Art. 1. "Art. 13-bis. - Il terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, d'appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti o dati in locazione finanziaria".
Il secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni e' sostituito dal seguente:
"In deroga alle disposizioni del comma precedente:
a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione dei beni indicati ai numeri 14, 15, 22, 23, 24, 25 e 26 dell'allegata tabella B, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, e' ammessa in detrazione soltanto se i beni sono esclusivamente destinati ad essere utilizzati come strumentali nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa, dell'arte o della professione o se la loro lavorazione, commercio o noleggio rientra nella attivita' propria dell'impresa. La detrazione e' ammessa anche per gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato, rientranti nel numero 16 della detta tabella;
b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi o imbarcazioni da diporto, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, e' ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa;
c) per gli enti di cui al terzo comma dell'articolo 4, la detrazione dell'imposta con le limitazioni di cui alle lettere precedenti e' ammessa soltanto se l'attivita' commerciale o agricola, nel cui esercizio sono acquistati o importati i beni ed i servizi, e' gestita con contabilita' separata"".
"Art. 13-ter. - Il numero 16 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"n. 16 - autovetture ed autoveicoli di cui all' articolo 26, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , con motore di cilindrata superiore a 2000 cc, esclusi quelli adibiti ad uso pubblico e quelli con motori diesel fino a 2500 cc; motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 cc".
Il primo comma dell'articolo 30 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46 , come modificato dalla legge di conversione 10 maggio 1976, n. 249, e' sostituito dal seguente:
"Per le cessioni e le importazioni di autovetture ed autoveicoli di cui all' articolo 26, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , con motore di cilindrata fino a 2000 cc compresi quelli adibiti ad uso pubblico di cilindrata superiore a 2000 cc e quelli con motore diesel fino a 2500 cc l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 18 per cento; per le cessioni e le importazioni delle autovetture e degli autoveicoli di cui al n. 16 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 35 per cento "".
Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:
"Art. 14-bis. - I limiti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti, emanato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924), e successive modificazioni, sono rispettivamente elevati per la circolazione e il deposito di profumerie alcoliche condizionate a norma del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23 , convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 353 , a 50 litri e a 5.000 litri.
I limiti fissati con l' articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 415 , per la circolazione e il deposito dell'alcool denaturato sono rispettivamente elevati a 50 litri e a 300 litri".
All'articolo 15, primo comma, n. 1, ultimo periodo, la parola: "debito", e' sostituita con la seguente: "credito".
All'articolo 17, secondo comma, le parole: "30 ottobre 1977", sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 1977".
L'articolo 18 e' sostituito col seguente:
"Agli effetti dell'imposta sul reddito delle, persone fisiche, i redditi prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune di Campione d'Italia dai soggetti con domicilio fiscale nello stesso comune vanno computati in lire italiane sulla base di un tasso di cambio, stabilito per il periodo d'imposta 1978 in lire 280 per ogni franco svizzero.
Per i periodi d'imposta successivi al 1978 il tasso di cambio e' determinato dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, entro il 31 marzo moltiplicando il tasso di cambio indicato nel comma precedente per il rapporto fra l'indice dei prezzi al consumo in Italia nell'anno precedente e lo stesso indice in Svizzera, assumendo come base gli indici del 1977 e arrotondando il prodotto alle dieci lire inferiori.
Per i redditi di cui al primo comma il debito di imposta e' assolto in valuta svizzera per un ammontare determinato applicando all'importo in lire italiane dovuto per l'imposta, il tasso di cambio di cui ai precedenti commi; dai soggetti che producono anche redditi in lire italiane l'ulteriore debito d'imposta e' assolto in lire.
Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1978 relativamente ai redditi posseduti da tale data e alle dichiarazioni dei redditi da presentare dall'anno 1979.
L'iscrizione nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia puo' essere richiesta soltanto da coloro che hanno effettivamente stabilito la loro dimora abituale nel comune".
"Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, d'appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti o dati in locazione finanziaria".
Il secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni e' sostituito dal seguente:
"In deroga alle disposizioni del comma precedente:
a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione dei beni indicati ai numeri 14, 15, 22, 23, 24, 25 e 26 dell'allegata tabella B, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, e' ammessa in detrazione soltanto se i beni sono esclusivamente destinati ad essere utilizzati come strumentali nell'esercizio dell'attivita' propria dell'impresa, dell'arte o della professione o se la loro lavorazione, commercio o noleggio rientra nella attivita' propria dell'impresa. La detrazione e' ammessa anche per gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato, rientranti nel numero 16 della detta tabella;
b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi o imbarcazioni da diporto, nonche' alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, e' ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa;
c) per gli enti di cui al terzo comma dell'articolo 4, la detrazione dell'imposta con le limitazioni di cui alle lettere precedenti e' ammessa soltanto se l'attivita' commerciale o agricola, nel cui esercizio sono acquistati o importati i beni ed i servizi, e' gestita con contabilita' separata"".
"Art. 13-ter. - Il numero 16 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"n. 16 - autovetture ed autoveicoli di cui all' articolo 26, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , con motore di cilindrata superiore a 2000 cc, esclusi quelli adibiti ad uso pubblico e quelli con motori diesel fino a 2500 cc; motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 cc".
Il primo comma dell'articolo 30 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46 , come modificato dalla legge di conversione 10 maggio 1976, n. 249, e' sostituito dal seguente:
"Per le cessioni e le importazioni di autovetture ed autoveicoli di cui all' articolo 26, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , con motore di cilindrata fino a 2000 cc compresi quelli adibiti ad uso pubblico di cilindrata superiore a 2000 cc e quelli con motore diesel fino a 2500 cc l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 18 per cento; per le cessioni e le importazioni delle autovetture e degli autoveicoli di cui al n. 16 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 35 per cento "".
Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:
"Art. 14-bis. - I limiti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta di fabbricazione degli spiriti, emanato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924), e successive modificazioni, sono rispettivamente elevati per la circolazione e il deposito di profumerie alcoliche condizionate a norma del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23 , convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 353 , a 50 litri e a 5.000 litri.
I limiti fissati con l' articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 415 , per la circolazione e il deposito dell'alcool denaturato sono rispettivamente elevati a 50 litri e a 300 litri".
All'articolo 15, primo comma, n. 1, ultimo periodo, la parola: "debito", e' sostituita con la seguente: "credito".
All'articolo 17, secondo comma, le parole: "30 ottobre 1977", sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 1977".
L'articolo 18 e' sostituito col seguente:
"Agli effetti dell'imposta sul reddito delle, persone fisiche, i redditi prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune di Campione d'Italia dai soggetti con domicilio fiscale nello stesso comune vanno computati in lire italiane sulla base di un tasso di cambio, stabilito per il periodo d'imposta 1978 in lire 280 per ogni franco svizzero.
Per i periodi d'imposta successivi al 1978 il tasso di cambio e' determinato dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, entro il 31 marzo moltiplicando il tasso di cambio indicato nel comma precedente per il rapporto fra l'indice dei prezzi al consumo in Italia nell'anno precedente e lo stesso indice in Svizzera, assumendo come base gli indici del 1977 e arrotondando il prodotto alle dieci lire inferiori.
Per i redditi di cui al primo comma il debito di imposta e' assolto in valuta svizzera per un ammontare determinato applicando all'importo in lire italiane dovuto per l'imposta, il tasso di cambio di cui ai precedenti commi; dai soggetti che producono anche redditi in lire italiane l'ulteriore debito d'imposta e' assolto in lire.
Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1978 relativamente ai redditi posseduti da tale data e alle dichiarazioni dei redditi da presentare dall'anno 1979.
L'iscrizione nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia puo' essere richiesta soltanto da coloro che hanno effettivamente stabilito la loro dimora abituale nel comune".