Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/04/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
*****
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Barbara Del Bono Presidente
Dr.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dr.ssa Mariangela Fuina Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 685/2023, promossa da Parte (d'ora in poi anche più semplicemente sedente Parte_1
in Chieti, località Brecciarola, alla Via Trieste (cf. e p.iva ) in persona P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, sig. , rappresentata e difesa Parte_3 come in atti dall'avv. Liborio Romito;
Appellante
CONTRO
“ – P.I. - C.F. – in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
procuratore speciale nato a [...] il [...] (C.F. CP_2
), autorizzato giusta procura speciale del 11.03.2023 a C.F._1
ministero Notaio (Repertorio n. 50144/15086 , già Persona_1 [...]
giusta delibera assembleare di Controparte_3
trasformazione per Notaio Dott. del 26.11.2016 Rep. 45534/13940 Persona_1
registrato a Modena in data 28.11.2016, con sede in Modena (MO) – 41121 – alla
Via San Carlo nn. 8/20 rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Mario Davì ;
Appellata
Conclusioni delle parti.
Per l'appellante in sede di p.c.: “Piaccia all'On.le Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per le causali di cui all'atto di citazione in appello:
-ritenere e dichiarare i due contratti di finanziamento di cui in premessa (c/c ipotecario n° 511836 e c/c ipotecario n° 544672) inquadrabili all'interno della categoria del credito in conto corrente ipotecario e ritenere i tassi di interesse portati nei rispettivi allegati di cui ai due atti notarili del 18.04.2007 e del 06.10.2010, inesistenti e come tali inapplicabili per assenza di norma pattizia relativa alla statuizione di interessi moratori/extrafido, e per l'effetto dichiarare applicabile relativamente al periodo 01.01.2012- 31.12.2013 il tasso di interesse corrispettivo contrattualmente pattuito nella misura dell'euribor scadenza 6 mesi maggiorato di uno spread pari all'2%.
Per l'effetto rideterminare l'esposizione debitoria della società attrice al 31.12.2013 cui dovrà essere portata in detrazione la somma versata dall' fino al CP_4
momento dell'emananda decisione in forza della pattuizione del 08.01.2014.
O diversamente:
- ritenere la condotta tenuta dalla contraria ai principi della CP_1
correttezza e della buona fede contrattuale e per l'effetto, relativamente ai due finanziamenti sopra citati, dichiarare illegittima l'applicazione dei tassi moratori/extrafido sopra indicati e meglio evidenziati nella perizia di parte (doc. 4) e per l'effetto, a titolo risarcitorio, contenere il tasso di interesse applicabile successivamente al 31.12.2011 e sino al 31.12.2013 nella misura dell'euribor scadenza 6 mesi maggiorato di un spread pari all'2% come contrattualmente pattuito.
Per l'effetto rideterminare l'esposizione debitoria della società attrice al 31.12.2013 cui dovrà essere portata in detrazione la somma versata dall' fino al CP_4
momento dell'emananda decisione in forza della pattuizione del 08.01.2014. - ordinare la compensazione degli importi versati dall' in forza della CP_4
convenzione del 08.01.2014 sino al momento dell'emananda decisione con il saldo debitorio che risulterà di giustizia al 31.12.2013 e per l'effetto, in caso di eventuali somme a credito in favore dell' condannare la società convenuta alla loro CP_4
restituzione maggiorate di interessi legali .
- accertare e determinare l'ammontare delle somme dovute dall' alla data del CP_4
31.12.2013 alla luce delle di tutte le eccezioni sollevate, previa compensazione con gli importi pagati in eccesso con la quota capitale e con gli interessi eventualmente dovuti ed in ipotesi di somme eccedenti accertare il diritto di parte attrice alla ripetizione delle somme nei confronti di parte convenuta delle somme pagate in eccesso e conseguentemente condannare la alla restituzione delle CP_1
stesse, oltre interessi dalla data di ogni singolo pagamento al saldo.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio e refusione delle spese di CTU.”
