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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 2474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2474 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. I CIVILE
Composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi presidente rel. dott.ssa Filomena Albano giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1492/2025 del ruolo generale affari di volontaria giurisdizione vertente
TRA
, nato a [...] il 16/08/1952 (c.f. Parte_1
e residente a [...]92C, C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. SCATTINI FABRIZIO, giusta procura allegata al ricorso
ADOTTANTE
E
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) e residente a [...]N. 92C C.F._2
ADOTTANDA
Con l'intervento del PM presso il Tribunale
2
OGGETTO: adozione di maggiorenne
IL TRIBUNALE esaminati gli atti, premesso che ha proposto istanza di Parte_1 adozione, ai sensi dell'art. 313 c.c. nei confronti di
[...] nata a [...] il [...], avendo instaurato con la CP_1 stessa un forte legame affettivo, quasi genitoriale, a cui intende dare una veste giuridica e precisando che l'adottanda è figlia del proprio coniuge, sig.ra , nata dalla precedente unione con il sig. Parte_2
; Per_1 acquisiti all'udienza fissata per la comparizione delle parti il consenso dell'adottante e dell'adottanda, nonché l'assenso della moglie dell'adottante e madre biologica dell'adottanda, sig.ra ; Parte_2 rilevato che il padre biologico dell'adottanda, sig. , cui è stato Per_1 notificato il ricorso introduttivo unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, non è comparso e non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'istanza di adozione della propria figlia da parte del sig.
; Parte_1 rilevato che l'adottante ha dimostrato, nei modi di legge, di avere una situazione patrimoniale adeguata;
atteso che il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto, non ha formulato specifici rilievi;
ritenuto che
non sono emerse circostanze ostative all'adozione, la quale appare rispondere agli interessi anche affettivi dell'adottanda; visti gli artt. 291, 294, 296, 297,311 e 313 c.c.; rilevato che nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese del procedimento;
P.Q.M.
3
Il Tribunale, decidendo sull'istanza proposta da e diretta Parte_1 all'adozione di , Controparte_1 dichiara farsi luogo all'adozione di cui all'istanza, con tutti gli effetti che ne derivano ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti;
dispone, quanto al cognome e conformemente all'art. 299 c.c., che l'adottanda, assuma quello dell'adottante “ ”, Parte_1 anteponendolo al proprio di origine “ ”. CP_1
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Roma, in data 13/10/2025
IL PRESIDENTE EST.
(Dr.ssa Marta Ienzi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZ. I CIVILE
Composto dai magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi presidente rel. dott.ssa Filomena Albano giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1492/2025 del ruolo generale affari di volontaria giurisdizione vertente
TRA
, nato a [...] il 16/08/1952 (c.f. Parte_1
e residente a [...]92C, C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. SCATTINI FABRIZIO, giusta procura allegata al ricorso
ADOTTANTE
E
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) e residente a [...]N. 92C C.F._2
ADOTTANDA
Con l'intervento del PM presso il Tribunale
2
OGGETTO: adozione di maggiorenne
IL TRIBUNALE esaminati gli atti, premesso che ha proposto istanza di Parte_1 adozione, ai sensi dell'art. 313 c.c. nei confronti di
[...] nata a [...] il [...], avendo instaurato con la CP_1 stessa un forte legame affettivo, quasi genitoriale, a cui intende dare una veste giuridica e precisando che l'adottanda è figlia del proprio coniuge, sig.ra , nata dalla precedente unione con il sig. Parte_2
; Per_1 acquisiti all'udienza fissata per la comparizione delle parti il consenso dell'adottante e dell'adottanda, nonché l'assenso della moglie dell'adottante e madre biologica dell'adottanda, sig.ra ; Parte_2 rilevato che il padre biologico dell'adottanda, sig. , cui è stato Per_1 notificato il ricorso introduttivo unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, non è comparso e non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'istanza di adozione della propria figlia da parte del sig.
; Parte_1 rilevato che l'adottante ha dimostrato, nei modi di legge, di avere una situazione patrimoniale adeguata;
atteso che il Pubblico Ministero, ritualmente intervenuto, non ha formulato specifici rilievi;
ritenuto che
non sono emerse circostanze ostative all'adozione, la quale appare rispondere agli interessi anche affettivi dell'adottanda; visti gli artt. 291, 294, 296, 297,311 e 313 c.c.; rilevato che nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese del procedimento;
P.Q.M.
3
Il Tribunale, decidendo sull'istanza proposta da e diretta Parte_1 all'adozione di , Controparte_1 dichiara farsi luogo all'adozione di cui all'istanza, con tutti gli effetti che ne derivano ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti;
dispone, quanto al cognome e conformemente all'art. 299 c.c., che l'adottanda, assuma quello dell'adottante “ ”, Parte_1 anteponendolo al proprio di origine “ ”. CP_1
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Roma, in data 13/10/2025
IL PRESIDENTE EST.
(Dr.ssa Marta Ienzi)