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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 28/05/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. Vol. n. 277/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di TO, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 277/2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Covelli;
Parte_1 C.F._1
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Parte_2 C.F._2
Zannino; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 13.03.2024, e Parte_1 Pt_2
– premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 19.09.1998 in TO (trascritto
[...]
nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 249, Parte II, Serie A, Anno 1998), dal quale sono nate due figlie, ormai maggiorenni;
che è venuta meno l'affectio coniugalis per divergenze e disaccordi tali da rendere intollerabile la convivenza – hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nonché – all'esito del procedimento di separazione e dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale, decorsi i termini di legge – pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, con ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di TO di annotare la emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Hanno altresì chiesto la trattazione scritta del procedimento, con rinuncia a comparire all'udienza, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Con sentenza n. 94/2024, depositata in data 01.11.2024, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata successivamente rimessa sul ruolo del giudice relatore per la successiva pronuncia di divorzio.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970.
Sono trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, ed è pacifica tra le parti l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per tale periodo. Con le note scritte depositate dalle parti in occasione dell'udienza cartolare fissata al momento della rimessione della causa sul ruolo, le stesse hanno dichiarato di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70; con le medesime note scritte, le parti hanno anche confermato le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e la domanda congiunta delle parti di pronuncia della sentenza di divorzio consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso, alle condizioni ivi concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TO in data 19.09.1998 da e (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al Parte_1 Parte_2
n. 249, Parte II, Serie A, Anno 1998), alle condizioni indicate in ricorso;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in TO, nella camera di consiglio del 22.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di TO, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 277/2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Covelli;
Parte_1 C.F._1
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Parte_2 C.F._2
Zannino; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato il 13.03.2024, e Parte_1 Pt_2
– premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 19.09.1998 in TO (trascritto
[...]
nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 249, Parte II, Serie A, Anno 1998), dal quale sono nate due figlie, ormai maggiorenni;
che è venuta meno l'affectio coniugalis per divergenze e disaccordi tali da rendere intollerabile la convivenza – hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, nonché – all'esito del procedimento di separazione e dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale, decorsi i termini di legge – pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, con ordine all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di TO di annotare la emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Hanno altresì chiesto la trattazione scritta del procedimento, con rinuncia a comparire all'udienza, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Con sentenza n. 94/2024, depositata in data 01.11.2024, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e la causa è stata successivamente rimessa sul ruolo del giudice relatore per la successiva pronuncia di divorzio.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970.
Sono trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, ed è pacifica tra le parti l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per tale periodo. Con le note scritte depositate dalle parti in occasione dell'udienza cartolare fissata al momento della rimessione della causa sul ruolo, le stesse hanno dichiarato di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70; con le medesime note scritte, le parti hanno anche confermato le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e la domanda congiunta delle parti di pronuncia della sentenza di divorzio consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso, alle condizioni ivi concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TO in data 19.09.1998 da e (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al Parte_1 Parte_2
n. 249, Parte II, Serie A, Anno 1998), alle condizioni indicate in ricorso;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in TO, nella camera di consiglio del 22.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli