CA
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/04/2025, n. 2038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2038 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
2^ Sezione Civile
Specializzata in materia d'impresa cosi' composta: dr. Gianna Maria Zannella Presidente Relatore dr.Camillo Romandini Consigliere
dr.Maria Delle Donne Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado, iscritta al n.r.g.1472/2018, riservata in decisione all'udienza collegiale del primo aprile 2025, sostituita dallo scambio di memorie conclusionali anticipate tra le
1 parti ex art. 127 ter c.p.c., come da decreto di questa Corte del
28.2.2025, al fine di pronunciare sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
Curatore del Parte_1
dom.to in Roma, via Boezio n. 92 presso lo studio
[...]
dell'Avvocato Elisabetta Ferrini che lo rappresenta e difende per procura in calce alla citazione in appello
APPELLANTE
E
in persona del suo legale Controparte_1
rapp.te CF in persona della sua mandataria P.IVA_1
in persona del suo Controparte_2
legale rapp.te dom.ta in Roma, via Timavo n.3 presso lo studio Pt_1
dell'Avvocato Luca Falivena che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli N.
1353/2017 depositata il 18.7.2017.
Conclusioni:
l'appellante come da ultima comparsa conclusionale, nonché come 2 da foglio telematico di precisazione delle conclusioni, depositato il
31.3.2025, in accoglimento dell'appello e di quanto accertato dal c.t.u. dott. condannare l'appellata al Persona_1
pagamento in favore dell'appellante della somma di euro
188.047,96 oltre interessi dal 12.7.2017 e/o dal 18.2.2018;
l'appellata ha chiesto riconvocarsi il c.t.u. ed in subordine, ha concluso come da conclusioni rassegnate nel foglio telematico di precisazione delle conclusioni, depositato il 28.3.2025.
Svolgimento del Processo e Motivi della Decisione
1. Con il decreto ingiuntivo n. 1215/2013 il Tribunale di Tivoli ingiunse ai sig. ed , nonché Parte_2 Parte_3
alla società quali fideiussori della società CP_3 Pt_1
il pagamento della somma di euro 287.597,59 oltre
[...]
accessori di legge in favore di Controparte_1
fondato sui seguenti contratti:
[...]
conto corrente ordinario n. 844, che recava il saldo negativo di euro 118.909,83; conto anticipi n. 280017, che recava il saldo negativo di euro
51.630,39; conto n. 42 che recava il saldo negativo di euro 107.880,79.
Proposta opposizione al predetto decreto ingiuntivo da parte di tutti i fideiussori con separati giudizi poi riuniti, intervenne in giudizio la società in bonis, quale società garantita, Parte_1
3 proponendo sia intervento adesivo che autonoma domanda di ripetizione d'indebito.
Dichiarato il fallimento di quest'ultima e costituitosi in giudizio in seguito il Curatore fallimentare, con la sentenza impugnata nel presente giudizio, n. 1353/2017 il Tribunale di Tivoli, per quanto rileva ai fini dell'appello: ha revocato il decreto ingiuntivo;
ha accertato “ come non dovute” le somme richieste avuto riguardo ai conti nn. 42 e 280017; ha condannato i fideiussori in solido al pagamento in favore della banca ricorrente della somma di euro 128.086,41 maturata in relazione al conto corrente n, 844, regolando infine le spese processuali.
Il Tribunale premessa la produzione dei due contratti di conto corrente e rilevato che per i conti anticipi nn. 280017 e 42 non fossero prodotti i relativi contratti, ha osservato che: per i conti anticipi non fosse provato alcun credito della banca;
la domanda restitutoria della correntista, basata sui predetti contratti, non poteva accogliersi in quanto non era stato possibile ricostruire con esattezza i rapporti di dare/avere tra le parti, per difetto della produzione documentale integrale da parte della stessa relativa ai versamenti indebiti eseguiti;
il contratto n. 844 era valido ed era provato il credito della banca
4 nella misura liquidata in sentenza.
