Ordinanza cautelare 18 novembre 2025
Decreto collegiale 23 gennaio 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00657/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01959/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1959 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Parillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Aeronautica Militare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l’annullamento
del provvedimento Prot. M_D -OMISSIS-, adottato il 31 luglio 2025 dal Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica e notificato, per il tramite del Comando -OMISSIS-, in pari data, recante rigetto dell’istanza tesa ad ottenere i benefici di cui all’art. 33, comma 3, legge 104/1992, in una alla “ Lista di attesa personale sottufficiale “Supporto Manutenzione Aeromobili – Provincia di -OMISSIS- ” di cui alla nota Prot. M_D -OMISSIS- del 29 agosto 2025 del Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – Direzione per l’Impiego del Personale Militare dell’Aeronautica ed agli ulteriori atti preordinati, connessi e consequenziali, dei quali non si conoscono data ed estremi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 il dott. AN ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente, maresciallo dell’Aeronautica militare, in forza al Comando -OMISSIS- di stanza in Treviso, con nota del 20 maggio 2025, ha manifestato la necessità di prestare assistenza, morale e materiale, al proprio genitore, e ha richiesto, ai sensi dell’art. 33, comma 3, legge 104/1992, di essere trasferita presso una sede di servizio più prossima al Comune di -OMISSIS-, luogo di residenza del portatore di handicap.
Tale istanza è stata rigettata sul presupposto dell’indisponibilità di “ carenze tra le utili posizioni organiche attestate e compatibili con il ruolo, categoria, specialità e qualifica di appartenenza dell’interessato ”.
Nell’atto predisposto a riscontro della domanda è stato altresì precisato che, “ in accordo alla Direttiva d’impiego ”, l’istante era stato “ inserito in ‘lista d’attesa’ alla movimentazione verso una p.o. coerente con il proprio ruolo e profilo professionale, per gli Enti ubicati nella provincia di -OMISSIS-, collocandosi alla posizione n. 9 della stessa ” e sarebbe stato trasferito “ al sopravvenire di una vacanza organica compatibile con il profilo posseduto, presso uno dei predetti Enti, ferma restando la permanenza del requisiti previsti dalla norma in oggetto ”.
Per quanto sopra, con istanza di accesso agli atti del 1° agosto 2025, la ricorrente ha richiesto “ copia, uso studio, non conforme della “lista d’attesa” relativa ai soggetti richiedenti la movimentazione ex L. 241/90 per la provincia di -OMISSIS-, con riferimento al ruolo, categoria, specialità e qualifica ”.
La domanda in parola è stata evasa dall’amministrazione militare con la nota prot. M_D -OMISSIS- del 29 giugno 2025 a mezzo della quale è stata inviata la lista richiesta oscurata dei dati personali nell’asserito rispetto dell’“ assetto normativo definito a seguito del Regolamento (UE) 2016/679, nell’ottica di contemperare il diritto all’accesso con la salvaguardia del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati ”.
2. Sulla scorta di tali premesse, il provvedimento adottato dall’amministrazione è stato impugnato, con atto introduttivo notificato in data 28 settembre 2025 e depositato in data 25 ottobre 2025, ai fini del suo annullamento previa adozione di misure cautelari volte alla sospensione della sua efficacia.
Nella circostanza, sono stati formulati i seguenti motivi di ricorso:
(i) Violazione dell’art. 10-bis legge 241/1990; violazione del giusto procedimento.
Il provvedimento gravato sarebbe stato adottato in mancanza dell’avviso di cui all’art. 10- bis legge 241/1990, ritenuto indispensabile, alla luce del fatto che il diniego opposto non sarebbe un provvedimento a contenuto vincolato.
Nel caso di specie, si sarebbe dovuto tenere conto di una serie di elementi complessi e variabili, tra cui le gravi condizioni di salute del disabile, le varie soluzioni prospettabili sia nell’interesse di questi che della stessa p.a., con possibilità di eventuale destinazione anche presso una qualsiasi sede diversa da quella prescelta dal dipendente;
(ii) Violazione dell’art. 21-septies legge 241/1990; nullità insanabile dei provvedimenti impugnati.
A fronte di una specifica, motivata e documentata richiesta finalizzata a prestare la dovuta assistenza al soggetto disabile, l’amministrazione avrebbe opposto un infondato, quanto inverosimile, diniego sul presupposto che la ricorrente “ è inserito in ‘lista d’attesa’ alla movimentazione verso una p.o. coerente con il proprio ruolo e profilo professionale, per gli Enti ubicati nella provincia di -OMISSIS-, collocandosi alla posizione n. 9 della stessa ”.
Tale affermazione sarebbe sconfessata dalla documentazione acquisita in sede di accesso agli atti in quanto la lista in parola risulta essere priva di sottoscrizione, della data di redazione o adozione, del protocollo nonché di elementi testuali utili a individuare la sua sicura provenienza;
(iii) Violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 5, legge 104/1992; eccesso di potere, irragionevolezza, ingiustizia grave ed illogicità manifesta.
L’amministrazione resistente, a valle di una verifica negativa circa la disponibilità di posti disponibili in provincia di -OMISSIS- “ compatibili con il ruolo, categoria, specialità e qualifica di appartenenza dell’interessato ”, avrebbe proceduto ad inserire il nominativo della ricorrente in una “ ‘lista d’attesa’ alla movimentazione verso una p.o. coerente con il proprio ruolo e profilo professionale ”.
La succitata lista, oltre a presentare i vizi meglio esposti nella precedente censura, non suddividerebbe il personale ivi compreso per ruolo e raggrupperebbe sia i marescialli che i sergenti. La stessa lista, inoltre, non sarebbe attinente alla qualifica attribuita alla ricorrente, ossia quella di “ Assistente Tecnico Logistico Aeronautico” (ATLA) con impiego presso uffici tecnici amministrativi ”.
In altri termini, la ricorrente si troverebbe inserita al nono posto di una “lista d’attesa” laddove è ricompreso personale titolare di eterogenee specialità e qualifiche, diverse da quella da lei posseduta, tanto che non sarebbe dato comprendere secondo quale criterio l’amministrazione possa individuare il personale da movimentare;
(iv) Violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 5, legge 104/1992 sotto altro profilo; violazione dell’art. 97 Cost.; difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento e disparità di trattamento.
Sarebbe stato omesso il necessario ed indispensabile bilanciamento tra l’interesse privato all’assistenza familiare del soggetto fragile e quello pubblico connesso alle esigenze organizzative dell’amministrazione.
Il provvedimento impugnato non sarebbe adeguatamente motivato in merito alla presunta e pretesa carenza di posizioni organiche presso sedi di servizio ubicate nella provincia di -OMISSIS- ed al concreto pregiudizio che ne deriverebbe all’organizzazione del servizio nell’ipotesi di trasferimento del ricorrente, né sarebbe dimostrato che il paventato vulnus alle esigenze dell’amministrazione sia, comparativamente, superiore rispetto a quello arrecato alle esigenze di cura e socializzazione del disabile;
(v) Violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 5, legge 104/1992 sotto ulteriore profilo; eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto di istruttoria sotto ulteriore profilo; illogicità manifesta; travisamento dei fatti.
L’amministrazione avrebbe valutato, in modo non corrispondente a realtà, unicamente le vacanze organiche relative alle posizioni di “Supporto Manutenzione Aeromobili”, nonostante la ratio della norma che si assume violata richieda la possibilità di un proficuo utilizzo presso la sede di destinazione del soggetto che domanda il trasferimento, cioè una collocazione compatibile con lo status del militare.
Il provvedimento gravato affiderebbe la motivazione a generiche formule descrittive, tra l’altro, della situazione riferibile, unicamente, alla categoria/specialità di appartenenza, non utile a legittimare il dissenso alla richiesta movimentazione.
3. L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio in data 4 novembre 2025 per conto dell’amministrazione militare depositando una relazione elaborata dagli uffici di quest’ultima al fine di contraddire le censure formulate e ottenere, oltre al rigetto dell’istanza cautelare, la reiezione del ricorso.
4. All’esito della camera di consiglio del 13 novembre 2025, è stata adottata l’ordinanza n. 565 pubblicata il 18 novembre 2025 con la quale è stata accolta “ la domanda cautelare, con obbligo di riesame, da parte dell’Amministrazione, della domanda di trasferimento di sede per l’assistenza del padre handicappato, con applicazioni dei principi esposti in motivazione ”.
Nello specifico, è stato ordinato all’amministrazione – “ alla luce degli elementi di fatto e di diritto considerati, nonché dei motivi di ricorso” – di “ riesaminare la domanda di trasferimento proposta dalla ricorrente, analizzando la disponibilità di un posto vacante, nella Provincia di [-OMISSIS-] , in relazione a “ruolo e grado di appartenenza”, gli unici parametri rilevanti per l’individuazione della vacanza, e che debbano essere considerati essenziali (gli unici) nell’applicazione della norma speciale art. 33 comma 5 della L. 104/92 e di quella specialissima definita all’art. 981 del D.Lgs. 66/2010 COM); senza considerare la vacanza organica con riferimento anche alla “categoria/specialità/qualifica” ”.
5. All’udienza pubblica del 5 marzo 2026, prima della quale la ricorrente ha depositato ulteriori memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, occorre esaminare l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri militari inseriti nella “lista d’attesa” per il trasferimento negli Enti della provincia di -OMISSIS- che sarebbero a tutti gli effetti da considerare quali controinteressati.
A detta dell’amministrazione, il personale che precede la ricorrente nella “lista d’attesa” è titolare di tutele sociali normativamente riconosciute e di una posizione di vantaggio attribuita dal modulo procedimentale previsto dalla direttiva d’impiego, che conferisce (o almeno dovrebbe conferire) una priorità in base alla data di presentazione dell’istanza. Tale posizione verrebbe lesa in caso di accoglimento del ricorso con contestuale immediata assegnazione del ricorrente presso l’anelata sede.
2. L’eccezione è infondata.
Come già rilevato in sede cautelare, “ i nominativi inseriti nella lista, (con dati indicati asseritamente “Aggiornati all’11.8.2025”), composta da 8 soggetti, oltre alla ricorrente, risultano oscurati (per nome, cognome, matricola), con impossibilità di poter disporre dei minimi elementi di individuazione ”.
3. Tanto chiarito, possono esaminarsi le questioni afferenti al merito e rilevare, sin d’ora, la fondatezza del terzo, del quarto e del quinto motivo di gravame che possono essere scrutinati insieme stante la connessione dei vari profili trattati.
Nell’occasione, deve nuovamente richiamarsi quanto statuito nell’ordinanza cautelare che ha operato una sintetica e, nel contempo, esaustiva disamina delle norme primarie che entrano in gioco nella vicenda in parola: l’art. 33 legge 104/1992 e l’art. 981 d.lgs 66/2010 (c.o.m.).
Il combinato disposto delle citate disposizioni pone l’accento su “ ruolo e grado di appartenenza ” del militare, ossia sugli unici parametri ai quali l’amministrazione militare deve attenersi ai fini dell’individuazione della presenza di un utile “ posto vacante e disponibile”.
In particolare, l’art. 981, comma 1, lett. b), c.o.m., nel dare applicazione all’art. 33, comma 5, legge 104/1992, prevede la necessità per il “ personale dell’Esercito italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri, di posizioni organiche previste per il <ruolo e il grado, vacanti> nella sede di richiesta di destinazione ”.
Ne consegue che la “ Direttiva DIPMA-UD-01 ed. 2022 ”, nel momento in cui stabilisce che l’assegnazione del militare in un area limitrofa (comune/provincia/regione) a quella ove risiede il portatore di handicap è subordinata al reperimento di una “ vacanza organica ” – intesa come “ ruolo/grado/categoria/specialità qualifica ” ed eventualmente anche capacità aggiuntiva o abilitazione – introduce una ulteriore e particolare restrizione per il riconoscimento del diritto al trasferimento, la quale non trova corrispondenza nel dato letterale della norma di rango primario che la circoscrive al “ ruolo e grado ” tenendo in debita considerazione la peculiarità dell’ordinamento militare.
Nel caso in esame, l’amministrazione militare, nell’accogliere formalmente l’istanza della ricorrente, l’ha – nella sostanza – respinta invocando l’applicazione di una disciplina di dettaglio che non solo non può ritenersi attuativa di quella dettata dalle sovraordinate disposizioni ma che, in concreto, si è tradotta in una sua evidente violazione.
La c.d. “lista d’attesa” alla movimentazione, ostesa a seguito di accesso agli atti, riporta un elenco di militari la cui posizione è palesemente disomogenea non foss’altro per i diversi gradi rivestiti e che risultano catalogati come appartenenti al “ personale sottufficiale ‘Supporto Manutenzione Aeromobili’ ”. Il tutto a tacere delle date di accoglimento indicate per ciascun istante, alcune delle quali (“ 17-lug-06 ”; “ 24-mar-11 ”; “ 11-giu-12 ”; “ 18-feb-16 ”) sono sintomatiche di una disfunzione nella gestione delle relative pratiche ovvero del mancato aggiornamento della lista.
Al riguardo, è appena il caso di rilevare che la ricorrente è inquadrata quale “ Maresciallo di 3^ Categoria Assistente Tecnico Logistico Aeronautico” (ATLA) con impiego presso uffici tecnici amministrativi ” e che il provvedimento gravato è stato adottato considerando le “ Tabelle ordinative organiche degli Enti aeronautici ubicati nella Regione Campania, con riferimento alla categoria/qualifica “Assistente Tecnico Logistico Aeronautico” (ATLA) ”.
Tali elementi fattuali sono stati posti a fondamento della decisione assunta da questo Tribunale nella fase cautelare anche ai fini di un riesame della domanda di trasferimento che l’amministrazione non ha inteso effettuare, dando ulteriore prova di non avere operato alcun bilanciamento tra l’interesse pubblico e quello privato attraverso un impiego alternativo della ricorrente presso la sede da questa richiesta.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbite le altre censure, il ricorso dev’essere accolto e, per l’effetto, dev’essere annullato il provvedimento impugnato.
5. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato
Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 2.000 (duemila), oltre ad accessori di legge, se dovuti, da corrispondere all’avvocato difensore, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
ZI FL, Presidente
EL RI, Primo Referendario
AN ZO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ZO | ZI FL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.