Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 3950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3950 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 20/05/2025 SENTENZA nella causa iscritta al numero 21425/2023 R.G. TRA
, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MAZZELLA VITO presso il cui studio in Casamicciola Terme (NA) elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE E in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_1
ROMANO PASQUALE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Casoria (NA)
RESISTENTE NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. ARDOLINO DIODATA CP_2 elettivamente domiciliato in Napoli, presso la sede dell'ente
LITISCONSORTE NECESSARIO
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 17.11.2023 il ricorrente, dipendente della società resistente dal 3 giugno
2022 al 31 agosto 2023 con profilo di impiegato ed inquadramento nel livello III del C.C.N.L. Edilizia e Industria, rivendica l'inquadramento nel livello VII del vigente C.C.N.L di settore, assumendo di aver sovrainteso e coordinato l'attività imprenditoriale, con funzioni direttive.
Lamenta il mancato rimborso di anticipi versati per spese necessarie a svolgere l'attività d'impresa (effettuati con propria carta di credito e rimborsati solo in parte, come risultante da prova documentale in buste paga e negli estratti conto), ferie non godute, t.f.r., straordinari, riposi ed alcuni ratei non versati, unitamente agli accessori e crediti previdenziali;
di qui le dimissioni in data
31.08.2023.
Ha concluso chiedendo l'accertamento del proprio rapporto di subordinazione alle dipendenze della resistente con il richiesto inquadramento superiore, e la condanna della resistente al pagamento, in proprio favore, delle differenze retributive per un importo pari ad € 77.954,97 (di cui € 10.035,73 per anticipi spese non corrisposte e € 67.919,24 per differenze retributive ed accessori), ovvero, in caso di accertamento del Livello III, di complessivi € 51.298,41 (di cui € 10.035,73 per anticipi spese non rimborsati e € 41.262,68 per spettanze retributive ed accessori residuali e non pagate); il tutto con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la società resistente, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese. Preliminarmente contestava il riconoscimento del superiore inquadramento in quanto il ricorrente, dalla data di assunzione e sino alle dimissioni, aveva esercitato mansioni quale impiegato rientranti nel Livello III del C.C.N.L. di settore, sotto la sorveglianza della Direzione che impartiva ogni direttiva. A sostegno delle proprie ragioni eccepiva, altresì, che le spese vive affrontate dal ricorrente erano state integralmente erogate, che non erano stati dettagliati gli importi rivendicati a titolo di lavoro straordinario, che l'orario di lavoro non aveva mai travalicato l'orario contrattuale e che i conteggi elaborati erano erronei. Concludeva rilevando che il ricorrente, dimessosi in data 31.08.2023 senza preavviso, aveva arrecato danno al buon nome dell'impresa, paventandone un insussistente stato di decozione, prossimo alla manifesta insolvenza, e spiegava domanda riconvenzionale volta alla di lui condanna al pagamento in proprio favore dell'indennità sostitutiva, in misura di €. 2.993,66, nonché
In ordine alla domanda concernente il corretto inquadramento contrattuale del ricorrente, occorre preliminarmente richiamare la descrizione di entrambi i livelli di inquadramento di cui al CCNL per i dipendenti delle aziende del settore Edilizia Industria. Al 3° livello appartengono: “gli impiegati d'ordine, sia tecnici che amministrativi, aventi mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale.
Impiegati tecnici di 3ª categoria:
– Addetto a calcoli e computi relativi alla contabilità tecnico–amministrativa dei lavori, in via continuativa e con funzioni esecutive.
Impiegati amministrativi di 3ª categoria:
– Impiegato con mansioni puramente esecutive che cura la compilazione delle paghe e ne effettua i versamenti ai lavoratori, provvedendo ai conteggi ed ai versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali in esecuzione delle norme specifiche che gli vengono date dai superiori.
