Articolo 1482 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1481Articolo 1482 bis
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27 maggio 2022
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1 gennaio 2024
Art. 1482. (( (Tentativo di conciliazione). )) (( 1. L'APCSM legittimata ad agire ai sensi dell'articolo 1481 puo' promuovere un previo tentativo di conciliazione presso la commissione individuata ai sensi dell'articolo 1482-bis, se la controversia riguarda condotte antisindacali consistenti nel diniego ingiustificato dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alle disposizioni del presente capo.
2. La notificazione della richiesta di tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende il decorso di ogni termine di decadenza, ivi inclusi quelli per la proposizione del ricorso al giudice amministrativo, fino alla conclusione della procedura di conciliazione ovvero alla rinuncia espressa alla procedura stessa presentata dall'associazione proponente.
3. Per promuovere il tentativo di conciliazione, la parte ricorrente e' tenuta a versare, con le modalita' definite dal regolamento di cui all'articolo 1482-bis, comma 3, un contributo pari a euro 155 per le procedure dinnanzi alle commissioni centrali di cui all'articolo 1482-bis, comma 1, lettera a), e pari a euro 105 per le procedure dinnanzi alle commissioni periferiche di cui all'articolo 1482-bis, comma 1, lettera b).
4. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale dell'associazione, deve indicare:
a) la denominazione e la sede dell'APCSM, nonche' il nome del legale rappresentante e l'atto statutario che gli conferisce i poteri rappresentativi;
b) il luogo dove e' sorta la controversia;
c) l'esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa.
5. La richiesta di cui al comma 4 e' notificata, tramite posta elettronica certificata, sottoscritta digitalmente, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale , di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento, alla commissione di conciliazione competente, che cura l'invio di copia digitale della richiesta all'articolazione della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare interessata.
6. L'articolazione della Forza armata o della Forza di polizia a ordinamento militare interessata dalla controversia deposita presso la commissione di conciliazione, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto. Entro i dieci giorni successivi a tale deposito, la commissione fissa, per una data compresa nei successivi trenta giorni, la comparizione dell'APCSM e dell'articolazione dell'amministrazione interessata per il tentativo di conciliazione. Dinnanzi alla commissione, per l'APCSM deve presentarsi il legale rappresentante ovvero altro militare ad essa appartenente appositamente delegato. Non e' ammessa la partecipazione di soggetti non appartenenti all'APCSM.
7. Se il tentativo di conciliazione ha esito positivo, e' redatto un processo verbale che riporta il contenuto dell'accordo raggiunto.
Il processo verbale, sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione di conciliazione, costituisce titolo esecutivo. Se non e' raggiunto l'accordo, la medesima controversia puo' costituire oggetto di ricorso innanzi al giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 1481.)) --------------- AGGIORNAMENTO (88)
La L. 28 aprile 2022, n. 46 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 16, comma 4, della presente legge sono abrogati gli articoli da 1476 a 1482 del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2024
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