle prestazioni che la stessa effettua come estetista/tatuatrice.
La richiesta dell'aumento dell'assegno giustificata per le spese straordinarie non appare fondata visto che per esse si specifica un Protocollo in base al quale si dividono tra i genitori
La diversità dei redditi viene in parte compensata attraverso l'assegnazione della casa alla resistente che viene concessa evitando quindi oneri di locazione , mentre resta a carico del ricorrente il pagamento della rata di mutuo. Ciò rende così equo la conferma dell'assegno mensile di € 400,00 da versare entro il 5 di ogni mese e dell'80% delle spese straordinarie come da nuovo Protocollo, meglio riportato in seno al dispositivo di sentenza.
- Sull'assegno di mantenimento della resistente
Con la separazione personale (che sia consensuale o giudiziale) il vincolo matrimoniale non viene sciolto, bensì sospeso in maniera transitoria in attesa della sentenza di divorzio.
La separazione potrebbe anche non sfociare mai in una richiesta di divorzio e, nella migliore delle ipotesi, anche interrompersi per avvenuta riconciliazione tra le parti che porterebbe al decadimento dei suoi effetti. Lo status giuridico di coniuge, infatti, rimane inalterato mentre a mutare sono alcuni aspetti legati al matrimonio quali, ad esempio,
l'obbligo di fedeltà e di convivenza: in sostanza si congelano quei doveri di assistenza morale e di collaborazione, ma rimane attivo il dovere di assistenza materiale che va a pagina 20 di 28 confluire proprio nella determinazione dell'assegno di mantenimento per quel coniuge che necessita di un sostentamento in quanto privo di propri redditi o insufficienti per adempiere alle proprie necessità. Condizione essenziale affinché si generi tale onere a carico di uno dei due coniugi separati è la non titolarità di adeguati redditi propri, per
“adeguato” intendendosi quel reddito prodotto in maniera autonoma dall'individuo in grado di consentirne il mantenimento del tenore di vita adottato in costanza di matrimonio.
Afferma la Suprema Corte che “se prima della separazione i coniugi avevano concordato o, quanto meno, accettato che uno di essi non lavorasse, l'efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione”, poiché, in sostanza, la separazione “tende a conservare il più possibile tutti gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza” (Cassazione Civile, sentenza n. 5555 del 19 Marzo 2004).
Come emerge da una recente sentenza della Corte di cassazione, tra i fattori che possono incidere sull'assegno di mantenimento nel senso di negarne l'attribuzione rientrano l'effettiva capacità di produrre reddito anche in considerazione dell'età, il tenore di vita e la breve durata della coabitazione (Cass. n. 13902/2019).
Ebbene seppur il ricorrente ha individuato un reddito medio di € 3800,00 a fronte di un reddito dichiarato di € 1100.00 della resistente, occorre evidenziare che restano a carico del ricorrente sia il pagamento della rata del mutuo che c'è l'assegnazione della casa coniugale a favore della resistente, elementi entrambi che appaiono sufficienti alla ratio sottesa del mantenimento del coniuge.
Non vi sono prove atte a identificare un tenore di vita particolare della coppia che viene meno a seguito
Considerando l'età, la capacità lavorativa e quanto appena riportato sopra in termini di utilizzo della casa coniugale, oltre che l'esonero di fatto dal pagare il mutuo della casa stessa , non si riconosce alcunchè per l'assegno di mantenimento richiesto e pertanto la domanda in tal senso svolta viene rigettata.
- Sulle spese di lite.
pagina 21 di 28 Si conferma la liquidazione al CT per come già fatta.
Si pongono a carico di entrambi e a favore dello Stato le spese correlate al Curatore del minore che si liquidano in sede di dispositivo in conformità ai parametri di Pt_4
cui al DM 147/22 (causa di valore indeterminabile, di complessità media ai valori medi) e per la resistente, beneficiaria del Patrocinio a spese dello Stato, nella misura di metà
La soccombenza reciproca alle varie domande impone la compensazione delle spese di lite tra le parti
PQM
Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma , cc la separazione personale tra i coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il Controparte_1
24/09/1975 (atto n. 9 parte II°, serie C, registro del Comune di CASORATE
PRIMO (PV) , Atti di Matrimonio dell'anno 2012)
- Rigetta la domanda di addebito svolta dal ricorrente
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASORATE PRIMO
(PV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile)
- Conferma l'affido del minore ai Servizi Speciali di , Persona_5 Pt_2
Comune di sua residenza
- conferisce all'Ente affidatario il potere di adottare, nell'interesse esclusivo del minore, le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, all'educazione, all'istruzione e alla residenza di ex art. 337-ter, comma 3 c.c, previa Pt_4
pagina 22 di 28 assunzione di informazioni dal medico di riferimento ovvero dalle insegnanti, con ciò limitando la responsabilità genitoriale delle parti;
- dispone che il servizio sociale, nello svolgimento dei compiti a lui affidati e nell'adozione delle scelte a lui demandate, tenga conto delle indicazioni dei genitori, senza che un eventuale dissenso possa considerarsi in alcun modo ostativo laddove la scelta sia effettuata nell'interesse della prole) e della minore nonché della curatrice del minore;
- dispone, per l'effetto, che l'Ente eserciterà tutti i poteri connessi alla responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie e le istituzioni di formazione, con ripartizione dei relativi oneri economici tra i genitori in pari misura;
- dispone che i genitori possano assumere le decisioni di ordinaria amministrazione e tutte le decisioni di straordinaria amministrazione non indicate espressamente come affidate al servizio;
- dispone che l'affidamento abbia una durata di mesi 24 dalla data della presente pronuncia
- dispone che entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento il servizio sociale comunichi il nominativo del responsabile dell'affidamento al Tribunale, ai genitori e alla curatrice speciale;
- nomina Curatore del minore l'avv. Rachele Lodetti che Persona_5
coadiuverà gli operatori sociali in tutte le scelte di straordinaria amministrazione affidate agli Operatori Sociali affidatari
- incarica l'Ente affidatario di: (-) garantire una attenta prosecuzione dell'attività di monitoraggio del nucleo familiare;
(-) predisporre un approfondito percorso pagina 23 di 28 didattico e supportivo alla funzione genitoriale, da svolgere insieme o separatamente , per i genitori;
- predisporre un supporto socio-educativo per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse del minore;
(-) prosegua nell'attività di
ADM con cadenza settimanale presso il domicilio di entrambe le parti;
- colloca il minore presso la madre;
- La casa coniugale viene assegnata alla resistente collocataria, unitamente agli arredi, suppellettili e corredi che la compongono;
- il padre dovrà versare alla madre, entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, oltre rivalutazione annuale Istat.
- Si pone a carico su ciascun genitore, nella misura dell'80% il padre e del 20% la madre , l'onere delle spese straordinarie relative al figlio in base al Protocollo di questo Tribunale che si riporta:
- “Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
- si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
pagina 24 di 28 - a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA);
f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
pagina 25 di 28 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
- a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione
Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
- a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
- Modalità di concertazione ex ante delle spese pagina 26 di 28 - Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Modalità di documentazione e rimborso spese
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
- Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
- Deducibilità fiscale e varie
- La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
- Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo pagina 27 di 28 stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.”
- Rigetta ogni altra domanda
- Conferma la liquidazione già fatta a favore del CT nominato
- Pone a carico delle parti, in via solidale tra loro e con i limiti imposti per la resistente beneficiaria del Patrocinio a spese dello Stato, l'onere di versare a favore dell'Erario per il pagamento del Curatore del minore l'importo di € 10.860,00 (di cui € 2127,00 per la fase di studio, € 1416,00 per la fase introduttiva, € 3738,00 per la fase istruttoria ed € 3579,00 per la fase decisoria) per compenso professionale oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali 15%
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bergamo, Camera di Consiglio del 29.5.2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino)
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