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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 13/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI Tribunale Ordinario di Avezzano
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo Valenza ha pronunciato iato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 957/2021 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla Via San Francesco, 260 67051 AVEZZANO Parte_1 P.IVA_1
ITALIA presso lo studio dell'Avv. PARIS GIANNI (c.f.: dal quale è C.F._1 rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
- ATTORE/RICE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA MONTE GRAPPA 60 67051 Controparte_1 P.IVA_2
AVEZZANO [AQ] presso lo studio dell'Avv. PAOLINI FRANCO (c.f.: dal C.F._2
quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/
- CONVENUTO/A
OGGETTO: contratto di fornitura
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la onveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1 onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ Voglia l'illustrissimo Giudice Adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'inadempimento della società , in persona del lrpt Controparte_1
, e per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della Firmato complessiva Controparte_2
somma di €. 7.259,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, in favore della Pt_1
. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, spese generali, oltre iva e cpa come per legge”.
[...]
Deduceva di essere creditrice della per la fornitura di carburante ai mezzi della Controparte_1 stessa, della somma di €. 7.259,00 come da fattura in atti. Radicato il giudizio si costituiva in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni: "Voglia l'On.le Tribunale adìto, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione:
- in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento della negoziazione assistita, giusta le ragioni di cui in narrativa (sub. 1); - sempre in via preliminare, rilevare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione del presente giudizio ai sensi dell'art. 164, comma IV, c.p.c., giusta le ragioni di cui in narrativa (sub. 2); - nel merito: accertare
e dichiarare che la nulla deve alla e, per l'effetto, rigettare la domanda Controparte_1 Parte_1
giudiziale spiegata da parte attrice poiché infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata, per le motivazioni spiegate in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario (15%), giusta notula che verrà prodotta in prosieguo di giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore costituito ed anticipatario”.
Alla prima udienza veniva concesso termine per la mediazione obbligatoria che si concludeva negativamente.
Espletato interrogatorio formale del legale rappresentante di parte attrice, escussi alcuni testimoni e precisate le conclusioni la causa veniva trattenuto in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di nullità ex art. 164 comma 4 c.p..c formulata dalla convenuta per insufficienza ed incompletezza dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.
La Corte di Cassazione ha precisato che “la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164
c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda”( Cass.
957/2021).
Nel caso in esame non sussistono i presupposti per la nullità dell'atto di citazione in quanto nello stesso atto e sulla base dei documenti allegati risulta quale sia l'oggetto della causa: il credito derivante dalla fornitura alla convenuta nell'anno 2019 di carburante per automezzi per un importo di €. 7.259,00.
L'eccezione preliminare della convenuta deve essere quindi respinta.
Nel merito occorre rilevare, per quanto riguarda i documenti prodotti dall'attrice, che la fattura prodotta in atti non può costituire prova del credito vantato.
Infatti la Corte di Cassazione ha precisato che “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine a un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria (ex articolo 2720 del Codice civile)” (Cass. 3851/2024).
Nel caso in esame la fattura richiamata dall'attrice non è mai pervenuta alla convenuta che non l'ha quindi mai annotata nei propri libri contabili né comunque accettata in altro modo.
Tali circostanze trovano conferma sia nelle dichiarazioni della teste dott.ssa Testimone_1
commercialista della società , la quale ha precisato che la fattura prodotta dall'attrice non è presente nella contabilità della e che la stessa non risultava nel sistema di interscambio per la CP_1
fatturazione elettronica, sia in quelle rese dal teste (che aiutava il nipote nella Testimone_2
gestione della , occupandosi anche delle fatture), il quale ha precisato di non aver mai CP_1
visto la fattura della Parte_1
Lo stesso amministratore della società attrice ha precisato che “il codice univoco , che era errato e
CP prer tale ragione la fattura per la era tornata indietro. La società non ci ha mai CP_1 fornito il codice univoco e mi hanno detto che bastava la fattura cartacea”. Adr preciso che la consegna della fattura cartacea è una prassi aziendale”.
Non vi è però in atti alcuna prova idonea dell'effettivo invio della fattura alla convenuta.
Ed ancora non può certamente costituire di per sé prova del credito l'estratto conto prodotti in atti trattandosi di documento proveniente dall'attrice e nel quale peraltro si fa solo riferimento al saldo di una fattura senza neppure indicare a quale fornitura si faccia riferimento.
L'odierna attrice non ha inoltre fornito idonea prova dell'effettiva fornitura del carburante (non sono stare neppure indicate nell'atto di citazione e nella fattura le date in cui si sarebbe stato effettuato il carico del carburante né la quantità caricata) e non sono stati neppure prodotti in atti i buoni di consegna del carburante pure richiamati nell'atto di citazione.
Le prove orali assunte appaiono quantomeno contraddittorie.
Nel corso dell'interrogatorio formale il legale rappresentante della società attrice ha precisato “è stata la ad effettuare una fornitura presso la sede della . Non sono andato io a fare Pt_1 CP_1 la fornitura ma un autista ”. Controparte_3
Il teste , dipendente della ha dichiarato “Non ricordo in quale Controparte_3 Parte_1
periodo la si riforniva presso la Adr non conosco il signor CP_1 Parte_1 CP_2
. Dunque secondo il teste era l'incaricato della a recarsi presso la
[...] CP_1 Pt_1
per caricare i carburante.
[...] Ed inoltre occorre anche rilevare che lo stesso legale rappresentante dell'attrice in sede di interrogatorio formale ha confermato che in data 30.07.2019 la , previa richiesta della Parte_1
, consegnava alla stessa circa 5.000 litri di gasolio per autotrazione. CP_1
Il teste ha confermato che la non ha acquistato il carburante precisando che.” CP_1 CP_1
“La non ha autobotti per rifornirsi…”La possiede solo una pala meccanica CP_1 CP_1 ed un camion….La non avrebbe saputo dove mettere il carburante perché la sua CP_1
cisterna è di circa 100 – 150 litri.
Alla luce di quanto sopra esposto deve quindi rìtenersi che parte e attrice non abbia fornito idonea prova della fornitura del carburante e quindi del credito nei confronti della convenuta.
Pertanto la domanda attorea deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore del procuratore di parte convenuta dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta dalla Parte_1
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore Parte_1
del procuratore di parte convenuta avv. Franco Paolini, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite in favore della in persona del legale rappresentante pro - tempore che si liquidano CP_1
in complessivi €. 5077,00 oltre rimborso spese, e CPA ed IVA come per legge..
Avezzano 13.2.2025
Il GOT
Dott. Massimo Valenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI Tribunale Ordinario di Avezzano
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo Valenza ha pronunciato iato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 957/2021 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla Via San Francesco, 260 67051 AVEZZANO Parte_1 P.IVA_1
ITALIA presso lo studio dell'Avv. PARIS GIANNI (c.f.: dal quale è C.F._1 rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
- ATTORE/RICE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA MONTE GRAPPA 60 67051 Controparte_1 P.IVA_2
AVEZZANO [AQ] presso lo studio dell'Avv. PAOLINI FRANCO (c.f.: dal C.F._2
quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/
- CONVENUTO/A
OGGETTO: contratto di fornitura
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la onveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1 onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ Voglia l'illustrissimo Giudice Adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'inadempimento della società , in persona del lrpt Controparte_1
, e per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della Firmato complessiva Controparte_2
somma di €. 7.259,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, in favore della Pt_1
. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, spese generali, oltre iva e cpa come per legge”.
[...]
Deduceva di essere creditrice della per la fornitura di carburante ai mezzi della Controparte_1 stessa, della somma di €. 7.259,00 come da fattura in atti. Radicato il giudizio si costituiva in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni: "Voglia l'On.le Tribunale adìto, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione:
- in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento della negoziazione assistita, giusta le ragioni di cui in narrativa (sub. 1); - sempre in via preliminare, rilevare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione del presente giudizio ai sensi dell'art. 164, comma IV, c.p.c., giusta le ragioni di cui in narrativa (sub. 2); - nel merito: accertare
e dichiarare che la nulla deve alla e, per l'effetto, rigettare la domanda Controparte_1 Parte_1
giudiziale spiegata da parte attrice poiché infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata, per le motivazioni spiegate in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso forfettario (15%), giusta notula che verrà prodotta in prosieguo di giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore costituito ed anticipatario”.
Alla prima udienza veniva concesso termine per la mediazione obbligatoria che si concludeva negativamente.
Espletato interrogatorio formale del legale rappresentante di parte attrice, escussi alcuni testimoni e precisate le conclusioni la causa veniva trattenuto in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di nullità ex art. 164 comma 4 c.p..c formulata dalla convenuta per insufficienza ed incompletezza dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.
La Corte di Cassazione ha precisato che “la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164
c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda”( Cass.
957/2021).
Nel caso in esame non sussistono i presupposti per la nullità dell'atto di citazione in quanto nello stesso atto e sulla base dei documenti allegati risulta quale sia l'oggetto della causa: il credito derivante dalla fornitura alla convenuta nell'anno 2019 di carburante per automezzi per un importo di €. 7.259,00.
L'eccezione preliminare della convenuta deve essere quindi respinta.
Nel merito occorre rilevare, per quanto riguarda i documenti prodotti dall'attrice, che la fattura prodotta in atti non può costituire prova del credito vantato.
Infatti la Corte di Cassazione ha precisato che “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto. Con la conseguenza che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine a un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria (ex articolo 2720 del Codice civile)” (Cass. 3851/2024).
Nel caso in esame la fattura richiamata dall'attrice non è mai pervenuta alla convenuta che non l'ha quindi mai annotata nei propri libri contabili né comunque accettata in altro modo.
Tali circostanze trovano conferma sia nelle dichiarazioni della teste dott.ssa Testimone_1
commercialista della società , la quale ha precisato che la fattura prodotta dall'attrice non è presente nella contabilità della e che la stessa non risultava nel sistema di interscambio per la CP_1
fatturazione elettronica, sia in quelle rese dal teste (che aiutava il nipote nella Testimone_2
gestione della , occupandosi anche delle fatture), il quale ha precisato di non aver mai CP_1
visto la fattura della Parte_1
Lo stesso amministratore della società attrice ha precisato che “il codice univoco , che era errato e
CP prer tale ragione la fattura per la era tornata indietro. La società non ci ha mai CP_1 fornito il codice univoco e mi hanno detto che bastava la fattura cartacea”. Adr preciso che la consegna della fattura cartacea è una prassi aziendale”.
Non vi è però in atti alcuna prova idonea dell'effettivo invio della fattura alla convenuta.
Ed ancora non può certamente costituire di per sé prova del credito l'estratto conto prodotti in atti trattandosi di documento proveniente dall'attrice e nel quale peraltro si fa solo riferimento al saldo di una fattura senza neppure indicare a quale fornitura si faccia riferimento.
L'odierna attrice non ha inoltre fornito idonea prova dell'effettiva fornitura del carburante (non sono stare neppure indicate nell'atto di citazione e nella fattura le date in cui si sarebbe stato effettuato il carico del carburante né la quantità caricata) e non sono stati neppure prodotti in atti i buoni di consegna del carburante pure richiamati nell'atto di citazione.
Le prove orali assunte appaiono quantomeno contraddittorie.
Nel corso dell'interrogatorio formale il legale rappresentante della società attrice ha precisato “è stata la ad effettuare una fornitura presso la sede della . Non sono andato io a fare Pt_1 CP_1 la fornitura ma un autista ”. Controparte_3
Il teste , dipendente della ha dichiarato “Non ricordo in quale Controparte_3 Parte_1
periodo la si riforniva presso la Adr non conosco il signor CP_1 Parte_1 CP_2
. Dunque secondo il teste era l'incaricato della a recarsi presso la
[...] CP_1 Pt_1
per caricare i carburante.
[...] Ed inoltre occorre anche rilevare che lo stesso legale rappresentante dell'attrice in sede di interrogatorio formale ha confermato che in data 30.07.2019 la , previa richiesta della Parte_1
, consegnava alla stessa circa 5.000 litri di gasolio per autotrazione. CP_1
Il teste ha confermato che la non ha acquistato il carburante precisando che.” CP_1 CP_1
“La non ha autobotti per rifornirsi…”La possiede solo una pala meccanica CP_1 CP_1 ed un camion….La non avrebbe saputo dove mettere il carburante perché la sua CP_1
cisterna è di circa 100 – 150 litri.
Alla luce di quanto sopra esposto deve quindi rìtenersi che parte e attrice non abbia fornito idonea prova della fornitura del carburante e quindi del credito nei confronti della convenuta.
Pertanto la domanda attorea deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore del procuratore di parte convenuta dichiaratosi antistatario
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta dalla Parte_1
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore Parte_1
del procuratore di parte convenuta avv. Franco Paolini, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite in favore della in persona del legale rappresentante pro - tempore che si liquidano CP_1
in complessivi €. 5077,00 oltre rimborso spese, e CPA ed IVA come per legge..
Avezzano 13.2.2025
Il GOT
Dott. Massimo Valenza