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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 17/06/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 482/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 17/06/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi:
Per parte ricorrente, l'avv. DI BATTISTA FABIO;
per parte resistente, nessuno compare.
L'avv. DI BATTISTA FABIO si riporta al ricorso e alle note conclusive depositate. Insiste in ogni caso, ove ritenuto necessario, nella richiesta di ctu come formulata nel ricorso introduttivo. Precisa le conclusioni come da ricorso.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni della ricorrente, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 482/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 482/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Fabio Di Battista
RICORRENTE contro
(C.F. , contumace CP_2 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.6.2025, esaurita la discussione orale, parte ricorrente ha precisato le conclusioni ed, al termine, è stata pronunciata sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Considerato in fatto e in diritto
che adiva con ricorso l'intestato Tribunale per ivi Parte_1 sentir accertare l'illegittimità del provvedimento con il quale l' aveva sospeso CP_2
l'erogazione dell'assegno di invalidità civile ex art. 13, legge n. 118/1971 (prestazione n. 07370511 Cat. INVCIV) in suo favore;
accertare il suo diritto al pagamento della
Pag. 2 di 6 predetta prestazione assistenziale con decorrenza dalla illegittima sospensione adottata dall' (1.1.2023); condannare, quindi, l' a corrisponderle i ratei maturati e CP_2 CP_2 maturandi dell'assegno di invalidità ex art. 13, legge n. 118/1971, a decorrere dall'1.1.2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
che l' pur ritualmente evocata in giudizio non si costituiva e ne veniva CP_2 dichiarata la contumacia;
che la causa veniva istruita documentalmente;
che il ricorso proposto da è fondato e merita Parte_1 accoglimento;
che risulta documentalmente dimostrato che, con verbale della Commissione
Medico Legale competente dell'ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, la ricorrente veniva riconosciuta invalida nella misura del 75%; che, pertanto, le veniva corrisposto dall' l'assegno di invalidità civile ex art. 13, legge n. 118/1971, con decorrenza CP_2 dall'1.8.2017; che tale percentuale di invalidità veniva confermata anche alle successive visite di revisione del 7.6.2018 e del 3.6.2019;
che l'art. 37, legge n. 448/1998 così dispone al comma 1: “
1. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora
l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale
l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione”; il successivo comma 8 prevede poi che “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
Pag. 3 di 6 programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”;
che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.L. n. 78/2009, conv. con modif. in legge n.
102/1999, stabilisce che “L' accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari CP_2 nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 settembre 1994, n. 698”;
che l'art. 80, comma 3, D.L. n. 112/2008, conv. con modif. in legge n. 133/2008, così dispone: “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi,
l' dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia CP_2 stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita,
l' provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della CP_2 sospensione medesima”;
che le norme richiamate ricollegano, pertanto, la conseguenza della sospensione o della revoca della prestazione assistenziale rispettivamente alla mancata presentazione senza giustificato motivo ovvero alla mancata presentazione di giustificazione entro i successivi 90 giorni dalla notifica della sospensione;
che, nel caso di specie, risulta tuttavia documentato che la missiva dell' CP_2 datata 25.10.2022, con la quale la veniva convocata per la visita di Parte_1 revisione fissata per il giorno 1.12.2022, veniva indirizzata a “ Parte_1 senza fissa dimora 67050 Massa d'Albe (AQ)” ed, all'esito della spedizione in data
8.11.2022 mediante raccomandata, veniva restituita all'ISTITUTO mittente;
Pag. 4 di 6 che al medesimo indirizzo veniva inviata anche la successiva missiva del
2.12.2022, recante la comunicazione della sospensione della prestazione di invalidità, spedita con raccomandata in data 20.12.2022, che veniva parimenti restituita al mittente;
che la ricorrente ha documentato, mediante deposito dei certificati di residenza storici aggiornati, rilasciati sia dal Comune di Avezzano, sia dal Comune di Massa
d'Albe, di risiedere in Avezzano, Via Teofilo Folengo 4, sin dal 21.10.2013, a tutt'oggi;
che, attesa l'invalidità delle notifiche delle missive del 25.10.2022 e del
2.12.2022 e non avendo l' , non costituitosi, fornito la prova su di esso incombente CP_2 della regolare comunicazione all'interessata, non possono ricollegarsi, alla mancata presentazione a visita di revisione nonché alla mancata presentazione di giustificazioni, quegli effetti legali tipici che la predetta normativa stabilisce per tali fattispecie
(sospensione e revoca della prestazione); ne discende la reviviscenza degli effetti della precedente visita di revisione del 3.6.2019, con conseguente diritto della ricorrente all'erogazione della prestazione assistenziale in questione anche dopo l'1.1.2023; che l' deve pertanto essere condannata a corrispondere alla ricorrente i ratei CP_2 dell'assegno di invalidità ex art. 13, legge n. 118/1971 maturati e non erogati, con decorrenza dall'1.1.2023; che, sulle somme che a tale titolo l' è tenuta a corrispondere, possono riconoscersi CP_2 unicamente gli interessi legali ex art. 1284 c.c., operando il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 6, comma 6, legge n. 412/1991 in ipotesi di ritardo nell'erogazione di prestazioni previdenziali o assistenziali (ex pluribus
Cass., Sez. VI – Lavoro, ord. 3.5.2016, n. 8653); che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell' ; CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna l' al pagamento dei ratei della pensione ex art. 12, legge n. CP_2
118/1971, con decorrenza dal 1.1.2023, oltre interessi legali ex art. 1284, comma
1, c.c. dalla data di maturazione di ciascun credito sino all'effettivo soddisfo, in favore di Parte_1
Pag. 5 di 6 - condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € CP_2
1.310,00, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, in favore del difensore di parte ricorrente, avv. Fabio Di Battista, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avezzano, il 17 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
Pag. 6 di 6
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 482/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 17/06/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi:
Per parte ricorrente, l'avv. DI BATTISTA FABIO;
per parte resistente, nessuno compare.
L'avv. DI BATTISTA FABIO si riporta al ricorso e alle note conclusive depositate. Insiste in ogni caso, ove ritenuto necessario, nella richiesta di ctu come formulata nel ricorso introduttivo. Precisa le conclusioni come da ricorso.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni della ricorrente, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 482/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 482/2024, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Fabio Di Battista
RICORRENTE contro
(C.F. , contumace CP_2 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.6.2025, esaurita la discussione orale, parte ricorrente ha precisato le conclusioni ed, al termine, è stata pronunciata sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Considerato in fatto e in diritto
che adiva con ricorso l'intestato Tribunale per ivi Parte_1 sentir accertare l'illegittimità del provvedimento con il quale l' aveva sospeso CP_2
l'erogazione dell'assegno di invalidità civile ex art. 13, legge n. 118/1971 (prestazione n. 07370511 Cat. INVCIV) in suo favore;
accertare il suo diritto al pagamento della
Pag. 2 di 6 predetta prestazione assistenziale con decorrenza dalla illegittima sospensione adottata dall' (1.1.2023); condannare, quindi, l' a corrisponderle i ratei maturati e CP_2 CP_2 maturandi dell'assegno di invalidità ex art. 13, legge n. 118/1971, a decorrere dall'1.1.2023, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
che l' pur ritualmente evocata in giudizio non si costituiva e ne veniva CP_2 dichiarata la contumacia;
che la causa veniva istruita documentalmente;
che il ricorso proposto da è fondato e merita Parte_1 accoglimento;
che risulta documentalmente dimostrato che, con verbale della Commissione
Medico Legale competente dell'ASL 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, la ricorrente veniva riconosciuta invalida nella misura del 75%; che, pertanto, le veniva corrisposto dall' l'assegno di invalidità civile ex art. 13, legge n. 118/1971, con decorrenza CP_2 dall'1.8.2017; che tale percentuale di invalidità veniva confermata anche alle successive visite di revisione del 7.6.2018 e del 3.6.2019;
che l'art. 37, legge n. 448/1998 così dispone al comma 1: “
1. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora
l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale
l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione”; il successivo comma 8 prevede poi che “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
Pag. 3 di 6 programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”;
che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.L. n. 78/2009, conv. con modif. in legge n.
