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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 183/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
ZZ PE, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2164/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Arico' - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249011717891 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7578/2025 depositato il
21/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 1.4.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata il 4.1.2025, relativa a n. 2 cartelle di pagamento portanti tasse automobilistiche per varie annualità, per un valore di causa di €. 653,00.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento indicate e la conseguente prescrizione dei relativi debiti. Deduceva anche la erroneità del calcolo degli interessi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale sosteneva l'infondatezza del ricorso, deducendo l'avvenuta rituale notifica delle cartelle di pagamento indicate in ricorso nonché quella di successivi, plurimi atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione. Produceva la relativa documentazione.
Con successiva memoria, depositata in data 28.11.2025 parte ricorrente eccepiva la nullità della costituzione di parte ricorrente perché effettuata a mezzo di avvocato del libero Foro. Eccepiva altresì la nullità della notifica della cartella di pagamento n. 09420180013645236000 posta a fondamento dell'impugnata intimazione di pagamento in quanto sarebbe stata depositata presso la Casa Comunale ma senza alcuna notifica del relativo avviso.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione relativa alla regolarità della costituzione in giudizio dell'Agenzia appellante.
Dopo alcune incertezze giurisprudenziali, infatti, la questione della possibilità per il concessionario per la riscossione di avvalersi di avvocati del libero foro è stata risolta positivamente dalla giurisprudenza di legittimità. Basta al proposito citare quanto statuito dalla sentenza della Corte di cassazione n. 8676 del
29/03/2021:”….. osserva il Collegio che il motivo in esame è fondato alla stregua delle disposizioni introdotte dalla riforma del settore di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre
2016, n. 225 (vigente all'epoca di notifica del ricorso d'appello, effettuata in data 07/11/2017, come risulta dalla stessa sentenza impugnata), cui ha fatto seguito la stipula del Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello
Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione n. (OMISSIS) del 5 luglio 2017, nonchè alla luce della sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 30008 del 2019, che pronunciando al riguardo, hanno affermato (par.
24) il seguente principio di diritto:
“impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla
Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, nè della delibera prevista dal citato R.D., art. 43, comma 4 – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia
a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.
(Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)”.
5. Il Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate – Riscossione, n. (OMISSIS) del
5 luglio 2017, ha poi previsto espressamente, al punto 3.4.2, in tema di “Contenzioso afferente l'attività di
Riscossione”, che “L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (…) liti innanzi alle Commissioni
Tributarie”.
Pertanto la costituzione dell'appellante effettuata avvalendosi di avvocato del libero foro deve essere ritenuta del tutto legittima.
Nel merito, deve osservarsi quanto segue.
Agenzia Entrate Riscossione ha prodotto documentazione dalla quale emerge la prova della notificazione delle cartelle di pagamento sopra indicate, nonché quella di plurimi atti interruttivi del termine di prescrizione, che riguardano i titoli di riscossione ai quali il ricorso fa riferimento. L'ultimo in ordine di tempo è l'intimazione di pagamento n. 09420229006778421000, notificata in data 22/12/2022, essa riguarda la cartella di pagamento n. 09420180013645236000, che, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, fu notificata con regolare procedura di legge. In ogni caso, la notificazione dell'atto interruttivo della prescrizione sopra indicato, che non risulta essere stato impugnato, ha prodotto l'effetto della irretrattabilità dei crediti tributari reclamati con il suddetto provvedimento.
Illuminante è, al proposito, la recente sentenza della S.C. di cassazione N. 22108/2024 del 05/08/2024, di cui si riportano di seguito i passi più rilevanti:
“2.1 invero, per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736);
….
2.3 ne consegue che l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria, a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico (nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo (nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione decennale era maturata) nella progressione della sequenza procedimentale;
2.4 queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudicato concernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n. 02220000055856843), in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773);
2.5 non è, difatti, pertinente la giurisprudenza richiamata in controricorso a sostegno della tesi della mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso d'intimazione, che si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass.,
Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio
2009, n. 10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass.,
Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio
2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122;
Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti ai fini auspicati in controricorso (Cass.,
Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio
2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa);
2.6 l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma
1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass.,
Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre
2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n.
27093);”
I principi di diritto posti dalla sentenza sopra indicata sono condivisi da questa Corte.
Pertanto, una volta assunta la prova della notificazione di precedente intimazione di pagamento ( o di altro atto equipollente) non opposta, concernente i medesimi titoli di riscossione relativi al provvedimento impugnato, i relativi crediti devono considerarsi cristallizzati e nessuna obiezione è ammissibile in relazione ad essi.
Per quanto riguarda la cartella di pagamento n. 09420210016611372000, essa fu notificata in data 17.11.2022 con consegna a mani del destinatario, odierno ricorrente, come risulta dalla documentazione prodotta da parte resistente.
Anche l'eccezione di prescrizione è infondata, non essendo decorso il relativo termine, per nessuno dei debiti tributari in esame, dalla data di notifica del suddetto atto interruttivo del termine di prescrizione e da quella della notificas della più recente cartella di pagamento, sopra indicate, a quella della notifica dell'odierno provvedimento.
Non può essere accolta, infine, l'eccezione relativa alla motivazione in ordine al calcolo degli interessi ed alle spese di riscossione, trattandosi della semplice applicazione di parametri normativi e matematici che non devono essere motivati, ma solo verificati dal contribuente ed eventualmente puntualmente e non genericamente contestati. Sul punto, infatti, va rammentato come l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessaria motivazione del criterio di calcolo degli interessi fa riferimento ad ipotesi nelle quali la pluralità delle basi di calcolo, il tempo trascorso, la molteplicità dei parametri applicabili aveva reso incomprensibile il risultato finale che andava, perciò, spiegato. Mentre è evidente come la fattispecie sia esente dalle citate complessità e non imponesse, quindi, alcun onere motivazionale supplementare.
Il ricorso pertanto è da ritenersi infondato e va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere in favore di Agenzia Entrate Riscossione le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 190,00, oltre oneri di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
ZZ PE, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2164/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Arico' - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249011717891 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7578/2025 depositato il
21/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 1.4.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata il 4.1.2025, relativa a n. 2 cartelle di pagamento portanti tasse automobilistiche per varie annualità, per un valore di causa di €. 653,00.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento indicate e la conseguente prescrizione dei relativi debiti. Deduceva anche la erroneità del calcolo degli interessi.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale sosteneva l'infondatezza del ricorso, deducendo l'avvenuta rituale notifica delle cartelle di pagamento indicate in ricorso nonché quella di successivi, plurimi atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione. Produceva la relativa documentazione.
Con successiva memoria, depositata in data 28.11.2025 parte ricorrente eccepiva la nullità della costituzione di parte ricorrente perché effettuata a mezzo di avvocato del libero Foro. Eccepiva altresì la nullità della notifica della cartella di pagamento n. 09420180013645236000 posta a fondamento dell'impugnata intimazione di pagamento in quanto sarebbe stata depositata presso la Casa Comunale ma senza alcuna notifica del relativo avviso.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Deve essere preliminarmente rigettata l'eccezione relativa alla regolarità della costituzione in giudizio dell'Agenzia appellante.
Dopo alcune incertezze giurisprudenziali, infatti, la questione della possibilità per il concessionario per la riscossione di avvalersi di avvocati del libero foro è stata risolta positivamente dalla giurisprudenza di legittimità. Basta al proposito citare quanto statuito dalla sentenza della Corte di cassazione n. 8676 del
29/03/2021:”….. osserva il Collegio che il motivo in esame è fondato alla stregua delle disposizioni introdotte dalla riforma del settore di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre
2016, n. 225 (vigente all'epoca di notifica del ricorso d'appello, effettuata in data 07/11/2017, come risulta dalla stessa sentenza impugnata), cui ha fatto seguito la stipula del Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello
Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione n. (OMISSIS) del 5 luglio 2017, nonchè alla luce della sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 30008 del 2019, che pronunciando al riguardo, hanno affermato (par.
24) il seguente principio di diritto:
“impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla
Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, nè della delibera prevista dal citato R.D., art. 43, comma 4 – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia
a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.
(Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)”.
5. Il Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate – Riscossione, n. (OMISSIS) del
5 luglio 2017, ha poi previsto espressamente, al punto 3.4.2, in tema di “Contenzioso afferente l'attività di
Riscossione”, che “L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (…) liti innanzi alle Commissioni
Tributarie”.
Pertanto la costituzione dell'appellante effettuata avvalendosi di avvocato del libero foro deve essere ritenuta del tutto legittima.
Nel merito, deve osservarsi quanto segue.
Agenzia Entrate Riscossione ha prodotto documentazione dalla quale emerge la prova della notificazione delle cartelle di pagamento sopra indicate, nonché quella di plurimi atti interruttivi del termine di prescrizione, che riguardano i titoli di riscossione ai quali il ricorso fa riferimento. L'ultimo in ordine di tempo è l'intimazione di pagamento n. 09420229006778421000, notificata in data 22/12/2022, essa riguarda la cartella di pagamento n. 09420180013645236000, che, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, fu notificata con regolare procedura di legge. In ogni caso, la notificazione dell'atto interruttivo della prescrizione sopra indicato, che non risulta essere stato impugnato, ha prodotto l'effetto della irretrattabilità dei crediti tributari reclamati con il suddetto provvedimento.
Illuminante è, al proposito, la recente sentenza della S.C. di cassazione N. 22108/2024 del 05/08/2024, di cui si riportano di seguito i passi più rilevanti:
“2.1 invero, per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704;
Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5,
28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736);
….
2.3 ne consegue che l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria, a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico (nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo (nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione decennale era maturata) nella progressione della sequenza procedimentale;
2.4 queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudicato concernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n. 02220000055856843), in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773);
2.5 non è, difatti, pertinente la giurisprudenza richiamata in controricorso a sostegno della tesi della mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso d'intimazione, che si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass.,
Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio
2009, n. 10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass.,
Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio
2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122;
Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti ai fini auspicati in controricorso (Cass.,
Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio
2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa);
2.6 l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma
1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass.,
Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre
2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n.
27093);”
I principi di diritto posti dalla sentenza sopra indicata sono condivisi da questa Corte.
Pertanto, una volta assunta la prova della notificazione di precedente intimazione di pagamento ( o di altro atto equipollente) non opposta, concernente i medesimi titoli di riscossione relativi al provvedimento impugnato, i relativi crediti devono considerarsi cristallizzati e nessuna obiezione è ammissibile in relazione ad essi.
Per quanto riguarda la cartella di pagamento n. 09420210016611372000, essa fu notificata in data 17.11.2022 con consegna a mani del destinatario, odierno ricorrente, come risulta dalla documentazione prodotta da parte resistente.
Anche l'eccezione di prescrizione è infondata, non essendo decorso il relativo termine, per nessuno dei debiti tributari in esame, dalla data di notifica del suddetto atto interruttivo del termine di prescrizione e da quella della notificas della più recente cartella di pagamento, sopra indicate, a quella della notifica dell'odierno provvedimento.
Non può essere accolta, infine, l'eccezione relativa alla motivazione in ordine al calcolo degli interessi ed alle spese di riscossione, trattandosi della semplice applicazione di parametri normativi e matematici che non devono essere motivati, ma solo verificati dal contribuente ed eventualmente puntualmente e non genericamente contestati. Sul punto, infatti, va rammentato come l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessaria motivazione del criterio di calcolo degli interessi fa riferimento ad ipotesi nelle quali la pluralità delle basi di calcolo, il tempo trascorso, la molteplicità dei parametri applicabili aveva reso incomprensibile il risultato finale che andava, perciò, spiegato. Mentre è evidente come la fattispecie sia esente dalle citate complessità e non imponesse, quindi, alcun onere motivazionale supplementare.
Il ricorso pertanto è da ritenersi infondato e va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere in favore di Agenzia Entrate Riscossione le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 190,00, oltre oneri di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore.