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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 24/10/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 24 OTTOBRE 2025
N.R.G. 2809/2025
All'udienza del 24 Ottobre 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa Maria Domenica Romeo, alle ore 9:015 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del
9 Ottobre 2025.
Sono presenti:
- L'Avv. Fabiano Pezzani per il ricorrente, collegato tramite piattaforma teams;
- L'Avv. AZ CA per collegato tramite CP_1
piattaforma teams;
- L'Avv. Giovanna Suriano per per delega dell'avv. CP_2
NG LA, collegata tramite piattaforma teams;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa. I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e nei verbali processuali e chiedono che la causa venga decisa, danno, infine, atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 9:20, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato più tardi per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 15:43 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 15,48;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP Avv. Maria
D. Romeo, all'udienza del 24.10.2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n.
RG 2809/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. Fabiano Pezzani, giusta procura in atti;
ricorrente
E
Controparte_3
in persona del suo Presidente, legale
[...]
rappresentante pro-tempore, avvocati NG Maria
LA e DA DO;
resistente
E
3 in Controparte_4
persona del rappresentata e difesa dall'avv. CP_5
CA AZ, giusta procura in atti;
Oggetto: ricorso avverso comunicazione di fermo amministrativo.
Dando lettura alle ore 15:44, assenti le parti dei seguenti,
motivi di fatto e diritto della decisione
La ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
09480202500004281000”, in relazione alla sottesa cartella n. 39420230003214170000, avente ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione commercianti, per i periodi 1-2-3/2017, eccependone l'illegittimità, per la mancata notifica degli atti prodromici, la prescrizione e l'erronea applicazione delle sanzioni e degli interessi.
Si costituiva in giudizio Controparte_4
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la pendenza del giudizio n. 981/2025, avente il medesimo oggetto.
Si costituiva pure deducendo l'inammissibilità CP_2
dell'azione e l'attualità del credito.
La domanda non è fondata per i motivi di seguito riportati.
4 In via preliminare va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata da CP_1
Ed infatti, quando l'opposizione ha ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria, la controparte deve essere individuata nell'ente impositore e non nell'agenzia di riscossione.
In tema di opposizioni avverso intimazioni di pagamento dell , Controparte_6
relative a crediti previdenziali, ove il motivo di impugnazione abbia ad oggetto, come nel caso che ci occupa, l'accertamento dell' insussistenza del credito portato nella cartella di pagamento, che, rappresenta il titolo a monte della richiesta di pagamento, il legittimato passivo del giudizio di opposizione deve essere individuato nell'ente impositore, titolare della pretesa creditoria, e non nell'ente di riscossione.
La legittimazione passiva dell'ente di riscossione può sussistere, da solo o eventualmente unitamente a quella dell'ente impositore, nella sola ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione. Questo è il principio stabilito dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, con la recente sentenza n. 782/23, pubblicata in data
26 maggio 2023, che , si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato conseguente alla recente pronuncia della Sezioni
5 unite della Suprema Corte (si veda Cass. Civ., Sez.
Un., n. 7514 del 8.3.2022).
Ciò posto, sempre in via preliminare va dato atto dell'ammissibilità dell'azione proposta.
Ed infatti, l'eccezione, secondo cui la cartella è divenuta ormai titolo irretrattabile per mancata opposizione entro il termine perentorio di cui all'art. 24 del D.lgs 46/1999, non può ritenersi fondata, ciò in quanto, se è vero che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede, che, il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e l'inutile decorso di questo termine comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione.
E' vero anche, che, spirato il termine di cui si tratta senza, che, il contribuente abbia proposto opposizione, il credito iscritto a ruolo si consolida e non è più contestabile, neppure con un'azione di accertamento negativo o di opposizione all'esecuzione.
Ma è altrettanto vero che se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, esso deve essere rilevato d'ufficio dal giudizio, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
6 Quanto al merito, la domanda non può essere accolta.
Il ricorrente eccepisce l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione per il decorso del termine di cinque anni come previsto dalla legge
335/95, in quanto dalla data della presunta notifica degli atti opposti, alla data di invio dell'intimazione de qua, era intercorso un tempo superiore a cinque anni, senza che fosse posto in essere alcun atto interruttivo.
Ed invero, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L.
335/95, le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in 5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (17.08.95). I nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge 335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 con riferimento a
7 tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.
Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Considerando a questo punto che il preavviso opposto risulta notificato in data 26 febbraio 2025, avuto riguardo che ha dato prova in atti che CP_2
l'imposizione discende da comunicazione di debito
8 notificata il 14.07.2022, considerato che la data di scadenza dei versamenti in questione (riferiti al
2017) decorre dal 2.07.2018, e, che, la comunicazione di debito è stata notificata nel rispetto dei termini di prescrizione, rilevato, infine, che, l'AVA opposto risulta notificato in data 15 Febbraio 24, il credito oggetto di causa non può considerarsi prescritto.
Nulla sulla domanda di illegittimità di interessi e sanzioni, poiché, inammissibile, in quanto, trattandosi di opposizione ex art. 617 c.p.c., andava sollevata entro 20 giorni dalla notifica dell'AVA n.
39420230003214170000.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione del Giudice del Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Estromette dal giudizio per le causali di cui in CP_1
parte motiva;
2) Rigetta la domanda per i motivi sopra esposti e dichiara attuale ed esigibile il credito di cui all'AVA n.
39420230003214170000;
9 3) Condanna la ricorrente a rifondere ai resistenti le spese di lite, che, liquida in € 516,60, cadauno oltre accessori, come per legge, ove dovuti.
