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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/10/2025, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6930 / 2022 Ruolo gen
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza del 24.9.25 trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'Avv PANNONE RAFFAELE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
(GIÀ in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv TAGLIALATELA MARIA GABRIELLA CP_ in persona del l.r.p.t. rapp e dif dall'Avv Itala De Benedictis
RESISTENTE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25/10/2022 parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 028202290052551000 ricevuta in data 10/10/22 con la quale gli è stato ingiunto il pagamento di crediti per mancato pagamento di contributi I.V.S. anno 2015 di cui all'avviso di addebito n. 32820160000809559000 ed ha dedotto di non aver mai ricevuto notifica dell'atto presupposto ed eccepito la prescrizione del diritto alla riscossione anche successiva all'eventuale notifica dell'atto; instauratosi il contraddittorio si costituivano le parti convenute che concludevano per il rigetto della domanda;
oggi la causa è stata definita con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 L'eccezione di prescrizione va accolta considerando che non vi è prova della rituale notifica dell'atto presupposto e pertanto al tempo in cui l'intimazione di pagamento veniva ricevuta
(10.10.22) era già decorso il termine quinquennale di prescrizione del credito ingiunto (anno
2015) anche considerando i complessivi 311 giorni di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto- legge n. 18/2020 e all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020.
Ed infatti l'Ente convenuto ha esibito documentazione del tutto inidonea al fine della dimostrazione della regolare notifica dell'avviso di addebito in quanto l'atto si assume notificato a mezzo posta per compiuta giacenza ma la cartolina di ritorno esibita non contiene alcuna specifica menzione delle operazioni previste dagli artt. 8 e 9 della l. n. 890 del 1982, (Cass Civ
1210/2022) CP_ Spese di lite a carico dell' liquidate come da dispositivo tenendo conto del minimo valore della controversia
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
6930 / 2022
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'intimazione impugnata per intervenuta prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito presupposto CP_ Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 800,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato se versato con attribuzione CP_ Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_4
che liquida in euro 500,00 per compensi oltre accessori
[...]
Santa Maria Capua Vetere ,01/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
2
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza del 24.9.25 trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'Avv PANNONE RAFFAELE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
(GIÀ in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv TAGLIALATELA MARIA GABRIELLA CP_ in persona del l.r.p.t. rapp e dif dall'Avv Itala De Benedictis
RESISTENTE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25/10/2022 parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 028202290052551000 ricevuta in data 10/10/22 con la quale gli è stato ingiunto il pagamento di crediti per mancato pagamento di contributi I.V.S. anno 2015 di cui all'avviso di addebito n. 32820160000809559000 ed ha dedotto di non aver mai ricevuto notifica dell'atto presupposto ed eccepito la prescrizione del diritto alla riscossione anche successiva all'eventuale notifica dell'atto; instauratosi il contraddittorio si costituivano le parti convenute che concludevano per il rigetto della domanda;
oggi la causa è stata definita con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 L'eccezione di prescrizione va accolta considerando che non vi è prova della rituale notifica dell'atto presupposto e pertanto al tempo in cui l'intimazione di pagamento veniva ricevuta
(10.10.22) era già decorso il termine quinquennale di prescrizione del credito ingiunto (anno
2015) anche considerando i complessivi 311 giorni di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto- legge n. 18/2020 e all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020.
Ed infatti l'Ente convenuto ha esibito documentazione del tutto inidonea al fine della dimostrazione della regolare notifica dell'avviso di addebito in quanto l'atto si assume notificato a mezzo posta per compiuta giacenza ma la cartolina di ritorno esibita non contiene alcuna specifica menzione delle operazioni previste dagli artt. 8 e 9 della l. n. 890 del 1982, (Cass Civ
1210/2022) CP_ Spese di lite a carico dell' liquidate come da dispositivo tenendo conto del minimo valore della controversia
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
6930 / 2022
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'intimazione impugnata per intervenuta prescrizione dei crediti portati dall'avviso di addebito presupposto CP_ Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 800,00 per compensi oltre accessori e contributo unificato se versato con attribuzione CP_ Condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_4
che liquida in euro 500,00 per compensi oltre accessori
[...]
Santa Maria Capua Vetere ,01/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
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