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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 21/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice Dott.ssa Chiara f. Scarselli Giudice O.P.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4129/2024 R.G. promossa da
( ,cittadino italiano, nato a [...] il [...] e residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Sovicille (SI), Via del Borgo n. 36 elettivamente domiciliato in Via Collodi 1G – 50028 Barberino Tavarnelle (FI), presso e nello Studio dell'Avv. Gloria Bassi (C.F. ) del Foro C.F._2 di Siena che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso e
(C.F. , cittadina italiana, nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_3 22.12.1993 e residente in [...] elettivamente domiciliata in Strada Massetana Romana n. 64 – 53100 Siena, presso e nello studio dell'Avv. Maria Teresa Fasanaro ( ) del Foro di Siena,come da procura allegata al ricorso CodiceFiscale_4 RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.10.2024 e chiedevano l'omologa Parte_1 Controparte_1 della separazione personale e assumevano : - di aver contratto matrimonio civile in Siena in data 29.07.2017; che dall'unione è nata, in data 03.11.2018, la figlia;
che a causa PE1 di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi era venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente, anche per non turbare l'equilibrata crescita psicofisica della figlia la condizione personale e reddituale di ciascuno dei coniugi chiedevano l'omologa alle PE2 seguenti condizioni
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dalla legge.
2. La casa coniugale è attualmente di proprietà di entrambi i coniugi, acquistata nel 2019 con un mutuo cointestato. Al riguardo le parti si accordano come segue:
a) La IG.ra si impegna a trasferire al IG. il quale a sua volta si riconosce CP_1 Pt_1 debitore in favore della medesima dell'importo di € 8.800,00, quale quota parte delle rate di mutuo pagate fino all'ottobre 2023 - nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi - la propria quota di comproprietà, pari al 50% della proprietà dell'abitazione coniugale sita nel comune di Sovicille, Via del Borgo n. 36 censita al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al Foglio 91 , p.lle graffate 202 sub. 7, 1133 sub. 1 e 1133 sub. 2, cat. A/4, Cl. 3;
b) Il IG. a fronte del trasferimento della proprietà, corrisponderà alla IG.ra , Pt_1 CP_1 contestualmente all'atto del ridetto trasferimento, l'importo di € 8.800,00, quale quota parte delle rate di mutuo pagate fino all'ottobre 2023; Il IG. si impegna ad accollarsi per intero il Pt_1 mutuo ancora in essere nei confronti della banca erogante.
L'atto di trasferimento della proprietà nonché l'atto di accollo del mutuo saranno redatti da un notaio, a seguito dell'omologazione della separazione ed entro 30 giorni dalla medesima con gli oneri a carico del IG. Pt_1
La IG.ra , la quale dall'aprile 2023 ha già liberato la casa coniugale dai propri beni CP_1
e stabilito la propria dimora presso altra abitazione, si impegna a traferire la propria residenza e quella della figlia entro 15gg dal deposito del presente ricorso.
3. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente PE1 la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Le parti si impegnano ad inserire nella vita della figlia eventuali nuovi compagni (stabili e duraturi) con gradualità e tenendo conto dell'esclusivo benessere ed interesse della figlia.
4. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna, presso la quale PE1 i genitori si impegnano a trasferire la residenza della minore. Il padre terrà con sé la figlia secondo le seguenti cadenze:
a -la prima e la terza settimana del mese, il martedì il padre (o persona di sua fiducia) prenderà la bambina all'uscita della scuola e quest'ultima rimarrà con il padre per la cena e anche per il pernottamento. Il IG. o persona di sua fiducia, si occuperà di portare la bambina alla scuola Pt_1 la mattina del mercoledì. Quando la bambina non avrà impegni scolastici o assimilabili il padre PE (o persona di sua fiducia) la prenderà dalla abitazione della madre entro le ore 11.00 e potrà permanere con il padre l'intera giornata del martedì; il padre la riaccompagnerà presso la madre la mattina del mercoledì. Nella prima e nella terza settimana, il IG. trascorrerà con Pt_1 la figlia anche le giornate di sabato e domenica, prendendo la bambina dall'abitazione della madre entro le 11.00 del sabato mattina e la accompagnerà a scuola il lunedì mattina (nel periodo in cui non vi sono impegni scolastici, il IG. il lunedì mattina riaccompagnerà la Pt_1 bambina presso l'abitazione della madre);
b - la seconda e la quarta settimana del mese, il martedì il padre (o persona di sua fiducia) prenderà la bambina all'uscita della scuola e quest'ultima rimarrà con il padre per la cena e anche per il pernottamento. Il IG. o persona di sua fiducia, si occuperà di portare la Pt_1 bambina alla scuola la mattina del mercoledì; il padre (o persona di sua fiducia) prenderà la bambina all'uscita da scuola il giovedì e la terrà con sé fino al sabato mattina quando la riporterà presso l'abitazione della madre entro le ore 11.00. Quando la bambina non avrà impegni scolastici o assimilabili il padre (o persona di sua fiducia) la prenderà dalla abitazione della madre PE entro le ore 11.00 e potrà permanere con il padre le intere giornate del giovedì e venerdì; il padre la riaccompagnerà presso la madre la mattina del sabato.
PE Le parti si danno reciprocamente atto che, nell'interesse della minore, è preferibile che trascorra quanto più tempo possibile con ciascuno dei genitori. Pertanto i ricorrenti concordano che, occasionalmente, quando ciascuno dei genitori si trovi ad avere delle giornate o mezze giornate (non consecutive) in cui è libero dal lavoro e da altri impegni, mentre l'altro è PE impegnato, possa stare con il genitore libero piuttosto che con i nonni, anche qualora si tratti di giorno di spettanza dell'altro genitore, previo accordo.
PE In relazione ai periodi in cui la figlia non ha impegni scolastici, i genitori si impegnano entrambi a far si che la bambina frequenti attività ludico-ricreative (es. attività sportive, campi estivi ecc.) che le consentano il contatto con altri bambini.
5. Durante le vacanze di Natale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale ordinaria. Con riguardo ai giorni delle festività comandate (Natale, Santo Stefano, Pasqua e Lunedì dell'Angelo e ad altre festività nazionali), la figlia trascorrerà le PE medesime con ciascun genitore ad anni alterni (es. un anno trascorrerà il Natale con la madre e Santo Stefano con il padre, l'anno successivo all'inverso).
Durante le vacanze estive la bambina trascorrerà con ciascun genitore almeno 15 giorni, suddivisi nel corso del periodo estivo in massimo una settimana consecutiva con ciascun genitore.
6.Il IG. verserà alla IG.ra , tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno Pt_1 CP_1 cinque di ogni mese, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso, la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00), quale assegno di mantenimento per la figlia, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo. Gli assegni familiari spetteranno integralmente alla IG.ra . Controparte_1
7. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore, che le rimborserà all'altro nel termine di 15 giorni dalla comunicazione di spesa, nella misura del 50% secondo quanto previsto e stabilito dal protocollo in essere presso l'Intestato Tribunale, da intendersi qui integralmente trascritto e di cui le parti dichiarano di aver preso visione.
8. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento per sé medesimi, in quanto entrambi percepiscono adeguati redditi propri.
9. Con riguardo alle autovetture in uso alla famiglia, si stabilisce che il veicolo Smart Fortwo targato ES594HK già di proprietà di rimane di proprietà esclusiva della Controparte_1 medesima;
mentre il veicolo Volvo V40 targato EP272NT già di proprietà di rimmarrà Parte_1 di proprietà esclusiva del medesimo.
11. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio della figlia minore.
12. Entrambi i coniugi dichiarano che con la sottoscrizione del presente atto essi hanno definito integralmente ogni loro pendenza economica e dichiarano di essere indipendenti economicamente e non avere più nulla a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo.
Le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione comprovano, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, la possibilità di riconciliazione. Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare e con l'interesse della figlia minore.
Solo con riferimento al punto 11 delle condizioni deve rilevarsi che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 d.l. 13 giugno 2023 n. 69, anche in presenza di figli minori per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell'altro coniuge e, pertanto il Tribunale si limita a prendere atto della dichiarazione delle parti.
Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 28.11.2024
Nessuna pronuncia è dovuta sulle spese .
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
1) Omologa la separazione consensuale tra (generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in Siena in data 29.07.2017 annotato nei registri dello Stato Civile di detto Comune anno 2017, parte II, serie C, n.68 alle condizioni riportate in epigrafe
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Siena di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
3) Nulla sulle spese
4) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 20.1.2025
La Presidente est
Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti siano omessi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice Dott.ssa Chiara f. Scarselli Giudice O.P.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4129/2024 R.G. promossa da
( ,cittadino italiano, nato a [...] il [...] e residente Parte_1 CodiceFiscale_1 in Sovicille (SI), Via del Borgo n. 36 elettivamente domiciliato in Via Collodi 1G – 50028 Barberino Tavarnelle (FI), presso e nello Studio dell'Avv. Gloria Bassi (C.F. ) del Foro C.F._2 di Siena che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso e
(C.F. , cittadina italiana, nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_3 22.12.1993 e residente in [...] elettivamente domiciliata in Strada Massetana Romana n. 64 – 53100 Siena, presso e nello studio dell'Avv. Maria Teresa Fasanaro ( ) del Foro di Siena,come da procura allegata al ricorso CodiceFiscale_4 RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.10.2024 e chiedevano l'omologa Parte_1 Controparte_1 della separazione personale e assumevano : - di aver contratto matrimonio civile in Siena in data 29.07.2017; che dall'unione è nata, in data 03.11.2018, la figlia;
che a causa PE1 di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi era venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente, anche per non turbare l'equilibrata crescita psicofisica della figlia la condizione personale e reddituale di ciascuno dei coniugi chiedevano l'omologa alle PE2 seguenti condizioni
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dalla legge.
2. La casa coniugale è attualmente di proprietà di entrambi i coniugi, acquistata nel 2019 con un mutuo cointestato. Al riguardo le parti si accordano come segue:
a) La IG.ra si impegna a trasferire al IG. il quale a sua volta si riconosce CP_1 Pt_1 debitore in favore della medesima dell'importo di € 8.800,00, quale quota parte delle rate di mutuo pagate fino all'ottobre 2023 - nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi - la propria quota di comproprietà, pari al 50% della proprietà dell'abitazione coniugale sita nel comune di Sovicille, Via del Borgo n. 36 censita al Catasto Fabbricati del suddetto Comune al Foglio 91 , p.lle graffate 202 sub. 7, 1133 sub. 1 e 1133 sub. 2, cat. A/4, Cl. 3;
b) Il IG. a fronte del trasferimento della proprietà, corrisponderà alla IG.ra , Pt_1 CP_1 contestualmente all'atto del ridetto trasferimento, l'importo di € 8.800,00, quale quota parte delle rate di mutuo pagate fino all'ottobre 2023; Il IG. si impegna ad accollarsi per intero il Pt_1 mutuo ancora in essere nei confronti della banca erogante.
L'atto di trasferimento della proprietà nonché l'atto di accollo del mutuo saranno redatti da un notaio, a seguito dell'omologazione della separazione ed entro 30 giorni dalla medesima con gli oneri a carico del IG. Pt_1
La IG.ra , la quale dall'aprile 2023 ha già liberato la casa coniugale dai propri beni CP_1
e stabilito la propria dimora presso altra abitazione, si impegna a traferire la propria residenza e quella della figlia entro 15gg dal deposito del presente ricorso.
3. La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente PE1 la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. Le parti si impegnano ad inserire nella vita della figlia eventuali nuovi compagni (stabili e duraturi) con gradualità e tenendo conto dell'esclusivo benessere ed interesse della figlia.
4. La figlia resta collocata prevalentemente presso la dimora materna, presso la quale PE1 i genitori si impegnano a trasferire la residenza della minore. Il padre terrà con sé la figlia secondo le seguenti cadenze:
a -la prima e la terza settimana del mese, il martedì il padre (o persona di sua fiducia) prenderà la bambina all'uscita della scuola e quest'ultima rimarrà con il padre per la cena e anche per il pernottamento. Il IG. o persona di sua fiducia, si occuperà di portare la bambina alla scuola Pt_1 la mattina del mercoledì. Quando la bambina non avrà impegni scolastici o assimilabili il padre PE (o persona di sua fiducia) la prenderà dalla abitazione della madre entro le ore 11.00 e potrà permanere con il padre l'intera giornata del martedì; il padre la riaccompagnerà presso la madre la mattina del mercoledì. Nella prima e nella terza settimana, il IG. trascorrerà con Pt_1 la figlia anche le giornate di sabato e domenica, prendendo la bambina dall'abitazione della madre entro le 11.00 del sabato mattina e la accompagnerà a scuola il lunedì mattina (nel periodo in cui non vi sono impegni scolastici, il IG. il lunedì mattina riaccompagnerà la Pt_1 bambina presso l'abitazione della madre);
b - la seconda e la quarta settimana del mese, il martedì il padre (o persona di sua fiducia) prenderà la bambina all'uscita della scuola e quest'ultima rimarrà con il padre per la cena e anche per il pernottamento. Il IG. o persona di sua fiducia, si occuperà di portare la Pt_1 bambina alla scuola la mattina del mercoledì; il padre (o persona di sua fiducia) prenderà la bambina all'uscita da scuola il giovedì e la terrà con sé fino al sabato mattina quando la riporterà presso l'abitazione della madre entro le ore 11.00. Quando la bambina non avrà impegni scolastici o assimilabili il padre (o persona di sua fiducia) la prenderà dalla abitazione della madre PE entro le ore 11.00 e potrà permanere con il padre le intere giornate del giovedì e venerdì; il padre la riaccompagnerà presso la madre la mattina del sabato.
PE Le parti si danno reciprocamente atto che, nell'interesse della minore, è preferibile che trascorra quanto più tempo possibile con ciascuno dei genitori. Pertanto i ricorrenti concordano che, occasionalmente, quando ciascuno dei genitori si trovi ad avere delle giornate o mezze giornate (non consecutive) in cui è libero dal lavoro e da altri impegni, mentre l'altro è PE impegnato, possa stare con il genitore libero piuttosto che con i nonni, anche qualora si tratti di giorno di spettanza dell'altro genitore, previo accordo.
PE In relazione ai periodi in cui la figlia non ha impegni scolastici, i genitori si impegnano entrambi a far si che la bambina frequenti attività ludico-ricreative (es. attività sportive, campi estivi ecc.) che le consentano il contatto con altri bambini.
5. Durante le vacanze di Natale e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo il criterio dell'alternanza settimanale ordinaria. Con riguardo ai giorni delle festività comandate (Natale, Santo Stefano, Pasqua e Lunedì dell'Angelo e ad altre festività nazionali), la figlia trascorrerà le PE medesime con ciascun genitore ad anni alterni (es. un anno trascorrerà il Natale con la madre e Santo Stefano con il padre, l'anno successivo all'inverso).
Durante le vacanze estive la bambina trascorrerà con ciascun genitore almeno 15 giorni, suddivisi nel corso del periodo estivo in massimo una settimana consecutiva con ciascun genitore.
6.Il IG. verserà alla IG.ra , tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno Pt_1 CP_1 cinque di ogni mese, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso, la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00), quale assegno di mantenimento per la figlia, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo. Gli assegni familiari spetteranno integralmente alla IG.ra . Controparte_1
7. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore, che le rimborserà all'altro nel termine di 15 giorni dalla comunicazione di spesa, nella misura del 50% secondo quanto previsto e stabilito dal protocollo in essere presso l'Intestato Tribunale, da intendersi qui integralmente trascritto e di cui le parti dichiarano di aver preso visione.
8. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento per sé medesimi, in quanto entrambi percepiscono adeguati redditi propri.
9. Con riguardo alle autovetture in uso alla famiglia, si stabilisce che il veicolo Smart Fortwo targato ES594HK già di proprietà di rimane di proprietà esclusiva della Controparte_1 medesima;
mentre il veicolo Volvo V40 targato EP272NT già di proprietà di rimmarrà Parte_1 di proprietà esclusiva del medesimo.
11. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio della figlia minore.
12. Entrambi i coniugi dichiarano che con la sottoscrizione del presente atto essi hanno definito integralmente ogni loro pendenza economica e dichiarano di essere indipendenti economicamente e non avere più nulla a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo.
Le prospettazioni contenute nel ricorso e la separazione comprovano, una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, la possibilità di riconciliazione. Ricorrono quindi, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare e con l'interesse della figlia minore.
Solo con riferimento al punto 11 delle condizioni deve rilevarsi che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 20 d.l. 13 giugno 2023 n. 69, anche in presenza di figli minori per entrambi i genitori non è più necessario il consenso dell'altro coniuge e, pertanto il Tribunale si limita a prendere atto della dichiarazione delle parti.
Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 28.11.2024
Nessuna pronuncia è dovuta sulle spese .
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
1) Omologa la separazione consensuale tra (generalizzati nell'intestazione della presente sentenza) che hanno contratto matrimonio in Siena in data 29.07.2017 annotato nei registri dello Stato Civile di detto Comune anno 2017, parte II, serie C, n.68 alle condizioni riportate in epigrafe
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Siena di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
3) Nulla sulle spese
4) Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 20.1.2025
La Presidente est
Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti siano omessi