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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/03/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1497/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.3.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1497/2024 R.G. LAVORO
TRA
, , , , tutti in proprio e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
quali eredi di , nato a [...] il [...] ( C.F. Persona_1
), rappresentati e difesi dall'avv. CAPRIELLO VINCENZO, come da C.F._1
procura in atti.
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 CP_1
del 30 settembre 2005, convertito nella legge n. 248 del 2 dicembre 2005, dal funzionario dipendente dr. Persona_2
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 05/02/2024 i ricorrenti nella qualità in epigrafe indicata hanno esposto che con decreto di omologa emesso dal giudice del lavoro in data
9.09.2021 hanno ottenuto il riconoscimento dello stato invalidante del de cuius utile al conseguimento della prestazione: indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della visita di revisione del dicembre 2018; che il decreto di omologa è stato notificato CP_ all' il 10/14.2.2022 e nulla hanno ottenuto quanto al pagamento dei ratei pur possedendo i requisiti richiesti dalla legge. Ciò premesso, gli istanti hanno chiesto il
1 riconoscimento in loro favore del diritto alla corresponsione dei ratei della prestazione oltre interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria di spese del giudizio ed attribuzione.
L' , cui il ricorso è stato regolarmente notificato, si è costituito deducendo di avere CP_1
adempiuto alla liquidazione della prestazione.
Rinviata la causa all'udienza del 18.3.2025 e disposta la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta, la causa è stata decisa, sulle note di trattazione delle parti, con la presente sentenza emessa entro il giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Gli istanti hanno dedotto e documentato di avere ottenuto il decreto di omologa del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione assistenziale e di avere notificato tale decreto all' ; hanno dedotto di non avere ricevuto il pagamento dei ratei CP_1
maturati nei 120 giorni successivi.
Questo Giudicante, non può che osservare che nelle more del presente giudizio i ricorrenti hanno ottenuto quanto richiesto nel ricorso introduttivo, come ammesso dagli stessi istanti CP_ e come documentalmente provato dall' ; pertanto va dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a
2 contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n.
3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95,
n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento dei ratei determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio.
Residua la questione delle spese di lite.
Sul piano generale, si osserva che la parte, per l'avvio della fase concessoria della prestazione riconosciuta in via giudiziale è resa edotta, tramite l'accesso telematico alla sua posizione sul sito istituzionale dell'istituto, della necessità di compilare un modulo definito AP70 (e nel caso di eredi il modello AP23) in cui vanno inseriti i propri dati anagrafici, la scelta delle modalità di pagamento della prestazione, l'autocertificazione del reddito nel caso di prestazioni soggette a limiti ministeriali e, nel caso dell'indennità di accompagnamento (prestazione oggi in esame) l'autocertificazione di trovarsi nelle condizioni favorevoli all'erogazione, non avendo fruito di ricoveri a carico dello Stato e non
3 avendo percepito prestazioni incompatibili. Si tratta di una autocertificazione resa ai sensi del dpr 445/2000 ossia con l'assunzione di responsabilità penali in caso di sua mendacia.
È vero che i dati anagrafici della parte sono già noti all'istituto attraverso l'acquisizione della domanda amministrativa e quelli relativi al reddito sono acquisibili dall' mediante CP_1
accesso diretto alle banche dati dell'agenzia delle Entrate ma ciò non è sufficiente a sbloccare il pagamento della prestazione essendo anche necessario che la parte compili tutti i campi del modulo tra cui quello relativo alle modalità di ricezione dei pagamenti. CP_ Nel caso in esame, la aveva già trasmesso all' il modello Parte_1
AP23 in data 15.11.2023 mentre gli altri istanti solo in data 1.3.2024 (fatto pacifico in quanto non contestato).
Quanto alle spese risulta documentalmente che il pagamento della prestazione principale oggetto del presente giudizio da parte dell' è avvenuto con data valuta 20.6.2024. CP_1
Pertanto, considerato che la prestazione per cui è causa è stata liquidata, nella misura
CP_ dovuta, solo di recente in corso di causa l , per il principio della soccombenza virtuale, deve essere condannato al pagamento di metà dei compensi di lite, liquidati come da dispositivo in calce, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
le restanti spese si compensano non avendo tutti i ricorrenti diligentemente cooperato alla liquidazione della prestazione in esame con tempestivo invio del modello AP23
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
CP_ b) condanna l al pagamento di metà delle spese di lite che liquida in 650,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E CPA, con attribuzione;
c) compensa le restanti spese
Aversa 19.3.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.3.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1497/2024 R.G. LAVORO
TRA
, , , , tutti in proprio e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
quali eredi di , nato a [...] il [...] ( C.F. Persona_1
), rappresentati e difesi dall'avv. CAPRIELLO VINCENZO, come da C.F._1
procura in atti.