102/1999, stabilisce che “L' accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari CP_2 nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 settembre 1994, n. 698”;
che l'art. 80, comma 3, D.L. n. 112/2008, conv. con modif. in legge n. 133/2008, così dispone: “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi,
l' dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia CP_2 stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita,
l' provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della CP_2 sospensione medesima”;
che le norme richiamate ricollegano, pertanto, la conseguenza della sospensione o della revoca della prestazione assistenziale rispettivamente alla mancata presentazione senza giustificato motivo ovvero alla mancata presentazione di giustificazione entro i successivi 90 giorni dalla notifica della sospensione;
che, nel caso di specie, risulta tuttavia documentato che la missiva dell' CP_2 datata 25.10.2022, con la quale la veniva convocata per la visita di Parte_1 revisione fissata per il giorno 1.12.2022, veniva indirizzata a “ Parte_1 senza fissa dimora 67050 Massa d'Albe (AQ)” ed, all'esito della spedizione in data
8.11.2022 mediante raccomandata, veniva restituita all'ISTITUTO mittente;
Pag. 4 di 6 che al medesimo indirizzo veniva inviata anche la successiva missiva del
2.12.2022, recante la comunicazione della sospensione della prestazione di invalidità, spedita con raccomandata in data 20.12.2022, che veniva parimenti restituita al mittente;
che la ricorrente ha documentato, mediante deposito dei certificati di residenza storici aggiornati, rilasciati sia dal Comune di Avezzano, sia dal Comune di Massa
d'Albe, di risiedere in Avezzano, Via Teofilo Folengo 4, sin dal 21.10.2013, a tutt'oggi;
che, attesa l'invalidità delle notifiche delle missive del 25.10.2022 e del
2.12.2022 e non avendo l' , non costituitosi, fornito la prova su di esso incombente CP_2 della regolare comunicazione all'interessata, non possono ricollegarsi, alla mancata presentazione a visita di revisione nonché alla mancata presentazione di giustificazioni, quegli effetti legali tipici che la predetta normativa stabilisce per tali fattispecie
(sospensione e revoca della prestazione); ne discende la reviviscenza degli effetti della precedente visita di revisione del 3.6.2019, con conseguente diritto della ricorrente all'erogazione della prestazione assistenziale in questione anche dopo l'1.1.2023; che l' deve pertanto essere condannata a corrispondere alla ricorrente i ratei CP_2 dell'assegno di invalidità ex art. 13, legge n. 118/1971 maturati e non erogati, con decorrenza dall'1.1.2023; che, sulle somme che a tale titolo l' è tenuta a corrispondere, possono riconoscersi CP_2 unicamente gli interessi legali ex art. 1284 c.c., operando il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 6, comma 6, legge n. 412/1991 in ipotesi di ritardo nell'erogazione di prestazioni previdenziali o assistenziali (ex pluribus
Cass., Sez. VI – Lavoro, ord. 3.5.2016, n. 8653); che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell' ; CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna l' al pagamento dei ratei della pensione ex art. 12, legge n. CP_2
118/1971, con decorrenza dal 1.1.2023, oltre interessi legali ex art. 1284, comma
1, c.c. dalla data di maturazione di ciascun credito sino all'effettivo soddisfo, in favore di Parte_1
Pag. 5 di 6 - condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € CP_2
1.310,00, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, in favore del difensore di parte ricorrente, avv. Fabio Di Battista, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avezzano, il 17 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
Pag. 6 di 6