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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 06/02/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 6.2.2025 promossa da: rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. M. Parte_1
Di Summa
Ricorrente
C O N T R O
e rappresentati e difesi dagli Avv.ti A. Vetri e M. Mattia CP_1 CP_2
Resistente
Oggetto: Opposizione avverso verbale ispettivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.1.2023, la società indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il verbale ispettivo n. 2021003502/DDL del 28.4.2021 con il quale veniva contestata la genuinità dei contratti di appalto conclusi con la società Parte_2
A fondamento dell'opposizione eccepiva:
a) la violazione del principio di partecipazione ed il difetto di motivazione;
b) l'infondatezza dell'addebito, in quanto i lavori erano stati svolti dall'appaltatrice con assunzione di ogni rischio e responsabilità;
c) la decadenza dal potere impositivo, stante il decorso del termine biennale di cui all'art. 29 d.lgs. 276/2003;
d) l'illegittimo inquadramento come impresa agricola.
Soggiungeva che, al solo fine di regolarizzare la propria posizione contributiva onde ottenere DURC regolare, aveva provveduto al pagamento della somma di € 3244,55, scaturita dal contestato verbale ispettivo.
1 Chiedeva pertanto accertarsi la nullità del verbale impugnato, con conseguente restituzione degli importi chiesti e versati in forza dello stesso.
Si costituiva in giudizio che contestava gli avversi assunti, richiamando le risultanze CP_1
del verbale ispettivo elevato nei confronti della Insisteva per il rigetto del Parte_2
ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Il verbale impugnato ha tratto scaturigine dall'accertamento compiuto nei confronti della le cui risultanze sono state trasfuse nel verbale ispettivo n. 2016023196/DDL Parte_2
del 13.4.2021 (all. fascicolo ). CP_1
Dal contenuto di tale ultimo verbale, emerge che l'ispezione venne effettuata “a seguito di segnalazione da parte dell'Istituto previdenziale relativamente al numero spropositato di giornate agricole denunciate rispetto al fabbisogno dichiarato e dal completo mancato versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti all' . CP_1
Dopo una dettagliata analisi delle vicende caratterizzanti l'evoluzione della società
(pag. 1- 7 verbale ispettivo) e dopo aver evidenziato l'esistenza di un insoluto Pt_2 contributivo pari ad € 312.527,25, ovvero al 92% delle somme dovute, gli ispettori hanno rilevato che “Dagli accertamenti svolti è emerso come la sin dall'origine, Parte_2
non abbia mai svolto attività agricola, bensì è un mero soggetto giuridico creato formalmente ad hoc al fine di fare eludere la contribuzione ai reali datori di lavoro avviando al lavoro soggetti in qualità di operai agricoli a tempo determinato che in realtà hanno prestato attività lavorativa in forma “autonoma” direttamente sui propri terreni,
a volte coadiuvati dai loro familiari, anch'essi assunti formalmente alle dipendenze della
Il tutto simulato da “contratti di affitto” dei terreni nonché di “contratti di Pt_2 comodato” dei mezzi, che in realtà sono rimasti – come accertato– nella disponibilità dei proprietari.
(…) E' stato accertato, inoltre, che i “contratti di appalto” stipulati dalla per Parte_2
l'esecuzione di lavori agricoli come “conto terzista” (così definiti dallo Rag. Parte_3 nell'ultima denuncia aziendale) sono risultati non “genuini”.
