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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 18/04/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 869 del ruolo degli affari contenziosi dall'anno 2017 e promossa
da
(P.IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, (Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1
(Cod. Fisc. e Parte_1 C.F._2 Pt_2
(Cod. Fisc. , tutti rappresentati
[...] C.F._3
e difesi dall'avv. Francesco Latini, elettivamente domiciliati presso lo Studio del medesimo difensore in
Perugia, Via Fiume n. 17 opponenti contro
e per essa, quale mandataria per la Controparte_1
gestione dei crediti rappresentata e difesa CP_2
dall'Avv. Clausa Cerasa;
opposta
e nei confronti di
(Cod. Fisc. , in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Grillo, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Antonio Coaccioli in Perugia, Piazza
Alfani n. 4
intervenuta
OGGETTO: Contratti bancari.
CONCLUSIONI
Per gli opponenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: nel merito: accertare e dichiarare la
nullità e/o invalidità e/o inefficacia totale o parziali
dei contratti bancari tutti e delle clausole contenute per
i motivi dedotti (illecita applicazione di interessi ultra-
legali per mancanza di firma dei contratti tutti e per
indeterminatezza del tasso di interesse;
applicazione
illecita di interessi usurari sia ab origine che in corso
di rapporto;
illecita applicazione di commissione di
massimo scoperto;
illecita applicazione di interessi
anatocistici) e per l'effetto rideterminare il corretto
dare – avere tra le parti;
in ogni caso con conseguente
annullamento del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione
e con annullamento altresì delle fideiussioni rilasciate
dai Sig.ri e Parte_1 Parte_1 Parte_2
.
[...]
Per la società opposta e per la società intervenuta:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Perugia,
ogni contraria istanza disattesa, In via preliminare
Confermare la provvisoria esecuzione del D.I. 2481/2016
2 emesso il 12.11.2016 dal Tribunale di Perugia, emesso nei
confronti di Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
e In Parte_1 Parte_1 Parte_2
via principale e di merito rigettare l'opposizione in
quanto integralmente infondata in fatto ed in diritto e per
l'effetto confermare in ogni sua parte il D.I. 2481/2016,
R.G. 6261/2016 emesso il 12.11.2016 dal Tribunale di
Perugia, emesso nei confronti di
[...]
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, Parte_1 [...]
e In via subordinata nella Parte_1 Parte_2
denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della
domanda proposta condannare Parte_1
in persona del legale rappresentante
[...]
pro tempore, e Parte_1 Parte_1 Pt_2
al pagamento della somma che risulterà in corso di
[...]
causa o che sarà ritenuta di giustizia nel limite della
somma intimata di euro 135.670,11”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con provvedimento monitorio n. 2481/2016 del
14/11/2016 (R.G. 6261/2016), immediatamente esecutivo e ritualmente notificato, il Tribunale di Perugia ingiungeva a ed ai suoi garanti, tutti odierni Parte_1
opponenti, in solido fra loro, di pagare ad CP_1
la somma di € 135.670,11, oltre agli interessi come
[...]
3 da domanda, alle spese della procedura monitoria ed agli accessori di legge.
Il pagamento veniva ingiunto in relazione al saldo passivo, alla data del 30.06.2016, del conto corrente n.
41313356, acceso il 18.06.2008 dall'opponente
[...]
presso la filiale di Gualdo Tadino di Parte_1
Unicredit Banca S.p.a., cedente del credito in favore dell'odierna parte opposta.
1.2. Avverso detto decreto ingiuntivo proponevano opposizione gli odierni attori, chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni. Eccepivano, in particolare, gli opponenti:
– la violazione, da parte dell'opposta, dell'art. 50 del
T.U.B., non avendo la stessa prodotto, a sostegno della propria domanda, un estratto conto certificato conforme alle scritture contabili ma soltanto un saldaconto, non approvato dagli opponenti e non certificato da un dirigente della banca dotato dei necessari poteri rappresentativi;
– l'incertezza del credito azionato, in quanto: a) nel contratto di conto corrente per cui è causa non è stato indicato il tasso d'interesse applicato entro i limiti del fido, con conseguente violazione dell'art. 1346 c.c.; b)
sono stati applicati al correntista interessi usurari;
c) è
stata prevista l'applicazione al rapporto di una commissione di massimo scoperto;
d) sono state addebitate al correntista spese non previste dal contratto.
4 1.3. Si costituiva nel presente giudizio CP_1
, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo
[...]
l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni. Eccepiva
in particolare la società opposta:
– il fatto che, con atto di rimodulazione e rientro del debito in data 31.08.2015, l'opponente Parte_1
si era riconosciuta debitrice dell'importo di € 149.971,02,
convenendo con l'opposta stessa una graduale riduzione dell'esposizione e senza sollevare alcuna delle contestazioni poi formulate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo;
– che, in seguito, la stessa opponente non rispettava gli impegni assunti col suddetto atto di rimodulazione, motivo per cui, con lettera in data 15.07.2016, veniva invitata al rispetto del piano sottoscritto, con il pagamento della somma di € 8.768,86;
– che, al perdurare del mancato rispetto del piano di rimodulazione concordato, comunicava, con lettere del
02.09.2016, al debitore ed ai garanti il recesso dal contratto de quo ed il conseguente deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
– di aver rispettato il disposto dell'art. 50 T.U.B.,
avendo allegato al ricorso l'estratto conto contenente le indicazioni di tutte le voci a credito e a debito che concorrevano a formare il saldo passivo;
5 – di aver rispettato la normativa bancaria in materia di contenuto dei contratti di conto corrente;
– di non aver applicato tassi usurari al rapporto di cui è
causa.
1.4. Con comparsa del 12.3.2019 si costituiva in giudizio la cessionaria del credito Controparte_3
aderendo alle difese di Controparte_1
1.5. Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma
VI, c.p.c. e l'espletamento di una CTU contabile – disposta al fine di procedere alla esatta ricostruzione dei rapporti di conto corrente oggetto del decreto ingiuntivo opposto,
calcolandone il saldo corretto – il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
2. ha ingiunto a Controparte_1 Parte_1
ed ai suoi garanti il pagamento della somma di euro
[...]
135.670,00, quale saldo del rapporto di conto corrente originato dal contratto stipulato dalle parti in data
18.6.2008 e chiuso nel novembre 2016.
2.1. In atti sono stati prodotti dalla Banca opposta la copia del contratto del 18.6.2008, dei contratti di
“affidamento” ad esso collegati, dei contratti di fideiussione e tutta la serie completa degli estratti conto dall'apertura del rapporto al 29.11.2016.
3. A fronte di tale produzione documentale possono dirsi
6 superati i motivi di opposizione fondati sulla mancata produzione in sede di procedimento monitorio dell'estratto conto;
la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto assicura la prova in ordine alle operazioni che hanno concorso a formare il saldo.
Quanto si dirà infra in ordine al riconteggio del saldo ed alla conseguenziale revoca del provvedimento monitorio toglie rilevanza alle questioni sollevate in merito alla sussistenza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo e sui rilievi in merito alla prodotta autocertificazione ex art. 50 TUB.
4. Infondata è risultata l'eccezione di nullità del contratto di conto corrente per indeterminatezza del tasso di interesse. In particolare, gli opponenti hanno contestato l'assenza del tasso di interesse debitore applicato entro il limite di fido. In effetti il contratto di conto corrente prevede esclusivamente il tasso di interesse per utilizzi allo scoperto. Il tasso di interesse intrafido, tuttavia, è indicato nel contratto di apertura di credito del 17.9.2008. In difetto di diversa indicazione ed evidenza deve ritenersi che prima di tale ultimo contratto alcun affidamento – sotto forma di contratto di apertura di credito – è intercorso tra le parti. Peraltro,
dall'esame degli estratti conto emerge che fino al
30.9.2008 il conto corrente è stato sempre attivo.
5. Quanto alle CMS l'eccezione di nullità della relativa
7 clausola contrattuale è fondata. Il contratto di conto corrente indica la percentuale dell'onere applicato, senza che in tale documento sia specificato il meccanismo di funzionamento della medesima commissione;
si legge infatti nel contratto solamente che tale commissione è prevista
“per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità
esistente”. Su tale ultima questione insegna la Corte di
Cassazione (ord. 19825 del 2022) che “deve considerarsi
nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che
preveda la commissione di massimo scoperto indicandone
semplicemente la misura percentuale, senza specificare le
modalità di calcolo e di quantificazione della stessa,
posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in
grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover
corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è
perciò legittima una clausola negoziale nella quale la
commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente
mediante una determinata percentuale, senza alcun
riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata
tale percentuale”.
6. Parzialmente fondata, poi, è l'eccezione relativa alla pattuizione di un tasso usurario.
Il CTU, infatti, pur escludendo la previsione di tassi usurari genetici (p. 18 CTU), ha accertato il superamento del tasso soglia nel terzo e nel quarto trimestre dell'anno
2016, e ciò per effetto di una modifica (verosimilmente
8 unilaterale) del tasso, desumibile dal prospetto n. 9
allegato alla perizia, dove si apprezza che il superamento del tasso soglia è stato causato non dall'abbassamento della soglia, bensì da una modifica dei tassi di interesse.
Con riferimento all'usura c.d. sopravvenuta, in punto di diritto è utile osservare come in merito al contratto di mutuo le S.U. della Corte di Cassazione (sent. n. 24675 del
2107) si siano espresse limitando la rilevanza del tasso usurario per superamento del tasso soglia al momento genetico del rapporto. Detto diversamente, l'usura sopravvenuta non rileva ai fini della validità della clausola di determinazione del tasso di interesse né può
essere ritenuta contraria a buona fede la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, anche se nel corso del rapporto divenuto superiore a quello soglia.
A questa soluzione la Corte di Cassazione è giunta sottolineando come l'art. 1 comma I D.L. 394 del 2000, nel fornire l'interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e
1815 c.c. abbia previsto che “si intendono usurari gli
interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel
momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a
qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro
pagamento”, sicché il momento che rileva ai fini della rilevazione usuraria del tasso è quello genetico della convenzione.
9 La giurisprudenza di merito pronunciatasi su questo tema non dubita che tali principi debbano essere applicati al contratto di conto corrente, sicché anche con riferimento a questa tipologia contrattuale l'usura sopravvenuta non risulta rilevante (Corte App. Milano, sent. 2429/21; Trib.
Pistoia sent. n. 64/21; Trib. Padova sent. n. 1329/21;
Trib. Firenze, sent. 3099/21).
Va tuttavia precisato come nell'ambito del rapporto di conto corrente non si rientri nell'ambito della c.d. usura sopravvenuta – come visto irrilevante ai fini dell'efficacia/validità delle clausole di determinazione del tasso di interesse – bensì nel perimetro dell'usura pattizia (come tale rilevante), quando il tasso di interesse diventi usurario per effetto di una modifica unilaterale del tasso medesimo operata ai sensi dell'art. 118 T.U.B. La modifica delle condizioni contrattuali prevista dall'art. 118 , infatti, costituisce nuova Pt_3
pattuizione contrattuale (ovvero patto successivo a quello originario), perfezionandosi l'accordo modificativo nel momento in cui il cliente, ricevuta la comunicazione unilaterale della Banca delle nuove condizioni contrattuali, non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione del nuovo regolamento negoziale. Dunque, come espressamente indicato al comma II
dell'art. 118 T.U.B., il mancato recesso del cliente comporta l'approvazione della modifica, dunque accettazione
10 della stessa, secondo un iter speciale di formazione –
modificazione del contratto, disciplinato dal legislatore.
Nel caso di specie è lecito ritenere, in difetto di diversa indicazione, che l'applicazione nel terzo e quarto trimestre di un tasso di interesse più elevato (evincibile dal doc. 9 allegato alla perizia) sia dipeso da una modifica unilaterale dei tassi effettuata dalla Banca.
Conseguentemente, dovendosi applicare il rimedio di cui all'art. 1815 c.c. per i periodi di competenza (peraltro gli ultimi due del rapporto), non sono dovuti alla Banca
gli interessi maturati nel terzo e quarto trimestre dell'anno 2016, così per un importo – determinato alla luce dell'allegato n. 9 alla CTU – di euro 5.710,11.
7. Vanno altresì espunti gli interessi anatocistici prodotti dal gennaio 2014.
Infatti, devono essere considerate inefficaci le clausole anatocistiche nel periodo successivo all'anno
2014, quando l'art. 1 c. 629 L. n. 147 del 27.12.2013 ha introdotto il divieto assoluto di applicazione di interessi anatocistici a decorrere dal 1.1.2014.
Al riguardo il Tribunale condivide i principi in materia espressi dal Tribunale di Milano con le pronunce 3.4.2015 e
25.3.2015, dovendosi ritenere, sulla scorta della mera interpretazione letterale del dato normativo, che gli istituti di credito debbano escludere dalle condizioni economiche qualsiasi clausola anatocistica, sia per i
11 contratti in essere sia per quelli ancora da stipulare,
senza attendere la delibera CICR, che in parte qua –
trattandosi di norma subordinata – non potrebbe derogare all'univoco precetto.
8. Alla luce delle superiori determinazioni, all'esito del riconteggio effettuato dal CTU il credito vantato dalla
Banca opposta va rideterminato in euro 124.226,54 (pari ad euro 129.936,65 relativo al ricalcolo di cui al punto 5.4.
della relazione, inerente a calcolo del saldo con applicazione delle commissioni e spese, senza computo delle
CMS addebitate, con esclusione di ogni forma di capitalizzazione per il periodo successivo al 1.1.2014,
meno euro 5.710,11, equivalente agli interessi maturati nel terzo e quarto trimestre dell'anno 2016).
9. Quanto alla posizione dell'intervenuta va CP_3
evidenziato come tale società non abbia proposto domanda di condanna in proprio favore, neanche implicitamente,
mediante – in ipotesi – richiesta di estromissione di
Controparte_1
In siffatta ipotesi, va applicato il principio pronunciato dalla Corte di Cassazione (ord. n. 3903/23)
secondo cui “qualora il cessionario di
un credito intervenga nella controversia promossa dal
cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come
consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di
successore a titolo particolare nel diritto controverso,
12 può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento
direttamente in favore di detto cessionario,
indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa
del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato
una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non
vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure
in ordine al verificarsi della cessione stessa”.
Alla luce di quanto sopra alcuna statuizione di condanna va pronunciata in favore dell'intervenuta.
Ai fini della sola disciplina delle spese di lite deve ritenersi tardiva la contestazione della titolarità del credito in capo alla società intervenuta, in quanto effettuata in sede di comparsa conclusionale;
in difetto di valida contestazione, l'avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale è documento idoneo a dimostrare la titolarità del credito (sulla necessità che la titolarità
del credito ceduto sia contestata si veda Cass., ord. n.
17944 del 2023).
9. Tenuto conto della revoca del decreto ingiuntivo e della rideterminazione in difetto del credito vantato dalla società opposta le spese di lite vanno compensate nella misura del 50%. La restante parte di spesa viene posta a carico di parte opponente, soccombente principale. La
liquidazione viene operata a favore di per Controparte_1
le prime tre fasi ed a favore di per la fase CP_4
studio e della decisione, applicandosi per queste ultime la
13 massima riduzione, tenuto conto delle limitate difese svolte.
Analogo criterio segue il riparto delle spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa o assorbita:
- revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Perugia n.
2481/2016;
- condanna gli opponenti, in solido fra loro, al pagamento,
in favore di della somma di euro Controparte_1
124.226,54, oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo,
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura del
50%.
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, a corrispondere ad , a titolo di rimborso del Controparte_1
restante 50% di spese di lite, per detta percentuale, la somma di euro 4.925,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA;
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, a corrispondere a a titolo di rimborso del Controparte_3
50% di spese di lite, per detta percentuale, la somma di euro 3.403,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opponente nella misura del 75% e delle restanti parti nella
14 misura del 25%.
Perugia, lì 18.4.2025
15
Il Giudice
dott. Andrea Ausili
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 869 del ruolo degli affari contenziosi dall'anno 2017 e promossa
da
(P.IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, (Cod. Fisc. ), Parte_1 C.F._1
(Cod. Fisc. e Parte_1 C.F._2 Pt_2
(Cod. Fisc. , tutti rappresentati
[...] C.F._3
e difesi dall'avv. Francesco Latini, elettivamente domiciliati presso lo Studio del medesimo difensore in
Perugia, Via Fiume n. 17 opponenti contro
e per essa, quale mandataria per la Controparte_1
gestione dei crediti rappresentata e difesa CP_2
dall'Avv. Clausa Cerasa;
opposta
e nei confronti di
(Cod. Fisc. , in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Grillo, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Antonio Coaccioli in Perugia, Piazza
Alfani n. 4
intervenuta
OGGETTO: Contratti bancari.
CONCLUSIONI
Per gli opponenti: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: nel merito: accertare e dichiarare la
nullità e/o invalidità e/o inefficacia totale o parziali
dei contratti bancari tutti e delle clausole contenute per
i motivi dedotti (illecita applicazione di interessi ultra-
legali per mancanza di firma dei contratti tutti e per
indeterminatezza del tasso di interesse;
applicazione
illecita di interessi usurari sia ab origine che in corso
di rapporto;
illecita applicazione di commissione di
massimo scoperto;
illecita applicazione di interessi
anatocistici) e per l'effetto rideterminare il corretto
dare – avere tra le parti;
in ogni caso con conseguente
annullamento del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione
e con annullamento altresì delle fideiussioni rilasciate
dai Sig.ri e Parte_1 Parte_1 Parte_2
.
[...]
Per la società opposta e per la società intervenuta:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Perugia,
ogni contraria istanza disattesa, In via preliminare
Confermare la provvisoria esecuzione del D.I. 2481/2016
2 emesso il 12.11.2016 dal Tribunale di Perugia, emesso nei
confronti di Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
e In Parte_1 Parte_1 Parte_2
via principale e di merito rigettare l'opposizione in
quanto integralmente infondata in fatto ed in diritto e per
l'effetto confermare in ogni sua parte il D.I. 2481/2016,
R.G. 6261/2016 emesso il 12.11.2016 dal Tribunale di
Perugia, emesso nei confronti di
[...]
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, Parte_1 [...]
e In via subordinata nella Parte_1 Parte_2
denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della
domanda proposta condannare Parte_1
in persona del legale rappresentante
[...]
pro tempore, e Parte_1 Parte_1 Pt_2
al pagamento della somma che risulterà in corso di
[...]
causa o che sarà ritenuta di giustizia nel limite della
somma intimata di euro 135.670,11”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con provvedimento monitorio n. 2481/2016 del
14/11/2016 (R.G. 6261/2016), immediatamente esecutivo e ritualmente notificato, il Tribunale di Perugia ingiungeva a ed ai suoi garanti, tutti odierni Parte_1
opponenti, in solido fra loro, di pagare ad CP_1
la somma di € 135.670,11, oltre agli interessi come
[...]
3 da domanda, alle spese della procedura monitoria ed agli accessori di legge.
Il pagamento veniva ingiunto in relazione al saldo passivo, alla data del 30.06.2016, del conto corrente n.
41313356, acceso il 18.06.2008 dall'opponente
[...]
presso la filiale di Gualdo Tadino di Parte_1
Unicredit Banca S.p.a., cedente del credito in favore dell'odierna parte opposta.
1.2. Avverso detto decreto ingiuntivo proponevano opposizione gli odierni attori, chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni. Eccepivano, in particolare, gli opponenti:
– la violazione, da parte dell'opposta, dell'art. 50 del
T.U.B., non avendo la stessa prodotto, a sostegno della propria domanda, un estratto conto certificato conforme alle scritture contabili ma soltanto un saldaconto, non approvato dagli opponenti e non certificato da un dirigente della banca dotato dei necessari poteri rappresentativi;
– l'incertezza del credito azionato, in quanto: a) nel contratto di conto corrente per cui è causa non è stato indicato il tasso d'interesse applicato entro i limiti del fido, con conseguente violazione dell'art. 1346 c.c.; b)
sono stati applicati al correntista interessi usurari;
c) è
stata prevista l'applicazione al rapporto di una commissione di massimo scoperto;
d) sono state addebitate al correntista spese non previste dal contratto.
4 1.3. Si costituiva nel presente giudizio CP_1
, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo
[...]
l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni. Eccepiva
in particolare la società opposta:
– il fatto che, con atto di rimodulazione e rientro del debito in data 31.08.2015, l'opponente Parte_1
si era riconosciuta debitrice dell'importo di € 149.971,02,
convenendo con l'opposta stessa una graduale riduzione dell'esposizione e senza sollevare alcuna delle contestazioni poi formulate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo;
– che, in seguito, la stessa opponente non rispettava gli impegni assunti col suddetto atto di rimodulazione, motivo per cui, con lettera in data 15.07.2016, veniva invitata al rispetto del piano sottoscritto, con il pagamento della somma di € 8.768,86;
– che, al perdurare del mancato rispetto del piano di rimodulazione concordato, comunicava, con lettere del
02.09.2016, al debitore ed ai garanti il recesso dal contratto de quo ed il conseguente deposito del ricorso per decreto ingiuntivo;
– di aver rispettato il disposto dell'art. 50 T.U.B.,
avendo allegato al ricorso l'estratto conto contenente le indicazioni di tutte le voci a credito e a debito che concorrevano a formare il saldo passivo;
5 – di aver rispettato la normativa bancaria in materia di contenuto dei contratti di conto corrente;
– di non aver applicato tassi usurari al rapporto di cui è
causa.
1.4. Con comparsa del 12.3.2019 si costituiva in giudizio la cessionaria del credito Controparte_3
aderendo alle difese di Controparte_1
1.5. Dopo il deposito delle memorie ex art. 183, comma
VI, c.p.c. e l'espletamento di una CTU contabile – disposta al fine di procedere alla esatta ricostruzione dei rapporti di conto corrente oggetto del decreto ingiuntivo opposto,
calcolandone il saldo corretto – il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
2. ha ingiunto a Controparte_1 Parte_1
ed ai suoi garanti il pagamento della somma di euro
[...]
135.670,00, quale saldo del rapporto di conto corrente originato dal contratto stipulato dalle parti in data
18.6.2008 e chiuso nel novembre 2016.
2.1. In atti sono stati prodotti dalla Banca opposta la copia del contratto del 18.6.2008, dei contratti di
“affidamento” ad esso collegati, dei contratti di fideiussione e tutta la serie completa degli estratti conto dall'apertura del rapporto al 29.11.2016.
3. A fronte di tale produzione documentale possono dirsi
6 superati i motivi di opposizione fondati sulla mancata produzione in sede di procedimento monitorio dell'estratto conto;
la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto assicura la prova in ordine alle operazioni che hanno concorso a formare il saldo.
Quanto si dirà infra in ordine al riconteggio del saldo ed alla conseguenziale revoca del provvedimento monitorio toglie rilevanza alle questioni sollevate in merito alla sussistenza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo e sui rilievi in merito alla prodotta autocertificazione ex art. 50 TUB.
4. Infondata è risultata l'eccezione di nullità del contratto di conto corrente per indeterminatezza del tasso di interesse. In particolare, gli opponenti hanno contestato l'assenza del tasso di interesse debitore applicato entro il limite di fido. In effetti il contratto di conto corrente prevede esclusivamente il tasso di interesse per utilizzi allo scoperto. Il tasso di interesse intrafido, tuttavia, è indicato nel contratto di apertura di credito del 17.9.2008. In difetto di diversa indicazione ed evidenza deve ritenersi che prima di tale ultimo contratto alcun affidamento – sotto forma di contratto di apertura di credito – è intercorso tra le parti. Peraltro,
dall'esame degli estratti conto emerge che fino al
30.9.2008 il conto corrente è stato sempre attivo.
