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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 1725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1725 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1725/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AB NC, Presidente
IZ IN, TO
ESPOSITO CARMINE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16894/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas Di Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casamicciola Terme
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PIGNO n. 535737-2025 TARI 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 655/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (annullamento atto impugnato)
Resistente/Appellato: (rigetto del ricorso )
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società opponente ha impugnato ha impugnato il preavviso di pignoramento n. prot. 535737/2025 del
15.07.2025, notificato a mezzo pec in data 19/07/2025, fondato sugli avvisi di accertamento TARI anno 2016
e 2017, per complessivi € 27.592.54, eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della soc. resistente ET SP, deducendo, nel merito, che il preavviso si fonda su due accertamenti impugnati e parzialmente annullati.
La società resistente si è costituita, contestando le avverse argomentazioni, concludendo per il rigetto del ricorso.
La parte ricorrente ha depositato memorie illustrative, con cui ha contestato la legittimazione della resistente.
All'udienza, la Corte, in camera di consiglio, letti ed esaminati tutti gli atti e documenti depositati, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per i motivi di seguito precisati.
Il preavviso di pignoramento impugnato si fonda sui seguenti accertamenti:
1) avviso di accertamento nr. 404851210000315688 del 30/12/2021, relativo alla TARI anno 2016.
2) avviso di accertamento nr. 404851220000344480 del 18/10/2022 relativo alla TARI 2017 .
É pacifico tra le parti che l'avviso di accertamento nr. 404851210000315688 del 30/12/2021, relativo alla
TARI anno 2016, è stato impugnato e il ricorso è stato accolto parzialmente dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Napoli con la sentenza 346/2024, la quale ha annullato l'avviso di accertamento con riguardo agli immobili censiti in catasto al foglio 8 p.lla 374/101 (cfr. sentenza depositata al doc. 4).
In merito al secondo accertamento nr. 404851220000344480 del 18/10/2022, relativo alla TARI 2017 in data
04/12/2024, invece, pende ricorso in Cassazione R.G. 14126/2025, come confermato anche dalla memoria della parte resistente.
La parte resistente non ha contestato la sussistenza del parziale annullamento della Tari 2016, né ha comprovato di aver rideterminato le somme da pagare, sulla base della citata sentenza, passata in giudicato, depositata al doc. n. 4., né risulta configurabile un onere di parte ricorrente, finalizzato alla rideterminazione di tali somme, come erroneamente dedotto dalla resistente.
Va aggiunto che la parte ricorrente ha comprovato che la parte resistente, per i medesimi anni di imposta aveva anche già notificato un preavviso di ipoteca, annullato dalla Corte Tributaria con la sentenza nr.
20771/2025 (cfr. doc. 6), la quale ha così affermato: “In particolare, per quanto riguarda l'avviso n.404851210000315688 del 30/12/2021, relativo alla TARI anno 2016, il ricorso presentato è stato accolto parzialmente dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Napoli con la sentenza 346/2024, annullando l'avviso di accertamento con riguardo agli immobili censiti in catasto al foglio 8 p.lla 374 sub 101 dell'estensione di 276 mq che, in base al dispositivo della sentenza, devono essere esclusi dal calcolo dell'imposta. In pratica, rispetto a quanto calcolato dall'Ufficio come Tari su una superficie di 727 mq, devono essere esclusi dal calcolo 276 mq e quindi il calcolo dell'imposta va fatto solo sulla differenza pari a 451 mq, con una determinazione della Tari pari ad euro 5.231,60 (mq 451 moltiplicato la tariffa applicata a mq pari ad euro 11,60), anziché euro 8.855,24 come indicato dall'Ufficio. Per effetto di questa riduzione, che l'Ufficio non ha dimostrato di aver effettuato in ottemperanza al dispositivo del Giudice di appello, l'importo complessivo dell'imposta Tari di entrambe le annualità, pur considerando le sanzioni applicate nella misura del 30% e gli interessi, scende al di sotto dell'importo di euro 20.000,00, limite per la possibilità di chiedere l'iscrizione ipotecaria così come stabilito dall'art. 77, comma 2, del D.P.R. n. 602/73”.
Per tali motivi, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del preavviso di pignoramento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
"in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato;
condanna la ET SP al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1200,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa, con attribuzione all'avv. Difensore_1 antistatario”;
Così deciso in Napoli, il 16.1.2026- 31.01.2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AR IZ NC AB
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AB NC, Presidente
IZ IN, TO
ESPOSITO CARMINE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16894/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas Di Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casamicciola Terme
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO PIGNO n. 535737-2025 TARI 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 655/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (annullamento atto impugnato)
Resistente/Appellato: (rigetto del ricorso )
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società opponente ha impugnato ha impugnato il preavviso di pignoramento n. prot. 535737/2025 del
15.07.2025, notificato a mezzo pec in data 19/07/2025, fondato sugli avvisi di accertamento TARI anno 2016
e 2017, per complessivi € 27.592.54, eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della soc. resistente ET SP, deducendo, nel merito, che il preavviso si fonda su due accertamenti impugnati e parzialmente annullati.
La società resistente si è costituita, contestando le avverse argomentazioni, concludendo per il rigetto del ricorso.
La parte ricorrente ha depositato memorie illustrative, con cui ha contestato la legittimazione della resistente.
All'udienza, la Corte, in camera di consiglio, letti ed esaminati tutti gli atti e documenti depositati, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per i motivi di seguito precisati.
Il preavviso di pignoramento impugnato si fonda sui seguenti accertamenti:
1) avviso di accertamento nr. 404851210000315688 del 30/12/2021, relativo alla TARI anno 2016.
2) avviso di accertamento nr. 404851220000344480 del 18/10/2022 relativo alla TARI 2017 .
É pacifico tra le parti che l'avviso di accertamento nr. 404851210000315688 del 30/12/2021, relativo alla
TARI anno 2016, è stato impugnato e il ricorso è stato accolto parzialmente dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Napoli con la sentenza 346/2024, la quale ha annullato l'avviso di accertamento con riguardo agli immobili censiti in catasto al foglio 8 p.lla 374/101 (cfr. sentenza depositata al doc. 4).
In merito al secondo accertamento nr. 404851220000344480 del 18/10/2022, relativo alla TARI 2017 in data
04/12/2024, invece, pende ricorso in Cassazione R.G. 14126/2025, come confermato anche dalla memoria della parte resistente.
La parte resistente non ha contestato la sussistenza del parziale annullamento della Tari 2016, né ha comprovato di aver rideterminato le somme da pagare, sulla base della citata sentenza, passata in giudicato, depositata al doc. n. 4., né risulta configurabile un onere di parte ricorrente, finalizzato alla rideterminazione di tali somme, come erroneamente dedotto dalla resistente.
Va aggiunto che la parte ricorrente ha comprovato che la parte resistente, per i medesimi anni di imposta aveva anche già notificato un preavviso di ipoteca, annullato dalla Corte Tributaria con la sentenza nr.
20771/2025 (cfr. doc. 6), la quale ha così affermato: “In particolare, per quanto riguarda l'avviso n.404851210000315688 del 30/12/2021, relativo alla TARI anno 2016, il ricorso presentato è stato accolto parzialmente dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Napoli con la sentenza 346/2024, annullando l'avviso di accertamento con riguardo agli immobili censiti in catasto al foglio 8 p.lla 374 sub 101 dell'estensione di 276 mq che, in base al dispositivo della sentenza, devono essere esclusi dal calcolo dell'imposta. In pratica, rispetto a quanto calcolato dall'Ufficio come Tari su una superficie di 727 mq, devono essere esclusi dal calcolo 276 mq e quindi il calcolo dell'imposta va fatto solo sulla differenza pari a 451 mq, con una determinazione della Tari pari ad euro 5.231,60 (mq 451 moltiplicato la tariffa applicata a mq pari ad euro 11,60), anziché euro 8.855,24 come indicato dall'Ufficio. Per effetto di questa riduzione, che l'Ufficio non ha dimostrato di aver effettuato in ottemperanza al dispositivo del Giudice di appello, l'importo complessivo dell'imposta Tari di entrambe le annualità, pur considerando le sanzioni applicate nella misura del 30% e gli interessi, scende al di sotto dell'importo di euro 20.000,00, limite per la possibilità di chiedere l'iscrizione ipotecaria così come stabilito dall'art. 77, comma 2, del D.P.R. n. 602/73”.
Per tali motivi, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del preavviso di pignoramento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
"in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato;
condanna la ET SP al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1200,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa, con attribuzione all'avv. Difensore_1 antistatario”;
Così deciso in Napoli, il 16.1.2026- 31.01.2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AR IZ NC AB