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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/06/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 17582/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 17582/2024 vg promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BISCOTTI Parte_1
ANTONELLA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. OLIVIERI ANDREA che lo CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note del 12/02/2025
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio secondo il rito della Parte_1 CP_1 confessione cristiana dei Testimoni di Geova in CHIERI il 18/07/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CHIERI (atto n. 55 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 27/08/2011. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
24.11.2023.
Con ricorso depositato il 18/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza prevalente Per_1 presso la madre.
DISPONE, come da accordo tra i genitori, che la RA assuma tutte le decisioni relative Parte_1 al percorso scolastico della figlia con onere di comunicazione tempestiva al padre, stante la residenza della medesima in altra regione rispetto a quella paterna, che non consente da parte di costui la sottoscrizione tempestiva di documenti autorizzativi, già rato e valido l'operato. Le restanti decisioni riguardanti la figlia, ad esempio quelle sulla salute, verranno assunte congiuntamente da entrambi genitori.
DISPONE che, stante il trasferimento in altra regione di il signor possa vedere e tenere Per_1 CP_1 con sé la figlia, salvo diversi accordi tra le parti e tenuto preliminarmente conto dell'interesse e dei desideri della minore:
- a week end alternati (nel turno del mattino del padre) dal venerdì pomeriggio prelevandola da casa della madre alla domenica sera ivi riportandola;
- durante le vacanze estive tre settimane non consecutive, con date da concordarsi tra genitori entro il 30/05 di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie ad alterni dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01;
- vacanze di Pasqua, ove possibile, ad anni alterni. DISPONE che il signor versi € 300,00 mensili alla RA a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia minore in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT, oltre al 70% delle spese mediche (salvo copertura assicurativa aziendale del signor , scolastiche, sportive, ricreative, sostenute o da sostenersi nell'interesse CP_1 del minore, come da Protocollo del Tribunale di Torino a mani dalle parti.
DA' ATTO che le parti dichiarano nulla disporsi in relazione alla casa coniugale dalla quale la RA
, genitore collocatario, si è già allontanata. Parte_1
DA' ATTO che le parti dichiarano che la casa coniugale verrà posta in vendita a terzi e con il ricavato estinto il mutuo stipulato per l'acquisto della medesima;
il saldo residuo verrà suddiviso al 50% tra i coniugi previa decurtazione dalla quota della moglie del 50% delle rate di mutuo rimborsate per intero dal signor sin dal dicembre 2023, come pattuito nella separazione. CP_1
DA' ATTO che le parti dichiarano che il mutuo, sino alla vendita dell'immobile, sarà corrisposto per intero da parte del sig. con rivalsa delle somme pagate in eccedenza alla propria quota al CP_1 momento della vendita.
DA' ATTO che le spese condominiali della casa coniugale, a seguito dell'allontanamento da parte della RA verranno suddivise al 50%. Parte_1
DA' ATTO che le parti dichiarano nulla disporsi in merito a reciproco assegno divorzile atteso che le parti hanno redditi da attività lavorativa propri.
DA' ATTO che le parti dichiarano che l'assegno unico per i figli a carico sarà percepito su accordo delle parti al 100% dalla RA . Parte_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 17582/2024 vg promossa da:
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BISCOTTI Parte_1
ANTONELLA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. OLIVIERI ANDREA che lo CP_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note del 12/02/2025
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio secondo il rito della Parte_1 CP_1 confessione cristiana dei Testimoni di Geova in CHIERI il 18/07/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CHIERI (atto n. 55 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 27/08/2011. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
24.11.2023.
Con ricorso depositato il 18/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CHIERI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza prevalente Per_1 presso la madre.
DISPONE, come da accordo tra i genitori, che la RA assuma tutte le decisioni relative Parte_1 al percorso scolastico della figlia con onere di comunicazione tempestiva al padre, stante la residenza della medesima in altra regione rispetto a quella paterna, che non consente da parte di costui la sottoscrizione tempestiva di documenti autorizzativi, già rato e valido l'operato. Le restanti decisioni riguardanti la figlia, ad esempio quelle sulla salute, verranno assunte congiuntamente da entrambi genitori.
DISPONE che, stante il trasferimento in altra regione di il signor possa vedere e tenere Per_1 CP_1 con sé la figlia, salvo diversi accordi tra le parti e tenuto preliminarmente conto dell'interesse e dei desideri della minore:
- a week end alternati (nel turno del mattino del padre) dal venerdì pomeriggio prelevandola da casa della madre alla domenica sera ivi riportandola;
- durante le vacanze estive tre settimane non consecutive, con date da concordarsi tra genitori entro il 30/05 di ogni anno;
- durante le vacanze natalizie ad alterni dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 al 06/01;
- vacanze di Pasqua, ove possibile, ad anni alterni. DISPONE che il signor versi € 300,00 mensili alla RA a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia minore in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT, oltre al 70% delle spese mediche (salvo copertura assicurativa aziendale del signor , scolastiche, sportive, ricreative, sostenute o da sostenersi nell'interesse CP_1 del minore, come da Protocollo del Tribunale di Torino a mani dalle parti.
DA' ATTO che le parti dichiarano nulla disporsi in relazione alla casa coniugale dalla quale la RA
, genitore collocatario, si è già allontanata. Parte_1
DA' ATTO che le parti dichiarano che la casa coniugale verrà posta in vendita a terzi e con il ricavato estinto il mutuo stipulato per l'acquisto della medesima;
il saldo residuo verrà suddiviso al 50% tra i coniugi previa decurtazione dalla quota della moglie del 50% delle rate di mutuo rimborsate per intero dal signor sin dal dicembre 2023, come pattuito nella separazione. CP_1
DA' ATTO che le parti dichiarano che il mutuo, sino alla vendita dell'immobile, sarà corrisposto per intero da parte del sig. con rivalsa delle somme pagate in eccedenza alla propria quota al CP_1 momento della vendita.
DA' ATTO che le spese condominiali della casa coniugale, a seguito dell'allontanamento da parte della RA verranno suddivise al 50%. Parte_1
DA' ATTO che le parti dichiarano nulla disporsi in merito a reciproco assegno divorzile atteso che le parti hanno redditi da attività lavorativa propri.
DA' ATTO che le parti dichiarano che l'assegno unico per i figli a carico sarà percepito su accordo delle parti al 100% dalla RA . Parte_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.