Decreto cautelare 19 luglio 2019
Ordinanza cautelare 23 settembre 2019
Sentenza 12 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, ordinanza cautelare 23/09/2019, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/09/2019
N. 01605/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1605 del 2019, proposto da “Villena s.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Stallone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Antonio Veneziano n. 69;
contro
Assessorato regionale delle attività produttive, Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e Presidenza della regione siciliana - Dipartimento regionale della programmazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Valerio Villareale n., 6, sono domiciliati per legge;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento prot. 0033821 del 17 maggio 2019, pervenuto a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto “TAR Sicilia – Sezione I - Sentenza n. 1236/2019 – Riscontro nota prot. n. 26/2017 – richiesta imputazione progetto al Piano di azione e coesione (PAC) – Salvaguardia”, con il quale il Dipartimento regionale delle attività produttive, al dichiarato fine di ottemperare alla sentenza resa dal Tar Sicilia n. 1236/2019, ha denegato la richiesta avanzata dalla società Villena s.r.l. con nota prot. n. 26 del 3 ottobre 2017 volta all'inserimento nel Piano di azione e coesione (PAC) salvaguardia 2007/2013 del progetto n. 277 “Isola di Linosa, Albergo a 4 stelle, a valere della Misura 4.19 del POR Sicilia 2000/2006” di cui ai DDG dell'Assessorato regionale del turismo, sport e spettacolo n. 844/S3/Tur del 27 settembre 2002 e n. 1282/S3/Tur del 13 novembre 2002, nonché al successivo DDG dell’Assessorato regionale delle attività produttive n. 1489 del 27 giugno 2014;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali e che ne abbiano determinato l'adozione anche se allo stato sconosciuti alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato regionale delle attività produttive, dell’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e della Presidenza della regione siciliana - Dipartimento regionale della programmazione;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore, nella camera di consiglio del 18 settembre 2019, il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che il ricorso ha ad oggetto il provvedimento con cui il Dipartimento regionale delle attività produttive ha rigettato l’istanza con cui la ricorrente aveva chiesto l’imputazione del proprio progetto al piano di azione e coesione (PAC) salvaguardia;
Rilevato che il diniego è stato motivato con riferimento alla circostanza che il progetto, in quanto già rifinanziato con proroga dei termini di realizzazione, non poteva beneficiare di un’ulteriore modifica della fonte finanziaria e di un prolungamento dei termini; si è, inoltre, rilevato come le risorse del PAC erano già state destinate al finanziamento delle imprese in overbooking sulla linea d’intervento 3.3.1.4 del PO/FESR 2007/2013;
Ritenuto che, a una sommaria cognizione, le censure dedotte non appaiono assistite da adeguato fumus boni juris , in quanto quelle di ordine formale sono superabili in base al principio di cui all’art. 21 octies e il diniego è stato adeguatamente motivato evidenziando che il progetto aveva già fruito di un rifinanziamento e le risorse del PAC erano state diversamente allocate;
Ritenuto, pertanto, di rigettare l’istanza cautelare, compensando le spese avuto riguardo alla limitata attività difensiva dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), respinge l’istanza cautelare di cui al ricorso in epigrafe.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Aurora Lento, Consigliere, Estensore
Sebastiano Zafarana, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Aurora Lento | Calogero Ferlisi |
IL SEGRETARIO