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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/07/2025, n. 2650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2650 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 7122/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13-17/06/2025 da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Michela Pusceddu presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Manuela Roberta Nabissi presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in IE ME (MI) in data 08/07/1995 (atto n.38 – parte II, Seria A, anno 1995)
□ separati consensualmente con verbale in data 15/11/2021 omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 19/11/2021 con i seguenti figli: (Milano, 01/08/1999, italiano) e Parte_3 Persona_1
(Milano, 22/09/2001, italiano) FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13-17/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) I figli e resteranno a vivere nella casa del padre sita in IE ME Parte_3 Per_1
(MI), Via Mazzola n. 1/C. 2) Il figlio maggiorenne, è economicamente autosufficiente. Persona_1
3) Il signor si obbliga a sostenere in via esclusiva le spese per il mantenimento del figlio Per_1
, sia ordinarie sia straordinarie (mediche, universitarie, culturali, ricreative ecc.), sino a Parte_3 quando lo stesso non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa e sarà divenuto economicamente autosufficiente. 4) Il signor si obbliga a versare alla signora l'importo di € 6.000,00 (seimila/00) Per_1 Pt_2
a titolo di regolarizzazione dei loro rapporti patrimoniali, con le seguenti modalità: € 750,00 contestualmente alla firma del presente ricorso;
€ 750,00 entro e non oltre il 31 dicembre 2025; nove rate di € 500,00 ciascuna scadenti entro e non oltre i seguenti termini perentori: 30 aprile 2026, 30 luglio 2026, 30 dicembre 2026, 30 aprile 2027, 30 luglio 2027, 30 dicembre 2027, 30 aprile 2028 , 30 luglio 2028, 30 dicembre 2028.
5) I signori e fatto salvo il buon fine del versamento dell'importo di cui sopra, Per_1 Pt_2 dichiarano di non aver null'altro reciprocamente a pretendere in ordine ai rapporti patrimoniali sino ad oggi intercorsi, avendoli già regolati in precedenza ed essendo entrambi allo stato economicamente autosufficienti.
6) Il signor sosterrà interamente tutte le spese legali della presente procedura. Per_1
7) Le parti dichiarano che le obbligazioni assunte nel verbale di separazione sono state tutte adempiute dai coniugi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis.51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli maggiorenni ed economicamente non ancora autosufficienti e ravvisato che le clausole relative non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai figli e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a IE ME in data 08/07/1995 registrato in IE ME al n. 38 parte II, serie A, anno 1995 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai figli maggiorenni e non economicamente ancora autosufficienti ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa le spese di lite;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IE ME (MI) e del Comune di Mediglia (MI) perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 9.07.2025
Il Presidente, REl.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13-17/06/2025 da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Michela Pusceddu presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Manuela Roberta Nabissi presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in IE ME (MI) in data 08/07/1995 (atto n.38 – parte II, Seria A, anno 1995)
□ separati consensualmente con verbale in data 15/11/2021 omologato con decreto del Tribunale di Milano in data 19/11/2021 con i seguenti figli: (Milano, 01/08/1999, italiano) e Parte_3 Persona_1
(Milano, 22/09/2001, italiano) FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13-17/06/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: 1) I figli e resteranno a vivere nella casa del padre sita in IE ME Parte_3 Per_1
(MI), Via Mazzola n. 1/C. 2) Il figlio maggiorenne, è economicamente autosufficiente. Persona_1
3) Il signor si obbliga a sostenere in via esclusiva le spese per il mantenimento del figlio Per_1
, sia ordinarie sia straordinarie (mediche, universitarie, culturali, ricreative ecc.), sino a Parte_3 quando lo stesso non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa e sarà divenuto economicamente autosufficiente. 4) Il signor si obbliga a versare alla signora l'importo di € 6.000,00 (seimila/00) Per_1 Pt_2
a titolo di regolarizzazione dei loro rapporti patrimoniali, con le seguenti modalità: € 750,00 contestualmente alla firma del presente ricorso;
€ 750,00 entro e non oltre il 31 dicembre 2025; nove rate di € 500,00 ciascuna scadenti entro e non oltre i seguenti termini perentori: 30 aprile 2026, 30 luglio 2026, 30 dicembre 2026, 30 aprile 2027, 30 luglio 2027, 30 dicembre 2027, 30 aprile 2028 , 30 luglio 2028, 30 dicembre 2028.
5) I signori e fatto salvo il buon fine del versamento dell'importo di cui sopra, Per_1 Pt_2 dichiarano di non aver null'altro reciprocamente a pretendere in ordine ai rapporti patrimoniali sino ad oggi intercorsi, avendoli già regolati in precedenza ed essendo entrambi allo stato economicamente autosufficienti.
6) Il signor sosterrà interamente tutte le spese legali della presente procedura. Per_1
7) Le parti dichiarano che le obbligazioni assunte nel verbale di separazione sono state tutte adempiute dai coniugi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis.51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli maggiorenni ed economicamente non ancora autosufficienti e ravvisato che le clausole relative non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai figli e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a IE ME in data 08/07/1995 registrato in IE ME al n. 38 parte II, serie A, anno 1995 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai figli maggiorenni e non economicamente ancora autosufficienti ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa le spese di lite;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IE ME (MI) e del Comune di Mediglia (MI) perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 9.07.2025
Il Presidente, REl.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG