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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 14/07/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4007/2020
TRIBUNALE DI CASSINO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel 4007/2020 rg promosso da:
c.f. elettivamente domiciliato in Gaeta Via Papa Giovanni Parte_1 C.F._1
XXIII 7 presso lo studio dell'avv. Paolo Sciolto che lo rappresenta e difende ……………............ Attore
contro p. iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro De Angelis ed elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata presso il suo studio in Sezze Scalo Via Veneto 22/A ……………………..…..…Convenuta
e nata in [...] il [...] …………………………….. Convenuta contumace Controparte_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le conclusioni come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 3
marzo 2025, che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha esposto , fra l'altro: - che il giorno 2 Parte_1
aprile 2018 alle ore 04,30 circa si trovava in Gaeta, trasportato a bordo del ciclomotore Honda
Chiocciola 150 SE BC 1244, di proprietà e condotto dalla IG.ra , a percorrere la Via Controparte_2
L. Mare Caboto, altezza Villa delle Sirene;
- che il conducente del ciclomotore, viaggiando ad elevata velocità e non avvedendosi del brecciolino presente sul manto stradale, perdeva l'equilibrio del mezzo pagina 1 di 5 e scivolava rovinosamente a terra, cagionando la sua caduta di esso attore;
--che a carico di quest'ultimo derivavano lesioni da quantificarsi nella misura del 25% di I.P. oltre a gg. 60 di I.T.T. ed ulteriori gg. 50 di I.T.P. al 75% e spese mediche, per complessivi Euro 164.661,00, maggiorati di Euro
30.000,00 a titolo di danno da lucro cessante. Il ha così concluso: A) accertare e dichiarare Pt_1
l'esclusiva responsabilità del ciclomotore Honda Chiocciola 150 SE BC 1244, di proprietà e condotto
da in ordine alla produzione del sinistro in premessa e per l'effetto, ai sensi dell'art. Controparte_2
144 Cod. Ass., condannare i convenuti, ciascuno per il proprio titolo ed in solido con la
[...]
in p.l.r.p.t., al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dal Controparte_3
nell'importo complessivo che qui ex art. 14 T.U. Spese di Giustizia, espressamente Parte_1
dichiarato e quantificato in Euro 209.661,00 – comprensivo dell'intero danno non patrimoniale
(composto dalle voci descrittive di danno biologico e danno morale) nonché spese mediche
documentate – ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione
monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
B) condannare la società
convenuta al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore del
procuratore che si dichiara antistatario”.
Si è costituita la , contestando la fondatezza dell'avversa domanda e, nello specifico: - la CP_1
veridicità del fatto storico e la qualità di terzo trasportato di esso attore, dovendosi piuttosto il lamentato danno ricondursi ad una caduta accidentale in cui il rimaneva coinvolto senza alcun Pt_1
coinvolgimento di terzi;
- la sussistenza del nesso causale tra l'incidente, come riferito in citazione, e le lamentate lesioni;
- in ogni caso, la quantificazione del danno, di cui negava l'esistenza e la consistenza, come dedotti in citazione, oltre che il collegamento eziologico ai fatti per cui è causa.
La convenuta sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e, pertanto, Controparte_2
ne è stata dichiarata la contumacia.
pagina 2 di 5 La causa è stata istruita mediante la produzione di documenti, il deferimento di interrogatorio formale alla convenuta contumace ed all'attore, l'escussione di un testimone e l'espletamento di CTU medico legale sulla persona dell'attore.
All'udienza del 3 marzo 2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande attoree devono rigettarsi.
Nel caso in esame, le risultanze probatorie acquisite sono risultate irrimediabilmente contraddittorie e non in grado di fornire una prova affidabile del fatto che l'evento lesivo si sia verificato con le modalità
prospettate dall'attore e soprattutto circa il coinvolgimento e la responsabilità del conducente dell'autoveicolo di proprietà della convenuta, per cui – mancata la dimostrazione dell'an – la pretesa azionata nei confronti della proprietaria e dell'assicuratrice deve rigettarsi.
La si è presentata a rendere l'interrogatorio formale deferitole ma la confessione resa in CP_2
giudizio dall'assicurato al danneggiato di un sinistro stradale, a seguito di interrogatorio formale, può
fare piena prova contro colui che l'ha fatta, ma non può avere efficacia nei confronti di persone diverse dal confitente, poiché quest'ultimo non ha il potere di disposizione in ordine a posizioni giuridiche di soggetti distinti e, pertanto, nel giudizio di risarcimento danni da incidente stradale proposto nei confronti della società assicuratrice e del conducente del veicolo, la confessione resa da quest'ultimo è
liberamente apprezzata, ai sensi dell'articolo 2733 del c.c., dal giudice, che può liberamente valutare il comportamento processuale ed extraprocessuale di detta parte e, quindi, non trarre dallo stesso elementi di giudizio sfavorevoli in danno della società assicuratrice (Cass., sentenza n. 4192 del 02/03/2004).