5. Quanto alle CMS l'eccezione di nullità della relativa
7 clausola contrattuale è fondata. Il contratto di conto corrente indica la percentuale dell'onere applicato, senza che in tale documento sia specificato il meccanismo di funzionamento della medesima commissione;
si legge infatti nel contratto solamente che tale commissione è prevista
“per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità
esistente”. Su tale ultima questione insegna la Corte di
Cassazione (ord. 19825 del 2022) che “deve considerarsi
nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che
preveda la commissione di massimo scoperto indicandone
semplicemente la misura percentuale, senza specificare le
modalità di calcolo e di quantificazione della stessa,
posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in
grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover
corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è
perciò legittima una clausola negoziale nella quale la
commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente
mediante una determinata percentuale, senza alcun
riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata
tale percentuale”.
6. Parzialmente fondata, poi, è l'eccezione relativa alla pattuizione di un tasso usurario.
Il CTU, infatti, pur escludendo la previsione di tassi usurari genetici (p. 18 CTU), ha accertato il superamento del tasso soglia nel terzo e nel quarto trimestre dell'anno
2016, e ciò per effetto di una modifica (verosimilmente
8 unilaterale) del tasso, desumibile dal prospetto n. 9
allegato alla perizia, dove si apprezza che il superamento del tasso soglia è stato causato non dall'abbassamento della soglia, bensì da una modifica dei tassi di interesse.
Con riferimento all'usura c.d. sopravvenuta, in punto di diritto è utile osservare come in merito al contratto di mutuo le S.U. della Corte di Cassazione (sent. n. 24675 del
2107) si siano espresse limitando la rilevanza del tasso usurario per superamento del tasso soglia al momento genetico del rapporto. Detto diversamente, l'usura sopravvenuta non rileva ai fini della validità della clausola di determinazione del tasso di interesse né può
essere ritenuta contraria a buona fede la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, anche se nel corso del rapporto divenuto superiore a quello soglia.
A questa soluzione la Corte di Cassazione è giunta sottolineando come l'art. 1 comma I D.L. 394 del 2000, nel fornire l'interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e
1815 c.c. abbia previsto che “si intendono usurari gli
interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel
momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a
qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro
pagamento”, sicché il momento che rileva ai fini della rilevazione usuraria del tasso è quello genetico della convenzione.
9 La giurisprudenza di merito pronunciatasi su questo tema non dubita che tali principi debbano essere applicati al contratto di conto corrente, sicché anche con riferimento a questa tipologia contrattuale l'usura sopravvenuta non risulta rilevante (Corte App. Milano, sent. 2429/21; Trib.
Pistoia sent. n. 64/21; Trib. Padova sent. n. 1329/21;
Trib. Firenze, sent. 3099/21).
Va tuttavia precisato come nell'ambito del rapporto di conto corrente non si rientri nell'ambito della c.d. usura sopravvenuta – come visto irrilevante ai fini dell'efficacia/validità delle clausole di determinazione del tasso di interesse – bensì nel perimetro dell'usura pattizia (come tale rilevante), quando il tasso di interesse diventi usurario per effetto di una modifica unilaterale del tasso medesimo operata ai sensi dell'art. 118 T.U.B. La modifica delle condizioni contrattuali prevista dall'art. 118 , infatti, costituisce nuova Pt_3
pattuizione contrattuale (ovvero patto successivo a quello originario), perfezionandosi l'accordo modificativo nel momento in cui il cliente, ricevuta la comunicazione unilaterale della Banca delle nuove condizioni contrattuali, non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione del nuovo regolamento negoziale. Dunque, come espressamente indicato al comma II
dell'art. 118 T.U.B., il mancato recesso del cliente comporta l'approvazione della modifica, dunque accettazione
10 della stessa, secondo un iter speciale di formazione –
modificazione del contratto, disciplinato dal legislatore.
Nel caso di specie è lecito ritenere, in difetto di diversa indicazione, che l'applicazione nel terzo e quarto trimestre di un tasso di interesse più elevato (evincibile dal doc. 9 allegato alla perizia) sia dipeso da una modifica unilaterale dei tassi effettuata dalla Banca.
Conseguentemente, dovendosi applicare il rimedio di cui all'art. 1815 c.c. per i periodi di competenza (peraltro gli ultimi due del rapporto), non sono dovuti alla Banca
gli interessi maturati nel terzo e quarto trimestre dell'anno 2016, così per un importo – determinato alla luce dell'allegato n. 9 alla CTU – di euro 5.710,11.
7. Vanno altresì espunti gli interessi anatocistici prodotti dal gennaio 2014.
Infatti, devono essere considerate inefficaci le clausole anatocistiche nel periodo successivo all'anno
2014, quando l'art. 1 c. 629 L. n. 147 del 27.12.2013 ha introdotto il divieto assoluto di applicazione di interessi anatocistici a decorrere dal 1.1.2014.
Al riguardo il Tribunale condivide i principi in materia espressi dal Tribunale di Milano con le pronunce 3.4.2015 e
25.3.2015, dovendosi ritenere, sulla scorta della mera interpretazione letterale del dato normativo, che gli istituti di credito debbano escludere dalle condizioni economiche qualsiasi clausola anatocistica, sia per i
11 contratti in essere sia per quelli ancora da stipulare,
senza attendere la delibera CICR, che in parte qua –
trattandosi di norma subordinata – non potrebbe derogare all'univoco precetto.
8. Alla luce delle superiori determinazioni, all'esito del riconteggio effettuato dal CTU il credito vantato dalla
Banca opposta va rideterminato in euro 124.226,54 (pari ad euro 129.936,65 relativo al ricalcolo di cui al punto 5.4.
della relazione, inerente a calcolo del saldo con applicazione delle commissioni e spese, senza computo delle
CMS addebitate, con esclusione di ogni forma di capitalizzazione per il periodo successivo al 1.1.2014,
meno euro 5.710,11, equivalente agli interessi maturati nel terzo e quarto trimestre dell'anno 2016).
9. Quanto alla posizione dell'intervenuta va CP_3
evidenziato come tale società non abbia proposto domanda di condanna in proprio favore, neanche implicitamente,
mediante – in ipotesi – richiesta di estromissione di
Controparte_1
In siffatta ipotesi, va applicato il principio pronunciato dalla Corte di Cassazione (ord. n. 3903/23)
secondo cui “qualora il cessionario di
un credito intervenga nella controversia promossa dal
cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come
consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di
successore a titolo particolare nel diritto controverso,
12 può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento
direttamente in favore di detto cessionario,
indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa
del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato
una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non
vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure
in ordine al verificarsi della cessione stessa”.
Alla luce di quanto sopra alcuna statuizione di condanna va pronunciata in favore dell'intervenuta.
Ai fini della sola disciplina delle spese di lite deve ritenersi tardiva la contestazione della titolarità del credito in capo alla società intervenuta, in quanto effettuata in sede di comparsa conclusionale;
in difetto di valida contestazione, l'avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale è documento idoneo a dimostrare la titolarità del credito (sulla necessità che la titolarità
del credito ceduto sia contestata si veda Cass., ord. n.
17944 del 2023).
9. Tenuto conto della revoca del decreto ingiuntivo e della rideterminazione in difetto del credito vantato dalla società opposta le spese di lite vanno compensate nella misura del 50%. La restante parte di spesa viene posta a carico di parte opponente, soccombente principale. La
liquidazione viene operata a favore di per Controparte_1
le prime tre fasi ed a favore di per la fase CP_4
studio e della decisione, applicandosi per queste ultime la
13 massima riduzione, tenuto conto delle limitate difese svolte.
Analogo criterio segue il riparto delle spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa o assorbita:
- revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Perugia n.
2481/2016;
- condanna gli opponenti, in solido fra loro, al pagamento,
in favore di della somma di euro Controparte_1
124.226,54, oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo al saldo,
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura del
50%.
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, a corrispondere ad , a titolo di rimborso del Controparte_1
restante 50% di spese di lite, per detta percentuale, la somma di euro 4.925,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA;
- condanna gli opponenti, in solido tra loro, a corrispondere a a titolo di rimborso del Controparte_3
50% di spese di lite, per detta percentuale, la somma di euro 3.403,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opponente nella misura del 75% e delle restanti parti nella
14 misura del 25%.
Perugia, lì 18.4.2025
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Il Giudice
dott. Andrea Ausili