– Operatore – impiegato che provvede alla preparazione e all'avviamento dell'elaboratore elettronico, ne cura la gestione operativa e ne segue e controlla da consolle i vari cicli di lavoro assicurandone la regolarità con interventi di ordine e di rettifica”. Al 7° livello appartengono: “gli impiegati con funzioni direttive che, oltre a possedere le caratteristiche indicate nella declaratoria del 6° livello, nonché una specifica esperienza professionale, siano formalmente preposti dalla Direzione aziendale a ricoprire ruoli o funzioni per i quali siano previste peculiari responsabilità e deleghe, in alcuni settori o unità produttive di particolare rilevanza tecnica o amministrativa della organizzazione aziendale, al fine dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi dell'impresa”. Dalla prova espletata, non reputa il giudicante provata la bontà della tesi difensiva di parte istante.
Più precisamente, anche le dichiarazioni rese dal teste - fratello del ricorrente ed Testimone_1 unico teste da questi addotto, dipendente della società resistente dal 2022 - non appaiono idonee a consentire di sussumere le mansioni svolte dal ricorrente nel superiore livello richiesto.
Questi ha infatti dichiarato che il fratello faceva il giro dei cantieri, da solo, o talvolta con il titolare sig. , anche presso il cantiere di Terni;
“preciso che egli con i geometri e gli ingegneri Pt_2 giravano per andare a vedere i lavori che si dovevano fare presso lo stesso cantiere. Non ho mai visto mio fratello dare dei soldi ad alcuno presso il cantiere. Essendo io capocantiere, il ricorrente, mio fratello, mi dava indicazioni sul da farsi, ad esempio, scartavetrare le pareti esterne, spazzare, mettere l'isolante sulle pareti esterne e fare il “cappotto”. Le comunicazioni avvenivano tra il ricorrente, il titolare sig. , gli ingegneri, il geometra e si Pt_2 chiudevano in ufficio per stabilire cosa fare.
Eventuali sostituzioni di personale venivano predisposte previa individuazione della risorsa da parte del geometra sig. . Questi prendeva anche le misure necessarie per le opere;
non so chi avesse CP_3 il contatto con i clienti.”. Le circostanze riferite non evidenziano alcuna specifica esperienza professionale posseduta dall'istante, né il possesso di peculiari responsabilità e/o deleghe di particolare rilevanza tecnica o amministrativa nell'ambito della organizzazione aziendale;
il teste non ha assistito alle
“comunicazioni” tra il ricorrente, il titolare sig. , gli ingegneri, il geometra, i quali “si Pt_2 chiudevano in ufficio”, dunque non è dato conoscere cosa accadesse in tali riunioni. Infine, anche in merito alle “indicazioni sul da farsi” date dal ricorrente al teste, non è dato comprendere alcun livello di autonomia di conferimento da parte dell'istante, o se questi si limitasse a trasmettere le informazioni e le decisioni prese da altri.
Dal canto loro, i testi di parte resistente hanno dichiarato: - (teste , dipendente della resistente dal marzo 2023, con mansioni di Testimone_2 CP_4 responsabile tecnico) “mi occupo della gestione dei cantieri, delle contabilità dei cantieri per la produzione mensile, del rapporto con fornitori e committenti... Ho incontrato il ricorrente presso i cantieri con frequenza di circa una volta a settimana di media, quando veniva a prendere della documentazione, ovvero i documenti degli operai…. Per quanto io abbia potuto vedere, il ricorrente ritirava la detta documentazione, oppure la documentazione di cantiere (buoni consegna di materiale, fatture), oppure faceva la foto dei documenti degli operai che dovevano essere assunti.
Il capocantiere comune a tutti i cantieri era AB CE, che aveva contatti anche con i committenti o prendeva misure per la contabilità; attualmente, e da marzo 2023, sono unico ad occuparmi della contabilità; da quando sono arrivato io, mi occupo anche del rapporto con i committenti pur se questi ha comunque contatti con loro lavorando prima di me. Io giravo per i cantieri, trattenendomi presso ciascuno di essi il tempo necessario. Non so quanto tempo si trattenesse il ricorrente, il quale escludo che girasse per i cantieri, o, meglio, escludo che sia mai salito sui ponteggi.
Quando sono arrivato il geometra mi disse di confrontarmi con il capocantiere AB, CP_5 che era quello che conosceva i cantieri e aveva contatti con i committenti. Il ricorrente escludo che si occupasse di problematiche tecniche.
Sono stato assunto con livello settimo per poter far fronte a problematiche di natura tecnica.
Gli operai venivano pagati con bonifico;
AB prendeva le presenze e le comunicava in ufficio ove vi erano delle segretarie;
noi dipendenti anticipavamo le spese e la società ce le rimborsava in busta paga. Mi riferisco ad importi minimi, di 100/200 euro al massimo. L'azienda ci fornisce di schede carburante e buoni pasto, nonché telepass. Se vi erano anticipi di importo maggiore, l'azienda pagava con bonifico successivo oppure un bonifico anticipato in acconto dal quale scalavamo il materiale. Prima dell'agosto 2023, la società si affidò a tal per la gestione del Persona_1 personale dell'azienda, soggetto nei cui confronti io e l'azienda siamo parte lesa in un processo penale.
Preciso infatti che è emerso, e tanto riferisco in quanto ho parlato con i relativi titolari, che alcuni nostri committenti erano stati contattati dal ricorrente e dal sig. per Per_1 Part screditare la società resistente. Mi riferisco alle società , GL RU, AS,
AN e CCT di Teramo, che hanno inoltrato delle comunicazioni di rescissione dai contratti in essere con la avendo appreso notizie circa la probabile decozione della CP_1
Più precisamente, nei lavori sarebbero subentrati il ricorrente e il ” CP_1 Per_1
- (teste dipendente di parte resistente da quando esiste la società) “Il Testimone_3 ricorrente ha iniziato a lavorare per la dopo il periodo di ferie di agosto 2022… CP_1
Lui portava a me che lavoravo quale capocantiere i documenti degli operai, i vestiti, e si tratteneva per un periodo di tempo limitato che andava da 10 minuti a mezz'ora. Io ero capocantiere di tutti i cantieri e giravo per essi. Finché non è arrivato il teste che è appena uscito , dell'aspetto tecnico me ne occupavo io unitamente al titolare sig. Tes_2
. Pt_2
Eseguivo io gli acquisti per il materiale di tutti i cantieri, poi mandavo le ricevute in ufficio, ove venivano contabilizzate;
poteva capitare che consegnassi le ricevute al ricorrente che avrebbe dovuto poi portarle in ufficio. Successivamente, i pagamenti avvenivano ad opera della società con bonifico;
io non avevo carta di credito, mi recavo presso i fornitori ed eseguivo gli ordini;
gli operai ed anche io avevamo delle schede su cui venivano caricati i buoni pasto, le schede carburante, da quest'anno ho avuto il telepass, avendo cantieri presso i quali devo recarmi utilizzando l'autostrada. Non ho mai visto il ricorrente occuparsi di pagamenti per acquisti;
gli operai venivano retribuiti con bonifico, tanto riferisco in quanto io li ho aiutati per avere conti correnti sui quali versare gli stipendi. Non so dire se il ricorrente avesse o meno un orario di lavoro, io lo vedevo solo per il tempo limitato di cui ho fatto prima riferimento. Per quanto io ne sappia, all'epoca dei fatti di causa, l'unico telepass era in dotazione del titolare, ma non sono in grado di riferire altro. L'estate del 2023 mi sono recato in Romania e quando sono tornato mi sono trovato con un falso licenziamento, o, meglio, avendo fatto un incidente al ritorno in Italia, presso l'ospedale hanno riscontrato che io non ero in regola. Ho parlato con il titolare, che mi ha detto che presso la società erano arrivate delle dimissioni da parte mia e di un altro operaio sig. che come me tornava dalla Romania. Poiché io non avevo inviato alcuna CP_6 dimissione, abbiamo sporto denuncia insieme al titolare presso la guardia di finanza.” Orbene, partendo da tali dichiarazioni, non è emerso svolgimento ad opera dell'istante di alcuna attività di particolare responsabilità, o di coordinamento e gestione delle risorse presenti sui cantieri, né autonomia di iniziativa. Neppure può dirsi provata una durata di svolgimento delle prestazioni giornaliere in misura eccedente l'orario o il periodo come contrattualizzati;
con la conseguenza che l'attività svolta dal ricorrente appare esattamente corrispondente al livello 3° di inquadramento del lavoratore, e non può dirsi eccedente l'orario contrattualizzato;
alcuna allegazione è poi contenuta in ricorso in merito ai livelli di inquadramento intermedi. Di nessuna valenza probatoria nel senso voluto, il documento contenente i presunti messaggi
WhatsApp e le presunte conversazioni tra il titolare della Universal Costruzioni s.r.l. e il dipendente sig. , presente in atti di parte ricorrente, in quanto, considerato l'avvenuto Parte_1 disconoscimento specifico contenuto in memoria, trattasi di un documento di incerta autenticità e di dubbia attribuzione delle conversazioni, ciò perché non sono stati offerti in produzione in giudizio eventuali supporti informatici al fine di verificarne la provenienza;
il relativo contenuto dei messaggi non appare comunque dirimente.
In merito ai rimborsi, avuto riguardo alla ferma contestazione di parte resistente circa il collegamento, delle spese indicate nei bonifici in atti, all'attività di lavoro svolto dall' per Pt_1 conto dell'impresa, non può dirsi raggiunta la prova di spettanza al ricorrente. Ciò in quanto le spese vive de quibus risultano documentate in documenti di parte, e comunque non sono ricollegabili a cantieri rispetto ai quali è acquisito il dato di pertinenza ad opere in relazione alle quali l'istante ha operato per conto della società; infine, non risulta provato, anzi il teste
[...] ha escluso, che il ricorrente si occupasse di pagamenti per acquisti, o agli operai, i Testimone_3 quali venivano retribuiti con bonifico. Quanto al TFR, ricompreso nei conteggi prodotti col ricorso, richiesti chiarimenti alle parti unicamente la resistente ne ha, dietro richiesto del giudicante, indicato il quantum in € 1.605,98 lordi, pari ad un importo netto di € 1.295,12, come da busta paga prodotta;
in atti, quanto alle competenze di fine rapporto di agosto 2023, a fronte di uno statino paga per €. 5.493,67 lordi, pari ad €. 3.576,42 netti, la parte resistente ha dato prova unicamente della corresponsione di €. 623,00 netti. Residuano dunque in favore dell'istante complessivamente €. 7.099,65 lordi, da cui, operata la deduzione sul netto come corrisposta dalla resistente, si perviene ad €. 4.248,54 netti.
La mancanza di prova circa la giusta causa di dimissioni da parte del lavoratore, secondo il quale egli vi sarebbe “stato costretto dalla mancanza di retribuzione e rimborso delle ingenti spese sostenute e non rimborsate senza alcun giustificato motivo, né motivazione alcuna”, impone l'accoglimento della domanda riconvenzionale di parte resistente. In via preliminare ne va ritenuta l'ammissibilità in quanto chiedere di “fissare nuova udienza di discussione a seguito della domanda riconvenzionale proposta dalla Società” equivale a chiederne il differimento, il che è conforme al dettato di cui all'art. 418 c.p.c.
In secondo luogo, la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del P.M. nei modi previsti dall'art. 405 c.p.p., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari (Cassazione civile sez. VI, 14/05/2018, n.11688).