Per l'appellata in sede di p.c.:
- accertata l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi di gravame di cui all'esperito appello, Voglia l'adita Corte rigettarlo in tutte le conclusioni rassegnate alle pagg. 20
e 21 dell'appello, con conferma della sentenza n. 201 / 2023 pubblicata in data
08.06.2023 dal Tribunale di Lanciano.
Fatto e diritto
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Lanciano ha rigettato la domanda proposta dalla contro la . Parte_1 CP_1
1.1 La domanda era volta, tra l'altro, a sentir accertare e dichiarare, previa analisi del conto corrente ordinario n° 424248 acceso presso la su cui CP_1
insisteva una linea di fido in ragione della stipula, in data 18.04.2007, in Chieti, di contratto di apertura di credito in conto corrente ipotecario n° 511836 per €
1.000.000,00 e successivamente, in data 06.10.2010 di un secondo contratto di apertura di credito in conto corrente ipotecario n° 544672 per € 500.000,00 per il biennio compreso tra il 2012 ed il 2013:
I)la natura di finanziamento ex art 38 e seguenti del D.Lgs 385/1993, da intendersi come mutuo ipotecario;
II) il superamento del tasso soglia rispetto agli interessi pattuiti ed applicati, anche in corso di rapporto;
III) la mancata indicazione del tasso moratorio e II tasso superiore al tasso moratorio;
IV) la mancata indicazione del TAEG;
V) la capitalizzazione trimestrale degli interessi;
VI) il giroconto su conti correnti ipotecari degli interessi inizialmente addebitati su conto corrente ordinario e l'illegittima applicazione di interessi.
VII) la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza;
Veniva pertanto richiesta la rideterminazione della posizione debitoria della società attrice al 31.12.2013 (epurata dagli interessi e spese non pattuite o non dovute e comunque con loro riconduzione a quelli pattuiti) con le possibili varianti a seconda dell'inquadramento giuridico dei contratti ripassati tra le parti ed eventuale compensazione degli importi versati dall' in forza della successiva CP_4
convenzione del 08.01.2014 sino al momento dell'emananda decisione con il saldo debitorio che risulterà di giustizia al 31.12.2013 .
1.2 La nel giudizio di primo grado contestava la fondatezza della domanda e CP_1
la richiesta di ripetizione formulata su conti ancora aperti.
1.3 A fondamento della decisione, anche sulla scorta delle conclusioni del CTU officiato, si valorizzavano i seguenti elementi:
-l'inquadramento dei contratti oggetto di contestazione non come mutui ipotecari, ma come aperture di conto corrente ipotecario, non ricorrendo elementi contrattuali idonei a far ritenere prevalente la causa mutuataria.
-la infondatezza della censura di usurarietà originaria degli interessi pattuiti nelle aperture di credito in conto corrente ipotecario ed applicati nel corso del rapporto;
-l'infondatezza della censura di mancata indicazione del tasso moratorio, riportati nel prospetto e documento di sintesi, che formano allegati A e B al contratto principale sottoscritti dalle parti e dal Notaio che indicano un primo tasso intra fido Per_2
(cfr. legenda all.to B) e un secondo tasso extrafido, come tale dovendosi intendere il tasso moratorio ovvero su sconfinamento rispetto al garantito.
-l'insussistenza del lamentato superamento da parte dei II tassi debitori contrattualmente previsti rispetto al tasso moratorio usurario, essendo questi inferiori, facendo applicazione dei principi espressi dalla Suprema Corte con pronuncia a SS.UU del 18 settembre 2020 n. 19597 sulla base dei quali “Per i contratti conclusi dall'01/04/2003 (data di entrata in vigore del D.M. 25 marzo 2003) al 30/06/2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente” ai tassi soglia di mora;
-l'infondatezza delle doglianze inerenti l'omessa indicazione del T.A.E.G. da intendersi non come tasso di interesse ma come indicatore sintetico di costo che ha valenza di “regola di comportamento” della banca, senza assumere rilievo come
“regola di validità” del contratto, con la conseguenza che la sua violazione non comporta, secondo l'orientamento predominante, la sua nullità ma solo una obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità della banca per violazione degli obblighi di informazione, dovendo tuttavia in tal caso il cliente fornire la circostanziata dimostrazione che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento, ferma l'inapplicabilità alla fattispecie del disposto dell' art .125 bis, commi VI e VII
TUB., riferita ai soli contratti di credito stipulati con il consumatore in data successiva al 19.9.2010 e comunque non riferibile alla fattispecie in quanto l'art.122 co.1 lett. f esclude che le norme sul credito ai consumatori si applichi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili e comunque conclusi da soggetto professionale, quale è la società attrice.
-l'infondatezza delle doglianze inerenti l'omessa pattuizione della capitalizzazione degli interessi, ricorrente nel caso di specie , venendo in discussione contratti di apertura credito successivi al 2000 che prevedono la pari capitalizzazione e la vedono pattuita e concordata.
-l'infondatezza delle doglianze inerenti le modalità di addebito e la misura degli interessi applicati in considerazione del disposto storno degli interessi, con conseguente sterilizzazione di quelli applicati in eccesso, tanto relativi al biennio oggetto di contestazione, quanto relativi all'anno 2014 in cui le parti avevano rinegoziato i rapporti in essere, pur dandosi atto che in riferimento al c/c ordinario num. 424248, dal 02.02.2016 la banca aveva applicato dei tassi di interesse notevolmente più alti rispetto a quanto riconosciuto nel piano di rientro proposto alla società per cui nel procedere al riconteggio dei saldi di conto corrente CP_4 emergeva una differenza a favore della società pari a € 1.392,12 CP_4 imputabile ai differenti tassi utilizzati dall'istituto di credito rispetto a quanto stabilito nel piano di rientro, con conseguente accertamento del diritto alla ripetizione limitatamente a tale maggior valore di interessi.
-l'insussistenza dei presupposti per la ripetizione di somme in favore dell'attrice con conferma del suo debito complessivo pari alla data del 31.12.2013 in €
2.324.956,52 e atteso il pagamento alla data del 31.12.2018 della complessiva somma di € 810.000,00 comprensiva di interessi come da piano di rientro del gennaio 2014, fermo il diritto alla ripetizione di € 1.392,12 a titolo di interessi non dovuti corrisposti dopo il gennaio 2014 rispetto a quanto stabilito con piano di rientro, oltre interessi dalla data della sentenza a sald,o da compensare nella prima rata successiva alla definitività della pronuncia con pari riduzione della rata trimestrale fissata in € 45.000,00;
2. Nel proprio atto di appello la contesta la decisione parte in cui il CP_4
primo giudice ha trattato :
“Sulla mancata indicazione del tasso moratorio e II tasso superiore al tasso moratorio” sub III, pag. 6 della sentenza, per carenza assoluta, insufficienza di motivazione e comunque per erroneità della stessa: violazione dell'art. 117
TUB, degli art.li 1346 e 1418 c.c. e violazione sulle norme sulla chiarezza e trasparenza bancaria. Evidenzia l'appellante sul punto:
- che il giudice di prime cure in ordine alla eccezione secondo la quale la pattuizione dei tassi moratori/extrafido sarebbe inesistente per essere riportata, ancorché in modo insufficiente, solo nei documenti di sintesi e non anche all'interno dei contratti principali relativi ai due c/c ipotecari, si è limitato a ritenere che nel “contratto”, e per esso “nel prospetto e documento di sintesi” di cui agli allegati, sarebbero riportati i predetti tassi extrasoglia, in tal modo considerando gli allegati stessi alla stregua del “contratto” senza considerare:
-che gli allegati di un contratto non possono essere considerati alla stregua del contratto medesimo posto che il secondo, a differenza dei primi, necessita di una serie di requisiti imprescindibili, specie in materia bancaria, che non possono essere sostituiti da mere allegazioni mentre gli allegati hanno funzione meramente accessoria per questioni e richiami di minor valenza che, per ragioni di sintesi non vengono riportati nel contratto principale;
i documenti di sintesi hanno quindi il fine di favorire una migliore trasparenza delle norme contrattuali, riportando in termini sintetici (appunto) le norme contrattuali di cui all'atto principale attraverso l'apposizione, in forma schematica, più facilmente e velocemente leggibile, di quanto statuito nell'atto cui è allegato.
-che nei documenti di sintesi relativi ai suindicati contratti vi sono comunque dei meri richiami che, specie nel carteggio relativo al contratto n. 511836, sono assolutamente insufficienti per ritenere validamente pattuita tra le parti l'applicazione di interessi extrafido/ moratori anche laddove, per assurdo, si dovesse ritenere che i tassi extrafido possano essere pattuiti all'interno dei soli allegati, poiché relativamente a tale contratto la dicitura "2^tasso = 13,50%", riportata nel documento di sintesi non è neppure interpretabile atteso che non vi è alcun riferimento sulla scorta del quale si possa comprendere con quali modalità e termini il "2° tasso" verrà applicato, con conseguente nullità della pattuizione per carenza del requisito della determinabilità espressamente richiamato dall'art. 1346 c.c..
-che tanto può desumersi anche dal contenuto della delibera CICR n. 286 del
04.03.2003 che ha come oggetto la “Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”laddove nella sezione
II, denominata “Pubblicità e contratti”, è inserito l'art. 5 che disciplina i cd. “Fogli informativi” (denominati anche come “documento di sintesi”), con la funzione di informare appunto la clientela e non certo di generare clausole contrattuali.
-che in tale senso si è espressa ripetutamente l'interpretazione della giurisprudenza di merito e dell'arbitro bancario finanziario riportata;
-che comunque la Banca d'Italia, sempre all'interno del documento inerente la
"Trasparenza delle operazioni e dei servizi Bancari e Finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", ed in special modo alla sezione II (Pubblicità e informazione precontrattuale), art. 7, nel premettere che il documento di sintesi, riporta in maniera personalizzata quanto previsto dal contratto, ha precisato come tale documento possa costituire parte integrante del contratto solo laddove si sia "in presenza di un accordo delle parti in tal senso", accordo insussistente nel casi di specie in cui nei contratti suindicati, aldilà del mero e generico richiamo alla
"completa specifica allegata al presente atto sotto la lettera "B", non è mai riportato che i contraenti, in forza di un intervenuto accordo, ritengano espressamente che il documento di sintesi (peraltro mai definito con tale denominazione, bensì con il termine allegato "B") debba essere inteso quale parte integrante e sostanziale del contratto, non riportando in ogni caso quest'ultimo il tasso extra fido.
3. Nella sua comparsa di costituzione la ha contestato la fondatezza CP_1 dell'appello chiedendone il rigetto.
4. All'esito dell'udienza del 10.12.2024 la causa è stata trattenuta a decisione, concessi i termini ex art. 352 c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note di udienza.
5. L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Le condizioni contrattuali che regolamentano i rapporti di apertura di credito in conto corrente ipotecario sono individuate nell'articolo 6 dell'atto pubblico del 18.4.2007 rep. n.53171 a tenore del quale” sulle somme a debito del correntista saranno corrisposti alla banca interessi nella misura inizialmente stabilita al 6,045% in ragione d'anno oltre imposte ed accessori da regolare ogni trimestre solare ( e cioè fino a marzo, giugno settembre e dicembre) mediante addebito sul predetto conto corrente n.511836 fermo restando l'obbligo del correntista di corrispondere tutte le altre spese commissioni ed oneri previsti nel prospetto delle condizioni economiche la cui completa specifica è allegata al presente atto sotto la lettera B” e dall'art. 6 dell'atto pubblico 06/10/2010 rap numero 58 252 a tenore del quale “sulle somme a debito del correntista saranno corrisposti alla banca interessi nella misura inizialmente stabilita al 3,155% in ragione d'anno oltre imposte ed accessori da regolare ogni trimestre solare ( cioè fino a marzo, giugno, settembre e dicembre) mediante addebito sul predetto conto corrente n. 544672, fermo restando l'obbligo del correntista di corrispondere tutte le altre spese e commissioni ed oneri previsti nel prospetto delle condizioni economiche la cui completa specifica è allegata al presente atto unitamente al documento di sintesi che si allega sotto la lettera B”.
Ognuno degli atti fa dunque riferimento al proprio allegato (debitamente sottoscritto dalle parti e dal notaio rogante e contenente espressamente il contestato tasso extrafido) per la concreta individuazione di tutte le condizioni economiche, che pertanto a prescindere dall'eventuale specifica che ne faccia parte integrante, è esso stesso, per volontà delle parti che hanno partecipato alla stesura dell'atto , parte del contratto e ciò in forza dell'espresso richiamo che lo colloca nel suo contenuto strutturale.
E tanto indipendentemente dal fatto che le condizioni siano contenute nel documento di sintesi piuttosto che in altro allegato.
Il tutto fermo restando la diversità sostanziale dei documenti informativi “ generici”
e dei documenti di sintesi, contenenti le specifiche contrattuali del singolo rapporto.
Sicchè neppure può disquisirsi di assenza di condizioni contrattuali (relativamente ai tassi extra fido) posto che l'atto pubblico le richiama espressamente facendo riferimento agli allegati.
Altrettanto priva di fondamento è quindi la doglianza inerente la mancanza di correttezza e buona fede contrattuale della appellata nel non aver reso chiara CP_1
la disciplina delle condizioni contrattuali che invece sono evincibili e facilmente comprensibili dagli allegati facenti parte del contratto di apertura di credito su conto corrente ipotecario.
Infine priva di specificità deve ritenersi la doglianza inerente la dedotta indeterminatezza del tasso di interesse extra fido, indicato nell'allegato all'atto pubblico del 18.4.2007 rep. n.53171 , individuato nella sua entità percentuale ed applicabile all'evidenza all'utilizzo di credito oltre il fido concesso, senza che al riguardo possano giovare alla tesi attorea, in difetto di allegazione dei dati necessari a rendere determinata la relativa pattuizione e di elementi concreti idonei a dar conto della erronea applicazione degli stessi, la giurisprudenza affermatasi in punto di cms.
Si rileva che sul punto che l'allegazione dei primi elementi risulta, tardivamente, effettuata solo nella comparsa conclusionale depositata nel presente grado di giudizio, sicché a prescindere dalla sufficienza dell'indicazione della percentuale del tasso extra fido, la stessa non può che considerarsi inammissibile.
Né soccorre al riguardo la possibilità di rilievo officioso.
Si rammenta al riguardo (cfr.ex multis Cass. 7587/24)” che le nullità negoziali che non siano state rilevate d'ufficio in primo grado possono difatti essere rilevate d'ufficio in appello (o in cassazione) a condizione, appunto, che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti (Cass. n. 20713/23): le nuove censure devono necessariamente coordinarsi con allegazioni tempestive (Cass. n.
28983/23).
Conclusivamente l'appello va rigettato.
5.1 Le spese di lite, liquidate come in dispositivo al minimo tabellare stante la non complessità delle questioni prospettate e con esclusione delle fasi di trattazione ed istruttoria, non svoltesi, seguono la soccombenza.
5.2 Trova infine applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014);
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto tra le parti in epigrafe indicate, cos provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio sostenute da parte appellata che liquida in complessivi € 9.256,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A, e C..P.A. come per legge;
-dà atto della ricorrenza dei presupposti ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115 per il versamento da parte dell'appellante di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
Cos deciso nella camera di consiglio dell'11.3.2025
Il Consigliere est.
Mariangela Fuina Il Presidente
Barbara Del Bono