TAR Venezia, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 657
TAR
Ordinanza cautelare 18 novembre 2025
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TAR
Decreto collegiale 23 gennaio 2026
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TAR
Sentenza 26 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione dell’art. 10-bis legge 241/1990; violazione del giusto procedimento

    Non specificato nel dettaglio, ma implicito nel rigetto dell'eccezione e nell'accoglimento del ricorso principale.

  • Accolto
    Violazione dell’art. 21-septies legge 241/1990; nullità insanabile dei provvedimenti impugnati

    La lista d'attesa è stata ritenuta disomogenea e con date di accoglimento sintomatiche di disfunzioni o mancato aggiornamento.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 5, legge 104/1992; eccesso di potere, irragionevolezza, ingiustizia grave ed illogicità manifesta

    L'amministrazione ha invocato una disciplina di dettaglio (vacanza organica intesa come ruolo/grado/categoria/specialità qualifica) in contrasto con la norma di rango primario (ruolo e grado) e ha utilizzato una lista d'attesa disomogenea.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 5, legge 104/1992; violazione dell’art. 97 Cost.; difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento e disparità di trattamento

    L'amministrazione non ha operato alcun bilanciamento tra interesse pubblico e privato attraverso un impiego alternativo della ricorrente.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 5, legge 104/1992; eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto di istruttoria; illogicità manifesta; travisamento dei fatti

    L'amministrazione ha applicato una disciplina di dettaglio che non trova corrispondenza nella norma di rango primario, limitando il diritto al trasferimento a parametri più restrittivi rispetto a quanto previsto.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Seconda, ha esaminato il ricorso proposto da un maresciallo dell'Aeronautica Militare avverso il provvedimento del Ministero della Difesa che rigettava la sua istanza di trasferimento presso una sede più vicina al proprio genitore disabile, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992. La ricorrente, in servizio a Treviso, aveva richiesto il trasferimento nella provincia di residenza del padre, ma l'amministrazione aveva motivato il diniego con l'indisponibilità di posti organici compatibili con il suo ruolo, categoria, specialità e qualifica, inserendola in una "lista d'attesa" per la provincia di interesse. Successivamente, la ricorrente aveva richiesto accesso a tale lista, ricevendo una versione oscurata dei dati personali. Il ricorso si articolava in cinque motivi: violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento, ritenuto non vincolato; violazione dell'art. 21-septies della legge n. 241/1990 per nullità del provvedimento, poiché la lista d'attesa presentava vizi formali tali da renderla inaffidabile; violazione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 e eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità, dato che la lista d'attesa includeva personale di ruoli e qualifiche eterogenee, non pertinenti a quella della ricorrente; violazione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, dell'art. 97 della Costituzione e difetto di istruttoria e motivazione, per omesso bilanciamento tra interesse privato e pubblico e per generica motivazione sulla carenza di posti; e infine, violazione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, illogicità manifesta e travisamento dei fatti, poiché l'amministrazione avrebbe considerato solo vacanze organiche relative a "Supporto Manutenzione Aeromobili" anziché valutare la compatibilità generale del profilo della ricorrente. L'amministrazione resistente aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri militari inseriti nella lista d'attesa, considerati controinteressati.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato infondata l'eccezione di inammissibilità, rilevando l'impossibilità di identificare gli altri militari nella lista oscurata. Nel merito, ha ritenuto fondati il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, accogliendoli congiuntamente in virtù della loro connessione. Il Collegio ha richiamato la propria ordinanza cautelare, sottolineando come il combinato disposto dell'art. 33 della legge n. 104/1992 e dell'art. 981 del d.lgs. n. 66/2010 (c.o.m.) imponga di considerare ai fini del trasferimento esclusivamente il "ruolo e grado di appartenenza" del militare, quale unico parametro per l'individuazione di un posto vacante. La "Direttiva DIPMA-UD-01 ed. 2022", che introduceva ulteriori restrizioni basate su "categoria/specialità/qualifica", è stata ritenuta non attuativa delle norme primarie e in contrasto con il dato letterale, traducendosi in una violazione del diritto al trasferimento. La lista d'attesa, inoltre, è stata giudicata disomogenea per gradi e specialità, con date di accoglimento anacronistiche, e non pertinente alla qualifica di "Assistente Tecnico Logistico Aeronautico" (ATLA) della ricorrente. L'amministrazione, pur accogliendo formalmente l'istanza, l'aveva di fatto respinta applicando una disciplina di dettaglio illegittima e non avendo operato alcun bilanciamento tra interesse pubblico e privato. Pertanto, il ricorso è stato accolto e il provvedimento impugnato annullato, con condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 657
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 657
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo