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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa Anna Baroncini in data 9.1.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n.34454/2024 R.G. cont.
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Enrico Pennaforti, giusta procura in atti, Parte_1
presso il cui studio in Roma, via Appia Nuova n.543, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
persona del pre- Controparte_1
sidente pro - tempore, rappresentato e difeso dal funzionario dr.ssa in vir- CP_2
tù di delega del Direttore della Filiale di Roma Flaminio, elettivamente domi- CP_3
ciliato in Roma, presso la sede di via Roma, via Giulio Romano n.46
RESISTENTE
Oggetto: pagamento ratei
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.9.2024 la ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Ro- ma, Sezione Lavoro, chiedendo la fissazione nell'udienza di discussione nella causa pro- mossa avverso l , causa avente ad oggetto il riconoscimento del proprio diritto a go- CP_1 dere dell'indennità accompagnamento di cui all'art. 1 legge 18/1980 a decorrere dal
1.1.2023 come riconosciuto con decreto di omologa del procedimento di accertamento tecnico preventivo nrg.22249/2023 e, per l'effetto, la condanna dell'istituto al pagamento dei ratei maturati e maturandi, oltre accessori, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Costituitosi ritualmente il contraddittorio, l deduceva che l'ufficio amministrativo ave- CP_1 va comunicato l'avvenuta liquidazione come da modello TE08 del 27.9.2024 versato in atti e disposto l'accredito in data 21.10.2024 all'esito degli adempimenti necessari.
L'istituto chiedeva pertanto pronunciarsi declaratoria di cessazione della materia del con- tendere con spese come per legge.
All'odierna udienza, esaurita la discussione, in cui parte ricorrente, unica comparsa, si as- sociava alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere - recla- mando tuttavia il favore delle spese di lite, per essere il pagamento intervenuto in data
21.10.2024, - il giudice decideva come da dispositivo in calce.
Avendo il diritto azionato trovato soddisfazione in via amministrativa ed avendo le parti concluso in tal senso, deve pronunciarsi, quanto al merito della presente controversia, sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Cionondimeno un sommario esame del merito è necessario al fine di provvedere in ordine alle spese processuali, in base al principio della cd. soccombenza virtuale.
In base a tale principio, infatti, anche quando il procedimento si concluda con una senten- za di cessazione della materia del contendere occorre una delibazione in ordine alla indi- viduazione della parte che sarebbe risultata vittoriosa.
Nel caso di specie le spese devono essere interamente compensate risultando dell'esame degli atti che il modello AP70 veniva inviato all solo in data 1.7.2024. CP_1
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di- sattesa, così provvede:
2 dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa integralmente le spese di lite.
Roma, 9.1.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa Anna Baroncini in data 9.1.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n.34454/2024 R.G. cont.
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Enrico Pennaforti, giusta procura in atti, Parte_1
presso il cui studio in Roma, via Appia Nuova n.543, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
persona del pre- Controparte_1
sidente pro - tempore, rappresentato e difeso dal funzionario dr.ssa in vir- CP_2
tù di delega del Direttore della Filiale di Roma Flaminio, elettivamente domi- CP_3
ciliato in Roma, presso la sede di via Roma, via Giulio Romano n.46
RESISTENTE
Oggetto: pagamento ratei
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.9.2024 la ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Ro- ma, Sezione Lavoro, chiedendo la fissazione nell'udienza di discussione nella causa pro- mossa avverso l , causa avente ad oggetto il riconoscimento del proprio diritto a go- CP_1 dere dell'indennità accompagnamento di cui all'art. 1 legge 18/1980 a decorrere dal
1.1.2023 come riconosciuto con decreto di omologa del procedimento di accertamento tecnico preventivo nrg.22249/2023 e, per l'effetto, la condanna dell'istituto al pagamento dei ratei maturati e maturandi, oltre accessori, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Costituitosi ritualmente il contraddittorio, l deduceva che l'ufficio amministrativo ave- CP_1 va comunicato l'avvenuta liquidazione come da modello TE08 del 27.9.2024 versato in atti e disposto l'accredito in data 21.10.2024 all'esito degli adempimenti necessari.
L'istituto chiedeva pertanto pronunciarsi declaratoria di cessazione della materia del con- tendere con spese come per legge.
All'odierna udienza, esaurita la discussione, in cui parte ricorrente, unica comparsa, si as- sociava alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere - recla- mando tuttavia il favore delle spese di lite, per essere il pagamento intervenuto in data
21.10.2024, - il giudice decideva come da dispositivo in calce.
Avendo il diritto azionato trovato soddisfazione in via amministrativa ed avendo le parti concluso in tal senso, deve pronunciarsi, quanto al merito della presente controversia, sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Cionondimeno un sommario esame del merito è necessario al fine di provvedere in ordine alle spese processuali, in base al principio della cd. soccombenza virtuale.
In base a tale principio, infatti, anche quando il procedimento si concluda con una senten- za di cessazione della materia del contendere occorre una delibazione in ordine alla indi- viduazione della parte che sarebbe risultata vittoriosa.
Nel caso di specie le spese devono essere interamente compensate risultando dell'esame degli atti che il modello AP70 veniva inviato all solo in data 1.7.2024. CP_1
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di- sattesa, così provvede:
2 dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa integralmente le spese di lite.
Roma, 9.1.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
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