Palmi, 24 Ottobre 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Maria D. Romeo
10
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 24 OTTOBRE 2025
N.R.G. 2809/2025
All'udienza del 24 Ottobre 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa Maria Domenica Romeo, alle ore 9:015 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del
9 Ottobre 2025.
Sono presenti:
- L'Avv. Fabiano Pezzani per il ricorrente, collegato tramite piattaforma teams;
- L'Avv. AZ CA per collegato tramite CP_1
piattaforma teams;
- L'Avv. Giovanna Suriano per per delega dell'avv. CP_2
NG LA, collegata tramite piattaforma teams;
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori delle parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa. I difensori delle parti precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e nei verbali processuali e chiedono che la causa venga decisa, danno, infine, atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 9:20, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato più tardi per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 15:43 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 15,48;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP Avv. Maria
D. Romeo, all'udienza del 24.10.2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n.
RG 2809/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. Fabiano Pezzani, giusta procura in atti;
ricorrente
E
Controparte_3
in persona del suo Presidente, legale
[...]
rappresentante pro-tempore, avvocati NG Maria
LA e DA DO;
resistente
E
3 in Controparte_4
persona del rappresentata e difesa dall'avv. CP_5
CA AZ, giusta procura in atti;
Oggetto: ricorso avverso comunicazione di fermo amministrativo.
Dando lettura alle ore 15:44, assenti le parti dei seguenti,
motivi di fatto e diritto della decisione
La ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
09480202500004281000”, in relazione alla sottesa cartella n. 39420230003214170000, avente ad oggetto l'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione commercianti, per i periodi 1-2-3/2017, eccependone l'illegittimità, per la mancata notifica degli atti prodromici, la prescrizione e l'erronea applicazione delle sanzioni e degli interessi.
Si costituiva in giudizio Controparte_4
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la pendenza del giudizio n. 981/2025, avente il medesimo oggetto.
Si costituiva pure deducendo l'inammissibilità CP_2
dell'azione e l'attualità del credito.
La domanda non è fondata per i motivi di seguito riportati.
4 In via preliminare va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata da CP_1
Ed infatti, quando l'opposizione ha ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza della pretesa creditoria, la controparte deve essere individuata nell'ente impositore e non nell'agenzia di riscossione.
In tema di opposizioni avverso intimazioni di pagamento dell , Controparte_6
relative a crediti previdenziali, ove il motivo di impugnazione abbia ad oggetto, come nel caso che ci occupa, l'accertamento dell' insussistenza del credito portato nella cartella di pagamento, che, rappresenta il titolo a monte della richiesta di pagamento, il legittimato passivo del giudizio di opposizione deve essere individuato nell'ente impositore, titolare della pretesa creditoria, e non nell'ente di riscossione.
La legittimazione passiva dell'ente di riscossione può sussistere, da solo o eventualmente unitamente a quella dell'ente impositore, nella sola ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione. Questo è il principio stabilito dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, con la recente sentenza n. 782/23, pubblicata in data
26 maggio 2023, che , si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato conseguente alla recente pronuncia della Sezioni
5 unite della Suprema Corte (si veda Cass. Civ., Sez.
Un., n. 7514 del 8.3.2022).
Ciò posto, sempre in via preliminare va dato atto dell'ammissibilità dell'azione proposta.
Ed infatti, l'eccezione, secondo cui la cartella è divenuta ormai titolo irretrattabile per mancata opposizione entro il termine perentorio di cui all'art. 24 del D.lgs 46/1999, non può ritenersi fondata, ciò in quanto, se è vero che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede, che, il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e l'inutile decorso di questo termine comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione.
E' vero anche, che, spirato il termine di cui si tratta senza, che, il contribuente abbia proposto opposizione, il credito iscritto a ruolo si consolida e non è più contestabile, neppure con un'azione di accertamento negativo o di opposizione all'esecuzione.
Ma è altrettanto vero che se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, esso deve essere rilevato d'ufficio dal giudizio, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
6 Quanto al merito, la domanda non può essere accolta.
Il ricorrente eccepisce l'estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione per il decorso del termine di cinque anni come previsto dalla legge
335/95, in quanto dalla data della presunta notifica degli atti opposti, alla data di invio dell'intimazione de qua, era intercorso un tempo superiore a cinque anni, senza che fosse posto in essere alcun atto interruttivo.
Ed invero, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, L.
335/95, le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, a decorrere dal 1° gennaio 1996 si prescrivono in 5 anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o suoi superstiti, mentre tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge (17.08.95). I nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge 335/95, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 con riferimento a
7 tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, hanno affermato il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.
Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Considerando a questo punto che il preavviso opposto risulta notificato in data 26 febbraio 2025, avuto riguardo che ha dato prova in atti che CP_2
l'imposizione discende da comunicazione di debito
8 notificata il 14.07.2022, considerato che la data di scadenza dei versamenti in questione (riferiti al
2017) decorre dal 2.07.2018, e, che, la comunicazione di debito è stata notificata nel rispetto dei termini di prescrizione, rilevato, infine, che, l'AVA opposto risulta notificato in data 15 Febbraio 24, il credito oggetto di causa non può considerarsi prescritto.
Nulla sulla domanda di illegittimità di interessi e sanzioni, poiché, inammissibile, in quanto, trattandosi di opposizione ex art. 617 c.p.c., andava sollevata entro 20 giorni dalla notifica dell'AVA n.
39420230003214170000.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione del Giudice del Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Estromette dal giudizio per le causali di cui in CP_1
parte motiva;
2) Rigetta la domanda per i motivi sopra esposti e dichiara attuale ed esigibile il credito di cui all'AVA n.
39420230003214170000;
9 3) Condanna la ricorrente a rifondere ai resistenti le spese di lite, che, liquida in € 516,60, cadauno oltre accessori, come per legge, ove dovuti.
Palmi, 24 Ottobre 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Maria D. Romeo
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