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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 26/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Maria Antonietta Naso, pronunciando nella causa n. 26/2018 R.G.A.C. promossa
DA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Repice ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Tropea, via
Libertà n. 52, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dagli avv.ti Malluzzo Lugi Controparte_1
Maria e Suraci Francesco dello studio legale MS & Partners, ed elettivamente presso il suo studio, sito in Monasterace (RC) in via
Nazionale 137, giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado appellato
NONCHE' CONTRO
, residente in [...], contrada Controparte_2
MB snc contumace ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai
1 sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello regolarmente notificato, Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 1779/2017 emessa dal
Giudice di Pace di Vibo Valentia, che ha accolto la domanda di
[...] condannando in solido al risarcimento dei danni riportati CP_1 dalla autovettura di sua proprietà, Audi A4 con targa prova X096907,
e la società appellante, rispettivamente proprietario Controparte_3 conducente e compagnia assicuratrice del veicolo dichiarato responsabile del sinistro occorso in data 25.03.2014.
A fondamento dell'impugnazione, con preventiva istanza di sospensione della sentenza appellata, ha dedotto: omessa pronuncia sull'eccezione di tardività della denuncia del sinistro ex artt. 1913 e
1915 c.c.; erronea valutazione delle prove in violazione dell'art. 2697
c.c.; violazione dell'art 2054 comma II c.c. nell'affermare la responsabilità esclusiva di;
erronea Controparte_2 determinazione del quantum debeatur e della condanna alla spese di giudizio.
Si è costituito in giudizio opponendosi Controparte_1 preliminarmente alla istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed eccependo l'inammissibilità dell'appello ex 342 cpc e nel merito l'infondatezza dello stesso, con la conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
Rimaneva contumace . Controparte_2
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per discussione ex art. 281 sexies cpc, nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
2. L'appello va parzialmente accolto per i motivi di seguito esposti.
2 Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di tardività della denuncia di sinistro. E' sufficiente rilevare sul punto che la disposizione codicistica richiamata riguarda i rapporti interni tra assicurato ed assicurazione, mentre il terzo danneggiato che vuol far valere il suo diritto è soggetto al termine di prescrizione.
Nel merito, deve ritenersi che le risultanze istruttorie non appaiono idonee a superare la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.p.c.. ed a dimostrare la esclusiva responsabilità di nella Controparte_2 causazione del sinistro.
Le dichiarazioni del teste non sono da sole in grado Testimone_1 di supportare la dinamica descritta dal . Invero, il teste CP_1 riferisce di avere assistito allo scontro tra i due veicoli , ma descrive solo genericamente il sinistro, senza specificare la velocità e la posizione dei veicoli e nè ricorda il punto preciso in cui è avvenuto lo scontro. L'approssimazione e la vaghezza della testimonianza del non consente, quindi, di ricostruire l'esatta dinamica del Tes_1 sinistro e di valutare le rispettive condotte di guida ed eventuali responsabilità.
Lo stesso CTU all'esito degli accertamenti in loco e dell'esame del materiale fotografico ha concluso che la dinamica narrata da parte attrice rimane sul piano della mera possibilità, poiché non è confortata da nessun documento o materiale fotografico.
Lo stesso infatti ha evidenziato che l'impossibilità di visionare il mezzo condotto dal , poiché già riparato e venduto all'estero, CP_1 unitamente alla mancanza di fotografie dei danni sulla Range Rover
e dei danni sulla fiancata sinistra dell'Audi, impediscono di accertare i punti d'urto e di verificarne la compatibilità con la dinamica descritta dall'attore in primo grado.
Il perito, con argomentazioni coerenti, logiche ed esenti da vizi, ha rilevato infatti che la ricostruzione secondo cui “la Range Rover proveniente dal senso di marcia Rc-Cz, sopravvenendo ad una velocità sostenuta abbia urtato l'Audi A4 sulla fiancata laterale
3 destra, inducendo il conducente di quest'ultima ad andare a scontrarsi con il pilastro posto su lato destro” non è dimostrabile con elementi specifici ed oggettivi, restando sul piano della mera possibilità, al pari di altra ipotesi altrettanto possibile, ovvero “che la
Range Rover fosse già all'interno della carreggiata per oltre i ¾ del ponte e che pertanto, come riportato dal codice della strada aveva di diritto acquisito la precedenza”. (pagg. 6, 7, 11 e 12 della CTU).
Per quanto detto, le risultanze istruttorie non sono sufficienti a stabilire una responsabilità esclusiva o prevalente della Parte_2 nella causazione del sinistro, sicchè, nel caso di specie, deve ritenersi operante la presunzione di pari responsabilità posta dall'art 2054 c.c. comma 2 nell'ipotesi di scontro tra veicoli.
Non può condurre a diverse conclusioni il modulo di constatazione amichevole in atti, atteso che, secondo l'orientamento della Suprema
Corte (Cass SU, n.10311 del 5.5.2006; Cass 4536/16) “la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova, ma è liberamente apprezzata dal giudice, trovando applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice”.
Anche il motivo di appello relativo al quantum del risarcimento è pregevole di accoglimento. ll CTU, le cui conclusioni possono essere fatte proprie in quanto raggiunte all'esito di corretta indagine compiuta in assenza di vizi logici e metodologici, ha quantificato il danno in complessivi euro
9788,18, IVA compresa, redigendo apposita tabella con indicazione delle singole voci di spesa per ciascun pezzo di ricambio.
Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass 36900/21) “in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza
4 di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del quantum debeatur”.
Con riferimento al danno da fermo tecnico, che avrebbe reso necessario il noleggio di un auto sostitutiva, la costante giurisprudenza di legittimità ha da tempo enunciato il principio secondo cui tale danno può essere risarcito soltanto se viene offerta la prova non solo del fatto che il mezzo non potesse essere utilizzato, ma anche del fatto che il proprietario avesse davvero necessità di servirsene, e sia perciò dovuto ricorrere a mezzi sostitutivi, ovvero abbia perso l'utilità economica che ritraeva dall'uso del mezzo
(Cass., n. 970/1996; Cass., n. 12820/1999; Cass., n. 15089/2015, non massimata;
Cass., n. 20620/2015). Ed ancora “l'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere allegato e dimostrato;
la prova del danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma deve consistere nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella dimostrazione della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo” (Cass., n. 20620/2015, cit.).
L'importo come sopra determinato deve essere decurtato del 50%, in forza del concorso di responsabilità paritaria dell'odierno appellato nella causazione del sinistro, per un importo finale di € 4694,09. Il predetto importo, devalutato dal giorno del deposito della CTU sino alla data del sinistro, dovrà essere rivalutato con applicazione di interessi al saggio legale sulla somma via via rivalutata annualmente sino alla pubblicazione della presente sentenza;
in seguito interessi in misura legale sino alla soddisfazione.
4. Le spese di entrambi i gradi di giudizio vengono compensate, stante il tenore della decisione.
P.Q.M.
5 Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, a parziale accoglimento dell'appello avanzato da
Parte_1
In riforma della sentenza n. 1779/2017 del Giudice di Pace di Vibo
Valentia: accertato il concorso di colpa tra e , CP_4 Controparte_2 nella misura del 50%, condanna e Controparte_2 [...] al pagamento de 50% dei danni subiti dalla Controparte_5 autovettura di proprietà di Audi A 4 targa prova Controparte_1
X096907, che liquida in € 4.694,09, oltre interessi per come indicato in motivazione;
Spese di entrambi i gradi di giudizio compensate.
Così deciso, Vibo Valentia 31.12.2024
Il Giudice
d.ssa Maria Antonietta
Naso
provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria
Rosaria Corigliano
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Maria Antonietta Naso, pronunciando nella causa n. 26/2018 R.G.A.C. promossa
DA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Repice ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Tropea, via
Libertà n. 52, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dagli avv.ti Malluzzo Lugi Controparte_1
Maria e Suraci Francesco dello studio legale MS & Partners, ed elettivamente presso il suo studio, sito in Monasterace (RC) in via
Nazionale 137, giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado appellato
NONCHE' CONTRO
, residente in [...], contrada Controparte_2
MB snc contumace ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai
1 sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello regolarmente notificato, Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 1779/2017 emessa dal
Giudice di Pace di Vibo Valentia, che ha accolto la domanda di
[...] condannando in solido al risarcimento dei danni riportati CP_1 dalla autovettura di sua proprietà, Audi A4 con targa prova X096907,
e la società appellante, rispettivamente proprietario Controparte_3 conducente e compagnia assicuratrice del veicolo dichiarato responsabile del sinistro occorso in data 25.03.2014.
A fondamento dell'impugnazione, con preventiva istanza di sospensione della sentenza appellata, ha dedotto: omessa pronuncia sull'eccezione di tardività della denuncia del sinistro ex artt. 1913 e
1915 c.c.; erronea valutazione delle prove in violazione dell'art. 2697
c.c.; violazione dell'art 2054 comma II c.c. nell'affermare la responsabilità esclusiva di;
erronea Controparte_2 determinazione del quantum debeatur e della condanna alla spese di giudizio.
Si è costituito in giudizio opponendosi Controparte_1 preliminarmente alla istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ed eccependo l'inammissibilità dell'appello ex 342 cpc e nel merito l'infondatezza dello stesso, con la conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
Rimaneva contumace . Controparte_2
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata rinviata per discussione ex art. 281 sexies cpc, nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
2. L'appello va parzialmente accolto per i motivi di seguito esposti.
2 Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di tardività della denuncia di sinistro. E' sufficiente rilevare sul punto che la disposizione codicistica richiamata riguarda i rapporti interni tra assicurato ed assicurazione, mentre il terzo danneggiato che vuol far valere il suo diritto è soggetto al termine di prescrizione.
Nel merito, deve ritenersi che le risultanze istruttorie non appaiono idonee a superare la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.p.c.. ed a dimostrare la esclusiva responsabilità di nella Controparte_2 causazione del sinistro.
Le dichiarazioni del teste non sono da sole in grado Testimone_1 di supportare la dinamica descritta dal . Invero, il teste CP_1 riferisce di avere assistito allo scontro tra i due veicoli , ma descrive solo genericamente il sinistro, senza specificare la velocità e la posizione dei veicoli e nè ricorda il punto preciso in cui è avvenuto lo scontro. L'approssimazione e la vaghezza della testimonianza del non consente, quindi, di ricostruire l'esatta dinamica del Tes_1 sinistro e di valutare le rispettive condotte di guida ed eventuali responsabilità.
Lo stesso CTU all'esito degli accertamenti in loco e dell'esame del materiale fotografico ha concluso che la dinamica narrata da parte attrice rimane sul piano della mera possibilità, poiché non è confortata da nessun documento o materiale fotografico.
Lo stesso infatti ha evidenziato che l'impossibilità di visionare il mezzo condotto dal , poiché già riparato e venduto all'estero, CP_1 unitamente alla mancanza di fotografie dei danni sulla Range Rover
e dei danni sulla fiancata sinistra dell'Audi, impediscono di accertare i punti d'urto e di verificarne la compatibilità con la dinamica descritta dall'attore in primo grado.
