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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 2137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2137 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 6.3.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 21045/2023 RG Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...] – C.F. -, ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Carriera Grande n. 32, presso lo studio dell'Avv. Antonella Verde, che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti (comunicazioni alla pec:
Email_1
- ricorrente -
E
, in persona del Controparte_1 Presidente pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'Avv. Alessandra Maria Ingala, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via A. De Gasperi
55 (comunicazioni alla pec: t) Email_2
E
, in persona del procuratore speciale Controparte_2 dott. , rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Valentina Controparte_3
Mignone, con cui elettivamente domicilia, in Napoli alla piazza Leonardo n. 14
(comunicazioni alla pec: ) Email_3
- convenuti -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 13.11.2023 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 07176202300003640000 notificato in data 16/10/2023 dall , limitatamente ai Controparte_2 seguenti atti di competenza del Giudice del lavoro adito:
1) Avviso di addebito n. 37121600160016306779000 relativo a contributi IVS, e relative somme aggiuntive, in relazione agli anni 2015 e 2016, di € 2.716,21, notificato il 17/11/2016; 2) Avviso di addebito n. 37120190008605116000 relativo a contributi IVS, e relative somme aggiuntive, in relazione agli anni 2018 e 2019, di € 2.612,31, notificato il 31/07/2019;
3) Avviso di addebito n. 37120190020821975000 relativo a contributi IVS, e relative somme aggiuntive, in relazione agli anni 2018 e 2019, di € 2.522,26, notificato il 13/01/2020;
4) Avviso di addebito n. 37120210007351602000 relativo a contributi IVS, e relative somme aggiuntive, in relazione agli anni 2019 e 2021, di € 3.907,59, notificato il 21/12/2021;
5) Avviso di addebito n. 37120220005815764000 relativo a contributi IVS, e relative somme aggiuntive, in relazione agli anni 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 e 2022, di € 17.930,78, notificato il 3/08/2022; per un totale complessivo di € 29.689,15. Ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa indicazione dei beni sui quali viene minacciata l'iscrizione ipotecaria;
ha eccepito inoltre l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi pretesi. Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del preavviso di iscrizione di ipoteca e l'infondatezza della pretesa per tutte le motivazioni addotte;
- accertare e dichiarare la nullità degli atti qui impugnati per la inesistenza e/o nullità della notifica di tutti gli atti indicati in premessa;
per l'effetto, - accertare e dichiarare l'inesistenza dei crediti indicati negli atti di cui in premessa per intervenuta prescrizione del vantato diritto e decadenza dell'Ente Impositore da ogni azione. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. Fissata udienza di discussione al 11.4.2024, si sono tempestivamente costituiti in giudizio entrambi i convenuti, che hanno resistito alla domanda chiedendone il rigetto. L' ha dedotto l'avvenuta regolare notifica degli avvisi di addebito, eccependo in ogni CP_4 caso il mancato decorso del termine prescrizionale, tenuto conto del periodo di sospensione dei termini di cui alla normativa emergenziale da Covid. L' ha, altresì, rappresentato che dopo la notifica degli AVA a cura dell' , i CP_1 CP_4 successivi atti interruttivi della prescrizione, comprese le eventuali azioni esecutive, sono a carico dell' e che, nella specie, risultano attivate procedure Controparte_5 esecutive da parte del Concessionario ed ha, quindi, concluso nel modo seguente: “In via principale, rigettare l'opposizione nel merito con vittoria di spese;
In subordine, nel caso Cont di inerzia dell' , ESONERARE l' DALLE SPESE DEL GIUDIZIO DI CP_4 Cont OPPOSIZIONE, addebitandole esclusivamente all' ”. L' preliminarmente ha eccepito il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva relativamente alle questioni riguardanti il merito dei crediti previdenziali. Nel merito, ha rappresentato di avere provveduto alla interruzione della prescrizione con la rituale notifica delle Intimazioni di pagamento e di Preavviso di fermo recanti gli avvisi di addebito presupposti;
ha quindi richiamato le previsioni di cui alla legislazione emergenziale, art. 68 comma 1 del D.L. 18/2020 e art. 12 comma 1 del D.Lgs.
159/2015, di sospensione delle attività di notifica e riscossione per il periodo dal 08.03.2020 al 31.08.2021.
L' ha, conseguentemente, rassegnato le seguenti conclusioni chiedendo di: CP_2
“rigettare l'opposizione proposta inammissibile, improponibile, improcedibile oltre che infondata in fatto e diritto, condannando l'opponente alla refusione delle spese e competenze di lite;
in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice dovesse accogliere la domanda di controparte, condannare l'Ente impositore a manlevare e tenere indenne dal pagamento di ogni Controparte_2 somma che risultasse dovuta a parte opponente, comprese le spese di lite”. La causa, all'esito del deposito di note difensive, veniva da ultimo rinviata al 6.3.2025. A tale udienza, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
***** Il ricorso è infondato.
Va premesso che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999 consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615
c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata
(art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma) (così, da ultimo Cassazione civile sez. lav., 05/09/2019, n. 22292). Passando all'esame del ricorso, parte ricorrente ha innanzitutto eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa indicazione dei beni sui quali viene minacciata l'iscrizione ipotecaria. Il motivo è inammissibile, oltre che manifestamente infondato per consolidata giurisprudenza, in quanto attiene al quomodo dell'opposizione e come tale qualificabile come opposizione agli atti esecutivi;
per effetto di tale qualificazione, deve ritenersi che la pretesa in parte qua risulta tardivamente proposta, in quanto il deposito del ricorso introduttivo è avvenuto in data 13.11.2023, oltre il termine di venti giorni dalla notificazione dell'atto impugnato (16.10.2023), previsto, a pena di decadenza, dal combinato disposto di cui all'art. 617 c.p.c. e art. 29 del d.lgs. n. 46 \1999. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per tale parte. Nel merito, parte ricorrente ha eccepito, oltre che la propria estraneità alle omissioni contributive oggetto degli AVA sottesi all'opposto Preavviso di ipoteca, la omessa notifica dei detti AVA e la avvenuta prescrizione dei crediti contributivi e sanzionatori ivi sottesi. E' noto che, in relazione alla generalità delle procedure di riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, sussiste la possibilità per il debitore, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale, di proporre opposizione avverso il primo atto esecutivo successivo idoneo a rendergli nota la pretesa impositiva dell'ente procedente e di far valere, in tale sede, ovvero innanzi al giudice ordinariamente competente a conoscere della opposizione a ruolo, le medesime censure che avrebbe potuto proporre ove la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata (cfr. per tutte Cass. 16464/2002). Nel caso in esame, va rilevato che l' resistente ha fornito prova, mediante la CP_1 documentazione allegata alla memoria difensiva, di avere provveduto alla notifica degli avvisi di addebito opposti: 1) l'AVA n. 37121600160016306779000 relativo a contributi IVS dell'anno 2015 risulta notificato mediante racc. a.r. in data 17.11.2016, regolarmente consegnata al ricevente; 2) l'AVA n. 37120190008605116000 relativo a contributi IVS dell'anno 2018 risulta notificato mediante racc. a.r. in data 31.7.2019, regolarmente consegnata al ricevente; 3) l'AVA n. 37120190020821975000 relativo a contributi IVS degli anni 2018 e 2019 risulta notificato mediante racc. a.r. in data 13.1.2020, regolarmente consegnata al ricevente; 4) l'AVA n. 37120210007351602000 relativo a contributi IVS dell'anno 2019 risulta notificato mediante racc. a.r. in data 21.12.2021, regolarmente consegnata al ricevente; 5) l'AVA n. 37120220005815764000 relativo a contributi IVS degli anni 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 e 2022 risulta notificato mediante racc. a.r. in data 3.8.2022, regolarmente consegnata al ricevente. Tali date coincidono perfettamente con quelle indicate nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Ne deriva che l'opposizione volta a far valere vizi di merito quali la infondatezza della pretesa contributiva per assenza dei presupposti impositivi o la prescrizione-decadenza maturata fra la data di insorgenza dell'obbligo contributivo e la notifica dell'AVA, risulta inammissibile in quanto tardiva, perché proposta ben oltre il termine di 40 giorni dalla accertata notifica degli avvisi di addebito suindicati, prescritto in via perentoria dalla legge per far valere i cennati vizi di merito. Resta da esaminare l'eccezione di prescrizione, fatta valere dalla parte opponente anche quale fatto estintivo successivo all'intervenuta immodificabilità della pretesa creditoria, ex art. 615 c.p.c., opposizione in tale forma non soggetta ad alcun termine.
Considerato che in materia opera il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 e 10, della L. n. 335/1995, anche sotto tale profilo l'eccezione è infondata, avendo CP_7 documentato di avere notificato i seguenti atti interruttivi della prescrizione successiva
(ovvero calcolata a decorrere dalle date di notifica degli AVA presupposti): 1) l'Intimazione di pagamento n. 07120229006700277000 - contenente l'Avviso di addebito n. 37120160016306779000 notificato il 17/11/2016, l'AVA n. 37120190008605116000 notificato il 31/07/2019 e l'AVA n. 37120190020821975000 notificato il 13/01/2020 – risulta notificato in data 5.7.2022 (docc. 4).
