Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/06/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 769 del Ruolo Generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: , entrambi rappresentati dall'avv. Maria Luce Greco, C.F._2 come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
Per l'udienza del 14/04/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato congiuntamente note scritte, chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 18/02/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Lecce (LE) il 01/08/2013;
- che dalla loro unione è nata la figlia il 4/06/2014; Persona_1
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, hanno chiesto che venga omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo del presente giudizio ed espresse nei seguenti termini:
1
2) la figlia minore resterà con la madre quale genitore Persona_1 collocatario, in regime di affido condiviso;
3) la casa coniugale, sita in Lequile (LE), alla Strada Provinciale 20, oggi di proprietà del IG. a seguito della morte del padre, resterà nella sua Parte_1 piena disponibilità. La IG.ra ha deciso di trasferirsi in una casa in Pt_2 affitto sita in Copertino alla via Fatima, n. 73, rifiutando tanto la casa di
Lequile, quanto quella sita in Copertino alla via Crispi, n. 13, di proprietà della famiglia Parte_1
4) il IG. ogni qualvolta rientrerà a Copertino, terrà con sé la figlia Parte_1 minore due pomeriggi a settimana dalle ore 18.00 alle ore 20.30, che si indicano sin da ora nei giorni di martedì e giovedì ai fini esemplificativi, e i fine settimana dal sabato mattina alla domenica sera, comprensivi del pernotto, da trascorrere in maniera alternata con la madre. Resta inteso che le visite saranno concordate con la madre, dandone congruo preavviso e compatibilmente con le eIGenze di studio, ludico/sportive della figlia;
5) le vacanze natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza;
6) le vacanze estive ed invernali (come a carnevale) saranno concordate secondo le eIGenze di entrambi i coniugi. Resta inteso che, ai fini delle norme che regolano l'affidamento condiviso, potranno essere presi accordi tra i coniugi tali da rendere i contatti tra genitori e figli più ampi ed elastici possibili, anche al fine di regolare i tempi di visita durante le vacanze estive;
7) a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, il IG. Parte_1 verserà alla IG.ra , a partire dalla sottoscrizione del presente atto Pt_2
(ottobre 2024), entro la fine di ogni mese, la somma complessiva pari ad €
250,00# (duecentocinquanta/00), oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
8) i suddetti pagamenti avranno luogo mediante accredito su conto corrente della IG.ra : [...]; Pt_2
9) le spese straordinarie per la figlia, nonché quelle mediche non mutuabili, scolastiche e sportive, e tutte le altre possibili spese saranno poste al 50% tra i genitori (a titolo esemplificativo: spese sanitarie non coperte dal SSN,
2 spese relative all'istruzione come tasse scolastiche, tasse universitarie, libri, gite scolastiche, corsi di specializzazione, lezioni di sostegno per carenze scolastiche, spese per la cultura e lo sport, costi per viaggi all'estero, anch'essi per motivi di studio o di perfezionamento, costi di viaggio per gli studenti fuori sede, spese per l'acquisto di un personal computer, spese per cure odontoiatriche, o per l'acquisto di occhiali da vista);
10) le decisioni di rilevante importanza saranno concordate fra i genitori, salvo comprovate urgenze. In particolare, i coniugi si obbligano a concordare le eventuali cure mediche e l'istruzione scolastica della figlia;
11) i coniugi si scambieranno i nulla osta in caso di richiesta reciproca di passaporti nei quali saranno inseriti la figlia minore;
12) i coniugi precisano che, qualora il padre vorrà portare con sé in Svizzera la figlia per trascorrere le vacanze insieme, questa viaggerà accompagnata dal padre fino all'età di 15 anni, nel rispetto della volontà della figlia stessa;
13) i coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale, anche perché non vi sono ulteriori beni mobili od immobili da dividere;
14) il IG. i impegna a comunicare il proprio domicilio all'estero ed il Parte_1 proprio contatto telefonico qualora dovesse cambiare per eIGenze lavorative;
15) le parti dichiarano che l'assegno unico per la figlia minore verrà percepito dalla madre, fino a quando il padre continuerà a permanere in Svizzera.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. La
3 regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, con la precisazione che le spese straordinarie saranno identificate secondo quanto previsto dal Protocollo in vigore presso questo
Tribunale.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero,
[...] Parte_2 così provvede:
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in Lecce (LE), il Parte_2
01/08/2013 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 147, parte II, serie A, anno 2013), alle condizioni tra loro concordate e riportate in parte motiva, con la precisazione che le spese straordinarie saranno identificate secondo quanto previsto dal Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
2) nulla per le spese;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di conIGlio del 12/05/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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