(…)
2 E'stato accertato inoltre che – oltre al personale avviato “formalmente” al lavoro in qualità di OTD dalla ma che in realtà ha svolto attività autonoma di Parte_2
contoterzismo (..) parte degli operai sono stati somministrati illecitamente alle aziende agricole i cui titolari facevano richiesta direttamente al Rag. del Parte_4
necessario numero di operai occorrente per attività specifiche e limitate nel tempo (es. raccolte olive, vendemmia ecc..) con i quali sono stati stipulati contratti di appalto per
“esecuzione di lavori” accertati “non genuini” (…) Ciò emerge chiaramente anche dal contenuto del contratto esaminato nel quale vi è solo l'indicazione delle operazioni da eseguire e dei dati catastali che identificano il fondo agricolo, necessari questi ultimi al solo fine di giustificare sul fondo del personale esecutore dei lavori. Non è indicato il corrispettivo della prestazione, demandata – di fatto e di comune accordo tra le parti- al numero di giornate occorrenti e calcolate tenuto conto della retribuzione di volta in volta pattuita, del costo contributivo e dal compenso per gli adempimenti amministrativi dovuti al Rag. . Parte_3
Le modalità di esecuzione descritte dai singoli produttori/utilizzatori – escussi dai sottoscritti nel corso dell'accertamento- nonché per quanto stabilito in ogni singolo
“contratto” evidenziano come l'attività reale della sia stata quella di fornire Parte_2
manodopera ai diversi soggetti con i quali ha formalmente stipulato contratti di appalto facendo seguire poi la fattura.
Il modus operandi accertato evidenzia la mancanza del rischio di impresa da parte della la quale si limita alla mera somministrazione della manodopera necessaria per Parte_2
l'esecuzione dei lavori (…)
Le modalità di “appalto” attuate dalla rispondono agli indici e ai criteri Parte_2 rivelatori dell'interposizione illecita di manodopera che la giurisprudenza e la prassi hanno individuato e che possono sintetizzarsi come segue:
1.mancanza in capo all'appaltatore della qualifica di imprenditore o, meglio, di un'organizzazione (tecnica ed economica) di tipo imprenditoriale;
2.mancanza dell'effettivo esercizio del potere direttivo da parte dell'appaltatore;
3.impiego di capitali, macchine e attrezzature fornite dall'appaltante;
4.la natura delle prestazioni svolte esula da quelle dell'appalto, afferendo a mansioni tipiche dei dipendenti del committente;
5. corrispettivo pattuito in base alle ore effettive di lavoro e non con riguardo all'opera compiuta o al servizio eseguito, ovvero corresponsione della retribuzione direttamente da parte del committente”.
3 A pag. 10 del verbale in esame, gli ispettori hanno evidenziato come “lo svolgimento reale della prestazione, a prescindere dal “nomen iuris” del contratto adottato dalle parti, fa emergere chiaramente la fattispecie “illecita” dell'appalto di manodopera: il prezzo (stabilito oltretutto a fine lavori) rappresenta il “dare” ovvero la quantificazione della mera prestazione di manodopera giornaliera, che è retribuita non a prescindere (il
“fare”) ovvero non per l'intero appezzamento da lavorare e/o raccogliere ma per il tempo occorso alle fasi di lavorazione. ..così facendo la “ditta appaltatrice” Parte_2 non assume alcun rischio economico ma basa l'attività esclusivamente sul numero di operai che recluta a favore della “ditta committente” e sul relativo numero di giornate occorrenti con la totale assenza di organizzazione dei tempi e dei mezzi necessari per
l'esecuzione”.
In sostanza, dunque – per quel che rileva nel presente giudizio- “il titolare dell'azienda simula con la un “contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori” utilizzando Parte_2
i propri dipendenti che formalmente vengono assunti dalla ma che, di fatto, Parte_2
restano nella disponibilità del vero datore di lavoro. In questo modo il titolare dell'azienda elude la contribuzione e tutti gli altri oneri facendo gravare il tutto sulla che, come detto, è inadempiente”. Parte_2
A pag. 28 del verbale, gli ispettori hanno precisato che “con separato verbale per ogni singolo “committente” si provvederà:
1.al calcolo del numero di giornate rapportate al costo indicato in ogni singola fattura tenuto conto della retribuzione stabilita in fase di contrattazione con il “committente” come rilevato dalle dichiarazioni rilasciate dai soggetti interessati;
2.al relativo addebito della contribuzione obbligatoria evasa calcolata ai sensi dell'art.
1 co. 1 l. 389/89;
3. all'irrogazione delle sanzioni amministrative (..)”.
A seguito di tale accertamento, è stato emesso il verbale ispettivo impugnato nell'ambito del presente giudizio nel quale gli ispettori hanno evidenziato di aver “provveduto al calcolo della mano d'opera somministrata individuando gli operai e il relativo numero di giornate lavorate per mese e per anno. La quantificazione di dette giornate per operaio
è stata ottenuta dal fabbisogno di ogni lavorazione eseguita in base all'estensione del terreno e confrontate con le somme fatturate per i lavori eseguiti, considerando come base di calcolo l'importo di € 45,00 a giornata come confermato da vari soggetti interessati incontrati dagli scriventi. Il risultato è stato rapportato al numero di giornate
4 denunciate dalla nello stesso periodo. Dalle risultanze sono stati CP_3 Parte_2
considerati i parametri più favorevoli all'azienda.
Per gli stessi periodi considerati la , inoltre, non ha provveduto neanche al Parte_2
pagamento dei contributi previdenziali obbligatori per i lavoratori somministrati...".
Hanno dunque quantificato nell'importo di € 3175,77 quanto dovuto a titolo di contributi e somme aggiuntive.
Tale essendo il contenuto dei verbali da cui ha tratto scaturigine la pretesa contributiva dell' (laddove con riferimento alle sanzioni amministrative unico legittimato è CP_3
l'ITL, sicché le stesse non possono essere oggetto di alcuna valutazione nell'ambito del presente giudizio), reputa il Tribunale che le numerose circostanze rilevate in sede ispettiva a carico della inducano fondamente a dubitare della esistenza di un Parte_2
reale soggetto giuridico (id est, la svolgente attività di impresa in agricoltura Parte_2
(senza peraltro che in parte qua possano assumere rilievo le violazioni di carattere formale evidenziate in ricorso, posto che in ogni caso “sono irrilevanti eventuali vizi procedimentali del verbale di accertamento ispettivo atteso che oggetto del giudizio di CP_ accertamento negativo è la pretesa creditoria dell e le carenze dell'accertamento ispettivo possono rilevare soltanto ai fini della valutazione probatoria dell'attività ispettiva compiuta e non per sé considerate” - cfr. Cass.3420/2022).
Come noto, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che puo' anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonche' per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
L'art. 1655 c.c. dispone espressamente che “l'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”. Il contratto di appalto nasce come un contratto di natura commerciale finalizzato all'esecuzione di un'opera o di un servizio e si distingue dal contratto di somministrazione che nasce invece come uno strumento per la fornitura di manodopera, da parte di soggetti autorizzati per legge. Invero, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 81/2015, il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del D.lgs. n. 276 del 2003, mette a disposizione di
5 un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Nel contratto di somministrazione di manodopera - cui sarebbe, nella sostanza, riconducibile la fattispecie in ipotesi di non genuinità dell'appalto di servizi -, per contro, l'impresa datrice di lavoro fornisce dei lavoratori, che svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e controllo dell'utilizzatore, secondo lo schema dell'obbligazione di mezzi.
Ricorre l'ipotesi di un fittizio contratto di appalto che maschera un'interposizione illecita di manodopera nell'ipotesi in cui l'appaltatore si limita a mettere a disposizione del committente esclusivamente mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti i quali, quindi, si ritrovano alle dipendenze dello pseudo committente che esercita su di essi i tipici poteri datoriali.
Ebbene, come suesposto, sulla scorta delle complesse risultanze ispettive, non pare possa dubitarsi delle seguenti circostanze fattuali comprovanti la legittimità della pretesa contributiva trasfusa nel verbale impugnato:
- la era un soggetto giuridico privo di qualsiasi consistenza aziendale, del tutto Parte_2
sfornito di qualsiasi strumento e bene con cui esercitare l'attività di impresa agricola asseritamente svolta (anche) in esecuzione dei formali contratti di appalto, sostanzialmente inadempiente agli contributivi assunti e che in definitiva non assumeva alcun rischio di impresa;
- alla non risulta essere stato affidato il raggiungimento di risultati autonomi ma, Parte_2
per come si legge nei contratti di appalto prodotti dalla stessa istante, esclusivamente lo stralcio dell'erba o la pulizia dei pannelli fotovoltaici;
-la aveva la funzione di procacciare manodopera bracciantile in favore di Parte_2
soggetti interessati alle energie lavorative dei singoli braccianti solo formalmente alle dipendenze della predetta società;
- la società non esercitava alcuna direzione e controllo sull'operato dei suoi formali Pt_2
dipendenti; né la società ricorrente ha chiesto di fornire prova del contrario;
- gli strumenti di lavoro utilizzati dai braccianti non erano forniti dalla che ne Parte_2
era sprovvista, ma dai formali committenti: circostanza non smentita da risultanze istruttorie di segno contrario.
Deve dunque farsi applicazione dell'insegnamento di legittimità (Cass. n° 12551/20) secondo cui in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del
6 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera
(cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l' "intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro.
Parte ricorrente non ha allegato e chiesto di provare (neppure all'esito della costituzione dell' ) circostanze antitetiche rispetto a quelle emergenti dal verbale in atti ed idonee CP_1
a disattendere, in concreto, l'esito dell'accertamento ispettivo, senza che alcun rilievo possa attribuirsi, in tale prospettiva, alla documentazione prodotta dalla società istante.
Devono pertanto ritenersi condivisibili le determinazioni assunte dall'
[...]
che, ravvisata un'ipotesi di intermediazione illecita di manodopera, ha posto CP_4
a carico dell'utilizzatore – committente il corrispondente carico contributivo determinato sulla base del minimale contributivo di cui all'art. 1 l. 389/89, secondo il medesimo livello di inquadramento dichiarato dalla per i lavoratori impegnati nell'appalto Pt_2
(individuati mediante il riscontro tra le date dei lavori riportati nelle fatture e le giornate di presenza rilevate dal LUL).
La stima in tal modo operata dagli ispettori appare corretta. D'altronde parte ricorrente, su tale aspetto, non ha formulato alcuna specifica censura che induca a disattendere tale procedura di calcolo, a nulla rilevando il fatto che la ricorrente non fosse proprietaria dei terreni, avendone comunque la disponibilità (circostanza desumibile proprio dal fatto che abbia sottoscritto i contratti di appalto intercorsi con la . Pt_2
Alcun rilievo può infine attribuirsi ai vizi di natura procedimentale evidenziati in ricorso, atteso che anche qualora sussistenti, non sarebbero idonei, ex se, a determinare la nullità del verbale opposto nella misura in cui non esimono il Tribunale adito (che è giudice del rapporto e non dell'atto) dall'accertamento della sussistenza della violazione e della conseguente legittimità della richiesta di pagamento.
Né può ritenersi fondata l'eccezione in base alla quale il “potere impositivo dell'
[...]
è inesorabilmente decaduto essendo decorso il termine di due anni dalla CP_4
7 data di fine dei lavori previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 276/2003”, atteso che è pacifico il principio secondo cui "il termine di due anni previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione" (cfr. Cass., 9 giugno 2022, n. 18562).
A tal proposito è appena il caso di evidenziare che, come rilevato in maniera condivisibile dall' , la pretesa contributiva di cui al verbale ispettivo impugnato sarebbe CP_3
comunque da ritenere fondata anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 29 comma
2 d.lgs. 276/2003, in forza del quale “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto..”.
Per le ragioni che precedono, il ricorso non può trovare accoglimento
La regolamentazione delle spese di lite – liquidate in considerazione del valore della controversia (desumibile dall'entità del credito contributivo, sì come emergente dal verbale) e dall'assenza di attività istruttoria – segue il principio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, così provvede: CP_1
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 800,00.
Brindisi, 6.2.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere
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