2) il Preavviso di fermo n. 07180201900033734000 – contenente l'Avviso di addebito n. 37120160016306779000 notificato il 17/11/2016 – risulta notificato il 31.10.2019 (docc.
3) il Preavviso di fermo n. 07180202200008163000 – contenente l'Avviso di addebito n. 37120190008605116000 notificato il 31/07/2019, l'AVA n. 37120190020821975000 notificato il 13/01/2020 e l'AVA n. 37120210007351602000 notificato il 21/12/2021 – risulta notificato il 5.7.2023 (docc. 6); 4) l'Intimazione di pagamento n. 07120239010415008000 – contenente l'Avviso di addebito n. 37120210007351602000 notificato il 21/12/2021 – risulta notificato il 18.7.2023 (docc. 7). Dalla documentazione depositata dall' risulta che la notifica degli atti Controparte_2 interruttivi suindicati sub nn. 1, 2 e 3, è stata effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, ovvero l'avviso di ricevimento
(o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario. (v. Cass. n. 25351 del 11/11/2020).
Ebbene nella specie il procedimento notificatorio risulta compiutamente perfezionato, in quanto risulta inviata ed allegata la raccomandata di avviso di avvenuto deposito dell'atto presso la Casa Comunale.
Pertanto, considerato anche il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali e della normativa emergenziale dettata per far fronte all'emergenza COVID e specificamente richiamata dai convenuti (art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 e ss.ii.mm e art. 68 co. 1 del D.L. 18/2020 c.d. decreto “Cura Italia” e ss.ii.mm.), alla data della notifica dell'opposto Preavviso di iscrizione ipotecaria 07176202300003640000 (avvenuta il 16.10.2023) non era ancora decorso il quinquennio calcolato a decorrere dalle date di notifica accertate.
La domanda va pertanto integralmente rigettata. Le spese di giudizio, tenuto conto della qualità delle parti e delle difficoltà interpretative e applicative poste dalla normativa emergenziale, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico Bile, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese;
Napoli 19.3.2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 6.3.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 21045/2023 RG Previdenza
TRA
, nato a [...] il [...] – C.F. -, ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Carriera Grande n. 32, presso lo studio dell'Avv. Antonella Verde, che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti (comunicazioni alla pec:
Email_1
- ricorrente -
E
, in persona del Controparte_1 Presidente pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'Avv. Alessandra Maria Ingala, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via A. De Gasperi
55 (comunicazioni alla pec: t) Email_2
E
, in persona del procuratore speciale Controparte_2 dott. , rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Valentina Controparte_3
Mignone, con cui elettivamente domicilia, in Napoli alla piazza Leonardo n. 14
(comunicazioni alla pec: ) Email_3
- convenuti -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 13.11.2023 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 07176202300003640000 notificato in data 16/10/2023 dall , limitatamente ai Controparte_2 seguenti atti di competenza del Giudice del lavoro adito:
1) Avviso di addebito n. 37121600160016306779000 relativo a contributi IVS, e relative somme aggiuntive, in relazione agli anni 2015 e 2016, di € 2.716,21, notificato il 17/11/2016; 2) Avviso di addebito n. 37120190008605116000 relativo a contributi IVS, e relative somme aggiuntive, in relazione agli anni 2018 e 2019, di € 2.612,31, notificato il 31/07/2019;
3) Avviso di addebito n. 37120190020821975000 relativo a contributi IVS, e relative somme aggiuntive, in relazione agli anni 2018 e 2019, di € 2.522,26, notificato il 13/01/2020;
4) Avviso di addebito n. 37120210007351602000 relativo a contributi IVS, e relative somme aggiuntive, in relazione agli anni 2019 e 2021, di € 3.907,59, notificato il 21/12/2021;
5) Avviso di addebito n. 37120220005815764000 relativo a contributi IVS, e relative somme aggiuntive, in relazione agli anni 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 e 2022, di € 17.930,78, notificato il 3/08/2022; per un totale complessivo di € 29.689,15. Ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa indicazione dei beni sui quali viene minacciata l'iscrizione ipotecaria;
ha eccepito inoltre l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi pretesi. Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del preavviso di iscrizione di ipoteca e l'infondatezza della pretesa per tutte le motivazioni addotte;
- accertare e dichiarare la nullità degli atti qui impugnati per la inesistenza e/o nullità della notifica di tutti gli atti indicati in premessa;