Sussistono poi i requisiti di ammissibilità della domanda riconvenzionale, anche con riferimento ai fatti di cui in riconvenzionale rispetto al titolo fatto valere nella domanda principale, il che rende consigliabile decidere entrambe le questioni nello stesso processo, realizzando così il cosiddetto simultaneus processus (Cass. 27654/2011). La quantificazione della domanda avente ad oggetto la condanna del sig. al Parte_1 pagamento della somma di € 2.993,66 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, operata come in memoria, e corrispondente ad un mese in relazione agli anni di servizio (non superiore a 5 anni), non è stata oggetto di puntuale e specifica contestazione di parte ricorrente;
dunque, appare corretta e può farsi propria previo rinvio al disposto di cui all'art. 71 del CCNL applicabile. Quanto alla domanda di condanna del ricorrente al pagamento di “€. 20.000,00 per i danni all'immagine che lo stesso dipendente, con la condotta assunta, ha cagionato alla Universal Costruzioni s.r.l.”, la stessa va disattesa per i motivi di seguito esposti.
In tema di risarcimento del danno, il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice del merito dagli artt. 1226 e 2056 c.c., s'inquadra nel potere generale attribuitogli dal disposto dell'art. 115 c.p.c., sì che non si estrinseca in un giudizio d'equità ma in un giudizio di diritto caratterizzato dall'equità giudiziale correttiva od integrativa, e trova ingresso, a condizione che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata o infine debba ritenersi in re ipsa in quanto discendente in via diretta ed immediata dalla stessa situazione illegittima rappresentata in causa, nel solo caso di obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur. Grava, pertanto, sulla parte interessata dimostrare, secondo la regola generale posta dall'art. 2697 c.c., ogni elemento di fatto, di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo esplichi la sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione della misura del danno stesso (cfr. in termini Corte appello Campobasso, 28/09/2022, n.236).
Nel caso di specie, la proposizione di querela e le allegazioni di parte resistente, in parte provate in giudizio nel loro verificarsi, non consentono di reputare provata la ricorrenza dell'an del danno, in quanto anche nelle note da ultimo depositate si fa riferimento ad una condotta che è “stata foriera di importante pregiudizio per l'immagine della Universal Costruzioni s.r.l. e del suo amm.re p.t., i cui effetti nel periodo in cui i suoi cantieri erano ubicati ad Ascoli Piceno e nella sua vasta provincia sono stati affrontati, sì, con spirito di abnegazione, serietà e professionalità ma con patimento non seriamente contestabile”. Seppure allegata la condotta potenzialmente diffamatoria, il danno deve sempre essere sostenuto da prove adeguate: infatti non è ammissibile il danno "in re ipsa", ossia un danno esistente per il solo fatto che sia stata accertata una condotta diffamatoria. Di qui il rigetto della domanda riconvenzionale in parte qua. Conclusivamente, operando una compensazione tra il maggior avere dell'istante pari ad €. 7.099,65 lordi - da cui, operata la deduzione sul netto come corrisposta dalla resistente, si perviene ad €.
4.248,54 netti, come sopra meglio chiarito - e l'avere della società a titolo di mancato preavviso, pari ad € 2.993,66 lordi a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, consegue la condanna della società al relativo pagamento in favore del ricorrente come in dispositivo, oltre rivalutazione ed interessi dal 31.8.2023 al saldo.
Le spese del giudizio si compensano per i 4/5, tenuto conto del limitato accoglimento della domanda principale e di quella riconvenzionale;
nel residuo seguono la soccombenza della parte resistente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli così provvede:
- accoglie la domanda principale e la domanda riconvenzionale per quanto di ragione;
- per l'effetto, operata la compensazione tra le rispettive poste debitorie e creditorie delle parti, condanna in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'importo di €. 4.105,99 lordi, da cui vanno detratti €. 623,00 netti, oltre rivalutazione ed
[...] interessi dal 31.8.2023 al saldo come meglio specificato in motivazione;
- condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che, compensate per 4/5, liquida nel residuo in complessivi €. 925,80, oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione all'avv. Vito Mazzella.
Così deciso in Napoli, il 20.5.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon