Sentenza breve 4 febbraio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 04/02/2020, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/02/2020
N. 00534/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00083/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 83 del 2020, proposto da
Duevi Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Bizzarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio per L'Area di Sviluppo Industriale di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Della Corte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Joy Immobiliare S.r.l. in persona del Legale Rapp.Te pro tempore, Consorzio Motori e Motori in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppina Di Biasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della delibera del Comitato Direttivo del Consorzio A.S.I. di Caserta n. 371 del 03.10.2019, pubblicata il 21.10.2019;
b) degli atti tutti connessi in preordine e conseguenza; in particolare, aa) la delibera del Comitato Direttivo del Consorzio A.S.I. di Caserta n. 310 del 30.07.2019; bb) dell'eventuale stipulata o stipulanda convenzione tra il Consorzio A.S.I. e la società Joy Immobiliare s.r.l, che dovrà essere annullata e/o dichiarata inefficace.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio per L'Area di Sviluppo Industriale di Caserta e della Joy Immobiliare S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2020 la dott.ssa Germana Lo PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che è stata impugnata la delibera n. 371 del 03.10.2019 con cui il Consorzio A.S.I. resistente ha assegnato all’odierna controinteressata Joy Immobiliare s.r.l. – tra l’altro – l’area identificata al C.F. del Comune di Marcianise fl. 17 p.lla 774, per la realizzazione di un opificio da destinare a ripristino e deposito automobili, in ampliamento della precedente confinante area già assegnata con delibera 310/2019 (p.lla 5323-778);
Osservato preliminarmente che non può essere accolta l’eccezione di inammissibilità sollevata sia dall’ente resistente che dalla controinteressata per omessa impugnativa del precedente diniego all’istanza di assegnazione della medesima area, formulata dalla ricorrente (nota 5801 del 2 luglio 2019), poiché con tale nota il Consorzio aveva rappresentato di non poter procedere ad alcuna assegnazione dell’area, in quanto non rientrante nella sua disponibilità, mentre solo con l’assegnazione del bene conteso ad altro interessato si è concretizzata l’effettiva lesione dell’interesse pretensivo della ricorrente;
Ritenuto che il ricorso sia fondato, essendo condivisibili entrambi i vizi dedotti, poiché:
a) quanto alla violazione dell’art. 2 del regolamento sulle assegnazione delle aree di cui alla Delibera n. 219/2017, qualificabile anche come vizio di eccesso di potere per contraddittorietà essendosi l’amministrazione autovincolata in relazione ai procedimenti di assegnazione delle aree agli interessati, la richiesta di assegnazione formulata dalla controinteressata risalente al 26 giugno 2018 n. 5741 era sì precedente a quella inoltrata dalla ricorrente (prot. 6099 del 9 luglio 2018 – all. 4), ma priva dei requisiti sia formali che sostanziali previsti dalla norma sopra indicata (la richiesta è stata inviata a mezzo pec al Consorzio resistente, con l’allegazione di un unico documento, costituito dal contratto preliminare di vendita stipulato in data 2 maggio 2018 tra la Joy Immobiliare e la Futura Immobiliare s.r.l., avente peraltro ad oggetto un lotto diverso, seppure confinante con quello in controversia ed identificato al C.F. del Comune di Marcianise al fl. 17 p.lla 5323 sub 1);
b) quanto alla inadeguatezza ed insufficienza dell’istruttoria, è stata comprovata, sulla base della documentazione versata in atti, la superficialità della valutazione operata dall’amministrazione resistente in relazione al titolo di possesso o detenzione dell’area oggetto di contesa tra i due aspiranti (p.lla 774, cd. fascia laterale destra della particella n. 5323), requisito posto a fondamento della determinazione assunta a favore della controinteressata;
Rilevato, sotto questo secondo profilo (sub b), che:
- alla data dell’adozione della delibera n. 371/2019 era pendente il giudizio civile ex art. 702 bis c.p.c., instaurato dal Consorzio A.S.I. dinnanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (RG 8224/2016) nei confronti della Futura Immobiliare s.r.l. avente ad oggetto l’azione di restituzione dell’area p.lla 774, detenuta senza titolo dalla convenuta (per stessa ammissione della convenuta; cfr. memoria difensiva all. 18, pag. 5), essendo stata risolta ex art. 72 Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (cd. Legge Fallimentare) la convenzione di assegnazione di tale area alla sua dante causa, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1069/2011, confermata in appello;
- pertanto, è affetta dal vizio di inadeguatezza la valutazione contraria operata dall’amministrazione in merito alla legittima detenzione dell’area da parte della Joy immobiliare s.r.l., fondata peraltro unicamente sulla mail (di cui alla nota prot. 7460 del 25 settembre 2019) inviata dalla Futura Immobiliare s.r.l. alla stessa controinteressata e con la quale si richiamava il contratto preliminare stipulato tra le parti – già allegato anche dalla Joy Immobiliare s.r.l. nella sua istanza - che, come già indicato, aveva ad oggetto esclusivamente una p.lla confinante (p.lla 5323, fl. 17) con la “fascia laterale destra” (p.lla 774) e non potendo derivare da tale collocazione la natura pertinenziale di tale bene immobile;
Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere accolto con conseguente regolamentazione delle spese secondo il principio di soccombenza nei confronti dell’amministrazione resistente, potendosi invece disporsi la loro compensazione nei confronti della controinteressata, in relazione alla articolata e complessiva vicenda giudiziaria;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la delibera n.371 del 3 ottobre 2019.
Condanna l’ente resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, compensando le stesse nei confronti della controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Gabriele Nunziata, Consigliere
Germana Lo PI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Germana Lo PI | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO