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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/10/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. MI De RI Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. LO PP Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.855 R.G. anno 2023 promossa in grado di appello D A
rappresentata e difesa dall'Avv.to RI Parte_1 irenze n.14, è elettivamente domiciliata appellante C O N T R O rappresentato e difeso dall'Avv.to Pietro Alfano presso il cui Parte_2 ia A. Volta n.22, è elettivamente domiciliato appellato all'udienza del giorno 18 settembre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale FATTO e DIRITTO 1) Con sentenza n.135/2023, emessa in data 14.2.2023, il Tribunale G.L. di Agrigento ha rigettato l'opposizione al decreto n.161/2021 emesso dal medesimo organo giurisdizionale con il quale era stato ingiunto alla Cooperativa odierna appellante di pagare a la somma di €7.153,91. Parte_2
Il primo Giudice, richiamati i principi in materia onere della prova, ha ritenuto che la pretesa creditoria azionata dal trovava “riscontro nel verbale di conciliazione Parte_2 sindacale versato in atti” e che parte opponente si era “limitata a contestare genericamente la pretesa azionata, senza però dimostrare in giudizio l'avvenuto adempimento dell'obbligazione sulla stessa gravante”. Avverso tale decisione ha proposto appello la Parte_1
, con ricorso depositato il 10.8.2023.
[...] hiamato il tenore dell'art.1965 c.c., parte appellante, col primo motivo, assume che “all'«accordo» che il 27/11/2019 le parti in lite hanno raggiunto e sottoscritto (ai sensi dell'art. 411 c.p.c.) nella sede sindacale il giudice di prime cure avrebbe dovuto riconoscere natura novativa, e non soltanto sulla scorta del formalismo del senso letterale del termine espressamente utilizzato in occasione della stesura del relativo Processo Verbale di Conciliazione, quanto (altresì) in forza della prima regola di interpretazione soggettiva indicata dall'art. 1362 c.c., secondo la quale nell'interpretazione di un contratto dovrà tenersi conto in primis della volontà di entrambi i contraenti, vieppiù allorquando – come nel caso di specie – la formula di rinuncia è particolarmente ampia e dettagliata, esplicitata in modo tale da non far dubitare della portata tombale dell'accordo raggiunto, indi della comune volontà delle parti di comporre la controversia in atto nonché il nuovo regolamento di interessi che – mediante le reciproche concessioni – è venuto a sostituirsi a quello precedente, cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite”.
Pag.1 In altri termini, lamenta l'omesso vaglio della “natura e dell'efficacia della transazione novativa stipulata tra le parti in causa ed avente ad oggetto proprio il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, ignorando la precisa causa petendi posta a fondamento della spiegata opposizione ed il petitum immediato richiesto ai sensi dell'art. 645 c.p.c.” Col secondo motivo rileva di aver sollevato, con l'opposizione, “specifica contestazione sulla causa debendi (id est, l'intercorso rapporto di lavoro) allegata all'originaria istanza monitoria, eccependone l'estinzione per intervenuta transazione novativa in sede sindacale”; che, tuttavia, il Tribunale “nell'esporre le ragioni in fatto e in diritto (sic!) sottese alla decisione cui è pervenuto … ha illegittimamente allegato al mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla parte opponente la ragione per la quale ha ritenuto di rigettare l'opposizione spiegata avverso il Decreto Ingiuntivo n. 161/2021 richiamando l'ambito applicativo dell'art. 2697 c.c. (pag. 2), senza tuttavia spendere anche un sol cenno sull'eccepita esistenza di una transazione novativa che aveva estinto il rapporto giuridico originario”. Col terzo motivo deduce il vizio di motivazione della sentenza di prime cure.
si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del Parte_2 gravame. Indi, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
2) I motivi di gravame, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro intima connessione, sono infondati. E' incontroverso che il ha svolto attività lavorativa per l'odierna Parte_2 parte appellante dal 20.10.2016 e che in data 27.11.2019 le stesse parti, in ragione di talune differenze retributive non corrisposte al detto lavoratore, hanno sottoscritto in sede sindacale il verbale di conciliazione versato in atti con il quale la parte datoriale riconosceva il credito vantato dal (“…. che la Signora Parte_2 Parte_3
riconosce il credito vantato della Signor e si dichiara di
[...] Parte_2 transare con la stessa” – cfr. doc. fasc. di parte). Nel corpo di tale scrittura le parti davano atto che il non aveva Parte_2
“esperito alcuna azione dinanzi all'Autorità Giudiziaria civile” e che, “al fine di prevenire ed evitare ogni tipo di contenzioso”, intendevano “risolvere ogni e qualsiasi pendenza in relazione all'intercorso rapporto di lavoro ed in merito ai fatti riferiti e prospettati nelle note descritte in narrativa”. In siffatto contesto “ n.q.” proponeva il pagamento della somma Parte_3
“complessiva di €7.153,91 … al netto in unica soluzione, alla definizione delle procedure di recupero dei crediti risultanti alla esigibili su conto corrente … a titolo Controparte_1 di integrale soddisfo per le retribuzioni afferenti le mensilità maturate, per le ferie e/o i permessi maturati e non goduti, per la 13 mensilità anno 2018, nonché le retribuzioni dal 01.12.2017 al 31.12.2017e dal 01.01.2018 al 14.5.2018, e per il TFR maturato, nonché per qualsivoglia altra pretesa, diritto o credito potuto comunque maturare in forza dell'anzidetto rapporto di lavoro”. Il accettava tale offerta rinunciando “espressamente a qualsiasi pretesa, Parte_2 diritto, do e che nell'intercorso rapporto di lavoro, suo svolgimento e cessazione, possa trovare origine e fondamento a qualsiasi titolo legale, contrattuale, extracontrattuale e risarcitorio;
