Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 11/02/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5246 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 5246 /2024 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 23/12/2024, da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. MASSIMO FELICI e dell'avv. C.F._2
MANUELA FELICI, elettivamente domiciliati in FALERONE, VIALE DELLA RESISTENZA, N. 30/G 63837, presso il difensore avv. FELICI MASSIMO, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente Parte_1 Parte_2 sottoscritto e depositato in data 23.12.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 18.03.2007 in Sant'Angelo in Pontano (MC), trascritto nei registri dello stato civile del comune di Sant'Angelo in Pontano (MC), al n. 1, Parte II, Serie A dell'anno 2007
e che, dalla loro unione, sono nati due figli, il 25.08.2006 a San Severino Persona_1
1
25.01.2012 a Fermo.
Le parti hanno, altresì, dato atto che, con sentenza n. 725/2023, pubblicata il 29.09.2023, passata in giudicato, nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 1156/2023 su domanda congiunta di entrambi i coniugi, il Tribunale di Fermo ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Con il ricorso sopra menzionato, i coniugi hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1) L'abitazione coniugale, di proprietà di , sita in Falerone (FM), alla Via Bellini Parte_1
n. 76, resterà in uso alla proprietaria, che vi continuerà a risiedere unitamente ai due figli, Per_1
e .
[...] Persona_2
2) Il figlio minorenne resterà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, secondo Persona_2
l'allegato PIANO GENITORIALE (doc. n. 08). In ogni caso il padre potrà visitarlo e tenerlo con sé quando lo desidera, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore. In ogni caso, potrà trascorrere con il figlio almeno due giorni infrasettimanali, dall'orario di uscita da scuola sino alle ore 22, e un fine settimana da alternare all'altro; per quanto concerne le feste Natalizie potrà trascorrere il 24 dicembre con un genitore e il 25 con l'altro seguendo il principio dell'alternanza e parimenti in base a tale principio verrà regolamentata la permanenza del minore presso i genitori nel giorno di Pasqua e in quello del Lunedì dell'Angelo, che il minore trascorrerà, alternandosi, un anno con il padre ed un anno con la madre salvo eventuali e diversi accordi. Durante le vacanze estive entrambe i coniugi potranno avere con sé il figlio per un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare e comunicare entro il 30 maggio di ogni anno.
3) La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni inerenti la vita del minore potranno da questi essere assunte separatamente per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione da affrontare durante i rispettivi periodi di convivenza. Dovranno, invece, essere oggetto di valutazione congiunta le decisioni di maggior interesse tenendo, naturalmente, sempre conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio medesimo.
4) I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
5) Resta inteso che durante il tempo che il figlio minore trascorrerà con i genitori, quest'ultimi dovranno curare lo
2 svolgimento delle attività scolastiche ed extra-scolastiche e impegnarsi affinché anche le attività di svago vengano rispettate.
6) provvederà a corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni Parte_2 Parte_1 mese, quale contributo per il mantenimento dei due figli, la somma di € 200,00 (EURO DUECENTO/00), di cui € 100,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat.
7) Le spese straordinarie di natura scolastica, extrascolastica e medica sostenute per i figli ed individuate in base al protocollo redatto dal Tribunale di Fermo verranno suddivise al 50% tra i coniugi.
8) I coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica per cui ciascuno provvederà personalmente al proprio mantenimento dichiarando, per quanto concerne il profilo patrimoniale, di non avere più nulla a pretendere, l'uno dall'altro”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
Il PM ha spiegato intervento in data 04.02.2025.
* * *
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b)
L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando,
3 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Sant'Angelo in Pontano (MC), il 18.03.2007; Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria per la trasmissione della copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Angelo in
Pontano (MC) per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio, in data 06.02.2025.
Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. dott.ssa Mariannunziata Taverna
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