Il presente appello è stato inizialmente riunito ad altro, già deciso da questa Corte con separata sentenza, di estinzione del giudizio tra i fideiussori e l'appellata, per essere stato tra loro raggiunto accordo transattivo;
pertanto, è stato dal primo separato.
Nel presente giudizio il Curatore del in Parte_1
contraddittorio con ha lamentato che, erroneamente CP_4
il Tribunale: aveva respinto la domanda restitutoria della debitrice, con specifico riguardo al conto anticipi n. 2800017 ed al conto n. 42, pur riconoscendo la nullità dei rapporti;
l'attrice in primo grado, infatti, aveva chiesto la restituzione della somma di euro 431.636,43 in base alla propria perizia di parte;
non aveva dichiarato la nullità del contratto n. 844; non aveva azzerato il saldo del conto corrente n. 844; non aveva disposto alcunché, pur avendo riconosciuto la nullità della capitalizzazione degli interessi nel conto corrente n. 844.
Ha, da ultimo, concluso come in epigrafe.
La banca appellata ha chiesto il rigetto dell'appello, che ha diffusamente contestato.
Dopo la separazione dei giudizi, il presente appello è stato istruito con c.t.u. contabile, disposta con l'ordinanza di questa Corte del primo ottobre 2023, di cui conviene riportare i quesiti:
5 quanto agli interessi;
accerti il c.t.u. se vi sia o meno un credito della correntista per illegittimi addebiti di somme a vario titolo operati dalla banca nel corso dei rapporti bancari intercorsi tra le parti ed in particolare: per interessi passivi, calcolando per il contratto concluso il
18.7.1990 i soli interessi legali e per il contratto concluso il
1^.
8.1997 quelli convenzionali e quelli modificati dalla banca in corso di rapporto e validamente comunicati;
ove – come pure risulta dalla sentenza appellata – i conti anticipi non siano stati gestiti applicando le pattuizioni del contratto del
1997 e previo accertamento se siano stati gestiti come esposto dalla banca nelle proprie difese, calcoli il debito eventuale della correntista da questi risultanti senza alcun interesse e, con separato calcolo, rispettivamente con gli interessi legali e con quelli convenzionali;
quanto all'anatocismo; elimini il c.t.u. la capitalizzazione degli interessi, che andrà calcolata solo se risulti, successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR del 2000, l'autonoma pattuizione della reciprocità della capitalizzazione;
quanto alle commissioni di massimo scoperto;
ne calcoli l'ammontare ai fini della ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti in base alla pattuizione contenuta nei
6 contratti, sino all'entrata in vigore della l. 2/2009, espungendole per il periodo successivo, ove non risulti che le parti abbiano adeguato le c.m.s. in base alle previsioni dell'art. 2 bis d.l.
2008/15, convertito nella l. 2/2009; e neppure ne risulti
l'adeguamento all'art. 117 bis t.u.b., per il periodo successivo al
1.7.2012; quanto all' usura originaria;
calcoli il c.t.u. se vi sia stata, calcolando a tal fine le c.m.s. validamente pattuite secondo i criteri esposti nella sentenza della
S.C. a Sezioni Unite nn. 16303/2018; quanto alle valute: esegua il c.t.u. il calcolo, se pattuita, esegua invece il calcolo allineando la valuta alla data contabile dell'operazione; quanto ai documenti da considerare al fine dello svolgimento dell'incarico: poiché emerge dagli atti che gli estratti conto non siano integralmente prodotti ( pag. 18 della comparsa di costituzione della banca in appello) , calcoli il c.t.u. il saldo;
parta il c.t.u. da quello iniziale ove sia possibile – da analoghi documenti contabili prodotti – colmare le lacune della documentazione in atti ( cfr.
Cass. del 2023 n. 22290); ove non sia possibile, in applicazione dei principi esposti da Cass. del 2022 n. 37800 e da Cass. del 2022 n.
35979 quando ad agire sia il correntista – come nella specie – il
7 c.t.u. prenderà come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo
iniziale a debito risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che siano i dati più sfavorevoli al cliente, evitando in ogni caso di svolgere i calcoli partendo da un saldo “ zero”; termini i sui calcoli alla data di chiusura del conto.
E' stata fissata pertanto nuovamente udienza per la precisazione delle conclusioni in data odierna, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, che entrambe hanno depositato.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
2. Ai fini del decidere occorre precisare quanto segue, in ordine ai singoli contratti litigiosi, tenuto conto dei documenti prodotti, nonché della c.t.u. disposta in primo grado, nonché di quella disposta in appello:
-il rapporto di conto corrente risale al primo contratto del 18.7.1990, sottoscritto dalla correntista, allora denominata
[...]
e, in seconda pagina, della banca;
con il contratto n. Parte_4
844 del primo agosto 1997 ne sono state regolate le condizioni circa i tassi, le commissioni di massimo scoperto e le spese;
quest'ultimo reca il timbro della banca e la firma del sig. per Parte_2
la dagli atti identificabile come la società poi Parte_4
denominata ( doc. 4 e 5 del fascicolo monitorio); Parte_1
8 -per il conto corrente n. 844 sono presenti estratti dal 1.1.1994, con un saldo, a tale data, già a debito del correntista per euro 35.394,47
e sino all'8.5.2013;
-i due conti anticipi, nn. 280017 e 42, non sono stati stipulati per iscritto, né tantomeno indicano l'importo oggetto dell'affidamento; pur avendo la banca dedotto che essi erano regolati dal conto corrente n. 844, ciò non può ritenersi provato, in quanto ad essi non sono state applicate le stesse condizioni del conto corrente: cfr. la prima c.t.u. ed anche pag. 14 sgg. della c.t.u. in appello;
-per il conto n. 280017 lo svolgimento del rapporto è documentato dal 1.1.1994 all'11.4.2013;
-per il conto n. 42 la movimentazione documentata è di pochi mesi del 2012.
I conti risultano essere stati gestiti in modo osmotico, riversando cioè sul conto corrente importi a debito o a credito maturati sui conti anticipi o con operazioni di giroconto ( cfr., ad es. la pagina 18 e la pagina 20 della c.t.u. disposta in appello).
3.Esaminando partitamente i conti, il c.t.u. nominato in appello, con esame del tutto scevro da errori logico-giuridici, ha accertato che alla data del 28.12.2012, quando ha chiesto Parte_1
l'ammissione al concordato preventivo: il conto n. 280017 presentava un'esposizione debitoria di euro
51.630,39 per capitale e di euro 121.877,37 per interessi passivi
9 calcolati al tasso legale, in quanto il contratto non è risultato stipulato per iscritto ed esso non può ritenersi regolato dal conto corrente per le ragioni su esposte, cioè perché sono state applicate condizioni non previste nel conto corrente;
né è chiaro quale fosse l'ammontare dell'importo messo a disposizione della correntista;
il conto n. 42 presentava scoperto per capitale mutuato e non restituito pari ad euro 107.876,79; sullo stesso erano addebitati interessi passivi per euro 11.316,34, tuttavia in assenza di pattuizione;
ne derivava che, applicando il tasso legale, l'interesse dovuto si riduceva ad euro 1.923,33; il conto quindi era passivo per euro 109.800,02; anche in tal caso non è evidente quale fosse l'importo messo a disposizione;
il conto n. 844 sarebbe stato positivo per euro 458.288,65, importo cui il c.t.u. è giunto senza considerare le commissioni di massimo scoperto, dal medesimo ritenute pattuite solo nel caso di affidamento, tuttavia non computabile con esattezza;
senza considerare le maggiorazioni extrafido e neppure i tassi applicati a seguito dell'esercizio dello ius variandi, perché non vi era l'evidenza delle comunicazioni degli estratti conto. Il c.t.u. ha poi raccordato gli estratti conto, perché uno solo di essi era stato prodotto in modo incompleto.
Questa Corte, avuto riguardo a quest'ultimo contratto, osserva quanto segue.
10 In primo luogo, non si ravvisa alcuna nullità del primo dei contratti di conto corrente che hanno regolato il conto n. 844, perché risulta la firma della correntista – nella sua originaria denominazione – nonché del funzionario della banca in seconda pagina.