per l'effetto, - accertare e dichiarare l'inesistenza dei crediti indicati negli atti di cui in premessa per intervenuta prescrizione del vantato diritto e decadenza dell'Ente Impositore da ogni azione. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. Fissata udienza di discussione al 11.4.2024, si sono tempestivamente costituiti in giudizio entrambi i convenuti, che hanno resistito alla domanda chiedendone il rigetto. L' ha dedotto l'avvenuta regolare notifica degli avvisi di addebito, eccependo in ogni CP_4 caso il mancato decorso del termine prescrizionale, tenuto conto del periodo di sospensione dei termini di cui alla normativa emergenziale da Covid. L' ha, altresì, rappresentato che dopo la notifica degli AVA a cura dell' , i CP_1 CP_4 successivi atti interruttivi della prescrizione, comprese le eventuali azioni esecutive, sono a carico dell' e che, nella specie, risultano attivate procedure Controparte_5 esecutive da parte del Concessionario ed ha, quindi, concluso nel modo seguente: “In via principale, rigettare l'opposizione nel merito con vittoria di spese;
In subordine, nel caso Cont di inerzia dell' , ESONERARE l' DALLE SPESE DEL GIUDIZIO DI CP_4 Cont OPPOSIZIONE, addebitandole esclusivamente all' ”. L' preliminarmente ha eccepito il proprio difetto di Controparte_2 legittimazione passiva relativamente alle questioni riguardanti il merito dei crediti previdenziali. Nel merito, ha rappresentato di avere provveduto alla interruzione della prescrizione con la rituale notifica delle Intimazioni di pagamento e di Preavviso di fermo recanti gli avvisi di addebito presupposti;
ha quindi richiamato le previsioni di cui alla legislazione emergenziale, art. 68 comma 1 del D.L. 18/2020 e art. 12 comma 1 del D.Lgs.
159/2015, di sospensione delle attività di notifica e riscossione per il periodo dal 08.03.2020 al 31.08.2021.
L' ha, conseguentemente, rassegnato le seguenti conclusioni chiedendo di: CP_2
“rigettare l'opposizione proposta inammissibile, improponibile, improcedibile oltre che infondata in fatto e diritto, condannando l'opponente alla refusione delle spese e competenze di lite;
in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'adito Giudice dovesse accogliere la domanda di controparte, condannare l'Ente impositore a manlevare e tenere indenne dal pagamento di ogni Controparte_2 somma che risultasse dovuta a parte opponente, comprese le spese di lite”. La causa, all'esito del deposito di note difensive, veniva da ultimo rinviata al 6.3.2025. A tale udienza, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
***** Il ricorso è infondato.
Va premesso che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999 consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615
c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata
(art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma) (così, da ultimo Cassazione civile sez. lav., 05/09/2019, n. 22292). Passando all'esame del ricorso, parte ricorrente ha innanzitutto eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa indicazione dei beni sui quali viene minacciata l'iscrizione ipotecaria. Il motivo è inammissibile, oltre che manifestamente infondato per consolidata giurisprudenza, in quanto attiene al quomodo dell'opposizione e come tale qualificabile come opposizione agli atti esecutivi;
per effetto di tale qualificazione, deve ritenersi che la pretesa in parte qua risulta tardivamente proposta, in quanto il deposito del ricorso introduttivo è avvenuto in data 13.11.2023, oltre il termine di venti giorni dalla notificazione dell'atto impugnato (16.10.2023), previsto, a pena di decadenza, dal combinato disposto di cui all'art. 617 c.p.c. e art. 29 del d.lgs. n. 46 \1999. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per tale parte. Nel merito, parte ricorrente ha eccepito, oltre che la propria estraneità alle omissioni contributive oggetto degli AVA sottesi all'opposto Preavviso di ipoteca, la omessa notifica dei detti AVA e la avvenuta prescrizione dei crediti contributivi e sanzionatori ivi sottesi. E' noto che, in relazione alla generalità delle procedure di riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, sussiste la possibilità per il debitore, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale, di proporre opposizione avverso il primo atto esecutivo successivo idoneo a rendergli nota la pretesa impositiva dell'ente procedente e di far valere, in tale sede, ovvero innanzi al giudice ordinariamente competente a conoscere della opposizione a ruolo, le medesime censure che avrebbe potuto proporre ove la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata (cfr. per tutte Cass. 16464/2002). Nel caso in esame, va rilevato che l' resistente ha fornito