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 CP_1
del 30 settembre 2005, convertito nella legge n. 248 del 2 dicembre 2005, dal funzionario dipendente dr. Persona_2
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 05/02/2024 i ricorrenti nella qualità in epigrafe indicata hanno esposto che con decreto di omologa emesso dal giudice del lavoro in data
9.09.2021 hanno ottenuto il riconoscimento dello stato invalidante del de cuius utile al conseguimento della prestazione: indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della visita di revisione del dicembre 2018; che il decreto di omologa è stato notificato CP_ all' il 10/14.2.2022 e nulla hanno ottenuto quanto al pagamento dei ratei pur possedendo i requisiti richiesti dalla legge. Ciò premesso, gli istanti hanno chiesto il
1 riconoscimento in loro favore del diritto alla corresponsione dei ratei della prestazione oltre interessi e rivalutazione, il tutto con vittoria di spese del giudizio ed attribuzione.
L' , cui il ricorso è stato regolarmente notificato, si è costituito deducendo di avere CP_1
adempiuto alla liquidazione della prestazione.
Rinviata la causa all'udienza del 18.3.2025 e disposta la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta, la causa è stata decisa, sulle note di trattazione delle parti, con la presente sentenza emessa entro il giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Gli istanti hanno dedotto e documentato di avere ottenuto il decreto di omologa del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione assistenziale e di avere notificato tale decreto all' ; hanno dedotto di non avere ricevuto il pagamento dei ratei CP_1
maturati nei 120 giorni successivi.
Questo Giudicante, non può che osservare che nelle more del presente giudizio i ricorrenti hanno ottenuto quanto richiesto nel ricorso introduttivo, come ammesso dagli stessi istanti CP_ e come documentalmente provato dall' ; pertanto va dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a
2 contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n.
3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass.,
14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95,
n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuto pagamento dei ratei determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio.
Residua la questione delle spese di lite.
Sul piano generale, si osserva che la parte, per l'avvio della fase concessoria della prestazione riconosciuta in via giudiziale è resa edotta, tramite l'accesso telematico alla sua posizione sul sito istituzionale dell'istituto, della necessità di compilare un modulo definito AP70 (e nel caso di eredi il modello AP23) in cui vanno inseriti i propri dati anagrafici, la scelta delle modalità di pagamento della prestazione, l'autocertificazione del reddito nel caso di prestazioni soggette a limiti ministeriali e, nel caso dell'indennità di accompagnamento (prestazione oggi in esame) l'autocertificazione di trovarsi nelle condizioni favorevoli all'erogazione, non avendo fruito di ricoveri a carico dello Stato e non
3 avendo percepito prestazioni incompatibili. Si tratta di una autocertificazione resa ai sensi del dpr 445/2000 ossia con l'assunzione di responsabilità penali in caso di sua mendacia.
È vero che i dati anagrafici della parte sono già noti all'istituto attraverso l'acquisizione della domanda amministrativa e quelli relativi al reddito sono acquisibili dall' mediante CP_1
accesso diretto alle banche dati dell'agenzia delle Entrate ma ciò non è sufficiente a sbloccare il pagamento della prestazione essendo anche necessario che la parte compili tutti i campi del modulo tra cui quello relativo alle modalità di ricezione dei pagamenti. CP_ Nel caso in esame, la aveva già trasmesso all' il modello Parte_1
AP23 in data 15.11.2023 mentre gli altri istanti solo in data 1.3.2024 (fatto pacifico in quanto non contestato).
Quanto alle spese risulta documentalmente che il pagamento della prestazione principale oggetto del presente giudizio da parte dell' è avvenuto con data valuta 20.6.2024. CP_1
Pertanto, considerato che la prestazione per cui è causa è stata liquidata, nella misura
CP_ dovuta, solo di recente in corso di causa l , per il principio della soccombenza virtuale, deve essere condannato al pagamento di metà dei compensi di lite, liquidati come da dispositivo in calce, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
le restanti spese si compensano non avendo tutti i ricorrenti diligentemente cooperato alla liquidazione della prestazione in esame con tempestivo invio del modello AP23
P. Q. M.
a) dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
CP_ b) condanna l al pagamento di metà delle spese di lite che liquida in 650,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15 %, IVA E CPA, con attribuzione;
c) compensa le restanti spese
Aversa 19.3.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Fabiana Colameo
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