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Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/05/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, composto dai Magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Giampaolo Bellofiore Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1537/2024 R.G. tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
SIGNORELLO ERMINIA
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
BARRACO MARGHERITA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
oggetto: modifica regolamentazione affidamento di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 7.5.2025 le parti hanno concluso come da verbale in pari data al quale si rinvia.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.10.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1
e, dopo aver dedotto che dalla loro relazione sentimentale è nata la figlia CP_1 (nata il [...]), venuta meno la convivenza, ha chiesto che venga modificato il Persona_1 regime di affidamento, collocamento e mantenimento della minore già regolato con decreto emesso dal Tribunale di Marsala in data 29.9.2022, depositato il 6.10.2022, alle seguenti condizioni: “affidamento condiviso della bambina con collocamento prevalente della minore presso l'abitazione della madre nonché di prevedere il diritto del padre di prelevare la figlia il lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 15 alle ore 20, con pernottamento nella giornata del giovedì, oltre al diritto dello stesso di tenere con se' la minore anche a weekend alternati dalle ore 15 del sabato alle ore 21 della domenica. Il padre può tenerla con se' per 15 giorni consecutivi, nel periodo estivo nel mese di luglio e nel mese di agosto e durante le festività natalizie, ad anni alterni, per 7 giorni consecutivi;
durante le festività pasquali per il giorni di Pasqua o lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
il diritto del padre di tenere con se' la bambina ad anni alterni il giorno del compleanno della stessa e il giorno in cui si celebrano le festività. l'obbligo di corresponsione a carico del padre e a favore della ricorrente un assegno mensile, per il mantenimento della figlia minorenne, nella misura di € 400,00 anche pagabile al domicilio del creditore entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza immediata e con rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici
Istat, nonché il 70% delle spese straordinarie concordate e documentate, come dettagliatamente indicate nel protocollo del Tribunale di Marsala del 09-06-2021 su spese extra assegno per il mantenimento dei figli. Con vittoria di spese e compensi di avvocato”.
Con memoria depositata il 18.12.2024 si è costituito in giudizio il quale, CP_1 contestando le avverse allegazioni, ha chiesto che venga confermato il regime di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia e, nel dettaglio: Persona_1
“1. In via principale: valutata la capacità genitoriale e l'equilibrio psicofisico di entrambi i genitori a mezzo
CTU, rigettare il ricorso confermando in toto i provvedimenti già assunti nell'interesse e per conto della minore
; Persona_1
2. In via subordinata: sulla scorta delle risultanze della consulenza medica affidare la figlia minore Persona_1
[...
al padre, odierno ricorrente e ciò per incapacità della resistente, sig.ra , a svolgere il suo ruolo di madre Pt_1 non avendo avuto la vicenda uno sviluppo migliorativo limitatamente alla ricorrente;
3. Ammonire la affinchè non ostacoli il rapporto tra il ricorrente e la figlia minore;
Pt_1
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Con ordinanza del 23.1.2025, il Tribunale ha formulato la seguente proposta conciliativa:
“modifica delle condizioni stabilite con decreto del Tribunale di Marsala del 29.9.2022 mediante la previsione del pernottamento della minore presso l'abitazione della madre nelle giornate del giovedì e del venerdì, ferme le restanti condizioni;
compensazione integrale delle spese di lite e concorde rinuncia ad ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa svolte nel presente giudizio”.
Con ordinanza del 23.1.2025 il giudice delegato ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “modifica delle condizioni stabilite con decreto del Tribunale di Marsala del 29.9.2022 mediante la previsione del pernottamento della minore presso l'abitazione della madre nelle giornate del giovedì e del venerdì, pag. 2/3 ferme le restanti condizioni;
compensazione integrale delle spese di lite e concorde rinuncia ad ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa svolte nel presente giudizio”.
Con note di trattazione scritta depositate al fascicolo telematico, parte ricorrente ha prestato adesione alla proposta formulata dal giudice delegato mentre parte convenuta ha manifestato la sua adesione “con la sola richiesta voler disporre il pernotto aggiuntivo nella giornata del martedì piuttosto che del giovedì e ciò in quanto, avendo la ricorrente il diritto di tenere la minore anche per un fine settimana alterno si verrebbe ad avere un distacco della bimba dal padre per ben quattro giorni consecutivi ogni due settimane”.
All'udienza del 30.4.2025, parte ricorrente non ha prestato il consenso alla proposta di modifica di controparte e, disposto un rinvio al fine di raggiungere un accordo transattivo, all'udienza del 7.5.2025, le parti, comparse personalmente, hanno dichiarato concordemente di transigere il giudizio alle condizioni di cui alla proposta conciliativa già formulata d'ufficio; indi, ritenuta la causa matura per la decisione, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, notiziato il P.M. del procedimento, il Collegio ritiene che le condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato, accettate dalle parti all'udienza del
7.5.2025, possono essere recepite in quanto non contrarie alle norme imperative e all'ordine pubblico e rispondenti all'interesse della prole.
Visto l'esito del giudizio le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, Sezione civile, in composizione collegiale, contrariis reiectis, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- dispone che i rapporti tra le parti e nei confronti della figlia siano regolati Persona_1 dalle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal Giudice con ordinanza del
23.1.2025 riportate in parte motiva;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Marsala nella camera di consiglio del 15.5.2025.
Il Presidente Il Giudice rel. ed est.
Francesco Paolo Pizzo Giampaolo Bellofiore
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