Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 29/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Forlì
- Sezione Civile -
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott.ssa BARBARA VACCA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. n. 362/2024, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
VALLE ALESSANDRO (c.f. ) e dall'avv. C.F._2 Parte_2
(c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio
[...] C.F._3
legale di quest'ultimo sito a Forlì Via Allegretti n. 17
ATTORE
CONTRO
(c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._4
dall'avv. PIRRO FERDINANDO (c.f. ) e dall'avv. ANDREOZZI C.F._5
RAFFAELE (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il loro C.F._6
studio legale sito ad Aversa, Via Orazio n. 2
CONVENUTO
CONCLUSIONI ATTORE: “voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale
- accertato e dichiarato che il sig. è venuto meno all'obbligo Controparte_1
restitutorio nascente dal “pactum fiduciae” prelevando le somme accreditate sulla carta prepagata “Postepay Evolution” senza restituirle al legittimo proprietario, Parte_1
per l'effetto condannare il sig. alla restituzione in favore del
[...] Controparte_1
sig. dell'importo complessivo di Euro 29.871,10, oltre a rivalutazione ed Parte_1
interessi sulla somma via via rivalutata dalla data del dovuto sino all'effettivo saldo, o nella misura maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria con conseguente rigetto di tutte le domande svolte sia nel merito che in via riconvenzionale dal sig.
[...]
in comparsa di risposta. Controparte_1
- Condannare altresì per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. il sig. CP_1
al risarcimento dei danni patiti dal sig. da liquidarsi in via
[...] Parte_1
equitativa dal Giudice adito per i motivi di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. del
31/05/2024 da intendersi qui letteralmente riscritti.
- In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale di causa.
IN VIA SUBORDINATA:
- Accertato e dichiarato l'indebito arricchimento del sig. nei Controparte_1
confronti del sig. condannare il sig. ad Parte_1 Controparte_1
indennizzare il sig. dell'importo complessivo di Euro 29.871,10, oltre a Parte_1
rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla data del dovuto sino all'effettivo saldo, o nella misura maggiore o minore che risulterà dall'espletanda istruttoria con conseguente rigetto di tutte le domande svolte sia nel merito che in via riconvenzionale dal sig. in comparsa di risposta. Controparte_1
- Condannare altresì per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. il sig. CP_1
al risarcimento dei danni patiti dal sig. da liquidarsi in via
[...] Parte_1
equitativa dal Giudice adito per i motivi di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. del
31/05/2024 da intendersi qui letteralmente riscritti.
- In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale di causa.
CONCLUSIONI CONVENUTO: “si riporta al contenuto della comparsa di costituzione e risposta nonché delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., qui da intendersi per
2 ripetute e trascritte, chiedendone l'integrale accoglimento con vittoria di spese ed onorari di causa. Impugna e contesta tutto quanto avversamente prodotto, dedotto ed eccepito giacchè infondato sia in fatto che in diritto e chiede che la causa venga decisa”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO (concisa esposizione)
Con citazione notificata a mezzo posta il 07/02/2024 e perfezionatasi per compiuta giacenza in data 23/02/2024, ha convenuto in giudizio il cugino Parte_1
deducendo che Controparte_1
- il 25/07/2017 si erano recati insieme presso l'Ufficio postale di Aversa, via De Chirico per richiedere il rilascio di una carta prepagata (“Postepay Evolution”) intestata a
[...]
ma con l'accordo che la stessa sarebbe rimasta nella sua esclusiva Controparte_1
disponibilità al fine di accreditarvi i propri risparmi senza il rischio di subire eventuali pignoramenti da parte dei propri creditori;
- l'Ufficio Postale di Aversa aveva rilasciato a nome del la carta prepagata CP_1
“Postepay Evolution” n. 5333.1710.4768.1 con codice IBAN IT 12 O
0760105138288053188054 che era rimasta nella sua esclusiva disponibilità, dalla data di emissione del 25/07/2017 fino alla scadenza di validità del giugno 2022;
- su tale carta aveva effettuato “ricariche” con i propri risparmi per complessivi €
39.946,00 e prelievi in contanti su ATM o tramite POS per complessivi € 9.910,00, portando il saldo contabile alla data del 02/05/2022 a € 29.976,10 al netto degli importi trattenuti nel corso degli anni dalla per complessivi € 60,00 per i Controparte_2
canoni annui (€ 50,00) e per le imposte di bollo (€ 10,00), come emergeva dall'estratto conto relativo alle operazioni dal 25/07/2017 sino al 02/05/2022;
- ad inizio luglio 2022, la carta era stata ritirata dall'ATM di nel corso CP_2 Controparte_2
di un tentativo di prelievo a seguito dell'intervenuta scadenza della carta prepagata;
- il , venendo meno agli accordi intercorsi, non gli aveva trasmesso la nuova CP_1
carta prepagata sostitutiva inviatagli da quale titolare apparente della Controparte_2
carta, accampando una serie di scuse;
- in data 22/05/2023 era stato accreditato sul proprio conto corrente acceso presso l'ufficio Postale di Gardone Val Trompia l'importo di € 105 quale saldo attivo esistente
3 sulla carta prepagata al momento della sua estinzione avvenuta in data 23/05/2023 presso l'Ufficio postale di Cesenatico con rimborso di € 1,86 per canone non goduto;
- solo nel mese di settembre 2023 era riuscito ad ottenere dal la fotografia CP_1
dell'estratto conto della nuova carta dal quale emergeva che il 25/11/2022 alle ore 18:32 era stato prelevato, mediante assegno circolare, l'importo di € 28.000 e l'importo di €
1.800 con tre prelievi di € 600 ciascuno nelle date del 25/11/2022, 26/11/2022 e
27/11/2022.
