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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/07/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 10.07.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 16.07.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2884 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
1. nato a [...], il [...], ivi residente, in via Parte_1
Beata Vergine d'Itria n. 7, elettivamente domiciliato a Cagliari, via De Gioannis
n. 25, presso lo Studio dell'Avv. Giorgio RODIN, dell'Avv. Giuliana MURINO e dell'Avv. Fabrizio RODIN, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in
[...]
Cagliari, via P. Delitala n. 2, presso l'Ufficio di Avvocatura dell'ente,
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania SOTGIA, in forza di procura generale rogito Notaio 2.03.2024; Per_1
pagina 1 resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“chiedendo che venga dichiarata cessata la materia del contendere, con vittoria
delle spese di lite, non apparendo in alcun modo giustificata la richiesta avversa
di compensare le stesse, visto il colpevole ritardo nel riconoscimento del diritto
de quo e nel pagamento della prestazione e degli arretrati”.
Nell'interesse dell' CP_2
“il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, previo rinvio al fine di completare
le operazioni di liquidazione e verificare l'accredito delle somme spettanti, voglia
dichiarare la cessazione della materia del contendere. Spese di lite liquidate
secondo giustizia”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
, al fine di ottenere il pagamento, da parte dell'Istituto, dell'assegno
[...]
ordinario di invalidità riconosciuto e degli arretrati spettanti.
2. L' ha Parte_2
resistito in giudizio e ha rappresentato di “dar conto del fatto che il reparto ha
contattato il patronato per avere una serie di informazione necessarie per la
liquidazione (redditi anno in corso, natura degli stessi, coordinate bancarie, etc.).
Tuttavia, al momento, non è stato possibile procedere alla liquidazione della
prestazione con verifica della somma esatta da mettere in pagamento e da
pagina 2 accreditare nel conto corretto. La causa è stata istruita con sole produzioni
documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate”.
3. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la giurisprudenza ormai costante della Corte di Cassazione, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del Giudice (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. V,
04.08.2017, n. 19568, secondo cui “Nel processo tributario, come nel processo
civile, la pronuncia di cessazione della materia contendere deve essere adottata
anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso
che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al
giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione
sul merito della vertenza”; Cass. civ., Sez. L., 12.11.2020, ordinanza n. 25625).
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata soltanto quando i contendenti, nel darsi atto reciprocamente dell'intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, non manifestino interesse a coltivare ulteriormente il giudizio.
Nel caso di specie, appunto, è stato documentalmente provato che
[...]
era, al momento della domanda, titolare del diritto a percepire i ratei di Pt_3
pensione spettanti a nonché gli arretrati poi effettivamente Parte_3
versati dall' nelle more del giudizio, salvo quanto di seguito osservato in CP_2
punto di spese.
Per tutte le suesposte ragioni, pertanto, relativamente alla domanda in questione,
per cui è cessata la materia del contendere, al momento in cui il ricorso è stato proposto, esso risultava solo parzialmente fondato.
pagina 3 Le parti costituite, per altro verso, non hanno formulato conclusioni conformi in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, dovendo, quindi, questo Giudice
provvedervi in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Sotto questo profilo, deve evidenziarsi che l' nel costituirsi in giudizio, ha CP_2
così rappresentato: “in data 11/03/2025 si è proceduto a seguito di acquisizione
documentazione richiesta all'interessato, alla liquidazione dell'Assegno
Ordinario di Invalidità n. 15133404 categoria IO, con decorrenza dal 1 Aprile
2022” (sottolineatura del Giudice).
L' resistente, nella memoria di costituzione, come già sopra riportato, Pt_2
aveva evidenziato di avere “contattato il patronato per avere una serie di
informazione necessarie per la liquidazione (redditi anno in corso, natura degli
stessi, coordinate bancarie, etc.)”.
La controparte costituita, per altro verso, non ha contestato specificamente la circostanza, limitandosi a rappresentare che l'istruttoria di fatto sarebbe iniziata dopo il deposito del ricorso.
Ne deriva che, per quanto l'interlocuzione predetta sia avvenuta, in effetti, dopo il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, non era stata trasmessa tempestivamente, da parte del all' la documentazione necessaria Pt_1 CP_2
alla liquidazione della prestazione, documentazione già nella disponibilità del ricorrente odierno.
Pertanto, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c. in ragione della reciproca soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
pagina 4 2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Cagliari, 16.07.2025
IL GIUDICE Dott. Giuseppe CARTA
pagina 5