Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/02/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE- SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
Benedetta TT TH de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 5741 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
( C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Maria Del Grosso, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Luigi Rotondi e Filippo Freda per mandato in atti
E
- ( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alfonso Papa Malatesta che la rappresenta e difende per mandato in atti.
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese, n. 12485/2021 resa nel procedimento 17510/2017 – cessione azioni s.p.a. –
1
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 17510/2017 ) e Parte_1 Pt_2 convenivano dinanzi al Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese,
[...] [...]
e deducevano di essere stati titolari con la madre Controparte_2 CP_3 dell'intero pacchetto azionario di
[...] Controparte_4 avente ad oggetto l'attività di riscossione dei tributi per il territorio di Avellino e provincia in regime di concessione.
Il d.l. 203/2005, convertito con modificazioni nella legge 248 del 2005, aveva previsto la soppressione dal primo ottobre 2006 del sistema di affidamento in concessione attribuendo le funzioni alla costituenda con una partecipazione totalitaria di Agenzia Controparte_2 delle Entrate e Inps e subentro alle società private.
Di conseguenza il cinque settembre 2006 gli attori vendevano a ( dal Controparte_2 dodici marzo 2007 divenuta ) la totalità delle azioni. G. all'esito di Controparte_2 CP_5 successivi passaggi alla data del sedici giugno 2016 era incorporata in Controparte_6
.
[...]
Con nota del dieci marzo 2010 comunicava l'emissione di un decreto ingiuntivo in CP_2 favore della per € 130.126,30 in relazione all'anno di imposta 1998 Parte_3 per mancato versamento degli importi indicati nei ruoli suppletivi consegnati a G.E.I. per la riscossione ( principio del riscosso per non riscosso ) e in relazione all'anno di imposta 1999 relativo a ruoli trasmessi e non riscossi con perdita del diritto al discarico per inesigibilità.
Gli attori il ventidue marzo 2010 avevano trasmesso tempestivamente tutta la documentazione e dato le indicazioni utili a supporto dell'infondatezza della domanda monitoria.
A seguito del rigetto dell'opposizione ( sentenza 4901/2016 ) aveva richiesto con CP_2 nota del ventuno luglio 2016 agli ex soci il rimborso di € 169.116,56 oltre interessi.
Gli attori chiedevano che fosse accertata la non debenza della somma asserendo che la convenuta aveva violato il principio di correttezza e buona fede: nonostante infatti avesse avuto l'opportunità, sia sulla base dei documenti inviati sia consultando gli archivi telematici sia attenendosi alle puntuali indicazioni degli attori, di provare l'infondatezza della pretesa della , aveva omesso di attivarsi in tal senso. Parte_3
2 Gli attori, confidenti nel corretto espletamento delle difese da parte di avevano CP_2 ritenuto di non intervenire ad adiuvandum.
Le motivazioni della sentenza di rigetto dell'opposizione avevano invero attestato l'assenza di svolgimento dell'attività difensiva in modo esaustivo.
Sostenevano pertanto l'assenza dei presupposti per richiedere l'indennizzo ai sensi dell'art. 14.4 del contratto e contestavano parimenti l'eccezione di decadenza stragiudizialmente effettuata da controparte ai sensi dell'art. 15.3 del medesimo contratto.
Si costituiva che precisava come al momento Controparte_1 dell'instaurazione del giudizio il soggetto convenuto dagli attori ( Controparte_6
) non era la controparte del contratto di cessione ( che era in realtà
[...]
) ma era la società in cui era confluita per incorporazione la stessa che Controparte_2 CP_4 era solo una mandataria all'incasso.
Solo dal primo luglio 2017 tutte le società del gruppo avevano avuto come CP_2 successore universale costituito in ente pubblico Controparte_1 economico.
La convenuta sosteneva quindi il difetto di legittimazione passiva nonché l'assenza di interesse ad agire degli attori .
In subordine chiedeva di essere rimessa in termini, atteso il subentro nella posizione di dopo la notifica dell'atto di citazione. Controparte_2
Con ordinanza del primo ottobre 2018 era concessa la remissione in termini.
Sulla base dei documenti prodotti con sentenza 12485/2021 il Tribunale respingeva la domanda.
I soccombenti proponevano appello e chiedevano : “accertare e dichiarare, con ogni effetto e conseguenza di legge, che l'appellata non ha diritto al pagamento del presunto credito "di indennizzo" per € 169.116,56 oltre accessori di € 15.444,50 affermato a carico degli appellanti con la nota 21.7.2016 prot. 2016 - - invocando al riguardo CP_7 CP_8
l'art. 14.4 del contratto 5.9.2006 di cessione a delle azioni possedute dai CP_2 medesimi in e ciò per le ragioni esposte nell'atto introduttivo e Pt_1 CP_4
3 segnatamente per aver gestito la controversia de qua in violazione dell'art. 1375 c.c. e con colpevole negli-genza, peraltro cagionando anche danno erariale;
- porre le spese di entrambi i gradi di giudizio a carico della parte soccombente, da distrarre in favore dei sottoscritti difensori per averne fatto anticipo.”
L'appellata si costituiva e chiedeva dichiararsi inammissibile e comunque infondata l'impugnazione.
La Corte all'esito dell'udienza del venti gennaio 2025, trattata in forma scritta come da decreto del venticinque novembre 2024, riservava la decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile in quanto articolatamente motivato ma infondato nel merito.
Il Tribunale rigettando la domanda degli odierni appellanti ha in sintesi affermato che i suddetti non avrebbero evidenziato specificamente quali sarebbero stati i comportamenti negligenti di controparte e comunque non li avrebbero provati;
al contrario l'appellata avrebbe fornito un titolo riguardo alla debenza delle somme chieste in rivalsa costituito dal decreto ingiuntivo ottenuto dalla . Parte_3
Con il primo motivo si sostiene che il Tribunale avrebbe errato riguardo all'onere di allegazione che invece sarebbe stato pienamente assolto in quanto sarebbe stata ”sufficiente anche una superficiale lettura del libello introduttivo e delle successive memorie ex art. 183 cpc. per avvedersi come hanno analiticamente definito gli esatti confini della propria Pt_1 domanda, allegando in maniera specifica tutti i fatti costitutivi del diritto di accertamento negativo….. Gli attori cioè hanno introdotto nel processo un “thema decidendum” chiarissimo, basato su precise circostanze fattuali. “
Con il secondo motivo si sostiene che il Tribunale avrebbe violato e/o falsamente applicato gli artt. 2697 c.c. e gli artt. 115 e 116 c.p.c. ritenendo non provata la tesi degli appellanti riguardo alla violazione dei canoni di diligenza e buona fede.
Al contrario le produzioni documentali fornite sarebbero state copiose ed esaustive;
gli appellanti inoltre avevano tempestivamente avvisato controparte ai fini dell'opposizione a
4 decreto ingiuntivo riguardo a fatti e documenti che avrebbero potuto costituire valido supporto difensivo oltre ad essere la gran parte degli atti di facile accesso per l'appellata tramite semplice consultazione delle banche dati a sua disposizione ( tra cui movimenti dei flussi della riscossione di e le tempestive comunicazioni d'inesigibilità con i Parte_3 relativi attestati di ricezione da parte dell'ente impositore ); l'appellata poi nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe confermato dette circostanze ammettendo di avere a disposizione i documenti in questione.
La negligenza di risulterebbe poi dal tenore della sentenza di primo grado di rigetto CP_2 dell'opposizione con cui è evidenziato che la documentazione prodotta era erronea perché riferita ad altre annualità e che gli attestati di inesigibilità prodotti erano inidonei in quanto si trattava di un estratto informale senza che fosse provata l'avvenuta comunicazione telematica all'Ente impositore.
Con il terzo motivo si sostiene che erroneamente il Tribunale non avrebbe ammesso le prove testimoniali e la ctu richiesta.
Le doglianze non sono fondate.
La ricostruzione argomentativa degli appellanti si basa sull'esclusione della responsabilità per il pagamento di somme non risultanti al momento della cessione ma comunque dovute in relazione alla pregressa attività (ipotesi prevista espressamente dal contratto di cessione), in quanto l'appellata si sarebbe mal difesa dinanzi al Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo e non avrebbe prodotto documenti decisivi attestanti la non debenza degli importi.
Ebbene rileva il Collegio come, a parte la facoltà non esercitata dagli appellanti di intervento nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ( potendo in detta sede compiutamente addurre le proprie difese ) comunque la corrispondenza della difesa dell' CP_1
a canoni di diligenza deriva dalla circostanza della totale riforma in appello della
[...] sentenza di primo grado ( sentenza CDA Roma n. 6680/2021 prodotta in atti ) sulla base degli stessi documenti depositati dinanzi al Tribunale che detta opposizione aveva respinto.
La motivazione della sentenza di secondo grado riguarda la complessa normativa concernente l'applicazione al caso di specie della legge di stabilità del 2013 oggetto di disamina da parte della Corte di Cassazione con la pronuncia 12229/2019 che l'ha ritenuta applicabile anche ai ruoli della con conseguente loro annullamento per gli Parte_3
5 anni riguardanti il decreto ingiuntivo, seguita da altre sentenze conformi ( tra le altre
21386/2021 ).
In buona sostanza le carenze documentali ritenute nella sentenza del Tribunale di Roma
4901/2016, anche laddove fossero state tali, comunque non avrebbero inciso sul complesso problema di diritto sottostante e riguardante la legge di stabilità 2013 già entrata in vigore al momento della statuizione;
detta complessità, tanto da dover essere oggetto di pronunce di Cassazione, di per sé esclude la negligenza difensiva.
Rileva la Corte come a tale proposito uno dei motivi di appello avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, risultante dal testo della statuizione di appello, era proprio quello dell'omessa pronuncia sull'incidenza della legge di stabilità 2013; non è stato poi allegato e tantomeno provato che la questione non fosse stata sollevata in primo grado dalla difesa.
A tale proposito deve respingersi l'istanza di sospensione del processo avanzata dagli appellanti in attesa del giudizio di legittimità ( la sentenza di appello 6680/2021 è stata infatti impugnata ) poiché non vi è alcuna pregiudizialità e si tratta di processi pendenti in gradi diversi.
Tantomeno può essere pronunciata la cessazione della materia del contendere in quanto comunque gli appellanti hanno insistito per l'accertamento negativo della debenza dell'indennizzo e lo stesso era legato alla sussistenza di un titolo esecutivo che, quantomeno per il periodo intercorrente tra la sentenza del 2016 di rigetto dell'opposizione e quella del
2021 della Corte d'Appello, era sussistente;
è incontestato che gli appellanti non abbiano erogato l'indennizzo in questione mentre l'appellata nella memoria conclusionale ha riferito di aver adempiuto al decreto ingiuntivo in quanto titolo esecutivo.
Devono parimenti respingersi le istanze istruttorie avanzate dagli appellanti attesa la sufficienza delle produzioni documentali alla luce della valutazione riguardante la sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo e quella di riforma in appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con valori prossimi ai minimi per la ridotta complessità delle questioni trattate senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
6 Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna gli appellanti in solido a pagare all'appellata le spese del presente grado liquidate in complessivi € 5.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, camera di consiglio del dieci febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci Benedetta TT TH de Courtelary
7