Il secondo contratto, del primo agosto 1997, che ha disciplinato il conto corrente n. 844 reca il solo timbro della banca, ma la firma della correntista, nella sua originaria denominazione, quest'ultima incontestata.
Sulla validità dei c.d. contratti monofirma, che cioè riportano la sola firma del correntista, la Corte di Cassazione si è così espressa: in materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto: Cass. del
2018 n. 16070 e successive conformi.
Si ritiene di concordare con il c.t.u. per quanto attiene alle commissioni di massimo scoperto, che effettivamente dalle
11 condizioni contrattuali sono pattuite, avuto riguardo al tempo anteriore all'entrata in vigore del d.l. 2008/15, sull'utilizzato extra fido, il cui ammontare tuttavia non è stato possibile accertare.
Onde, esse, che ammontano nel complesso ad euro 33.560,30 ( cfr. il ricalcolo delle competenze del conto corrente n. 844, allegato alla c.t.u.), vanno decurtate.
Si concorda anche per quanto attiene alle maggiorazioni extra-fido, alla luce delle stesse osservazioni svolte per le c.m.s.
Non ritiene invece questa Corte che debba essere escluso il legittimo ius variandi e che quindi debbano escludersi gli interessi convenzionali addebitati nel corso del rapporto;
invero, premesso l'incontestata previsione di tale diritto, il mancato invio degli estratti conto – motivo per il quale il c.t.u. non ha considerato gli interessi applicati in esecuzione dello ius variandi - non è stato oggetto di specifica doglianza da parte della correntista, la quale anzi ha allegato di averli integralmente prodotti ( cfr. il primo motivo di appello), evidentemente perché li aveva ricevuti.
Gli interessi, pari ad euro 157.658,32 ( cfr. ancora il predetto ricalcolo delle competenze) devono pertanto farsi rientrare tra gli addebiti legittimi.
Infine, si sottrae a censure il calcolo del c.t.u. che ha svolto i calcoli partendo dal primo estratto conto che evidenziava un debito per la correntista attrice e che ha correttamente raccordato i calcoli in
12 assenza di un unico estratto conto ( cfr. su tali argomenti e principi,
Cass. del 2023 n. 22290, Cass. del 2022 n. 37800 e Cass. del 2022
n. 35979).
Ne deriva ( cfr. lo specchio ricostruttivo a pagina 39 della c.t.u. svolta in appello) che la correntista aveva maturato, già al tempo della domanda di ammissione al concordato preventivo il debito di euro 173.507,76 per il conto 280017; il debito di euro 109.800,02 per il conto n. 42; ed il minor credito di euro 300.630,33 per il conto n. 844, dovendo sottrarsi dal credito accertato dal c.t.u., di euro
458.288,65, l'importo degli interessi convenzionali per euro
157.658,32.
Ne deriva che il suo credito, in relazione ai tre contratti litigiosi, ammonta ad euro 17.322,55, dovendo sottrarsi dal credito del conto n. 844 il debito dei restanti due contratti.
La sentenza di primo grado deve pertanto parzialmente riformarsi nei sensi ora detti.
Si provvede come in dispositivo.
3.L'oggettiva difficoltà della esatta ricostruzione dei rapporti litigiosi e la parziale soccombenza reciproca suggeriscono la compensazione delle spese processuali tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio, restando a carico di tutte le parti in solido le spese di entrambe le c.t.u., disposte rispettivamente in primo grado ed in appello.
13
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli indicata in epigrafe, proposto dalla nei Parte_5
confronti di rappresentata da Controparte_5 [...]
ogni diversa domanda ed eccezione Controparte_6
respinta o assorbita: in parziale riforma della sentenza appellata, condanna l'appellata al pagamento della somma di euro 17.322.55 oltre interessi legali dalla domanda in favore dell'appellante; compensa tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio;
dispone che restino a carico solidale delle parti le spese delle c.t.u. disposte sia in primo grado che in appello.
Roma, primo aprile 2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
2^ Sezione Civile
Specializzata in materia d'impresa cosi' composta: dr. Gianna Maria Zannella Presidente Relatore dr.Camillo Romandini Consigliere
dr.Maria Delle Donne Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado, iscritta al n.r.g.1472/2018, riservata in decisione all'udienza collegiale del primo aprile 2025, sostituita dallo scambio di memorie conclusionali anticipate tra le
1 parti ex art. 127 ter c.p.c., come da decreto di questa Corte del
28.2.2025, al fine di pronunciare sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
Curatore del Parte_1
dom.to in Roma, via Boezio n. 92 presso lo studio
[...]
dell'Avvocato Elisabetta Ferrini che lo rappresenta e difende per procura in calce alla citazione in appello
APPELLANTE
E
in persona del suo legale Controparte_1
rapp.te CF in persona della sua mandataria P.IVA_1
in persona del suo Controparte_2
legale rapp.te dom.ta in Roma, via Timavo n.3 presso lo studio Pt_1
dell'Avvocato Luca Falivena che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli N.
1353/2017 depositata il 18.7.2017.
Conclusioni:
l'appellante come da ultima comparsa conclusionale, nonché come 2 da foglio telematico di precisazione delle conclusioni, depositato il
31.3.2025, in accoglimento dell'appello e di quanto accertato dal c.t.u. dott. condannare l'appellata al Persona_1
pagamento in favore dell'appellante della somma di euro
188.047,96 oltre interessi dal 12.7.2017 e/o dal 18.2.2018;
l'appellata ha chiesto riconvocarsi il c.t.u. ed in subordine, ha concluso come da conclusioni rassegnate nel foglio telematico di precisazione delle conclusioni, depositato il 28.3.2025.
Svolgimento del Processo e Motivi della Decisione
1. Con il decreto ingiuntivo n. 1215/2013 il Tribunale di Tivoli ingiunse ai sig. ed , nonché Parte_2 Parte_3
alla società quali fideiussori della società CP_3 Pt_1
il pagamento della somma di euro 287.597,59 oltre
[...]
accessori di legge in favore di Controparte_1
fondato sui seguenti contratti:
[...]
conto corrente ordinario n. 844, che recava il saldo negativo di euro 118.909,83; conto anticipi n. 280017, che recava il saldo negativo di euro
51.630,39; conto n. 42 che recava il saldo negativo di euro 107.880,79.
Proposta opposizione al predetto decreto ingiuntivo da parte di tutti i fideiussori con separati giudizi poi riuniti, intervenne in giudizio la società in bonis, quale società garantita, Parte_1
3 proponendo sia intervento adesivo che autonoma domanda di ripetizione d'indebito.
Dichiarato il fallimento di quest'ultima e costituitosi in giudizio in seguito il Curatore fallimentare, con la sentenza impugnata nel presente giudizio, n. 1353/2017 il Tribunale di Tivoli, per quanto rileva ai fini dell'appello: ha revocato il decreto ingiuntivo;
ha accertato “ come non dovute” le somme richieste avuto riguardo ai conti nn. 42 e 280017; ha condannato i fideiussori in solido al pagamento in favore della banca ricorrente della somma di euro 128.086,41 maturata in relazione al conto corrente n, 844, regolando infine le spese processuali.
Il Tribunale premessa la produzione dei due contratti di conto corrente e rilevato che per i conti anticipi nn. 280017 e 42 non fossero prodotti i relativi contratti, ha osservato che: per i conti anticipi non fosse provato alcun credito della banca;
la domanda restitutoria della correntista, basata sui predetti contratti, non poteva accogliersi in quanto non era stato possibile ricostruire con esattezza i rapporti di dare/avere tra le parti, per difetto della produzione documentale integrale da parte della stessa relativa ai versamenti indebiti eseguiti;
il contratto n. 844 era valido ed era provato il credito della banca
4 nella misura liquidata in sentenza.
Il presente appello è stato inizialmente riunito ad altro, già deciso da questa Corte con separata sentenza, di estinzione del giudizio tra i fideiussori e l'appellata, per essere stato tra loro raggiunto accordo transattivo;
pertanto, è stato dal primo separato.
Nel presente giudizio il Curatore del in Parte_1
contraddittorio con ha lamentato che, erroneamente CP_4
il Tribunale: aveva respinto la domanda restitutoria della debitrice, con specifico riguardo al conto anticipi n. 2800017 ed al conto n. 42, pur riconoscendo la nullità dei rapporti;
l'attrice in primo grado, infatti, aveva chiesto la restituzione della somma di euro 431.636,43 in base alla propria perizia di parte;
non aveva dichiarato la nullità del contratto n. 844; non aveva azzerato il saldo del conto corrente n. 844; non aveva disposto alcunché, pur avendo riconosciuto la nullità della capitalizzazione degli interessi nel conto corrente n. 844.
Ha, da ultimo, concluso come in epigrafe.
La banca appellata ha chiesto il rigetto dell'appello, che ha diffusamente contestato.
Dopo la separazione dei giudizi, il presente appello è stato istruito con c.t.u. contabile, disposta con l'ordinanza di questa Corte del primo ottobre 2023, di cui conviene riportare i quesiti:
5 quanto agli interessi;
accerti il c.t.u. se vi sia o meno un credito della correntista per illegittimi addebiti di somme a vario titolo operati dalla banca nel corso dei rapporti bancari intercorsi tra le parti ed in particolare: per interessi passivi, calcolando per il contratto concluso il
18.7.1990 i soli interessi legali e per il contratto concluso il
1^.
8.1997 quelli convenzionali e quelli modificati dalla banca in corso di rapporto e validamente comunicati;
ove – come pure risulta dalla sentenza appellata – i conti anticipi non siano stati gestiti applicando le pattuizioni del contratto del
1997 e previo accertamento se siano stati gestiti come esposto dalla banca nelle proprie difese, calcoli il debito eventuale della correntista da questi risultanti senza alcun interesse e, con separato calcolo, rispettivamente con gli interessi legali e con quelli convenzionali;
quanto all'anatocismo; elimini il c.t.u. la capitalizzazione degli interessi, che andrà calcolata solo se risulti, successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR del 2000, l'autonoma pattuizione della reciprocità della capitalizzazione;
quanto alle commissioni di massimo scoperto;
ne calcoli l'ammontare ai fini della ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti in base alla pattuizione contenuta nei
6 contratti, sino all'entrata in vigore della l. 2/2009, espungendole per il periodo successivo, ove non risulti che le parti abbiano adeguato le c.m.s. in base alle previsioni dell'art. 2 bis d.l.
2008/15, convertito nella l. 2/2009; e neppure ne risulti
l'adeguamento all'art. 117 bis t.u.b., per il periodo successivo al
1.7.2012; quanto all' usura originaria;
calcoli il c.t.u. se vi sia stata, calcolando a tal fine le c.m.s. validamente pattuite secondo i criteri esposti nella sentenza della
S.C. a Sezioni Unite nn. 16303/2018; quanto alle valute: esegua il c.t.u. il calcolo, se pattuita, esegua invece il calcolo allineando la valuta alla data contabile dell'operazione; quanto ai documenti da considerare al fine dello svolgimento dell'incarico: poiché emerge dagli atti che gli estratti conto non siano integralmente prodotti ( pag. 18 della comparsa di costituzione della banca in appello) , calcoli il c.t.u. il saldo;
parta il c.t.u. da quello iniziale ove sia possibile – da analoghi documenti contabili prodotti – colmare le lacune della documentazione in atti ( cfr.
Cass. del 2023 n. 22290); ove non sia possibile, in applicazione dei principi esposti da Cass. del 2022 n. 37800 e da Cass. del 2022 n.
35979 quando ad agire sia il correntista – come nella specie – il
7 c.t.u. prenderà come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo
iniziale a debito risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che siano i dati più sfavorevoli al cliente, evitando in ogni caso di svolgere i calcoli partendo da un saldo “ zero”; termini i sui calcoli alla data di chiusura del conto.
E' stata fissata pertanto nuovamente udienza per la precisazione delle conclusioni in data odierna, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, che entrambe hanno depositato.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza.
2. Ai fini del decidere occorre precisare quanto segue, in ordine ai singoli contratti litigiosi, tenuto conto dei documenti prodotti, nonché della c.t.u. disposta in primo grado, nonché di quella disposta in appello:
-il rapporto di conto corrente risale al primo contratto del 18.7.1990, sottoscritto dalla correntista, allora denominata
[...]
e, in seconda pagina, della banca;
con il contratto n. Parte_4
844 del primo agosto 1997 ne sono state regolate le condizioni circa i tassi, le commissioni di massimo scoperto e le spese;
quest'ultimo reca il timbro della banca e la firma del sig. per Parte_2
la dagli atti identificabile come la società poi Parte_4
denominata ( doc. 4 e 5 del fascicolo monitorio); Parte_1
8 -per il conto corrente n. 844 sono presenti estratti dal 1.1.1994, con un saldo, a tale data, già a debito del correntista per euro 35.394,47
e sino all'8.5.2013;
-i due conti anticipi, nn. 280017 e 42, non sono stati stipulati per iscritto, né tantomeno indicano l'importo oggetto dell'affidamento; pur avendo la banca dedotto che essi erano regolati dal conto corrente n. 844, ciò non può ritenersi provato, in quanto ad essi non sono state applicate le stesse condizioni del conto corrente: cfr. la prima c.t.u. ed anche pag. 14 sgg. della c.t.u. in appello;
-per il conto n. 280017 lo svolgimento del rapporto è documentato dal 1.1.1994 all'11.4.2013;
-per il conto n. 42 la movimentazione documentata è di pochi mesi del 2012.
I conti risultano essere stati gestiti in modo osmotico, riversando cioè sul conto corrente importi a debito o a credito maturati sui conti anticipi o con operazioni di giroconto ( cfr., ad es. la pagina 18 e la pagina 20 della c.t.u. disposta in appello).
3.Esaminando partitamente i conti, il c.t.u. nominato in appello, con esame del tutto scevro da errori logico-giuridici, ha accertato che alla data del 28.12.2012, quando ha chiesto Parte_1
l'ammissione al concordato preventivo: il conto n. 280017 presentava un'esposizione debitoria di euro
51.630,39 per capitale e di euro 121.877,37 per interessi passivi
9 calcolati al tasso legale, in quanto il contratto non è risultato stipulato per iscritto ed esso non può ritenersi regolato dal conto corrente per le ragioni su esposte, cioè perché sono state applicate condizioni non previste nel conto corrente;
né è chiaro quale fosse l'ammontare dell'importo messo a disposizione della correntista;
il conto n. 42 presentava scoperto per capitale mutuato e non restituito pari ad euro 107.876,79; sullo stesso erano addebitati interessi passivi per euro 11.316,34, tuttavia in assenza di pattuizione;
ne derivava che, applicando il tasso legale, l'interesse dovuto si riduceva ad euro 1.923,33; il conto quindi era passivo per euro 109.800,02; anche in tal caso non è evidente quale fosse l'importo messo a disposizione;
il conto n. 844 sarebbe stato positivo per euro 458.288,65, importo cui il c.t.u. è giunto senza considerare le commissioni di massimo scoperto, dal medesimo ritenute pattuite solo nel caso di affidamento, tuttavia non computabile con esattezza;
senza considerare le maggiorazioni extrafido e neppure i tassi applicati a seguito dell'esercizio dello ius variandi, perché non vi era l'evidenza delle comunicazioni degli estratti conto. Il c.t.u. ha poi raccordato gli estratti conto, perché uno solo di essi era stato prodotto in modo incompleto.
Questa Corte, avuto riguardo a quest'ultimo contratto, osserva quanto segue.
10 In primo luogo, non si ravvisa alcuna nullità del primo dei contratti di conto corrente che hanno regolato il conto n. 844, perché risulta la firma della correntista – nella sua originaria denominazione – nonché del funzionario della banca in seconda pagina.