rinuncia, inoltre, all'impugnativa del licenziamento ed ad ogni altro diritto comunque connesso con l'intercorso rapporto di lavoro …”. Sostiene l'appellante che tale scrittura avesse efficacia novativa e che, pertanto, il non avesse titolo per rivendicare la somma ingiunta sulla scorta del Parte_2 orto di lavoro. Trattasi di prospettazione che non persuade. Nel contenuto complessivo di una transazione, infatti, può distinguersi anche un momento accertativo della situazione di fatto preesistente, e in tal caso le relative
Pag.2 dichiarazioni di scienza hanno valore confessorio, a condizione, come nella specie, che esse abbiano per oggetto la ricognizione di situazioni fattuali o di situazioni giuridiche considerate sub specie facti, e non già valutazioni giuridiche (così Cass. n.19883/05, n.3033/09); non può quindi dubitarsi che la descrizione di un pregresso rapporto contrattuale (“di avere prestato servizio presso la dal Controparte_1 20.10.2016 al 14.05.2018 …”), la indicazione analitica delle voci retributive rivendicate in uno alla loro affermata sussistenza (“… la Signora riconosce il credito Parte_3 vantato della Signor e si dichiara disponibile a transare con la stessa”) siano Parte_2 elementi fattuali s cimento. D'altronde il riconoscimento di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte nell'ambito di un negozio transattivo è privo di natura confessoria, per mancanza di animus confitendi, ove costituisca l'oggetto di una delle reciproche concessioni poiché non integra una dichiarazione di scienza che sia fine a se stessa, ma s'inserisce nel contenuto del contratto transattivo ed è strumentale rispetto al raggiungimento dello scopo di questo;
nella specie la descrizione fattuale sopra trascritta non ha tale connotazione né sotto il profilo lessicale, né sotto il profilo funzionale, dacchè l'oggetto delle concessioni si ravvisa nel prosieguo dell'atto laddove le parti convengono di definire i loro rapporti con il pagamento al della somma di €7.153,91 (importo che, per altro, per Parte_2 come pure osserva ia dall'appellato, coincide con la sommatoria della retribuzione netta riportata nella buste paga allegate in atti).
Non può, dunque, attribuirsi, alla transazione del 27.11.2019, alcuna efficacia novativa, trovando tale atto conciliativo chiaro fondamento sul medesimo (riconosciuto) rapporto di lavoro subordinato rispetto al quale la parte datoriale ha ritenuto - al fine di prevenire l'insorgere di un eventuale controversia - di riconoscere il pagamento della somma sopra indicata.
Secondo la Cassazione, infatti, “Si ha transazione novativa qualora sussistano contestualmente due elementi, uno di natura oggettiva e uno di natura soggettiva: - sul piano oggettivo è necessario che le parti, onde risolvere o prevenire una lite, siano addivenute ad una rinunzia reciproca, anche parziale, alle proprie pretese, volta a modificare, estinguendola, la situazione negoziale precedente e ad instaurarne una nuova in quanto tra i due rapporti, il vecchio e il nuovo, vi sia una situazione di obiettiva incompatibilità; - sul piano soggettivo, è necessario che sussista un'inequivoca manifestazione di volontà delle parti in tal senso, ovvero che esse abbiano palesato il loro intento di instaurare tra loro un nuovo rapporto e di estinguere quello originario, dando a tale volontà forma e contenuto adeguati” (Cass. 5525/2025). In tale pronuncia, si osserva, i Giudici di legittimità hanno avuto occasione di chiarire che “la transazione può in effetti, atteggiarsi come atto di composizione dell'originario rapporto litigioso mediante la conclusione di un rapporto costitutivo di obbligazioni autonome, diverse da quelle originarie (transazione novativa), ovvero come atto di composizione del rapporto litigioso esclusivamente mediante modifiche alle obbligazioni preesistenti (transazione semplice) ma senza elisione del collegamento con l'originario rapporto (Cass. n. 17869 del 2021)”. Nel medesimo solco si è affermato che “L'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso” (Cass. 32655/2021).
Pag.3 Nel caso di specie, rileva questa Corte, deve escludersi che la transazione del novembre 2019 avesse natura novativa, non risultando ciò dall'esame complessivo dell'atto medesimo, in cui le parti, lungi dal costituire un nuovo rapporto costitutivo di autonome obbligazioni, si sono limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti (ossia le voci retributive rivendicate dal lavoratore) senza elidere il collegamento con il precedente contratto di lavoro subordinato. In ogni caso, rileva la Corte, dirimente ai fini della decisione è il fatto che , diversamente da quanto sembra ritenere l'appellante, il a agito in monitorio Parte_4 richiamando espressamente, tanto, il pregresso rapp (la cui esistenza, si ribadisce, risultava confermata dalla stessa transazione semplice), quanto, l'accordo conciliativo del 27.11.2019 appositamente evocato quale prova scritta dell'intervenuto riconoscimento del debito (pari ad euro 7.153,91) operato dalla parte datoriale. L'appello deve, dunque, essere disatteso con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
3) Le spese di questo grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo in favore di parte appellata. Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.135/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Agrigento in data 14.2.2023. Condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €1.984,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali come per legge. Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Palermo 18 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LO PP MI De RI
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