Articolo 108 del Codice della proprietà industriale
Articolo 96Articolo 109
Versione
15 maggio 2005
Art. 108. Limitazioni del diritto del costitutore 1. Il diritto di costitutore non si estende ad atti compiuti in ambito privato, a scopi non commerciali; ad atti compiuti a titolo sperimentale; ad atti compiuti allo scopo di creare altre varieta', nonche', ove non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 107, comma 3, ad atti di cui allo stesso articolo 107, commi 1 e 2, compiuti rispetto a tali altre varieta'.
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 107, comma 1, chiunque intende procedere alla moltiplicazione, in vista della certificazione, di materiale proveniente da varieta' oggetto di privativa per nuova varieta' vegetale, e' tenuto a darne preventiva comunicazione al titolare del diritto.
Entrata in vigore il 15 maggio 2005
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