Il perito, con argomentazioni coerenti, logiche ed esenti da vizi, ha rilevato infatti che la ricostruzione secondo cui “la Range Rover proveniente dal senso di marcia Rc-Cz, sopravvenendo ad una velocità sostenuta abbia urtato l'Audi A4 sulla fiancata laterale
3 destra, inducendo il conducente di quest'ultima ad andare a scontrarsi con il pilastro posto su lato destro” non è dimostrabile con elementi specifici ed oggettivi, restando sul piano della mera possibilità, al pari di altra ipotesi altrettanto possibile, ovvero “che la
Range Rover fosse già all'interno della carreggiata per oltre i ¾ del ponte e che pertanto, come riportato dal codice della strada aveva di diritto acquisito la precedenza”. (pagg. 6, 7, 11 e 12 della CTU).
Per quanto detto, le risultanze istruttorie non sono sufficienti a stabilire una responsabilità esclusiva o prevalente della Parte_2 nella causazione del sinistro, sicchè, nel caso di specie, deve ritenersi operante la presunzione di pari responsabilità posta dall'art 2054 c.c. comma 2 nell'ipotesi di scontro tra veicoli.
Non può condurre a diverse conclusioni il modulo di constatazione amichevole in atti, atteso che, secondo l'orientamento della Suprema
Corte (Cass SU, n.10311 del 5.5.2006; Cass 4536/16) “la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova, ma è liberamente apprezzata dal giudice, trovando applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice”.
Anche il motivo di appello relativo al quantum del risarcimento è pregevole di accoglimento. ll CTU, le cui conclusioni possono essere fatte proprie in quanto raggiunte all'esito di corretta indagine compiuta in assenza di vizi logici e metodologici, ha quantificato il danno in complessivi euro
9788,18, IVA compresa, redigendo apposita tabella con indicazione delle singole voci di spesa per ciascun pezzo di ricambio.
Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass 36900/21) “in tema di risarcimento dei danni alle cose provocati da un incidente stradale, il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza
4 di contraddittorio e non confermato dal suo autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del quantum debeatur”.
Con riferimento al danno da fermo tecnico, che avrebbe reso necessario il noleggio di un auto sostitutiva, la costante giurisprudenza di legittimità ha da tempo enunciato il principio secondo cui tale danno può essere risarcito soltanto se viene offerta la prova non solo del fatto che il mezzo non potesse essere utilizzato, ma anche del fatto che il proprietario avesse davvero necessità di servirsene, e sia perciò dovuto ricorrere a mezzi sostitutivi, ovvero abbia perso l'utilità economica che ritraeva dall'uso del mezzo
(Cass., n. 970/1996; Cass., n. 12820/1999; Cass., n. 15089/2015, non massimata;
Cass., n. 20620/2015). Ed ancora “l'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere allegato e dimostrato;
la prova del danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma deve consistere nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero nella dimostrazione della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo” (Cass., n. 20620/2015, cit.).
L'importo come sopra determinato deve essere decurtato del 50%, in forza del concorso di responsabilità paritaria dell'odierno appellato nella causazione del sinistro, per un importo finale di € 4694,09. Il predetto importo, devalutato dal giorno del deposito della CTU sino alla data del sinistro, dovrà essere rivalutato con applicazione di interessi al saggio legale sulla somma via via rivalutata annualmente sino alla pubblicazione della presente sentenza;
in seguito interessi in misura legale sino alla soddisfazione.
4. Le spese di entrambi i gradi di giudizio vengono compensate, stante il tenore della decisione.
P.Q.M.
5 Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, a parziale accoglimento dell'appello avanzato da
Parte_1
In riforma della sentenza n. 1779/2017 del Giudice di Pace di Vibo
Valentia: accertato il concorso di colpa tra e , CP_4 Controparte_2 nella misura del 50%, condanna e Controparte_2 [...] al pagamento de 50% dei danni subiti dalla Controparte_5 autovettura di proprietà di Audi A 4 targa prova Controparte_1
X096907, che liquida in € 4.694,09, oltre interessi per come indicato in motivazione;
Spese di entrambi i gradi di giudizio compensate.
Così deciso, Vibo Valentia 31.12.2024
Il Giudice
d.ssa Maria Antonietta
Naso
provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria
Rosaria Corigliano
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