Il secondo contratto, del primo agosto 1997, che ha disciplinato il conto corrente n. 844 reca il solo timbro della banca, ma la firma della correntista, nella sua originaria denominazione, quest'ultima incontestata.
Sulla validità dei c.d. contratti monofirma, che cioè riportano la sola firma del correntista, la Corte di Cassazione si è così espressa: in materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell'istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall'art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è dunque priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell'istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto: Cass. del
2018 n. 16070 e successive conformi.
Si ritiene di concordare con il c.t.u. per quanto attiene alle commissioni di massimo scoperto, che effettivamente dalle
11 condizioni contrattuali sono pattuite, avuto riguardo al tempo anteriore all'entrata in vigore del d.l. 2008/15, sull'utilizzato extra fido, il cui ammontare tuttavia non è stato possibile accertare.
Onde, esse, che ammontano nel complesso ad euro 33.560,30 ( cfr. il ricalcolo delle competenze del conto corrente n. 844, allegato alla c.t.u.), vanno decurtate.
Si concorda anche per quanto attiene alle maggiorazioni extra-fido, alla luce delle stesse osservazioni svolte per le c.m.s.
Non ritiene invece questa Corte che debba essere escluso il legittimo ius variandi e che quindi debbano escludersi gli interessi convenzionali addebitati nel corso del rapporto;
invero, premesso l'incontestata previsione di tale diritto, il mancato invio degli estratti conto – motivo per il quale il c.t.u. non ha considerato gli interessi applicati in esecuzione dello ius variandi - non è stato oggetto di specifica doglianza da parte della correntista, la quale anzi ha allegato di averli integralmente prodotti ( cfr. il primo motivo di appello), evidentemente perché li aveva ricevuti.
Gli interessi, pari ad euro 157.658,32 ( cfr. ancora il predetto ricalcolo delle competenze) devono pertanto farsi rientrare tra gli addebiti legittimi.
Infine, si sottrae a censure il calcolo del c.t.u. che ha svolto i calcoli partendo dal primo estratto conto che evidenziava un debito per la correntista attrice e che ha correttamente raccordato i calcoli in
12 assenza di un unico estratto conto ( cfr. su tali argomenti e principi,
Cass. del 2023 n. 22290, Cass. del 2022 n. 37800 e Cass. del 2022
n. 35979).
Ne deriva ( cfr. lo specchio ricostruttivo a pagina 39 della c.t.u. svolta in appello) che la correntista aveva maturato, già al tempo della domanda di ammissione al concordato preventivo il debito di euro 173.507,76 per il conto 280017; il debito di euro 109.800,02 per il conto n. 42; ed il minor credito di euro 300.630,33 per il conto n. 844, dovendo sottrarsi dal credito accertato dal c.t.u., di euro
458.288,65, l'importo degli interessi convenzionali per euro
157.658,32.
Ne deriva che il suo credito, in relazione ai tre contratti litigiosi, ammonta ad euro 17.322,55, dovendo sottrarsi dal credito del conto n. 844 il debito dei restanti due contratti.
La sentenza di primo grado deve pertanto parzialmente riformarsi nei sensi ora detti.
Si provvede come in dispositivo.
3.L'oggettiva difficoltà della esatta ricostruzione dei rapporti litigiosi e la parziale soccombenza reciproca suggeriscono la compensazione delle spese processuali tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio, restando a carico di tutte le parti in solido le spese di entrambe le c.t.u., disposte rispettivamente in primo grado ed in appello.
13
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli indicata in epigrafe, proposto dalla nei Parte_5
confronti di rappresentata da Controparte_5 [...]
ogni diversa domanda ed eccezione Controparte_6
respinta o assorbita: in parziale riforma della sentenza appellata, condanna l'appellata al pagamento della somma di euro 17.322.55 oltre interessi legali dalla domanda in favore dell'appellante; compensa tra le parti le spese processuali del doppio grado di giudizio;
dispone che restino a carico solidale delle parti le spese delle c.t.u. disposte sia in primo grado che in appello.
Roma, primo aprile 2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
14