Su tali basi, non avendo avuto successo i plurimi tentativi bonari di raggiungere un accordo e non avendo il neppure risposto all'invito a concludere una CP_1
convenzione di negoziazione assistita, il ha dunque introdotto il presente Pt_1
giudizio al fine di chiedere la condanna del a restituirgli la somma di € CP_1
29.871, dallo stesso indebitamente prelevata con la carta Postepay Evolution allo stesso intestata fiduciariamente, violando il pactum fiduciae e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2041
c.c. per essersi il arricchito a sue spese, provenendo l'importo prelevato dal CP_1
suo patrimonio. si è ritualmente costituito con comparsa depositata il Controparte_1
26/04/2024 contestando le pretese avversarie e chiedendo il rigetto della domanda in quanto del tutto infondata. Ha, in particolare, evidenziato il convenuto che nel gennaio
2016, trascorrendo le vacanze natalizie con il cugino ed amico ad Aversa, Parte_1
quest'ultimo gli aveva chiesto un prestito finanziario di € 30.000 al fine di partecipare all'attività svolta dalla ditta individuale EL MA (C.f. , P.IVA n. C.F._7
), con sede in Gardone Val Trompia (BS) alla Via Matteotti n. 346, di P.IVA_1
gestione di una stazione di servizio di carburante per autotrazione, con il quale aveva già condiviso l'esperienza lavorativa presso la società Sicurezza del Cittadino - Gruppo CIVIS, adducendo l'impossibilità di accedere a rapporti bancari per il timore di azioni espropriative da propri creditori e chiedendogli, quindi, di poter intestare a lui il conto.
Ha, a tale proposito, premesso il convenuto che nel 2010 il era stato licenziato Pt_1
dalla società in cui prestava servizio come guardia giurata in quanto resosi responsabile di un fatto delittuoso per il quale aveva riportato una condanna detentiva di sette anni e, in considerazione della situazione di disagio e disoccupazione in cui si era venuto a trovare il cugino, e allo scopo di aiutarlo ad avviare l'iniziativa economica, aveva aderito alla
4 richiesta di rendersi intestatario della carta prepagata Postepay Evolution e di concedergli un prestito di € 30.000 da rimborsare in 24/30 mesi. Ha spiegato il convenuto che non possedendo l'intero ammontare richiesto a titolo di prestito, aveva inizialmente consegnato al cugino la somma di € 6.000 ed il resto mediante versamenti in contanti nel corso del tempo con prelievi dal conto cointestato con la moglie, mentre, per € 8.000 facendo direttamente il ricorso ad un finanziamento della propria banca nel Pt_1
gennaio 2016. In considerazione del fatto che il non voleva far transitare le Pt_1
somme versategli sul conto bancario destinato al solo rimborso del mutuo acceso per l'acquisto della casa, ha riferito il di aver consegnato al cugino, in occasione CP_1
dei ritrovi familiari ad Aversa nel periodo estivo e natalizio la somma di € 6.500,00 nel mese di luglio o agosto 2016, € 6.500,00 durante le festività natalizie del 2016, € 6.000,00 nel mese di luglio o agosto 2017, € 4.000,00 durante le festività natalizie del 2017 e €
5.000,00 nel mese di luglio o agosto del 2018, mentre l'ultima tranche di € 2.000,00 era stata consegnata nei mesi di ottobre o novembre 2019, presso la propria abitazione allora sita a Rovato (BS).
In ordine all'accuse mossegli dal il ha riferito di avergli spedito Pt_1 CP_1
la nuova carta prepagata con raccomandata a.r. n. dell'8.6.2022 NumeroDiPa_1
regolarmente consegnata al destinatario il successivo 22.6.2022 ed ha, inoltre, evidenziato che nel mese di agosto 2022, durante le vacanze estive ad Aversa, il gli aveva Pt_1
manifestato dubbi sulla convenienza economica della sua permanenza partecipativa nell'attività della ditta EL MA, i cui ricavi erano assai modesti a fronte di costi di gestione insostenibili, e sulla propria volontà di lasciare l'Italia per cercare migliore fortuna all'estero. A dimostrazione di ciò, il convenuto ha riferito che la ditta EL MA aveva cessato l'attività, con cancellazione dal registro delle Imprese, in data 17.1.2024.
Ha infine spiegato il convenuto che a seguito delle criticità rilevate dal cugino e alla decisione di quest'ultimo di emigrare all'estero, essendo ormai da tempo spirato il termine pattuito per la restituzione della somma mutuata, ne aveva chiesto il rimborso entro il 30.09.2022 in modo da consentirgli di organizzare il trasferimento oltralpe. Non avendo ottenuto la restituzione, ha quindi riferito di aver prelevato il 25.11.2022 dalla carta prepagata in suo possesso, l'importo di € 29.871,10 quale parziale rimborso della maggior somma concessa in prestito al In via riconvenzionale il Parte_1
5 ha pertanto chiesto accertarsi l'avvenuta risoluzione del contatto di muto e il CP_1
diritto alla restituzione della somma di € 30.000, previa compensazione con l'importo già prelevato di € 29.871,10.
In esito alle verifiche preliminari effettuate con decreto del 10/05/2024, sono stati concessi i termini per le memorie ex art. 171-ter c.p.c. ed è stata fissata al 10/04/2024 la prima udienza, alla quale sono comparse le parti ed è stata tentata, con esito negativo, la conciliazione.
Con ordinanza del 24/07/2024, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, la stessa è stata rinviata ex art. 281-quinquies c.p.c. all'udienza del
22/01/2025 con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c. A tale udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
La domanda proposta dal è fondata e merita accoglimento mentre va respinta Pt_1
la domanda riconvenzionale del . CP_1
Alla luce delle stesse difese del convenuto non è contestata la circostanza che la carta prepagata “Postepay Evolution” individuata con il n. 5333.1710.4768.1 (ed associata al conto postale con codice IBAN IT 12 O 0760105138288053188054), sia stata intestata a per accordo fiduciario intercorso con il ma che sia Controparte_1 Pt_1
rimasta nella piena ed esclusiva disponibilità di quest'ultimo dalla data di emissione
(luglio 2017) fino a quella della sua scadenza (giugno 2022).
È parimenti documentato dagli estratti conto prodotti e dalle ricevute della ricarica della carta prepagata, che le somme sulla stessa transitate fossero di provenienza del Pt_1
che ha provveduto ad effettuare, nel tempo, le varie ricariche e prelievi (dal doc. 2 prodotto in allegato alla citazione emergono ricariche effettuate dal su tale Pt_1
carta per complessivi € 33.820). D'altra parte, avendo lui incontestatamente la disponibilità materiale di tale carta non poteva essere diversamente e l'estratto conto prodotto quale doc. 3 conferma le movimentazioni intercorse e l'esistenza di un saldo attivo, alla data del 02/05/2022 di € 29.976,10.
Risulta altresì provato che alla scadenza di validità della carta prepagata, nel giugno 2022, la carta detenuta dal sia stata ritirata privandolo, da quel momento, della Pt_1
materiale disponibilità della stessa, così come della nuova carta che, essendo intestata al
, è stata a quest'ultimo consegnata. CP_1
6 Benché il convenuto abbia provato a sostenere di aver inviato la carta prepagata sostitutiva in cui erano state trasferite le somme presenti nella vecchia carta al Pt_1
tramite raccomandata datata 22/06/2022, la circostanza è per tabulas smentita dalle stesse difese del che a pag. 7 della comparsa di costituzione dichiara “trascorsi CP_1
inutilmente circa due mesi dalla rinnovata scadenza pattuita per il rimborso, il CP_1
prelevava il 25.11.2022 dalla carta prepagata l'importo di euro 29.871,10 a titolo di parziale rimborso/restituzione della maggior somma data in prestito al ma non riscossa”, Parte_1
nonché dalla domanda riconvenzionale dallo stesso proposta con richiesta di “accertare e dichiarare la intervenuta risoluzione del contratto di mutuo perfezionatosi tra il sig. CP_3
ed il sig. per inadempimento del debitore/mutuatario e,
[...] Parte_1 Parte_1
per l'effetto, condannare il sig. alla corresponsione della somma di euro 30.000,00 Parte_1
oltre interessi a favore del sig. a titolo di rimborso dell'importo mutuato;
Controparte_1
dichiarare compensate tra le parti l'importo di euro 29.871,10 con condanna del sig. Parte_1
alla corresponsione a favore del sig. della differenza sino alla concorrenza di euro
[...] CP_1
30.000,00 oltre interessi legali a titolo di restituzione del residuo mutuo non corrisposto”.
La richiesta di compensare l'importo di € 29.871,10 con quanto dal Pt_1
asseritamente dovuto per il prestito ricevuto di € 30.000 è una chiara ammissione di aver prelevato tale importo di spettanza del Pt_1
Non vi sono quindi dubbi sulla fondatezza della prospettazione attorea e della domanda di restituzione delle somme giacenti sulla carta Postepay Evolution n. 5333.1710.4768.1 e girate sulla nuova carta emessa alla scadenza di validità, indebitamente prelevate dal
[...]
nella consapevolezza che fossero di esclusiva pertinenza del pari a CP_1 Pt_1
complessivi € 29.871,10.
I motivi per i quali il abbia chiesto al cugino di poter intestare a lui la carta Pt_1
prepagata sono del tutto irrilevanti una volta che risulta dimostrato, e non contestato, il fatto che la carta, pur intestata al , è sempre stata alimentata dal CP_1 Pt_1
con ricariche di denaro dallo stesso effettuate, avendo avuto per cinque anni la materiale disponibilità di tale carta, a comprova della natura fiduciaria dell'intestazione di tale carta. Circostanza questa, peraltro, pacificamente ammessa dallo stesso . CP_1
D'altra parte, dagli estratti conti prodotti dal quali docc. 6 e 7, emerge che Pt_1
quest'ultimo aveva la titolarità di altri conti bancari e le disponibilità finanziarie per
7 alimentare la carta prepagata, come dimostrano i movimenti registrati sul conto IT in cui risultano, in corrispondenza della data di accensione della carta Postepay, accrediti per finanziamenti (accredito di € 17.000 da AG DU in data 11/05/2017 – accredito di € 30.000 da DO in data 24/05/2017 – accredito di € 10.000 in data
26/06/2017 e un prelievo di € 50.000 in data 26/06/2017).
È risultata invece del tutto sfornita di prova la domanda formulata dal in via CP_1
riconvenzionale, al fine di paralizzare la richiesta di restituzione del di aver Pt_1
mutuato a quest'ultimo la somma di € 30.000.
Il convenuto non ha fornito alcuna prova di aver consegnato al nel corso Pt_1
degli anni, la somma complessiva di € 30.000 con le modalità indicate nella propria comparsa. Né le prove orali dallo stesso articolate sarebbero state idonee a fornire supporto probatorio alle proprie affermazioni, confermandosi quanto rilevato con l'ordinanza istruttoria del 24/07/2024.
Peraltro, dalla documentazione bancaria prodotta dal non è possibile CP_1
evincere la presenza di prelievi degli importi che sarebbero serviti per effettuare, alle scadenze dallo stesso indicate, il preteso prestito di complessivi € 30.000 al Pt_1
non emergendo risorse sufficienti nel conto cointestato con la moglie ed alimentato dai soli stipendi della coppia. Né risulta credibile, tenuto conto della consistenza della somma per le risorse patrimoniali delle parti in causa, che le consegne siano avvenute in contante e che tale richiesta fosse stata espressamente motivata dal in quanto non Pt_1
voleva “far transitare versamenti su un suo conto corrente deputato al solo pagamento delle rate di muto acceso presso la Barclays Bank per l'acquisto dell'immobile in cui abitava a Gardone Val
Trompia sito alla Via Diaz n. 23, evitando giacenze espropriabili da suoi creditori”. L'attore ha infatti documentato che nel periodo in questione, oltre al conto con Barclays Bank aveva anche un altro conto con IT nel quale effettuava numerose operazioni, anche di accredito di finanziamenti, privando così di credibilità quanto affermato dal convenuto.
Non può pertanto ritenersi in alcun modo dimostrata l'esistenza di un prestito di €
30.000 effettuato dal in favore del con conseguente rigetto della CP_1 Pt_1
domanda riconvenzionale. In assenza di prova del prestito va, di conseguenza, rigettata anche la pretesa richiesta di compensazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda proposta da con citazione notificata il Parte_1
12-23/02/2024 nei confronti di dichiara tenuto e per Controparte_1
l'effetto condanna a restituire a la Controparte_1 Parte_1
somma di € 29.871,10 maggiorata degli interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
Rigetta la domanda proposta in via riconvenzionale da nei Controparte_1
confronti di on comparsa del 26/04/2024. Parte_1
Condanna il alla rifusione delle spese sostenute dal per il CP_1 Pt_1
presente giudizio, che si liquidano in € 577,29 per anticipazioni e in € 7.6800,00 per compenso professionale (di cui € 1.700,00 per fase di studio, € 1.200,00 per fase introduttiva, € 1.800,00 per fase istruttoria e € 2.900,00 per fase decisoria), oltre 15% per rimb.forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Forlì, lì 29/01/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Vacca
9