Nella specie, il comportamento processuale della non può valutarsi favorevolmente: ella non CP_2
ha assistito il al momento dei fatti, tanto che nel verbale di pronto soccorso non c'è alcuna Pt_1
menzione di lei;
inoltre, nella dichiarazione a sua firma del 5 giugno 2019 non sono menzionati particolari rilevanti e, soprattutto, ella è rimasta contumace in questo giudizio. La contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non assume alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, ma può concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice (Cass. pagina 3 di 5 sez. 3, sentenza n. 7739 del 29/03/2007): nel caso in esame assume un significato contrario all'attore stesso ma anche alla perché da quanto accertato emerge una comunanza di interesse fra lui e CP_2
lei, con scarico di ogni effetto negativo della vicenda sulla assicurazione. La , nella CP_2
dichiarazione del 2019, ha riferito che il ciclomotore sarebbe finito a terra sul lato destro, mentre in quella del 2022 non ha specificato alcun lato: il a detta della , sarebbe stato travolto Pt_1 CP_2
e schiacciato dallo scooter;
se si accetta che il veicolo è caduto sul lato destro allora ciò è incompatibile con la ricostruzione del la quale presuppone la caduta sul lato sinistro. Pt_1
A nulla rileva la CTU svolta, la quale conclude con la “compatibilità” di quanto dal perito accertato con quanto esposto in citazione, perché la compatibilità è equivalente alla “verosimiglianza” e non alla
“verità”: lo stesso CTU ha dichiarato di essersi limitato alla verifica della compatibilità medico-legale delle lesioni rispetto alla dinamica dichiarata e non all'accertamento del fatto storico.
Nel verbale di Pronto Soccorso si parla espressamente di “caduta accidentale”: solo in un secondo momento, all'atto della dimissione sette giorni dopo , si parla “di incidente in strada” (v. documento allegato alla memoria 183 n. 2 del : in ogni caso, anche quest'ultima dizione è generica. Pt_1
L'unico teste sentito, non si è rivelato convincente. Egli ha circondato le sue Testimone_1
dichiarazioni di notevoli riserve, come quando ha dichiarato di aver visto, nell'esercizio delle sue funzioni di operatore ecologico, che lo scooter è scivolato ma di non sapere perché il è Pt_1
caduto; o quando ha negato la presenza di brecciolino a terra, particolare non secondario nell'economia della vicenda. Il ha, poi, dichiarato di non sapere se il ciclomotore scarrocciò o Tes_1
rimase fermo ove era caduto e di non ricordare chi chiamò l'ambulanza, se egli o il conducente: anche tali particolari non sono secondari. Infine, il ha precisato che le due corsie della strada in Tes_1
questione erano separate da un'aiuola spartitraffico e quindi la sua osservazione non è stata completa.
In ogni caso, la prova principale e assorbente in questo giudizio è data dalla mancata risposta, anzi dalla mancata presentazione, del all'interrogatorio formale deferitogli dalla Assicurazione. Al Pt_1
riguardo, l'art. 232 cod. proc. civ., a differenza dell'effetto automatico di "ficta confessio" ricollegato a pagina 4 di 5 tale vicenda dall'abrogato art. 218 del precedente codice di procedura civile del 1865, , riconnette a tale comportamento della parte una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale, prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova". Nel caso in esame gli “altri elementi di prova” sono rappresentati, in maniera negativa, da quelli appena esposti. A ciò si aggiunga il comportamento processuale del da valutarsi ai sensi dell'art. 116 cpc in maniera non certo a Pt_1
lui favorevole, per l'insistenza su taluni aspetti salvo poi sottrarsi al confronto diretto e forse affidandosi alla presunta confessione della , cosa che rafforza la riportata convinzione della CP_2
comunanza di interessi fra i due. La contumacia della nella specie torna a favore CP_2
dell'Assicurazione e non sua o del per la riferita comunanza di interessi. Pt_1
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla tabella n. 2 e al valore dichiarato per quanto riguarda i rapporti fra il e l'assicurazione ; nulla per quanto riguarda la , Pt_1 CP_2
essendo rimasta contumace (Cass. ordinanza n. 14972, del 4 giugno 2025).
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
RIGETTA
le domande attoree.
Condanna al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano in complessivi Parte_1
€ 14.103,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA. Pone
definitivamente a carico del EN le spese di ctu così come liquidate provvisoriamente in corso di causa.
Cassino, 14 luglio 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI CASSINO
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel 4007/2020 rg promosso da:
c.f. elettivamente domiciliato in Gaeta Via Papa Giovanni Parte_1 C.F._1
XXIII 7 presso lo studio dell'avv. Paolo Sciolto che lo rappresenta e difende ……………............ Attore
contro p. iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro De Angelis ed elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata presso il suo studio in Sezze Scalo Via Veneto 22/A ……………………..…..…Convenuta
e nata in [...] il [...] …………………………….. Convenuta contumace Controparte_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le conclusioni come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 3
marzo 2025, che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha esposto , fra l'altro: - che il giorno 2 Parte_1
aprile 2018 alle ore 04,30 circa si trovava in Gaeta, trasportato a bordo del ciclomotore Honda
Chiocciola 150 SE BC 1244, di proprietà e condotto dalla IG.ra , a percorrere la Via Controparte_2
L. Mare Caboto, altezza Villa delle Sirene;
- che il conducente del ciclomotore, viaggiando ad elevata velocità e non avvedendosi del brecciolino presente sul manto stradale, perdeva l'equilibrio del mezzo pagina 1 di 5 e scivolava rovinosamente a terra, cagionando la sua caduta di esso attore;
--che a carico di quest'ultimo derivavano lesioni da quantificarsi nella misura del 25% di I.P. oltre a gg. 60 di I.T.T. ed ulteriori gg. 50 di I.T.P. al 75% e spese mediche, per complessivi Euro 164.661,00, maggiorati di Euro
30.000,00 a titolo di danno da lucro cessante. Il ha così concluso: A) accertare e dichiarare Pt_1
l'esclusiva responsabilità del ciclomotore Honda Chiocciola 150 SE BC 1244, di proprietà e condotto
da in ordine alla produzione del sinistro in premessa e per l'effetto, ai sensi dell'art. Controparte_2
144 Cod. Ass., condannare i convenuti, ciascuno per il proprio titolo ed in solido con la
[...]
in p.l.r.p.t., al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dal Controparte_3
nell'importo complessivo che qui ex art. 14 T.U. Spese di Giustizia, espressamente Parte_1
dichiarato e quantificato in Euro 209.661,00 – comprensivo dell'intero danno non patrimoniale
(composto dalle voci descrittive di danno biologico e danno morale) nonché spese mediche
documentate – ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione
monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
B) condannare la società
convenuta al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore del
procuratore che si dichiara antistatario”.
Si è costituita la , contestando la fondatezza dell'avversa domanda e, nello specifico: - la CP_1
veridicità del fatto storico e la qualità di terzo trasportato di esso attore, dovendosi piuttosto il lamentato danno ricondursi ad una caduta accidentale in cui il rimaneva coinvolto senza alcun Pt_1
coinvolgimento di terzi;
- la sussistenza del nesso causale tra l'incidente, come riferito in citazione, e le lamentate lesioni;
- in ogni caso, la quantificazione del danno, di cui negava l'esistenza e la consistenza, come dedotti in citazione, oltre che il collegamento eziologico ai fatti per cui è causa.
La convenuta sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e, pertanto, Controparte_2
ne è stata dichiarata la contumacia.
pagina 2 di 5 La causa è stata istruita mediante la produzione di documenti, il deferimento di interrogatorio formale alla convenuta contumace ed all'attore, l'escussione di un testimone e l'espletamento di CTU medico legale sulla persona dell'attore.
All'udienza del 3 marzo 2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande attoree devono rigettarsi.
Nel caso in esame, le risultanze probatorie acquisite sono risultate irrimediabilmente contraddittorie e non in grado di fornire una prova affidabile del fatto che l'evento lesivo si sia verificato con le modalità
prospettate dall'attore e soprattutto circa il coinvolgimento e la responsabilità del conducente dell'autoveicolo di proprietà della convenuta, per cui – mancata la dimostrazione dell'an – la pretesa azionata nei confronti della proprietaria e dell'assicuratrice deve rigettarsi.
La si è presentata a rendere l'interrogatorio formale deferitole ma la confessione resa in CP_2
giudizio dall'assicurato al danneggiato di un sinistro stradale, a seguito di interrogatorio formale, può
fare piena prova contro colui che l'ha fatta, ma non può avere efficacia nei confronti di persone diverse dal confitente, poiché quest'ultimo non ha il potere di disposizione in ordine a posizioni giuridiche di soggetti distinti e, pertanto, nel giudizio di risarcimento danni da incidente stradale proposto nei confronti della società assicuratrice e del conducente del veicolo, la confessione resa da quest'ultimo è
liberamente apprezzata, ai sensi dell'articolo 2733 del c.c., dal giudice, che può liberamente valutare il comportamento processuale ed extraprocessuale di detta parte e, quindi, non trarre dallo stesso elementi di giudizio sfavorevoli in danno della società assicuratrice (Cass., sentenza n. 4192 del 02/03/2004).
Nella specie, il comportamento processuale della non può valutarsi favorevolmente: ella non CP_2
ha assistito il al momento dei fatti, tanto che nel verbale di pronto soccorso non c'è alcuna Pt_1
menzione di lei;
inoltre, nella dichiarazione a sua firma del 5 giugno 2019 non sono menzionati particolari rilevanti e, soprattutto, ella è rimasta contumace in questo giudizio. La contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non assume alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, ma può concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice (Cass. pagina 3 di 5 sez. 3, sentenza n. 7739 del 29/03/2007): nel caso in esame assume un significato contrario all'attore stesso ma anche alla perché da quanto accertato emerge una comunanza di interesse fra lui e CP_2
lei, con scarico di ogni effetto negativo della vicenda sulla assicurazione. La , nella CP_2
dichiarazione del 2019, ha riferito che il ciclomotore sarebbe finito a terra sul lato destro, mentre in quella del 2022 non ha specificato alcun lato: il a detta della , sarebbe stato travolto Pt_1 CP_2
e schiacciato dallo scooter;
se si accetta che il veicolo è caduto sul lato destro allora ciò è incompatibile con la ricostruzione del la quale presuppone la caduta sul lato sinistro. Pt_1
A nulla rileva la CTU svolta, la quale conclude con la “compatibilità” di quanto dal perito accertato con quanto esposto in citazione, perché la compatibilità è equivalente alla “verosimiglianza” e non alla
“verità”: lo stesso CTU ha dichiarato di essersi limitato alla verifica della compatibilità medico-legale delle lesioni rispetto alla dinamica dichiarata e non all'accertamento del fatto storico.
Nel verbale di Pronto Soccorso si parla espressamente di “caduta accidentale”: solo in un secondo momento, all'atto della dimissione sette giorni dopo , si parla “di incidente in strada” (v. documento allegato alla memoria 183 n. 2 del : in ogni caso, anche quest'ultima dizione è generica. Pt_1
L'unico teste sentito, non si è rivelato convincente. Egli ha circondato le sue Testimone_1
dichiarazioni di notevoli riserve, come quando ha dichiarato di aver visto, nell'esercizio delle sue funzioni di operatore ecologico, che lo scooter è scivolato ma di non sapere perché il è Pt_1
caduto; o quando ha negato la presenza di brecciolino a terra, particolare non secondario nell'economia della vicenda. Il ha, poi, dichiarato di non sapere se il ciclomotore scarrocciò o Tes_1
rimase fermo ove era caduto e di non ricordare chi chiamò l'ambulanza, se egli o il conducente: anche tali particolari non sono secondari. Infine, il ha precisato che le due corsie della strada in Tes_1
questione erano separate da un'aiuola spartitraffico e quindi la sua osservazione non è stata completa.
In ogni caso, la prova principale e assorbente in questo giudizio è data dalla mancata risposta, anzi dalla mancata presentazione, del all'interrogatorio formale deferitogli dalla Assicurazione. Al Pt_1
riguardo, l'art. 232 cod. proc. civ., a differenza dell'effetto automatico di "ficta confessio" ricollegato a pagina 4 di 5 tale vicenda dall'abrogato art. 218 del precedente codice di procedura civile del 1865, , riconnette a tale comportamento della parte una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale, prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova". Nel caso in esame gli “altri elementi di prova” sono rappresentati, in maniera negativa, da quelli appena esposti. A ciò si aggiunga il comportamento processuale del da valutarsi ai sensi dell'art. 116 cpc in maniera non certo a Pt_1
lui favorevole, per l'insistenza su taluni aspetti salvo poi sottrarsi al confronto diretto e forse affidandosi alla presunta confessione della , cosa che rafforza la riportata convinzione della CP_2
comunanza di interessi fra i due. La contumacia della nella specie torna a favore CP_2
dell'Assicurazione e non sua o del per la riferita comunanza di interessi. Pt_1
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla tabella n. 2 e al valore dichiarato per quanto riguarda i rapporti fra il e l'assicurazione ; nulla per quanto riguarda la , Pt_1 CP_2
essendo rimasta contumace (Cass. ordinanza n. 14972, del 4 giugno 2025).
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
RIGETTA
le domande attoree.
Condanna al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano in complessivi Parte_1
€ 14.103,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA. Pone
definitivamente a carico del EN le spese di ctu così come liquidate provvisoriamente in corso di causa.
Cassino, 14 luglio 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo pagina 5 di 5