prova, mediante la CP_1 documentazione allegata alla memoria difensiva, di avere provveduto alla notifica degli avvisi di addebito opposti: 1) l'AVA n. 37121600160016306779000 relativo a contributi IVS dell'anno 2015 risulta notificato mediante racc. a.r. in data 17.11.2016, regolarmente consegnata al ricevente; 2) l'AVA n. 37120190008605116000 relativo a contributi IVS dell'anno 2018 risulta notificato mediante racc. a.r. in data 31.7.2019, regolarmente consegnata al ricevente; 3) l'AVA n. 37120190020821975000 relativo a contributi IVS degli anni 2018 e 2019 risulta notificato mediante racc. a.r. in data 13.1.2020, regolarmente consegnata al ricevente; 4) l'AVA n. 37120210007351602000 relativo a contributi IVS dell'anno 2019 risulta notificato mediante racc. a.r. in data 21.12.2021, regolarmente consegnata al ricevente; 5) l'AVA n. 37120220005815764000 relativo a contributi IVS degli anni 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 e 2022 risulta notificato mediante racc. a.r. in data 3.8.2022, regolarmente consegnata al ricevente. Tali date coincidono perfettamente con quelle indicate nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Ne deriva che l'opposizione volta a far valere vizi di merito quali la infondatezza della pretesa contributiva per assenza dei presupposti impositivi o la prescrizione-decadenza maturata fra la data di insorgenza dell'obbligo contributivo e la notifica dell'AVA, risulta inammissibile in quanto tardiva, perché proposta ben oltre il termine di 40 giorni dalla accertata notifica degli avvisi di addebito suindicati, prescritto in via perentoria dalla legge per far valere i cennati vizi di merito. Resta da esaminare l'eccezione di prescrizione, fatta valere dalla parte opponente anche quale fatto estintivo successivo all'intervenuta immodificabilità della pretesa creditoria, ex art. 615 c.p.c., opposizione in tale forma non soggetta ad alcun termine.
Considerato che in materia opera il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9 e 10, della L. n. 335/1995, anche sotto tale profilo l'eccezione è infondata, avendo CP_7 documentato di avere notificato i seguenti atti interruttivi della prescrizione successiva
(ovvero calcolata a decorrere dalle date di notifica degli AVA presupposti): 1) l'Intimazione di pagamento n. 07120229006700277000 - contenente l'Avviso di addebito n. 37120160016306779000 notificato il 17/11/2016, l'AVA n. 37120190008605116000 notificato il 31/07/2019 e l'AVA n. 37120190020821975000 notificato il 13/01/2020 – risulta notificato in data 5.7.2022 (docc. 4).
2) il Preavviso di fermo n. 07180201900033734000 – contenente l'Avviso di addebito n. 37120160016306779000 notificato il 17/11/2016 – risulta notificato il 31.10.2019 (docc.
3) il Preavviso di fermo n. 07180202200008163000 – contenente l'Avviso di addebito n. 37120190008605116000 notificato il 31/07/2019, l'AVA n. 37120190020821975000 notificato il 13/01/2020 e l'AVA n. 37120210007351602000 notificato il 21/12/2021 – risulta notificato il 5.7.2023 (docc. 6); 4) l'Intimazione di pagamento n. 07120239010415008000 – contenente l'Avviso di addebito n. 37120210007351602000 notificato il 21/12/2021 – risulta notificato il 18.7.2023 (docc. 7). Dalla documentazione depositata dall' risulta che la notifica degli atti Controparte_2 interruttivi suindicati sub nn. 1, 2 e 3, è stata effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.. Nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, ovvero l'avviso di ricevimento
(o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario. (v. Cass. n. 25351 del 11/11/2020).
Ebbene nella specie il procedimento notificatorio risulta compiutamente perfezionato, in quanto risulta inviata ed allegata la raccomandata di avviso di avvenuto deposito dell'atto presso la Casa Comunale.
Pertanto, considerato anche il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali e della normativa emergenziale dettata per far fronte all'emergenza COVID e specificamente richiamata dai convenuti (art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 e ss.ii.mm e art. 68 co. 1 del D.L. 18/2020 c.d. decreto “Cura Italia” e ss.ii.mm.), alla data della notifica dell'opposto Preavviso di iscrizione ipotecaria 07176202300003640000 (avvenuta il 16.10.2023) non era ancora decorso il quinquennio calcolato a decorrere dalle date di notifica accertate.
La domanda va pertanto integralmente rigettata. Le spese di giudizio, tenuto conto della qualità delle parti e delle difficoltà interpretative e applicative poste dalla normativa emergenziale, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico Bile, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese;
Napoli 19.3.2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile