Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 183
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte

    La Corte ha ritenuto provata la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, basandosi su documentazione prodotta e su precedenti giurisprudenziali che stabiliscono che un'intimazione di pagamento non impugnata rende definitivi i crediti tributari in essa contenuti.

  • Rigettato
    Prescrizione dei debiti tributari

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, poiché non è decorso il termine dalla notifica degli atti interruttivi della prescrizione e delle cartelle di pagamento più recenti.

  • Rigettato
    Erroneità del calcolo degli interessi

    La Corte ha rigettato l'eccezione, ritenendo che il calcolo degli interessi e delle spese di riscossione sia frutto dell'applicazione di parametri normativi e matematici che non richiedono una motivazione supplementare in assenza di complessità particolari.

  • Rigettato
    Nullità della costituzione dell'Agenzia a mezzo di avvocato del libero foro

    La Corte ha rigettato l'eccezione, ritenendo legittima la costituzione dell'Agenzia a mezzo di avvocato del libero foro, in conformità con la giurisprudenza di legittimità e il protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 183
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 183
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo